L’art. 146 comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti pubblici e delle concessioni) stabilisce quanto segue: “Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono stabiliti i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori e le modalità di verifica ai fini dell’attestazione. Il direttore tecnico dell’operatore economico incaricato degli interventi di cui all’articolo 147, comma 2, secondo periodo, deve comunque possedere la qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma si applica l’articolo 216, comma 19”.
Quest’ultimo, recante “Disposizioni transitorie e di coordinamento”, al comma 19 stabilisce che: “Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall’articolo 146, comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX, capi I e II, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”. Si tratta delle disposizioni di cui agli articoli da 178 a 210 del D.P.R. n. 207 del 2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 163).
Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha predisposto e trasmesso per il prescritto parere lo schema del decreto al Consiglio di Stato.
Lo schema di decreto è costituito da ventotto articoli suddivisi in sei Titoli: Titolo I (Disposizioni generali) comprendente gli articoli 1-3; Titolo II (Requisiti di qualificazione), suddiviso in due Capi [Capo I (Requisiti di qualificazione degli esecutori di lavori riguardanti i beni culturali), comprendente gli articoli 4-12; Capo II (Requisiti di qualificazione dei direttori tecnici), costituito dal solo articolo 13]; Titolo III (Progettazione e direzione di lavori riguardanti i beni culturali), suddiviso in due Capi [Capo I (Livelli e contenuti della progettazione), comprendente gli articoli 14-21; Capo II (Soggetti incaricati dell’attività di progettazione e direzione lavori), comprendente il solo articolo 22]; Titolo IV (Somma urgenza), comprendente l’articolo 23; Titolo V (Esecuzione e collaudo dei lavori riguardanti i beni culturali) comprendente gli articoli 24-26; Titolo VI (Disposizioni finali), comprendente gli articoli 27 e 28.
Lo schema mutua in buona parte la previgente disciplina regolamentare contenuta nel d.P.R. n. 207 del 2010 e nel d.m. n. 294 del 2000, e si pone in continuità con la disciplina previgente, salvi limitati aggiornamenti.
Si tratta di un “regolamento classico”, con la peculiarità che si ha un regolamento autonomo per i lavori relativi a beni culturali, mentre nel vigore del previgente Codice dei contratti la disciplina era contenuta nel regolamento generale.
Si passa così dal regolamento governativo a quello interministeriale, con un iter procedimentale più snello, e viene, inoltre, perseguito l’obiettivo di raccogliere in un testo normativo unitario ed organico la “disciplina speciale” per gli appalti di lavori riguardanti i beni culturali.
L’esigenza di organicità sottesa alla scelta del Codice di affidare ad un regolamento ad hoc la normativa secondaria riguardante i lavori relativi a beni culturali, tuttavia, andrebbe ulteriormente perseguita sotto un duplice profilo.
Da un lato, attraverso l’attuazione – se non contestuale, almeno coordinata – anche di altre parti del Codice relative ai beni culturali, (ad esempio, l’articolo 25, comma 2, sull’elenco degli istituti archeologici qualificati per le indagini archeologiche preliminari).
Dall’altro lato, reintroducendo l’attuazione della disciplina della figura del “restauratore” e del “collaboratore restauratore”: questa disciplina (essenziale per l’attuazione delle norme in esame) è già presente negli artt. 7 e 8 del d.m. n. 294 del 2000, abrogato dal decreto interministeriale in oggetto, ma poi è stata superata (sia pure solo a livello primario) dall’articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
IL TESTO INTEGRALE DEL PARERE SI TROVA QUI: