FORUM PA RAPPORTO ANNUALE 2021 SULL’INDICE DI TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLE CITTà

Da dieci anni viene realizzato l’indice ICity Rank come strumento di valutazione della smartness complessiva delle città italiane rivolto a valutare in particolare i processi di trasformazione digitale.

Come si legge nel documento le potenzialità delle trasformazioni digitali non sono viste solo come strumenti di efficientamento del lavoro pubblico e di semplificazione per cittadini e imprese ma anche come strumenti di partecipazione consapevole e informata sono ancora oggi in gran parte inesplorate. I possibili interventi strutturali, collegati alla implementazione del PNRR, costituiranno un test importante anche da questo punto di vista.

Le prime tre città sono Firenze, Milano e Bologna; al quarto posto c’è Roma Capitale a sua volta seguita da Modena e Bergamo.

I COMUNI POSSONO ESERCITARE ANCHE I SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO E GESTIRLI CON LA PROPRIA ORGANIZZAZIONE

Il TAR Liguria, Sez. I, con una sentenza del 9 novembre 2021, n. 946 è intervenuto sull’annoso problema della gestione dei servizi comunali decidendo che anche quelli a rilevanza economica possano essere gestiti direttamente dal Comune con la propria organizzazione e il proprio personale.

Si tratta di una sentenza molto interessante che innova su una materia molto importante.

In particolare il Collegio ha affermato quanto segue:

“…per quanto concerne il quadro normativo nazionale (artt. 112 e 113 del d.lgs. n. 267/2000), è pacifico che attualmente non sussiste alcun obbligo degli enti locali di affidare a terzi sul mercato i servizi pubblici di rilevanza economica, potendo senz’altro optare per la gestione in via diretta (tale assunto è oggi unanimemente condiviso, essendo venuta meno l’originaria previsione che consentiva l’affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica solamente a società miste o ad imprese private selezionate con gara, oppure, in presenza dei relativi presupposti, ad enti in house: sul punto cfr., ex multis, Cons. St., sez. V, 27 maggio 2014, n. 2716; Cons. St., sez. VI, 18 dicembre 2012, n. 6488, cit.; T.A.R. Lazio, sez. II-ter, 22 marzo 2011, n. 2538).

Né un simile obbligo è rinvenibile nel diritto europeo, che configura la gestione diretta o tramite società in house come modulo generale alternativo all’affidamento a terzi mediante selezione pubblica.

Segnatamente, il quinto “considerando” della direttiva 2014/24/UE in materia di appalti pubblici precisa che “nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici”.

Inoltre, ai sensi dell’art. 2, par. 1, della direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, “le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l’esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell’Unione…Dette autorità possono decidere di espletare i loro compiti d’interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni”.

È peraltro vero che, ai sensi dell’art. 192, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, per affidare ad una società in house un contratto avente ad oggetto un servizio remunerativo, l’Amministrazione deve dare conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato e dei benefici per la collettività. Come noto, infatti, il legislatore nazionale ha approntato una disciplina pro concorrenziale più rigorosa rispetto a quanto richiesto dalla normativa comunitaria, in quanto non limitata a garantire la concorrenza “nel mercato” attraverso le procedure competitive, ma estesa alla concorrenza “per il mercato” attraverso il predetto onere motivazionale (cfr., ex aliis, Corte cost., 27 maggio 2020, n. 100).

Tuttavia, tale supplementare obbligo di motivazione non pare estensibile all’internalizzazione pura e semplice del servizio pubblico, ossia con assunzione della gestione direttamente in capo agli uffici comunali, in quanto non espressamente previsto dalla citata disposizione, né ricavabile dal diritto dell’Unione (sul punto si veda Corte di Giustizia UE, 9 giugno 2009, C-480/06, secondo cui un’autorità pubblica può adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti senza fare ricorso ad entità esterne, non contrastando tale modalità con la tutela della concorrenza, poiché nessuna impresa privata viene posta in una situazione di privilegio rispetto alle altre).

Sotto altro profilo si osserva che la gestione diretta del bene demaniale da parte dell’Amministrazione è la modalità fondamentale per garantirne l’uso generale, che, a sua volta, costituisce la regola (in tal senso Cons. St., sez. V, 2 marzo 2018, n. 1296, relativa proprio ad un porticciolo turistico, secondo cui una condivisibile giurisprudenza ha ripetutamente individuato la finalità basilare dei beni pubblici come funzione di interesse generale e ciò specificamente per quei beni che assolvono la propria funzione sociale servendo immediatamente non la pubblica amministrazione, ma la collettività ed in particolare i suoi componenti che sono ammessi a godere indistintamente in modo diretto: tale uso è denominato uso generale e la gestione diretta da parte del titolare del bene demaniale – quello marittimo ne è un esempio tra i più tipici – costituisce l’estrinsecazione fondamentale per garantire alla collettività il predetto uso generale”).

In proposito, il Collegio non ignora che, secondo una ricostruzione interpretativa, nella fattispecie in esame non potrebbe configurarsi un uso generale del bene demaniale, non essendovi un godimento indiscriminato da parte della cittadinanza (come avviene, ad esempio, per le spiagge libere): donde risulterebbe necessaria la procedura comparativa ex art. 37 cod. nav. anche laddove l’Amministrazione intenda gestire direttamente il porticciolo. Diversamente, l’ente può sempre assumere in capo a sé l’esercizio dei beni del patrimonio indisponibile, quali gli impianti sportivi di proprietà comunale, ai sensi dell’art. 826, ultimo comma, cod. civ.

Deve tuttavia evidenziarsi che, negli anni più recenti, è stata elaborata una nozione unitaria di “bene pubblico”, che ricomprende entrambe le categorie dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili e si caratterizza per la “vocazione” a soddisfare interessi generali (c.d. proprietà-funzione).

In tale prospettiva, la prospettata differenziazione fra le due tipologie di beni, ai fini della scelta delle modalità di gestione, si appalesa, a ben vedere, ingiustificata ed irragionevole.

PALAZZO SPADA DICE Sì ALLA BOLKESTEIN

Con una sentenza molto argomentata e che arriva dopo anni di lotte l’Assemblea Plenaria del Consiglio di Stato dice no alla proroga delle concessioni demaniali marittime oltre il 31 dicembre del 2023.

Pertanto dl 1° gennaio 2024 dovrà essere applicata la Direttiva UE 2006/123, c.d. Bolkestein. Eventuali atti in contrasto saranno considerati illegittimi.

I Comuni dovranno organizzarsi da subito per assicurare il rispetto della normativa europea.

In particolare il Collegio, presieduto da Patroni Griffi, estensore Giovagnoli, con la decisione n. 18 del 20 ottobre 2021, ha ritenuto che:

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IL CONSIGLIO DEI MINISTRI VARA IL DISEGNO DI LEGGE PER LA CONCORRENZA

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, nella seduta del 4 novembre ha approvato il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.
Si tratta di uno dei principali obiettivi presi dal governo nel PNRR, con il quale si è impegnato ad affrontare – entro la fine dell’anno – norme sui seguenti settori: servizi pubblici locali;

  • energia;
  • trasporti;
  • rifiuti;
  • avvio di un’attività imprenditoriale;
  • vigilanza del mercato.
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FIRMATO AL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE E PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE IL DECRETO PER IL PROGRAMMA INNOVATIVO QUALITA’ DELL’ABITARE

L’immagine è tratta dal sito del MIMS

Con la legge 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) è stato introdotto il Piano innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (PinQua).

La Missione 5 del PNRR contiene, tra l’altro,  l’investimento 2.3 che prevede la realizzazione del “Programma innovativo della qualità dell’abitare”.

Gli interventi che saranno realizzati con questa specifica misura sono finalizzati ad aumentare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Oltre a ciò, erano ammissibili a ricevere il finanziamento anche progetti volti alla rigenerazione dei centri urbani e delle periferie.

Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con proprio decreto ha firmato in questi giorni il decreto di approvazione della graduatoria di cui al Programma innovativo nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQUA), previsto dal bando nazionale (ex DM n. 395 del 16 settembre 2020).

I progetti approvati sono in totale 159.

Fonte Decreto ministeriale, elaborazione by Brugnola

Non appena registrato dalla Corte dei conti il decreto sarà pubblicato sulla G.U.

Sono stati approvati gli elenchi dei beneficiari e delle proposte (Codice identificativo e CUP), valutate positivamente dall’Alta Commissione, presentate rispettivamente ai sensi degli articoli 4 e 14 del Decreto Interministeriale del 16 settembre 2020 n. 395, nonché la somma attribuita a ciascun beneficiario, per un ammontare complessivo di € 2.820.007.519,85.

Gli elenchi sono stati redatti tenendo conto della riserva del 40% delle risorse per le Regioni del Mezzogiorno e dell’obbligo di finanziamento di almeno una proposta per ciascuna Regione.

Il 40% delle risorse è stato assegnato al Sud, ma ogni regione ha ricevuto l’approvazione di almeno un progetto.

Gli interventi ammessi a finanziamento devono essere collaudati e rendicontati entro il 31 marzo 2026, pena la perdita del finanziamento stesso per cui nel caso di ritardi scatteranno gli interventi sostitutivi del Ministero.
Il Dm assegna somme per un totale complessivo di € 2,820 mld.