IL D.L. PER REGOLAMENTARE L’ATTIVITA’ DEL NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE (NCC)

Per molti anni i Comuni anche di 500 abitanti hanno rilasciato licenze per autoservizi non di linea ben sapendo che poi i titolari le avrebbero utilizzate altrove.

Allo scopo di contenere gli abusi il Governo ha emanato il D.L. 143/2018 recante “Misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea”. La questione è stata oggetto di manifestazioni di piazza a Roma, dove forse è più diffusa la presenza del fenomeno.

Riporto qui l’art. 1 del D.L.

Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificata dall’articolo 29 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, comma 1, le parole: «presso la rimessa» sono sostituite dalle seguenti: «presso la sede o la rimessa» e sono aggiunte in fine le seguenti parole: «anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici»;

b) all’articolo 3, il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione. E’ possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima Provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione, previa comunicazione ai Comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019.»;

c) all’articolo 11, il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici. L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all’articolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche al di fuori della Provincia o dell’area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente e’ previsto l’obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell’interno. Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare: a) targa del veicolo; b) nome del conducente; c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo; d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; e) dati del fruitore del servizio. Fino all’adozione del decreto di cui al presente comma, il foglio di servizio elettronico e’ sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzato da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa.»;

d) all’articolo 11, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, l’inizio di un nuovo servizio puo’ avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d’attracco, piu’ prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all’interno della Provincia o dell’area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione. 4-ter. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, e’ in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l’attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell’effettiva prestazione del servizio stesso.».

Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’interno di cui all’articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificato dal comma 1, lettera c), e’ adottato entro il 30 giugno 2019. 3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e’ istituito un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta, natante e di quelle di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le specifiche tecniche per l’attuazione e le modalita’ con le quali le predette imprese dovranno registrarsi. Agli oneri derivanti dalle previsioni del presente comma, connessi all’implementazione e all’adeguamento dei sistemi informatici del Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e pari ad euro un milione per l’annualita’ 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l’anno 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Alla gestione dell’archivio il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 4. Le sanzioni di cui all’articolo 11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per l’inosservanza degli articoli 3 ed 11 della medesima legge, come modificati dal comma 1, si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Parimenti rimangono sospese per la stessa durata le sanzioni previste dall’articolo 85, commi 4 e 4-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente ai soggetti titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. 5. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e’ abrogato. 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla piena operativita’ dell’archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, non e’ consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l’espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante. 7. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l’articolo 7-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e’ abrogato. 8. Con DPCM su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e’ disciplinata l’attivita’ delle piattaforme tecnologiche di intermediazione che intermediano tra domanda ed offerta di autoservizi pubblici non di linea. 9. Fino alla data di adozione delle deliberazioni della Conferenza unificata di cui al comma 1, lettera b), e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’inizio di un singolo servizio, fermo l’obbligo di previa prenotazione, puo’ avvenire da luogo diverso dalla rimessa, quando lo stesso e’ svolto in esecuzione di un contratto in essere tra cliente e vettore, stipulato in forma scritta con data certa sino a 15 giorni antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e regolarmente registrato. L’originale o copia conforme del contratto deve essere tenuto a bordo delle vetture o presso la sede e deve essere esibito in caso di controlli.

CONTRIBUTI PER I PICCOLI INVESTIMENTI DEI COMUNI

COMUNE DI SAN GIMIGNANO

L’Articolo 1, commi 63-bis-63-nonies dell’emendamento 1.9000 alla proposta di legge di bilancio dello Stato per l’ano 2019 disciplina l’assegnazione, entro il 10 gennaio 2019, di contributi da parte del Ministero dell’interno ai comuni, per un limite complessivo di 400 milioni di euro, per favorire gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. Sono stabiliti, inoltre, i criteri di assegnazione dei contributi, le modalità di erogazione, l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, inclusi i termini per l’eventuale revoca e riassegnazione dei contributi previsti.
Si disciplinano altresì il monitoraggio e il controllo dei finanziamenti
erogati e dell’esecuzione delle opere pubbliche.

Qui appresso riporto un estratto del dossier predisposto dal Centro Studi di Camera e Senato su questi commi:

Il comma 63-bis assegna, per l’anno 2019, un contributo nel limite complessivo di 400 milioni di euro ai comuni, al fine di favorire gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e del patrimonio comunale.
I contributi vengono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del
Ministero dell’interno, ai comuni:
 con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, nella misura di 40.000 euro
ciascuno;
 ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti, nella misura di
50.000 euro ciascuno;
 ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di
70.000 euro ciascuno;
 ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di
100.000 euro ciascuno.
Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero dell’interno dà comunicazione a
ciascun comune dell’importo del contributo ad esso spettante.
Finanziamento, affidamento ed esecuzione dei lavori (commi 63-ter e
64-quater)

Il comma 63-ter riconosce al comune beneficiario del contributo la
possibilità di finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che tali
lavori non siano già integralmente finanziati da altri soggetti.
Ulteriore condizione prevista è che tali finanziamenti siano aggiuntivi
rispetto a quelli inseriti nei programmi triennali di cui all’articolo 21 del
D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).
Il decreto ministeriale n. 14/2018 disciplina il regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, emanato in attuazione dell’art. 21, comma 8, del citato D.Lgs. n. 50/2016. Sono compresi nel programma triennale e nei relativi aggiornamenti le opere pubbliche incompiute, i lavori realizzabili attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato, i lavori realizzabili tramite cessione del diritto di proprietà o altro titolo di godimento di beni immobili.
L’affidamento dei lavori e degli interventi di manutenzione straordinaria
è previsto secondo le seguenti disposizioni del Codice dei contratti pubblici:
 procedura negoziata per l’affidamento di contratti di lavori di importo
pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro e per
l’affidamento di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici (articolo 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016);
 La procedura negoziata prevede la consultazione, ove esistenti, di
almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le
forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto
di un criterio di rotazione degli inviti.
 I suddetti lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione
diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica
comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo
precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati.
 acquisizione diretta di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000
euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro (articolo 37, comma
1, del D.Lgs. 50/2016).

Il comma 63-quater obbliga il comune beneficiario del contributo ad
iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019.

Il comma 63-quinquies disciplina l’erogazione dei contributi da parte
del Ministero dell’interno agli enti beneficiari con le seguenti modalità:
 per il 50 per cento, previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione
dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio previsto al successivo
comma 63-septies;
 e per il restante 50 per cento previa trasmissione, al Ministero
dell’interno, del certificato di collaudo, o del certificato di regolare
esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del
Codice dei contratti pubblici.

Il comma 63-sexies prevede che, entro il 15 giugno 2019, con decreto
del Ministero dell’interno, sia disposta la revoca parziale o totale dei
contributi previsti:
 nel caso di mancato rispetto del termine del 15 maggio 2019 per l’inizio
dell’esecuzione dei lavori;
 o nel caso di parziale utilizzo del contributo medesimo.
Con il medesimo decreto del Ministero dell’interno, è prevista
l’assegnazione delle somme revocate, a favore dei comuni che hanno
iniziato l’esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza del 15
maggio 2019, dando priorità ai comuni con data di inizio esecuzione lavori meno recente e non oggetto di recupero.
I comuni beneficiari dei contributi revocati sono tenuti ad iniziare
l’esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre 2019.
Il comma 63-septies stabilisce l’applicazione da parte dei comuni
beneficiari dei contributi delle procedure previste dal sistema disciplinato nel decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, per il monitoraggio dello stato di attuazione delle suddette opere pubbliche, classificando le opere sotto la voce “Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2019”.
Il comma 63-opties dispone l’effettuazione di controlli a campione da
parte del Ministero dell’interno, in collaborazione con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, sulle opere pubbliche oggetto del contributo.
Il comma 63-nonies obbliga i comuni assegnatari del contributo a
indicare la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione, nella sezione “Opere pubbliche” del sito Amministrazione trasparente di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
Si dispone altresì che il Sindaco ha l’obbligo di fornire tali informazioni
al Consiglio comunale nella prima seduta utile.
La copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni in esame è disposta
attraverso una riduzione, per il 2019, per 370 milioni a carico delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, previsto dal comma 58 del disegno di legge in esame, e per 30 milioni a carico delle risorse del fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese (articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016 – legge di bilancio 2017), relative al settore di spesa delle “infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione”, ed iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

RIMBORSO DEL MINOR GETTITO DELLA TASI AI COMUNI

L’Articolo 1, commi 516-bis-516-quinquies (Rimborso minor gettito TASI comuni) della proposta di legge di bilancio dello Stato per l’anno 2019 che oggi sarà approvata dalla Camera in via definitiva attribuisce ai
comuni, per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, un contributo a
ristoro del minor gettito ad essi derivante in conseguenza della sostituzione dell’IMU sull’abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili.

Nel dossier elaborato dal Servizio studi di Camera e Senato si legge che il contributo è assegnato nell’ importo complessivo di 190 milioni annui, da
destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale
finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di
proprietà comunale.
Il riparto avverrà tramite decreto del Ministro dell’interno, in proporzione alla ripartizione dei contributi già effettuata nei due anni precedenti.
Tali contributi dovranno essere monitorati attraverso il sistema di
monitoraggio delle opere pubbliche.
La norma è finalizzata a confermare per gli anni dal 2019 al 2033 la
concessione di un contributo, assegnato anche negli anni precedenti, finalizzato a ristorare i comuni interessati dalla perdita di gettito conseguente all’introduzione della TASI, ai sensi dell’articolo 1, comma 639, della legge n. 147/2013. Infatti, la sostituzione dell’IMU con la TASI presupponeva l’invarianza di gettito, in connessione con la possibilità per ciascuno dei comuni interessati di poter applicare un’aliquota TASI all’1 per mille su tutte le fattispecie imponibili.
Tuttavia tale invarianza non era assicurata nei casi in cui le previgenti aliquote TASI non consentivano l’integrale applicazione dell’incremento a compensazione della perdita di gettito IMU sull’abitazione principale.
Di conseguenza, contributi destinati alla compensazione degli oneri derivanti dal passaggio al regime TASI sono stati concessi in favore dei comuni a partire dal 2014. Per tale anno, ai sensi dell’articolo 1, comma 731, della legge n. 147/2013 (come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera d), del D.L. n. 16/201446), il contributo è stato assegnato nell’importo di 625 milioni di euro, ripartito con il D.M. 6 novembre 2014.
46 Si ricorda che l’originaria formulazione del comma 731 della legge di stabilità 2014 attribuiva ai comuni un contributo di 500 milioni di euro, finalizzandolo alla previsione, da parte dei medesimi enti, di detrazioni dalla TASI a favore dell’abitazione principale (che non erano più
previste ex lege ma lasciate all’autonomia dei singoli comuni). Con le modifiche del decreto legge n. 16 del 2014 – che ha attribuito ai comuni, per l’anno 2014, la possibilità di elevare l’aliquota massima TASI, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille.

INIZIATO ALLA CAMERA L’ESAME DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L’ESERCIZIO 2019

La commissione Bilancio della camera in sede referente è riunita nella sala del Mappamondo dalle ore 14.50 per l’esame del  Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C. 1334-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 1334/II Governo). I relatori sono gli on.li Ramadori e Raduzzi.

A seguire ci sarà l’audizione del presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nell’ambito dell’esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C. 1334-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato) e della relativa nota di variazioni (C. 1334/II Governo).

Domani è convocata l’assemblea alle ore 9:30 per l’esame del disegno di legge e delle relative note di variazione e per l’approvazione definitiva.

I COMUNI DEVONO APPROVARE IL BILANCIO DI PREVISIONE. SONO TUTTE ROSE E FIORI ? QUALCUNO FINGE DI DIMENTICARE IL RENDICONTO APPENA APPROVATO A FATICA?

In questi giorni molti Consigli comunali si apprestano ad approvare il bilancio di previsione per il nuovo anno. Gli uffici di ragioneria stanno facendo gli ultimi conti e cercano di far quadrare il risultato tra entrate ed uscite, quando c’è qualche problema basta prevedere una entrata maggiore di quella che sarebbe realmente prevedibile in base alle entrate dell’anno passato ed è fatta.

Ma sul bilancio di previsione spesso pesa, come un macigno il rendiconto dell’esercizio precedente. Naturalmente Sindaco e maggioranza cercano di sorvolare sui problemi reali come ad esempio l’ammontare dei debiti fuori bilancio magari “dimenticati” in qualche cassetto o chiusi in un armadio, i residui attivi che periodicamente vengono dichiarati inesigibili, senza che nessuno paghi per questo, gli elevati canoni passivi di locazione, i canoni attivi non riscossi, le concessioni date via a poco, il canone di occupazione di suolo pubblico non riscosso, ecc…

Sarebbe opportuno che chi è all’opposizione chiedesse spiegazioni su questi bilanci di previsione che vengono costruiti sulle sabbie mobili del rendiconto dell’anno precedente e spesso anche su quello degli anni passati, senza che nessuno si sia preso la briga di intervenire, magari sperando che poi dallo Stato arrivi qualche benefica sanatorie e magari qualche soldo (come hanno scritto nella proposta di legge di bilancio dello stato per il 2019 che dovrebbe essere approvata prima del 31 dicembre p.v. dalla Camera) per tacitare i creditori amici.

IL TESTO LICENZIATO DAL SENATO DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019 CONTIENE UN SALVAGENTE PER I COMUNI CHE HANNO DICHIARATO IL DISSESTO FINANZIARIO

Con una modifiche (comma 526-ter) introdotta al Senato al disegno di legge recante la proposta di bilancio 2019 dello Stato, al fine di favorire il ripristino dell’ordinaria gestione di cassa del bilancio corrente è stata riconosciuta, ai Comuni che nel secondo semestre 2016 abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario, la facoltà di chiedere al Ministero dell’interno, entro il 31 gennaio 2019, un’anticipazione di somme da destinare ai pagamenti in sofferenza. I Comuni dovranno chiedere entro il 31 gennaio al ministero dell’interno l’anticipazione di somme da destinare ai pagamenti in sofferenza fino ad un amassimo di 20 milioni di euro e di 300 per abitante. La somma dovrà essere restituita entro i tre esercizi successivi. I Comuni inadempienti saranno assoggettati al recupero in sede di pagamento della quota dell’imposta municipale propria.

È stata prevista l’istituzione di un fondo di 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per fronteggiare gli oneri che derivano dai contenziosi relativi all’attribuzione di pregressi contributi erariali conseguenti alla soppressione o alla rimodulazione di imposte locali.

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO AUTORIZZA CENTINAIA DI ASSUNZIONI PER I MINISTERI MENTRE GLI ENTI LOCALI E LA SALUTE DEVONO ATTENDERE

Con un decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 novembre, ma pubblicato solo ieri 24 dicembre sulla G.U. sono state autorizzate alcune amministrazioni ad avviare le procedure di reclutamento e ad assumere personale.

In particolare si tratta della presidenza del Consiglio (213 unità) anche per la protezione civile (2 unità), del Consiglio di stato (8 unità), della Corte dei conti (12 unità), del Ministero della giustizia: per l’organizzazione giudiziaria (213 unità), per quella penitenziaria (33 unità) e per il dipartimento della giustizia minorile (16 unità), del Ministero per i beni e le attività culturali (160 unità), del Ministero per lo sviluppo economico (32 unità), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero della salute (11 unità) , dell’Agenzia per la promozione all’estero e la internalizzazione delle imprese italiane (3 unità), dell’INPS (240 unità), dell’Agenzia industrie e difesa (16 unità), dell’Agenzia per l’Italia digitale (una unità)ed infine per il Parco nazionale dell’arcipelago toscano (11 unità).

Come al solito vengono autorizzate assunzione per i ministeri e le agenzie dello Stato, ma per il momento, almeno fino al prossimo 15 novembre 2019 tutte le amministrazioni locali e le aziende sanitarie dovranno attendere…e i servizi ai cittadini ne soffriranno.

Le mancate autorizzazioni alle assunzioni che secondo il MEF vengono presentate come contenimento della spesa rischiano di trasformarsi in aumenti dato che molti Comuni e aziende sanitarie potranno tranquillamente affidare i servizi fino ad ora svolti da personale dipendente a ditte esterne con il risultato che la spesa aumenterà.

LA LEGGE DI BILANCIO 2019 RENDE PIU’ STRINGENTE IL COSTANTE MONITORAGGIO SULLE OPERE PUBBLICHE

Come è noto il D.L. 109 del 28 settembre, meglio noto come “Decreto Genova”, avente ad oggetto: “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la  sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze” prevede tra gli aspetti tecnici più importanti l’istituzione dell’Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP) presso il MIT e dell’ Identificativo dell’opera pubblica (IOP) che consente di individuare univocamente una determinata opera.

La norma, secondo quanto contenuto nel comma 8) ha il fine di garantire un costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche, in particolare per i profili riguardanti la sicurezza, anche tramite le informazioni rivenienti dal Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali previsto (in via sperimentale) dall’art. 14 del medesimo decreto.

In base a quanto stabilito dall’art. 13, comma 2, nell’AINOP sono indicati, per ogni opera pubblica, tra l’altro, i costi sostenuti e da sostenere, i finanziamenti disponibili, nonché lo stato dei lavori e il monitoraggio costante dell’opera.

Il comma 4 di tale articolo dispone, tra l’altro, che le Regioni e gli enti locali (oltre ad altri soggetti che gestiscono o detengono dati riferiti ad un’opera pubblica o all’esecuzione di lavori pubblici) alimentano l’AINOP con i dati in proprio possesso per la redazione di un documento identificativo, contenente i dati tecnici, amministrativi e contabili, relativi a ciascuna opera pubblica presente sul territorio nazionale. Sulla base dei dati forniti, l’AINOP genera un codice identificativo della singola opera pubblica (IOP), che contraddistingue e identifica in maniera univoca l’opera medesima riportandone le caratteristiche essenziali e distintive quali la tipologia, la localizzazione, l’anno di messa in esercizio e l’inserimento dell’opera nell’infrastruttura. A ciascuna opera pubblica, identificata tramite il Codice IOP, sono riferiti tutti gli interventi di investimento pubblico, realizzativi, manutentivi, conclusi o meno, che insistono in tutto o in parte sull’opera stessa, tramite l’indicazione dei rispettivi Codici Unici di Progetto (CUP). In tal modo l’AINOP, attraverso la relazione istituita fra Codice IOP e CUP, assicura l’interoperabilità con la BDAP.

Il comma 6 dispone inoltre che gli enti e le amministrazioni che a qualsiasi titolo esercitano attività di vigilanza sull’opera effettuano il monitoraggio dell’attuazione degli interventi (identificati dai CUP) insistenti sulle opere pubbliche (identificate dai codici IOP) e delle relative risorse assegnate utilizzando le informazioni presenti nella BDAP, che vengono segnalate dai soggetti titolari degli interventi, ai sensi del D.Lgs. 229/2011.

Ora, i commi 74 e 75 del nuovo testo della legge di bilancio per l’anno 2019 nel testo approvato dal Senato rendono ancora più attenta l’attività di monitoraggio coinvolgendo anche le regioni a statuto ordinario affinché pongono in essere le azioni necessarie per un costante monitoraggio degli investimenti dei comuni beneficiari dei contributi ed effettuano un controllo a campione
sulle opere pubbliche oggetto dei medesimi contributi.

LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO PER L’ATTUAZIONE DEL D.L. 113/2018 E’ MOLTO IMPORTANTE PER I COMUNI.

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 281 del 3 dicembre u.s. è stata pubblicata la legge 1° dicembre 2018, n. 132, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”.

Il provvedimento consta di 74 articoli e si suddivide in quattro Titoli.

Con riguardo alla sicurezza pubblica, la normativa interviene in modo significativo su importanti ambiti materiali che vanno dalla prevenzione e contrasto del terrorismo al rafforzamento degli strumenti a disposizione delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza e delle Forze di polizia nella lotta alla criminalità organizzata, dall’introduzione di nuove figure di reato che incidono sulla vivibilità delle nostre città ai temi, sempre più attuali, delle politiche per la sicurezza urbana; e lo fa con un complesso di disposizioni, in alcuni casi complementari o in stretto collegamento tra loro, connotate dal chiaro intento, una volta a regime, di elevare la cornice di sicurezza nei territori. Si tratta di disposizioni che ribadiscono il ruolo centrale del Prefetto nelle politiche di governo della sicurezza pubblica a livello provinciale, che riconoscono un ruolo di sempre maggiore rilievo ai Sindaci sui temi della sicurezza urbana, che potenziano gli strumenti a disposizione della Polizia locale anche in relazione all’ampliamento dei contesti nei quali essa è chiamata ad intervenire. Le predette norme hanno, tra l’altro, il pregio di definire, in termini sempre più cooperativi, il sistema di rapporti tra l’Amministrazione statale e le Amministrazioni locali e tra le Forze di polizia e la Polizia locale, anche e soprattutto attraverso il rafforzamento dello scambio informativo e della collaborazione operativa. Le cennate disposizioni, in alcuni ambiti d’intervento, sono accompagnate da specifiche previsioni preordinate, attraverso l’istituzione di nuovi Fondi o l’alimentazione di quelli esistenti, al trasferimento di risorse, in specie a favore dei Comuni – che potranno cominciare a beneficiarne, in alcuni casi, sin dall’anno in corso – ovvero al rafforzamento delle capacità assunzionali del personale della Polizia locale. Nel quadro delle strategie messe in campo dal Governo per contrastare le grandi organizzazioni mafiose, assumono notevole importanza le disposizioni volte a potenziare l’azione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Qui trovate il testo integrale della circolare:

http://www.interno.gov.it/it/servizi-line/circolari/circolare-18-dicembre-2018-decreto-legge-4-ottobre-2018-n-113

ANCORA SUL CONTROLLO ANALOGO DELLE SOCIETA’ IN HOUSE

Il TAR Lombardia, Milano, sez. IV con la sentenza n. 2746/2018 ha scritto una pagina importante sul controllo analogo delle società in house.

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=AZ7BEUHWOSMIPJJ3REC7EM66XA&q=

Ed invero, l’art. 1, comma 4, dello statuto, così recita: “Ai fini dell’esercizio del controllo analogo, i Comuni che affidano servizi alla Società esercitano poteri di direzione, coordinamento e supervisione dell’attività di ASM Pavia con le modalità definite dal presente Statuto e dai contratti di servizio. Pertanto la Società, oltre ai normali controlli spettanti ai soci in base al Codice Civile, è soggetta, congiuntamente da parte di tutti gli Enti soci affidanti i servizi, ad un controllo analogo a quello da questi esercitato sui propri uffici. Tale controllo avviene secondo le modalità di cui al presente Statuto, ed attraverso gli adempimenti ed i flussi informativi che la società deve garantire a ciascun Ente socio coerentemente con le previsioni dei regolamenti sui sistemi dei controlli sulle società partecipate di matrice comunale”. Ancora, secondo il disposto dell’art. 1, comma 5, lettera b): “le deliberazioni assembleari attinenti la gestione di servizi, nonché la costruzione e gestione di opere funzionali ai medesimi realizzate dalla Società sul territorio di un singolo Comune, richiederanno, per l’approvazione, il consenso esplicito e vincolante del Comune interessato a tali opere e gestioni locali, ferma comunque la regolamentazione del rapporto di servizio a mezzo di apposito contratto e/o convenzione che assicuri il controllo più sopra precisato”; per la lettera a) della stessa norma: “la predisposizione e l’approvazione del piano industriale, della relazione previsionale triennale aziendale, del pianoprogramma, del bilancio economico di previsione pluriennale, del bilancio economico di previsione annuale e di altri eventuali documenti programmatici e strategici; del bilancio di sostenibilità, ambientale, sociale; del codice etico, delle spese di rappresentanza; delle carte dei servizi, delle indagini di customer satisfaction; degli schemi generali dei contratti di servizio, delle relazioni sul governo societario; nonché delle determinazioni nelle materie di cui sopra che la Società deve assumere in seno a Consorzi e/o Enti partecipati e su cui la medesima esercita un controllo congiunto, dovranno formare oggetto di indirizzi vincolanti e di approvazione da parte dell’Assemblea e si intenderanno approvati: in prima convocazione, con il voto favorevole di due terzi del capitale sociale, purché rappresentativo anche dei due terzi dei Comuni soci; in seconda convocazione, a maggioranza semplice purché rappresentativa anche della maggioranza dei Comuni soci presenti in assemblea; ed in terza convocazione a maggioranza semplice con facoltà di recesso dei soci dissenzienti che lamentino motivatamente la violazione delle proprie prerogative di controllo congiunto, fermo restando in ogni caso quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 2437 bis c.c.”; a ciascun Ente Pubblico socio sono in ogni caso riconosciuti, per la stessa norma: “c) poteri propulsivi nei confronti del Consiglio di Amministrazione, o dell’Amministratore Unico, consistenti in proposte di specifiche iniziative inerenti l’esecuzione del contratto di servizio stipulato – sempre nel rispetto dell’economicità della gestione del servizio – e di poteri di veto sulle deliberazioni, specificamente incidenti sull’attuazione del contratto di servizio, che si discostino da tali proposte; nei casi in cui il Comune ha diritto a far valere la risoluzione del contratto di servizio, come da previsioni di quest’ultimo, e la revoca dell’affidamento, il Comune stesso ha titolo a recedere dalla Società; d) il diritto di recesso dalla Società qualora, in caso di accertato e dimostrato scostamento dagli indirizzi impartiti dall’Assemblea, nonché dalle prescrizioni vincolanti contenute nel contratto di servizio e di ogni ulteriore pattuizione intervenuta tra i Soci regolante l’organizzazione della Società e il miglior perseguimento dell’oggetto sociale, la Società, su richiesta del Socio, non vi ponga rimedio a mezzo di adeguata, motivata deliberazione dell’Assemblea; e) un flusso informativo costante anche attraverso piattaforme digitali dedicate. Gli Enti Soci potranno valutare e richiedere ulteriori meccanismi, anche tramite la stipula di patti parasociali ai sensi della normativa vigente; f) il diritto, indipendentemente dall’entità della partecipazione di cui è titolare, di presentare denunzia di gravi irregolarità al Tribunale competente, nonché di disporre ispezioni, anche ai fini dell’espletamento del controllo analogo. La Società, in ogni caso, adotta le obbligatorie procedure e meccanismi operativi in materia di trasparenza amministrativa, prevenzione della corruzione, prevenzione dei reati di cui la società stessa potrebbe essere dichiarata responsabile”.

Ai sensi dell’art. 12, comma 2, dello statuto: “Ai fini dell’esercizio dei poteri di controllo analogo, il diritto di recesso può essere altresì esercitato dal Comune socio nei casi di cui al precedente articolo 1, comma 4, nonché negli altri casi previsti dal presente statuto”; per il successivo comma 3: “In caso di legittimo recesso dell’Ente Socio, l’affidamento del servizio ed il correlato contratto di servizio si intenderanno automaticamente privi di effetti, salvo l’obbligo per la Società di garantire la continuità del servizio nelle more delle determinazioni in ordine al nuovo affidamento da parte dell’Ente che ha esercitato legittimamente il recesso”.

Riguardo alla nomina del Consiglio di Amministrazione, lo statuto prevede, ai sensi dell’art. 19, commi 2 e 3, che: “2. L’Organo Amministrativo è nominato dall’Assemblea con il voto favorevole, in prima convocazione, dei due terzi del capitale sociale, purché rappresentativo anche dei due terzi dei Comuni soci; in seconda convocazione, a maggioranza semplice purché rappresentativa anche della maggioranza dei Comuni soci presenti in assemblea; ed in terza convocazione a maggioranza semplice con facoltà di recesso dei soci dissenzienti che lamentino motivatamente la violazione delle proprie prerogative di controllo congiunto, fermo restando in ogni caso quanto previsto dal comma 3 dell’art. 2437. 3. In deroga a quanto previsto al precedente comma, qualora un singolo Socio sia titolare dei due terzi del capitale sociale, il medesimo ha diritto di proporre la nomina dell’Amministratore Unico, o, nel caso di istituzione del Consiglio di Amministrazione, di due amministratori, fra i quali l’Assemblea eleggerà il Presidente. In tale ultimo caso: a) la nomina dei due componenti, indicati dal Socio titolare dei due terzi del capitale, avviene senza diritto di voto degli altri Enti soci; b) la nomina del terzo componente avviene a maggioranza del numero dei Comuni soci, con esclusione del diritto di voto del Socio titolare dei due terzi del capitale sociale”; inoltre, ai sensi dell’art. 20: “1. L’Organo Amministrativo, nel rispetto delle previsioni del presente Statuto ed in particolare dell’art. 1, comma 5, e dell’art. 18, è investito dei poteri di ordinaria amministrazione corrente della Società, nonché di esecuzione delle decisioni assembleari relative sia ai principali atti di gestione ordinaria, sia agli atti di straordinaria amministrazione della Società, essendo ad esso demandato il compito di compiere gli atti necessari per l’attuazione dell’oggetto sociale, esclusi quelli che per legge e per Statuto sono riservati ad altri organi. 2. Sarà cura dell’Organo Amministrativo adattare l’operato delle strutture gestionali societarie agli indirizzi operativi enunciati dall’Assemblea e dai Comuni Soci, nonché predisporre report periodici a norma dell’art. 1, comma 5 del presente statuto. Fermi i poteri e le facoltà di ciascun Comune che affida l’erogazione di servizi alla Società, riconosciuti dal precedente art. 1, comma 5, ed il diritto di recesso disciplinato all’art. 12 restano comunque pieni i compiti e le responsabilità dell’Organo Amministrativo, inerenti le attività gestionali ed l’esecuzione dei contratti di servizio. A tale scopo, nel definire gli indirizzi sui contenuti essenziali dei contratti di servizio, a norma del precedente art. 1, comma 5, l’Assemblea dovrà delineare forme e modalità dei controlli comunali sui servizi affidati che tengano conto dei compiti e delle specifiche responsabilità relativi alla gestione che incombono sull’Organo Amministrativo. …”.

A parere del Collegio, tale modello statutario consente ai Comuni soci, come Bereguardo, di esercitare congiuntamente un’influenza determinante sugli obbiettivi strategici e sulle decisioni significative di Asm Pavia, potendo finanche il singolo Comune, indipendentemente dalla quota di partecipazione, opporre il proprio veto alla società nel suo complesso riguardo alla gestione dei propri servizi.

Ed invero, ai fini del controllo analogo congiunto, non ogni singolo Comune deve poter individualmente condizionare tutti gli atti di portata generale della società in house, ma è sufficiente, come nel caso di specie, che gli Enti Comunali possano condizionare congiuntamente ogni atto fondamentale della partecipata, nonché vincolare individualmente, mediante poteri di veto, tutte le decisioni che hanno ricadute dirette sul rispettivo territorio.

Ed invero, come ribadito dalla più recente giurisprudenza in tema di controllo congiunto nell’ambito di una fattispecie analoga a quella in questione: “in caso di in house c.d. pluripartecipato sulla base dei principi affermati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza 29 novembre 2012, C-182/11 e 183/11 … il controllo analogo può essere esercitato congiuntamente da tali autorità, senza che sia indispensabile che detto controllo venga esercitato individualmente da ciascuna di esse (§ 29) e … il requisito in questione è per contro escluso allorché l’ente pubblico partecipante non abbia la benché minima possibilità di partecipare al controllo dell’ente in house (§ 31). Ma anche in questo caso l’eventualità che si paventa nel presente appello è nel caso di specie da escludere alla luce delle previsioni statutarie sopra esaminate. Queste, infatti, attribuiscono all’assemblea dei soci pubblici competenze decisionali aventi ad oggetto le strategie di gestione, le decisioni più importati e quelle che riguardano i servizi svolti nel proprio interesse” (Consiglio di Stato, sez. V, 12 giugno 2017, n. 2796).

“Deve affermarsi, in linea con gli artt. 12 della direttiva 2014/24/UE e 5 del codice dei contratti pubblici, che affinché il requisito del controllo analogo in caso di società in house pluripartecipata sia soddisfatto, occorre che le amministrazioni pubbliche in possesso di partecipazioni di minoranza possano comunque esercitare il controllo analogo in modo congiunto e che:

a) gli organi decisionali dell’organismo controllato siano composti da rappresentanti di tutti i soci pubblici partecipanti, ovvero, siano formati tra soggetti che possono rappresentare più o tutti i soci pubblici partecipanti;

b) i soci pubblici siano in grado di esercitare congiuntamente un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative dell’organismo controllato, secondo le regole generali elaborate con riguardo all’in house providing tradizionale sin dalla sentenza della Corte di Giustizia Teckal (8 novembre 1999, C-107/98);

c) l’organismo controllato non persegua interessi contrari a quelli di tutti i soci pubblici partecipanti.

Dal complesso di tali previsioni interne emerge in definitiva l’esistenza di rilevanti deroghe ai meccanismi tipici di funzionamento delle società di capitali, tali da assicurare ai soci pubblici, collettivamente considerati, un’influenza determinante e un controllo effettivo sulla gestione dell’ente partecipato, attraverso poteri di condizionamento sull’operato del management in grado di conformare l’azione di quest’ultimo agli interessi pubblici di cui il singolo ente pubblico partecipante è portatore. Tali poteri si esplicano sia in generale rispetto al complesso delle attività statutariamente demandate alla società, sia in relazione allo specifico servizio di igiene urbana prestato per il comune partecipante” (Consiglio di Stato, sez. V, 30 aprile 2018, n. 2599).

Il Collegio ritiene, quindi, alla luce delle suddette considerazioni, di non dover aderire alla richiesta di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE, in quanto l’affidamento posto in essere nel caso di specie si pone in conformità al modello previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 50/2016, in attuazione dell’art. 12 della Direttiva 2014/24/UE.

Né coglie nel segno la censura concernente l’insussistenza dei presupposti legittimanti l’affidamento in house in ragione dell’asserita vocazione commerciale di ASM Pavia, desumibile, per la ricorrente, dalle partecipazioni da essa detenute in altre Società.

Come risulta, infatti, dal disposto dell’art. 5, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016, emesso proprio in attuazione dell’art. 12 della Direttiva 2014/24/UE: “oltre l’80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi”, mentre per l’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016: “Gli statuti delle società di cui al presente articolo” (in house) “devono prevedere che oltre l’ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci”.

Dal disposto letterale delle norme succitate si ricava, dunque, che il rispetto della soglia dell’80% dell’attività della società a favore degli enti pubblici soci comporta la legittimità dell’azione dell’organismo societario secondo il modello dell’in house providing sotto il profilo della vocazione commerciale, come nel caso di specie, nel quale Asm Pavia opera per circa il 90% in favore dei comuni soci, come non risulta contestato in atti.

“A questo specifico riguardo il giudice europeo ha affermato che, al fine di stabilire se il requisito dell’attività prevalente sia soddisfatto, occorre considerare che una società partecipata da enti pubblici, che svolge attività nell’interesse di questi ultimi, può a sua volta essere attiva sul mercato e (…) pertanto entrare in concorrenza con altre imprese (§ 60); e che la deroga all’obbligo dell’evidenza pubblica può giustificarsi solo se le attività svolte dalla medesima società siano sostanzialmente destinate in via esclusiva all’ente (§ 62).

In questa linea, il fatturato computabile nell’attività prevalente può essere rappresentato solo da quello che l’impresa in questione realizza in virtù delle decisioni di affidamento adottate dall’ente locale controllante, nell’ambito del quale va comunque compreso quello ottenuto con gli utenti in attuazione di tali decisioni (§ 65). A questo specifico riguardo la Corte di giustizia ha precisato che le attività rientranti nell’in house providing sono tutte quelle che quest’ultima realizza nell’ambito di un affidamento effettuato dall’amministrazione aggiudicatrice, indipendentemente dal fatto che il destinatario sia la stessa amministrazione aggiudicatrice o l’utente delle prestazioni (§ 66); e che non assume per contro rilevanza accertare chi remunera le prestazioni dell’impresa in questione, potendo trattarsi sia dell’ente controllante sia di terzi utenti di prestazioni fornite in forza di concessioni o di altri rapporti giuridici instaurati dal suddetto ente (§ 67). La Corte di giustizia ha concluso nel senso che nell’ipotesi di in house pluripartecipato la condizione relativa alla parte più importante della propria attività può ricorrere qualora l’impresa in questione svolga la parte più importante della propria attività non necessariamente con questo o quell’ente locale ma con tali enti complessivamente considerati (§ 70)” (Cons. di Stato, sez. V, 30 aprile 2018, n. 2599, che richiama i principi affermati da Corte di giustizia, 11 maggio 2006, causa C-340/04).

Il primo motivo deve essere, dunque, respinto.

In relazione alla seconda censura, concernente l’assunta violazione dell’art 3bis, comma 1bis, del d.l. n. 138/2011, convertito in legge 148/2011, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 609, della legge n. 190/2014, con riferimento all’asserito mancato rispetto della specifica normativa in materia di affidamento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, deve rilevarsi che tale normativa disciplina le modalità di affidamento dei servizi a rete in ambiti sovra-comunali. La regione Lombardia non ha ancora provveduto all’istituzione di tali ambiti, essendo l’organizzazione e l’affidamento del servizio di igiene ambientale in tale Regione affidato alla competenza dei rispettivi Comuni. Ne consegue l’impossibilità di applicare in Lombardia, e quindi nel comune di Bereguardo, le disposizioni normative in materia di affidamento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, con il conseguente rigetto pure di tale censura.

Riguardo al terzo motivo, concernente la violazione dell’art. 34, comma 20, della legge n. 221/2012, dell’art. 4 del d.lgs. n. 50/2016, dell’art. 168 del d.lgs. n. 50/2016, degli artt. 1, 3 e 6, della legge n. 241/1990, degli artt. 2 e 3 della legge n. 287/1990, degli artt. 49, 56 e 106, TFUE, nonché l’eccesso di potere sotto diversi profili, in relazione all’assunta l’indebita lesione della concorrenza conseguente all’immotivata e sproporzionata eccessiva durata dell’affidamento ad Asm Pavia, anche alla luce della parziale e non veritiera analisi dei costi di prestazioni dei servizi ambientali, il Collegio, sulla base della documentazione versata in atti ed in particolare della relazione prevista dall’art. 34, comma 20, del d.l. n. 179/2012, ritiene che la censura non colga nel segno, atteso che la conferma del modello gestionale in house è stata valutata ed apprezzata in maniera approfondita anche in rapporto agli altri moduli previsti dall’ordinamento in via alternativa, oltre che con riferimento alla congruità e alla convenienza economica della scelta, riguardo all’oggetto e al valore della prestazione.

Per il disposto letterale della norma succitata, invero: “Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica,[…] l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.”

In particolare, dall’esame della relazione succitata (in particolare pagg. 10-16), il cui contenuto si richiama integralmente, risultano illustrati idoneamente: le caratteristiche del servizio oggetto di affidamento, unitamente all’illustrazione del quadro normativo di riferimento, nonché quelle dell’affidataria, i presupposti in base ai quali la stessa è qualificabile come ente in house, i risultati tecnico-economici conseguiti dalla medesima negli esercizi precedenti; le motivazioni strategiche che hanno indotto il Comune a confermare il modello dell’in house providing per il servizio di gestione integrata dei rifiuti, unitamente alle peculiarità tecniche ed economiche del servizio e delle premialità assicurate dal Gestore in house; l’accurata analisi dei costi del servizio con riferimento alle peculiarità tecniche del medesimo e in relazione a quelli applicati in comuni equivalenti per popolazioni e numero di utenze.

La relazione opera, dunque, un’analisi approfondita sulle ragioni della scelta del modello, motivando più che idoneamente sulle caratteristiche qualitative ed economiche del modello di gestione del servizio prescelto.

Ne risulta l’infondatezza pure della terza censura dedotta dall’istante, essendo inammissibili i prospetti dalla stessa prodotti perché riferibili a realtà territoriali differenti tra loro per numero di abitanti e per conformazione urbanistica, nonché a prestazioni di servizio che differiscono tra loro per frequenza e per tipologia, e tendenti a porsi in contrasto con la motivazione risultante dalla suddetta relazione, costituente espressione di un potere di spiccata natura discrezionale e, dunque, insindacabile, perché non espresso in maniera illogica od incongrua.

Risulta del tutto legittima anche la durata settennale del contratto, avuto riguardo al modello gestionale prescelto dell’in house, del quale, come osservato, sussistono i presupposti, e comunque giustificata anche con riferimento alle utilità che conseguono al Comune dai meccanismi premiali e di abbattimento del canone previsti nel progetto esecutivo.