Il giorno 28 febbraio 2019 alle ore 11,00, presso l’aula delle Sezioni riunite della Corte dei conti, Viale Mazzini, 105, ha avuto luogo la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2019 della Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio. Ha svolto la relazione il Presidente della Sezione Giurisdizionale Piera Maggi. E’ seguito l’intervento del Procuratore regionale Andrea Lupi.
Molti i temi trattati dal Procuratore regionale che in gran parte hanno riguardato la gestione del Comune di Roma e in particolare quella del demanio marittimo affermando che: “Non è ammissibile nel nostro ordinamento concedere o affidare convenzionalmente a privati l’esercizio di attività economiche su beni demaniali, di libera fruizione, da cui conseguano dunque ricavi per il titolare, senza che quest’ultimo versi all’erario pubblico (e questi si adoperi per riscuotere) una somma di denaro quale corrispettivo del diritto di sfruttare economicamente il bene pubblico. Come noto, si tratta di ricavi notoriamente elevatissimi nel caso delle attività balneari, come testimonia, tra l’altro, proprio nell’ambito del litorale in questione, la crescente attenzione della criminalità organizzata per tali attività”
Sempre il dott. Lupi ha tenuto a sottolineare che “Tra l’altro, costituisce fatto notorio – e viene rammentato, da ultimo, dallo stesso Municipio X – che agli affidatari è stato consentito di “posizionare” le attrezzature da spiaggia (ombrelloni, lettini, ecc.) da noleggiare agli utenti, con conseguente uso improprio dell’area demaniale marittima destinata alla libera fruizione ed ulteriore profilo di assimilazione alla diversa ipotesi dello stabilimento balneare, oggetto di concessione (art. 2, co. 1, lett. a), e art. 3, del Reg. reg. n. 11 del 2009). A tale ultimo riguardo va rammentato che la presenza di servizi complementari ed accessori alla balneazione non deve in alcun modo incidere sulla destinazione nella sua interezza del bene demaniale all’uso collettivo (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 21 settembre 2006 , n. 5566 che ha ritenuto legittimo il diniego di rilascio di concessione demaniale marittima per la realizzazione di uno stabilimento balenare prevedendo il progetto la “posa di ombrelloni e sedie-sdraio pertinenti alla stessa struttura balneare”, condizione d’uso appunto ritenuta all’evidenza in contrasto con la nozione di “spiaggia libera”