LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA SI PRONUNCIA SULLE CLAUSOLE SOCIALI NEL CASO DI TRASFERIMENTO D’IMPRESA

Il giorno 27 febbraio 2010 la quarta sezione della Corte dei Giustizia Europea nella causa C-289/18 avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Arbeitsgericht Cottbus – Kammern Senftenberg (Tribunale del lavoro di Cottbus – Sezioni di Senftenberg, Germania), con decisione del 17 aprile 2018, pervenuta in cancelleria il 2 maggio 2018, nel procedimento di Reiner Grafe e Jürgen Pohle contro la Südbrandenburger Nahverkehrs GmbH e la OSL Bus GmbH ha dichiarato quanto segue:

L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che, allorché un’entità economica rileva un’attività il cui svolgimento richieda importanti mezzi di esercizio, secondo una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico, il fatto che detta entità economica non rilevi tali mezzi, di proprietà dell’entità economica che esercitava precedentemente la suddetta attività, a causa di vincoli giuridici, ambientali e tecnici imposti dall’amministrazione aggiudicatrice, non preclude necessariamente la qualificazione della fattispecie quale trasferimento di impresa, qualora altre circostanze di fatto, come la riassunzione di una parte sostanziale del personale e il proseguimento, senza soluzione di continuità, dell’attività di cui trattasi, consentano di concludere per il mantenimento dell’identità dell’entità economica interessata, circostanza che spetta al giudice nazionale valutare.

Qui il link per il testo della sentenza: