L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTIENE NOVITA’ PER I COMUNI

Il Consiglio del’Autorità anti corruzione con la deliberazione n.1074 ha approvato l’aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione.

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2018/PNA_2018.pdf  

In conformità a quanto previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione»,l’Autorità ha adottato il presente Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016(PNA). Esso costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni e per gli altri soggetti tenuti all’applicazione della normativa, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente.In continuità con il PNA e con i precedenti Aggiornamenti, sono stati scelti alcuni settori di attività e tipologie di amministrazioni che, per la peculiarità e la rilevanza degli interessi pubblici trattati, sono stati ritenuti meritevoli di un approfondimento, al fine di esaminare i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e di fornire supporto nella predisposizione dei PTPC alle amministrazioni coinvolte.In particolare l’Autorità ha valutato opportuno, anche in esito alla vigilanza svolta e sulla base delle richieste pervenute dalle amministrazioni, dedicare specifiche sezioni ai temi connessi alla gestione dei fondi strutturali, alla gestione dei rifiuti e alle Agenzie fiscali, tenuto conto della complessità e della delicatezza che caratterizzano tali ambiti di competenze.Un’ulteriore analisi ha riguardato l’individuazione di modalità semplificate di attuazione degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e prevenzione della corruzione per i Comuni di piccole dimensione, in attuazione di quanto previsto all’art. 3, co. 1-ter, del d.lgs. 33/2013,introdotto dal d.lgs. 97/2016, secondo cui l’Autorità può, con il PNA, prevedere misure di semplificazione per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.È stata inoltre riservata una Parte generale, che precede gli approfondimenti tematici, ad alcune questioni, oggetto anche di delibere dell’Autorità, allo scopo di fornire a tutti i soggetti destinatari del PNA chiarimenti in merito ai dubbi interpretativi sorti per la corretta applicazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione.

Molto utili gli allegati che trovate qui:

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2018/Allegato_1_%20Delibera_840_2_10_2018.pdf

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2018/Allegato_2_PNA_quadronormativo2.pdf

SOPPRESSO IL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI “SISTRI” DAL 1° GENNAIO 2019

MINISTERO DELL’AMBIENTE
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 in data 14 dicembre è stato pubblicato l'atteso decreto legge c.d. "Semplificazione" che all'art. 6 reca "Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti".    
Il primo comma del decreto legge stabilisce che:
"Dal 1° gennaio 2019 e' soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, conseguentemente, non sono dovuti i contributi di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016,n. 78".
Il secondo comma prevede:
"Dal 1° gennaio 2019, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 16, 35, 36, 39 commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e2-quater, 9, 10 e 15, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.205; b) l'articolo 11, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 7, 8, 9, 9-bis,secondo periodo, 10, 11, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125;
c) l'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. I contributi relativi all'anno 2018, compresi quelli eventualmente versati oltre la data del 31 dicembre 2018, sono riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".
Infine il terzo comma stabilisce:
"Dal 1° gennaio 2019, e fino alla definizione e alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i soggetti di cui agli articoli 188-bis e 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis, del decreto stesso; si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n.152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010".

I CRITERI PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO

Uno dei problemi maggiori dei Comuni è rappresentato dalla raccolta e dallo smaltimento dei rifiuti.

Su questo tema il 29 novembre  l’Avvocato Generale Juliane Kokott, ha presentato le proprie conclusioni nel corso della causa  n. C-60/18 avanti alla Curia Europea.  
Secondo l’avv. Kokott nel rispetto dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, taluni rifiuti specifici cessano di essere tali ai sensi dell’articolo 3, punto 1, quando siano sottoposti a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfino criteri specifici da elaborare conformemente alle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzata/o per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

Se non sono stati stabiliti criteri a livello comunitario in conformità della procedura di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono decidere, caso per caso, se un determinato rifiuto abbia cessato di essere tale tenendo conto della giurisprudenza applicabile. Essi notificano tali decisioni alla Commissione in conformità della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, ove quest’ultima lo imponga».

L’ORDINANZA DEL TAR DEL LAZIO N. 4574/2018 CON CUI E’ STATA RIMESSA ALLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA LA VALUTAZIONE SUL CONTRASTO TRA LA DIRETTIVA 98/2008 CE SUI RIFIUTI E IL DECRETO LEGGE SBLOCCA ITALIA 133/2014 IVI COMPRESO IL DPCM 10/8/2016 SEGNA UNA GRANDE VITTORIA PER CHI DIFENDE L’AMBIENTE

TAR2Il TAR Lazio, Roma, Sezione I, in data 24 aprile 2018 ha pronunciato l’Ordinanza 4574, in merito al ricorso con il quale alcune associazioni hanno chiesto l’annullamento, previa sospensiva, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 2016 emesso in attuazione del decreto-legge 12.9.2014, n. 133 (c.d. “decreto sblocca-Italia”), convertito con legge 11.11.2014, n. 164, il cui art. 35 aveva introdotto “Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato e integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio. Misure urgenti per la gestione e per la tracciabilità dei rifiuti nonché per il recupero dei beni in polietilene”.

In particolare, il relativo primo comma affidava a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (dpcm), su proposta del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, l’individuazione della capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio, ovvero autorizzati a livello nazionale, con l’indicazione espressa della capacità di ciascun impianto.

Continua a leggere “L’ORDINANZA DEL TAR DEL LAZIO N. 4574/2018 CON CUI E’ STATA RIMESSA ALLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA LA VALUTAZIONE SUL CONTRASTO TRA LA DIRETTIVA 98/2008 CE SUI RIFIUTI E IL DECRETO LEGGE SBLOCCA ITALIA 133/2014 IVI COMPRESO IL DPCM 10/8/2016 SEGNA UNA GRANDE VITTORIA PER CHI DIFENDE L’AMBIENTE”