I COMUNI DEVONO SVOLGERE LE LORO FUNZIONI CON LA LORO ORGANIZZAZIONE E IL LORO PERSONALE E SOLO IN CASI ECCEZIONALI PREVISTI DALLA LEGGE POSSONO RICORRERE A PERSONALE O DITTE ESTERNE

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la delibera del 20 gennaio 2021, n. 3 è dovuta tornare, ancora una volta sul problema dell’affidamento a consulenti esterni delle funzioni di loro competenza.

Al riguardo la Corte ha tenuto a rammentare che i presupposti di legittimità per il ricorso ad incarichi di collaborazione sono specificamente enucleati dall’art. 7 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come a più riprese modificato.
La linea interpretativa restrittiva è, tuttavia, costante, in quanto, in un’ottica di
contenimento dei costi e di valorizzazione delle risorse interne, le amministrazioni pubbliche devono svolgere le loro funzioni con la propria organizzazione e con il proprio personale e solo in casi eccezionali e negli stretti limiti previsti dalla legge possono ricorrere a personale esterno.
A tal fine il comma 5-bis dell’art. 7 d.lgs. 165/2001, introdotto dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ha sancito il divieto per le amministrazioni pubbliche “di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale […]”.
Il successivo comma 6, fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, individua, infatti, i presupposti necessari per poter conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo:
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità
dell’amministrazione conferente;
b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata (è possibile prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria solo nei casi espressamente previsti dalla normativa); non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione;
e) il conferimento degli incarichi deve avvenire mediante ricorso a procedure comparative, adeguatamente pubblicizzate;
f) per gli enti locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti è necessaria la
valutazione del revisore o del collegio dei revisori dei conti (Corte Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 231/2009/PAR del 14 maggio 2009; Corte Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 506/2010/PAR del 23 aprile 2010).

Qui è possibile scaricare il testo completo della delibera: