L’INTERVENTO DEL PROCURATORE REGIONALE DEL LAZIO DELLA CORTE DEI CONTI IN OCCASIONE DELL’INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO

Il giorno 28 febbraio 2019 alle ore 11,00, presso l’aula delle Sezioni riunite della Corte dei conti, Viale Mazzini, 105, ha avuto luogo la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2019 della Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio. Ha svolto la relazione il Presidente della Sezione Giurisdizionale Piera Maggi. E’ seguito l’intervento del Procuratore regionale Andrea Lupi.

Molti i temi trattati dal Procuratore regionale che in gran parte hanno riguardato la gestione del Comune di Roma e in particolare quella del demanio marittimo affermando che: “Non è ammissibile nel nostro ordinamento concedere o affidare convenzionalmente a privati l’esercizio di attività economiche su beni demaniali, di libera fruizione, da cui conseguano dunque ricavi per il titolare, senza che quest’ultimo versi all’erario pubblico (e questi si adoperi per riscuotere) una somma di denaro quale corrispettivo del diritto di sfruttare economicamente il bene pubblico. Come noto, si tratta di ricavi notoriamente elevatissimi nel caso delle attività balneari, come testimonia, tra l’altro, proprio nell’ambito del litorale in questione, la crescente attenzione della criminalità organizzata per tali attività”

Sempre il dott. Lupi ha tenuto a sottolineare che “Tra l’altro, costituisce fatto notorio – e viene rammentato, da ultimo, dallo stesso Municipio X – che agli affidatari è stato consentito di “posizionare” le attrezzature da spiaggia (ombrelloni, lettini, ecc.) da noleggiare agli utenti, con conseguente uso improprio dell’area demaniale marittima destinata alla libera fruizione ed ulteriore profilo di assimilazione alla diversa ipotesi dello stabilimento balneare, oggetto di concessione (art. 2, co. 1, lett. a), e art. 3, del Reg. reg. n. 11 del 2009). A tale ultimo riguardo va rammentato che la presenza di servizi complementari ed accessori alla balneazione non deve in alcun modo incidere sulla destinazione nella sua interezza del bene demaniale all’uso collettivo (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 21 settembre 2006 , n. 5566 che ha ritenuto legittimo il diniego di rilascio di concessione demaniale marittima per la realizzazione di uno stabilimento balenare prevedendo il progetto la “posa di ombrelloni e sedie-sdraio pertinenti alla stessa struttura balneare”, condizione d’uso appunto ritenuta all’evidenza in contrasto con la nozione di “spiaggia libera”

LA CORTE COSTITUZIONALE TORNA AD OCCUPARSI DI CONCESSIONI BALNEARI

spiaggia_ombrelloni_320La Corte Costituzionale con la recentissima sentenza n. 118/2018  ha ritenuto  costituzionalmente illegittimo l’art. 3, c. 3, della l. della R. Abruzzo 27 aprile 2017, n. 30 (Tutela del legittimo affidamento dei concessionari balneari), in quanto demandando genericamente ai Comuni la determinazione delle modalità concrete con cui tutelare il legittimo affidamento dei titolari di concessioni rilasciate anteriormente al 30 dicembre 2009 nell’ambito delle procedure di selezione per il rilascio di nuove concessioni, affida alla discrezionalità delle amministrazioni comunali l’adozione di misure che, qualunque ne sia la concreta configurazione, necessariamente inciderebbero in senso limitativo sulla materia della tutela della libera concorrenza e della parità di trattamento tra tutti gli aspiranti alla concessione, materia che è riservata alla legislazione statale ai sensi dell’ art. 117, c.2, lett. e), Cost..

Né vale ad assicurare legittimità alla disposizione impugnata la clausola di cui all’art. 1, c. 1, lett. d), della stessa l.R. Abruzzo n. 30 del 2017, a tenore della quale la tutela dell’affidamento dei concessionari uscenti è garantita “nei limiti precisati dal diritto eurounitario”.

La sentenza riguarda solo la competenza riservata in via esclusiva alla legislazione statale, alla quale unicamente spetta disciplinare in modo uniforme le modalità e i limiti della tutela dell’affidamento dei titolari delle concessioni già in essere nelle procedure di selezione per il rilascio di nuove concessioni.

La disposizione impugnata viola, dunque, la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza.

Naturalmente sarebbe il caso di verificare poi nei fatti cosa fanno i Comuni per evitare che le concessioni demaniali marittime vengano prorogate oltre i limiti di legge…..

LA CORTE COSTITUZIONALE DICHIARA INCOSTITUZIONALE LA LEGGE DELLA REGIONE TOSCANA SUL DEMANIO MARITTIMO

consuLa Corte Costituzionale ha esaminato la legge della Regione Toscana 9 maggio 2016, n. 31 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri emanando la sentenza n. 157/2017.

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