APPROVATA LA LEGGE PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DEI PICCOLI COMUNI

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Cima da Conegliano

Dopo molti tentativi per cancellare i piccoli Comuni da parte di vari governi, finalmente si è capito che si doveva cambiare rotta e difenderli.

Così oggi il Senato ha approvato in via definitiva con 205 voti favorevoli e due astenuti  il disegno di legge (Atto Senato n. 2541) reca “Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni” ed è stato approvato, in prima lettura, dalla Camera dei deputati.
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IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO SULL’AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA DELL’ANAC SULL’INDICAZIONE DEI MEZZI DI PROVA ADEGUATI E DELLE CARENZE NELL’ESECUZIONE DI UN PRECEDENTE CONTRATTO DI APPALTO CHE POSSANO CONSIDERARSI SIGNIFICATIVE PER LA DIMOSTRAZIONE DELLE CIRCOSTANZE DI ESCLUSIONE DALLE GARE

consiglio-di-stato-05Il Consiglio di Stato – Commissione speciale in data 25 settembre ha reso il parere n. 2042 sulle Linee guida Anac sull’ indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del codice dei contratti pubblici

Parere del Consiglio di Stato 2042 del 25 settembre 2017

Proposta aggiornamento Linee guida n. 6

LA CONFERENZA UNIFICATA AUTORIZZA L’ALLUNGAMENTO DEI TEMPI PER LE COMUNICAZIONI DEGLI ESUBERI DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE

conferenza-unificata regioniLa Conferenza Unificata in data 21 settembre, accogliendo le vive sollecitazioni di molti Comuni in merito alla razionalizzazione delle società partecipate ha deciso di mantenere ferma la scadenza del 30 settembre, ma di concedere una proroga al trenta novembre del corrente anno per quanto riguarda  il termine ultimo per predisporre la dichiarazione degli esuberi da parte delle Società partecipate.

Conseguentemente  saranno prorogati anche il termine per la comunicazione ai Sindacati degli esuberi (la nuova scadenza è il 10 dicembre 2017) e quello entro il quale le Società controllate sono chiamate a comunicare gli eventuali esuberi alle Regioni che dovranno formare gli Elenchi regionali (20 dicembre 2017). Chiude il cerchio il termine del 15 gennaio 2018, entro il quale questi ultimi dovranno essere trasmessi alla “Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro” (Anp).

L’obiettivo è garantire tempi “più congrui” anche per quanto riguarda le informative da dare ai sindacati affinché i soggetti coinvolti nell’operazione possano gestire un procedimento così complesso tenendo ben presente la necessità di tutelari i lavoratori potenzialmente coinvolti.

Fino al 30 giugno 2018 le società partecipate non potranno assumere personale a tempo indeterminato, ma saranno tenute ad attingere agli elenchi dei lavoratori in esubero a meno che non dimostrino che si tratti di personale infungibile. In questo caso le società dovranno chiedere la preventiva autorizzazione alle regioni.

APPROVATO IL DEF 2017 DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI

20170923_3786Il Consiglio dei Ministri  si è tenuto in data odierna alle ore 13.00 a Palazzo Chigi per l’esame del seguente ordine del giorno:

  • NOTA di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017 (PRESIDENZA – ECONOMIA E FINANZE).

Il nuovo testo rivede sensibilmente al rialzo le previsioni formulate ad aprile e stima per il 2017 una crescita del Pil dell’1,5%, ma anche un aumento del deficit portato dall’1,2% all’1,6% rispetto al PIL , per la sterilizzazione della clausole di salvaguardia che prevedono un aumento dell’Iva.

 Non appena sarà pubblicato il documento sarà possibile svolgere le considerazioni per i riflessi sugli enti locali.

 

 

L’ESCLUSIONE DA UNA GARA DI UN’IMPRESA STRANIERA

tar2Il TAR del Lazio in data 15 settembre ha emesso la sentenza n. 9734 con la quale  ha deciso in merito ad un interessante caso relativo alla esclusione da una gara di un impresa straniera.

Nel ricorso  l’ impresa interessata aveva impugnato  l’esclusione dalla “procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di materiale librario e documentario a carattere tecnico – scientifico” pubblicata in Italia ed all’estero e per un importo a base di gara pari a euro 150.000,00, sostanzialmente disposta in quanto la ricorrente si presenta non come operatore economico autonomo, ma come branch con sede in Inghilterra di una società avente la sede principale negli Stati Uniti ed in quanto ha fornito la garanzia fideiussoria intestata alla sede principale e non a lei stessa.

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LA CORTE DI CASSAZIONE RITIENE CHE GLI EDIFICI FATISCENTI NON DEBBANO ESSERE ASSOGGETTATI ALL’ICI

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Roma, Palazzo di Giustizia

La Corte di Cassazione, Sezione V civile con la sentenza n. 17815/2017 ha accolto uno dei motivi di ricorso avverso una sentenza del giudice di primo grado ravvisando la fondatezza delle doglianze concernenti la violazione o falsa applicazione, ex art.360, 1^ co. n. 3 cod.proc.civ., della normativa Ici di riferimento (quarto e quinto motivo di ricorso).

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Chiarimenti in ordine all’applicabilità delle disposizioni normative in materia di incentivi per le funzioni tecniche – Comunicato del Presidente ANAC

anac-zzzCon un comunicato in data 6 settembre il presidente dell’ANAC ha fornito alcuni chiarimenti in ordine all’applicabilità delle disposizioni normative in materia di incentivi per le funzioni tecniche. Questo il testo del comunicato:

“Sono pervenute a questa Autorità alcune richieste di chiarimenti in ordine all’applicabilità temporale della disciplina dell’incentivo per le attività professionali svolte da personale interno ex art. 113 del d.lgs. 50/2016. Attesa la rilevanza di carattere generale delle questioni poste, il Consiglio dell’Autorità ha ritenuto di predisporre il presente comunicato.

In linea generale, nel settore degli appalti pubblici vige il principio, riprodotto anche all’art. 216, comma 1, del d.lgs. 50/2016, secondo il quale l’applicabilità di una disposizione normativa è valutata sulla base dell’entrata in vigore della stessa al momento della pubblicazione del bando di gara o dell’invio della lettera di invito.

Tuttavia, con specifico riferimento alle attività oggetto di incentivazione, non può non rilevarsi come alcune di esse, quali la programmazione della spesa, la valutazione preventiva dei progetti, la predisposizione della procedura di gara, espressamente enunciate dall’art. 113 del d.lgs. 50/2016, intervengano in una fase precedente all’avvio della procedura di selezione dell’aggiudicatario.

Sulla base di tale presupposto e tenuto conto delle numerose pronunce della Corte dei Conti in merito all’efficacia temporale delle disposizioni normative inerenti la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche succedutesi nel tempo, deve ritenersi che per gli incentivi inerenti le funzioni tecniche ciò che rileva ai fini dell’individuazione della disciplina normativa applicabile è il compimento delle attività oggetto di incentivazione. Ne consegue che le disposizioni di cui all’art. 113 del nuovo codice dei contratti si applicano alle attività incentivate svolte successivamente all’entrata in vigore del Codice.

Per quanto concerne la corresponsione dell’incentivo, la formulazione della norma (art. 113, co. 3, d.lgs. 50/2016) che richiede l’accertamento delle attività svolte dal dipendente a cura del dirigente o del responsabile del servizio, non consente di ritenere ammissibili forme di “anticipazione” dell’incentivo; analogamente forme di corresponsione diluite nel tempo (es. cadenza annuale) possono ritenersi ammissibili solo per le attività configurabili quali prestazioni di durata, ossia quelle prestazioni che per loro natura si esplicano in un determinato arco di tempo, sempre però in relazione all’attività effettivamente svolta. Corresponsione che potrà intervenire solo a seguito dell’approvazione del regolamento di recepimento delle modalità e dei criteri di ripartizione del fondo definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa”.

APPROVATA DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI UNA NUOVA REGOLAMENTAZIONE PER LA TRACCIABILITA’ DEI PRODOTTI ALIMENTARI

consiglioministri2011Il Consiglio dei Ministri nella seduta di ieri 15 settembre ha approvato un decreto legislativo per l’indicazione obbligatoria in etichetta dello stabilimento di produzione degli alimenti trasformati preimballati.

Il provvedimento reca la disciplina dell’indicazione obbligatoria nell’etichetta della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 – Legge di delegazione europea 2015 (Presidenza del Consiglio, Ministero dello sviluppo economico, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e Ministero della salute – esame definitivo)

Per tutti i prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività, l’obbligo dell’indicazione sull’etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, al fine di garantire, oltre ad una corretta e completa informazione al consumatore, una migliore e immediata rintracciabilità dell’alimento da parte degli organi di controllo e, di conseguenza, una più efficace tutela della salute.

In attuazione dei principi e criteri direttivi previsti dalla legge di delegazione europea 2015, si disciplina inoltre un rafforzamento e una semplificazione del sistema sanzionatorio nazionale per le violazioni delle disposizioni stabilite dal provvedimento, individuando quale autorità amministrativa competente il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, fatte salve le competenze spettanti ai sensi della normativa vigente all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nonché quelle degli organi preposti all’accertamento delle violazioni.

Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti, nonché delle proposte di modifica della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

La Polizia locale dovrà assicurare il rispetto delle nuove norme non appena entreranno in vigore.

ANAC PRIMO RAPPORTO QUADRIMESTRALE 2017 SUI CONTRATTI PUBBLICI

APIZZAL’ ANAC ha pubblicato il primo rapporto quadrimestrale 2017 relativo alle procedure di affidamento perfezionate di importo superiore o uguale a € 40.000.

Il rapporto quadrimestrale è suddiviso in 4 sezioni di cui una generale contenente le statistiche aggregate dei contratti pubblici e tre sezioni di dettaglio – in cui viene effettuata un’analisi comparata con il quadrimestre dell’anno precedente – relative alle diverse tipologie di contratto: lavori, servizi e forniture.

Ancora molto alto il numero degli affidamenti diretti.

ANAC: RAPPORTO SUI CONTRATTI PUBBLICI SOPRA SOGLIA

 

MODIFICATO IL CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE

consiglioministri2011Oggi 8 settembre il Consiglio dei Ministri, presieduto dal Presidente Paolo Gentiloni ha adottato una serie di provvedimenti tra i quali una serie di disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante modifiche e integrazioni al codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Il decreto integra e modifica alcune disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale, in conformità a quanto previsto dalla legge delega, al fine di accelerare l’attuazione dell’agenda digitale europea, dotando cittadini, imprese e amministrazioni di strumenti e servizi idonei a rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale.

Le linee portanti del nuovo intervento legislativo sono:

a. proseguire nell’opera di razionalizzazione delle disposizioni contenute nel Codice dell’amministrazione digitale e di deregolamentazione già avviata con il precedente intervento;

b. rafforzare la natura di “carta di cittadinanza digitale” della prima parte del Codice, concentrando in essa le disposizioni che attribuiscono a cittadini e imprese il diritto a una identità e a un domicilio digitale, quello alla fruizione di servizi pubblici online in maniera semplice e mobile-oriented, quello a partecipare effettivamente al procedimento amministrativo per via elettronica e quello a effettuare pagamenti online;

c. promuovere integrazione e interoperabilità tra i servizi pubblici erogati dalle diverse amministrazioni;

d. garantire maggiore certezza giuridica in materia di formazione, gestione e conservazione dei documenti digitali;

e. rafforzare l’applicabilità dei diritti di cittadinanza digitale e accrescere il livello di qualità dei servizi pubblici e fiduciari in digitale;

f. promuovere un processo di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e garantire un utilizzo più efficace dei dati pubblici attraverso moderne soluzioni di data analysis.