LE LINEE GUIDA SULLA CONSULTAZIONE PUBBLICA

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INCONTRO TRA LA MINISTRA MADIA E PAUL MAASSEN 

La ministra Madia ha emanato Le Linee guida n. 2/2017 affinché i processi di consultazione pubblica siano in grado di condurre a decisioni informate e di qualità e siano il più possibile inclusivi, trasparenti ed efficaci.

Il documento è stato prodotto attraverso un percorso partecipato che ha coinvolto l’Open Government Forum.

Le Linee guida sono state sottoposte anche a consultazione pubblica dal 5 dicembre 2016 al 12 febbraio 2017.

Esse costituiscono il punto iniziale di un processo in cui sviluppare e migliorare i principi e i criteri per la consultazione pubblica sulla base delle esperienze che saranno realizzate e comunicate dalle amministrazioni e dalla società civile. Con la Direttiva la pubblica amministrazione italiana promuove il processo di apertura verso i cittadini e di trasparenza verso le imprese e la società civile. Il Dipartimento della funzione pubblica coordina la partecipazione dell’amministrazione italiana nell’OGP e sostiene l’utilizzo dello strumento della consultazione da parte delle pubbliche amministrazioni italiane.

In previsione dell’ingresso dell’Italia nel Comitato Direttivo OGP a partire da ottobre 2017, Paul Maassen, direttore della Civil Society Engagement Support Unit, ha incontrato a Roma la Ministra Marianna Madia e il team OGP.

IL DISSESTO NEGLI ENTI LOCALI

dissestoIn questi giorni il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili unitamente alla fondazione nazionale dei commercialisti, hanno diffuso i risultati di una ricerca svolta dalla dott.ssa Anna De Toni sullo stato di crisi negli enti locali.

Dall’ottimo lavoro, presentato con una serie di grafici esaustivi, emerge con chiarezza una situazione molto preoccupante.

Ma l’autrice dopo aver analizzato lo stato dei Comuni italiani fornisce anche alcune proposte:

  1. rivisitazione dei parametri di deficitarietà: da una parte rendendoli più stringenti per far emergere prima situazioni di squilibrio e dall’altra semplificando il set dei parametri concentrandosi su quelli più significativi come le difficoltà strutturali nella riscossione delle entrate e nella gestione della cassa;
  2. Introduzione di un “rating della salute finanziaria” utilizzando anche il Piano degli indicatori introdotto dal DM 22 dicembre 2015;
  3. Rafforzamento dei controlli sui comuni inferiori a 15.000 abitanti che presentano la maggioranza dei casi di deficiarietà.

 

IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO SULLE NUOVE LINEE GUIDA DELL’ANAC RELATIVE ALLE FORNITURE DI BENI INFUNGIBILI

consiglio-di-statoIl Consiglio di Stato ha esaminato nuovamente le linee guida riguardanti le procedure negoziate senza bando di cui all’art. 63, codice dei contratti pubblici, limitatamente al caso di “esecutore infungibile”.
Come già osservato dal precedente parere interlocutorio, in relazione all’affidamento diretto in caso di esecutore “infungibile”, il nuovo art. 63, rispetto al previgente art. 57, fissa requisiti più stringenti. Non basta invocare ragioni di natura tecnica o afferenti la tutela di diritti di proprietà intellettuale, occorre anche che sia comprovato che “non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto”.
Inoltre la procedura negoziata senza bando si inserisce ora in un contesto normativo complessivo profondamente mutato.

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LA NUOVA NORMATIVA PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI IMPRESA SOCIALE AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 2, LETTERA C) DELLA LEGGE 106/2016

Social-Entrepreneurship-620x301Sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio è stato pubblicato il D.lgs 112/2017 che all’art. 1 stabilisce quanto segue:

Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che, in conformità alle disposizioni del presente decreto, esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.
Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale le società costituite da un unico socio persona fisica, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l’erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o
associati.
Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2, a condizione che per tali attività  adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti, recepisca le norme del presente decreto. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all’articolo 9.
Le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali. Alle cooperative sociali e ai loro consorzi, le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili, fermo restando l’ambito di attività di cui all’articolo 1 della citata legge n. 381 del 1991, come modificato ai sensi dell’articolo 17,
comma 1.
Alle imprese sociali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto, le norme del codice del Terzo settore di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l’impresa sociale e’ costituita.
Le disposizioni del presente decreto si applicano in quanto compatibili con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153″.

AGID: CIRCOLARE 3/2017 SU “RACCOMANDAZIONI E PRECISAZIONI SULL’ACCESSIBILITA’ DIGITALE DEI SERVIZI PUBBLICI EROGATI A SPORTELLO DALLA P.A.

agid21L’AGID con una recentissima circolare indica le caratteristiche di accessibilità, fruibilità e efficacia che i servizi erogati a sportello devono avere, senza discriminazioni. Particolare attenzione è data alla cura verso gli aspetti inerenti all’identificazione della persona e alla possibilità di esprimere la propria volontà in autonomia.

Nella circolare  si raccomanda che i vari tipi di servizi siano erogati attraverso tutti i possibili canali di comunicazione per favorire l’inclusione dei cittadini e facilitare l’uso degli strumenti disponibili. Le raccomandazioni e precisazioni riguardano in particolare le seguenti tipologie di servizi:

  • servizi a sportello erogati da dipendenti attraverso l’utilizzo di tecnologie ICT, nei casi in cui gli utenti vi accedano fisicamente;
  • servizi online erogati agli utenti attraverso tecnologie ICT;
  • servizi interni di supporto ai servizi allo sportello.

Ecco la CIRCOLARE AGID 3/2017

TRASPORTI: POSIZIONE DELLE REGIONI SULLA MODIFICA DELL’ARTICOLO 39 IN MERITO AI TRASFERIMENTI REGIONALI A PROVINCE E CITTA’ METROPOLITANE PER LE FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

tplNel corso della Conferenza delle Regioni del 6 luglio è stato approvato un documento, poi consegnato in sede di Conferenza Unificata, con il parere sul confronto con il Governo in merito ai trasferimenti regionali a province e città metropolitane per le funzioni conferite in materia di trasporto locale.

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ANAC: COMUNICATO DEL PRESIDENTE SULL’ASSOGGETTABILITA’ DEGLI ORDINI PROFESSIONALI ALLE NORME DEL CODICE DEI CONTRATTI

anac-xxCon un Comunicato del 28 giugno 2017 il Presidente dell’ANAC ha fornito chiarimenti  in ordine alla disciplina applicabile agli Ordini professionali in materia di  contratti pubblici.

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli  Odontoiatri ha chiesto all’Autorità di chiarire se, ai fini dell’affidamento dei  contratti di lavori, servizi e forniture, gli Ordini possano ritenersi tenuti  al rispetto dei soli principi indicati nell’art. 4 del d.lgs. n. 50/2016.

Nell’adunanza del 28 giugno 2017, il Consiglio dell’Autorità ha ribadito che  gli Ordini Professionali hanno natura giuridica di enti pubblici non economici  e che, in quanto tali, sono anche in possesso di tutti i requisiti richiesti  dalla disciplina di settore per la configurabilità dell’organismo di diritto  pubblico.
Secondo l’Autorità, pertanto, tale natura giuridica permette di ricondurre  gli stessi nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 50/2016, ai fini  dell’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Qui il Comunicato

RIFORMA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA

Giudice di PACEIl Consiglio dei ministri nella seduta del 10 luglio scorso, su proposta del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che completa la riforma organica della magistratura onoraria, prevedendo ulteriori disposizioni sui giudici di pace, nonché una disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari già in servizio e ai procedimenti già assegnati.

Con il decreto, nello specifico, si introducono:

  1. uno statuto unico della magistratura onoraria, applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, inserendo i primi due nell’ufficio del giudice di pace, a sua volta sottoposto ad un radicale ripensamento;
  2. la previsione dell’intrinseca temporaneità dell’incarico;
  3. la riorganizzazione dell’ufficio del giudice di pace;
  4. la rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari;
  5. il riconoscimento della precipua natura formativa delle attività svolte presso le rispettive strutture organizzative;
  6. l’individuazione dei compiti e delle attività delegabili dal magistrato professionale al magistrato onorario;
  7. la regolamentazione dei compensi, in modo da delineare un quadro omogeneo;
  8. l’articolazione di un regime previdenziale, assistenziale e assicurativo adeguato in ragione dell’onorarietà dell’incarico.

Si delinea dunque una disciplina omogenea relativamente alle modalità di conferimento dell’incarico; alla sua durata temporanea, limitata, a regime, a non più di due quadrienni e da svolgersi in modo da assicurare la piena compatibilità con lo svolgimento di altre attività; al tirocinio formativo; alla necessità di conferma dopo il primo quadriennio; alla modulazione delle funzioni con l’attribuzione ai magistrati onorari sia di compiti di supporto all’attività dei magistrati professionali, sia di funzioni propriamente giudiziarie; alla formazione e ai criteri di liquidazione dei compensi.

In particolare, si prevede che i giudici onorari di pace esercitino, presso l’ufficio del giudice di pace, la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile, nel rispetto delle disposizioni dei codici di procedura civile e penale e delle leggi speciali.

Inoltre, i giudici onorari di pace sono assegnati alla struttura organizzativa denominata “ufficio per il processo”, costituita presso il tribunale del circondario nel cui territorio ha sede l’ufficio del giudice di pace cui sono assegnati. A questi si può delegare, nel settore civile, oltre che il compimento di atti istruttori civili di non particolare complessità, anche la pronuncia dei provvedimenti che definiscono i seguenti procedimenti:

  • a) procedimenti di volontaria giurisdizione, in materie diverse dalla famiglia, inclusi gli affari di competenza del giudice tutelare;
  • b) procedimenti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria;
  • c) procedimenti di impugnazione o di opposizione avverso provvedimenti amministrativi;
  • d) cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 50.000, nonché relative al pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro non eccedenti il medesimo valore;
  • e) cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, purché il valore della controversia non superi euro 100.000;
  • f) procedimenti di espropriazione presso terzi, purché il valore del credito pignorato non superi euro 50.000.

Si prevede poi un significativo ampliamento della competenza del giudice di pace attraendovi un insieme di cause e di procedimenti civili attualmente di competenza del tribunale, ritenuti di minore complessità. Tale spostamento di competenza opererà, per espressa previsione normativa, a decorrere dal 2021, cioè da quando i nuovi giudici onorari immessi secondo le disposizioni del presente decreto avranno terminato la fase formativa, comprendente il tirocinio e il primo biennio all’interno dell’ufficio per il processo.

Sul modello dell’ufficio per il processo in ogni procura della Repubblica presso i tribunali ordinari, è istituito l’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, che si avvale, secondo le determinazioni organizzative del Procuratore della Repubblica, dei vice procuratori onorari, del personale di segreteria, di coloro che svolgono lo stage o la formazione professionale presso gli uffici giudiziari.

Il coordinamento e la vigilanza delle attività dei vice procuratori onorari è affidato al procuratore della Repubblica.

Il decreto contiene poi uno specifico regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data della riforma e per i procedimenti civili e penali assegnati e assegnabili ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del decreto. I magistrati onorari che ne facciano domanda potranno quindi essere confermati nell’incarico per un periodo massimo di quattro quadrienni, da computare a far data dal giugno 2016, purché confermati ad ogni scadenza quadriennale dal Consiglio superiore della magistratura. L’incarico cesserà comunque al compimento del sessantottesimo anno di età.

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LA CORTE COSTITUZIONALE DICHIARA INCOSTITUZIONALE LA LEGGE DELLA REGIONE TOSCANA SUL DEMANIO MARITTIMO

consuLa Corte Costituzionale ha esaminato la legge della Regione Toscana 9 maggio 2016, n. 31 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri emanando la sentenza n. 157/2017.

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DIFFERITO IL TERMINE PER L’APPROVAZIONE DEI BILANCI DELLE CITTA’ METROPOLITANE E DELLE PROVINCE

viminale2-550Con il D.L. 7 luglio 2017 il Ministro dell’interno ha fissato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 delle Città metropolitane e delle province al 30 settembre 2017.
Ai sensi dell’art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per le Città metropolitane e per le province l’esercizio provvisorio, sino alla data del 30 settembre.