LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE 8/2020 CHE HA CONVERTITO IL DECRETO LEGGE MILLEPROROGHE

Alcuni stemmi di Comuni italiani

Sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale 51 del 29 febbraio 2020 è stata pubblicata la legge 8/2020 con cui è stato convertito in legge con molte modifiche e integrazioni il D.L. 162/2019 c.d. milleproroghe (termine che anche quest’anno si conferma appropriato).

Moltissime sono le norme che interessano gli enti locali, per cui mi soffermerò su quelle più importanti :
a) Art. 1, commi 1 e 1-bis: riguarda il termine per la stabilizzazione del personale ;
b) Art. 1 comma 1-ter: riguarda la proroga del termine per attuare le progressioni verticali;
c) Art. 4 comma 3-quater: riguarda i canoni di concessione;
d) Art. 16-Con la finalità di ovviare alla carenza di segretari nei piccoli comuni si prevede poi la possibilità di conferire, in via transitoria e per un massimo di 12 mesi, le funzioni di vicesegretario comunale “reggente” a funzionari di ruolo di un ente locale, con determinati requisiti. Si interviene infine sulla disciplina relativa alle classi demografiche dei comuni ai fini dell’assegnazione dei segretari comunali, prevedendo che esse siano determinate, in caso di convenzione, dalla sommatoria degli abitanti di tutti i comuni.
e) Art. 17 comma 1-bis: riguarda la proroga per lo scorrimento delle graduatorie anche su posti trasformati successivamente all’indizione del concorso;
f) Art. 18: contiene misure urgenti per il ricambio generazionale e la funzionalità nella pubblica amministrazione e nei piccoli comuni;
g) Art. 18-ter: stabilisce che “nell’articolo 90, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» si interpretano nel senso che il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato”.
h) Art. 38 commi 1-3; gli enti in pre-dissesto che si trovino in difficoltà a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.18/2019 possono accedere ad ulteriori anticipazioni del Ministero dell’Interno;
i) Art. 39-bis: proventi da sanzioni al codice della strada;
l) Art. 39-ter: l’eventuale disavanzo derivante dall’applicazione della sentenza della corte costituzione n. 4/2020 può essere ripianato gradualmente con quote annuali;
m) Art. 39-quater: l’eventuale disavanzo dell’esercizio 2019 derivante dall’introduzione delle nuove norme per il calcolo dell’accantonamento al Fondo specifico potrà essere ripianato in 15 annualità.

Pur nella complessità della situazione appare singolare l’attività di “rimediare” alle sentenze della Corte Costituzionale.

FONTI RINNOVABILI NELLE ISOLE MINORI NON INTERCONNESSE

Il Ministero per lo sviluppo economico (MISE) ha approvato un interessante provvedimento per le isole minori: piccole e delicate realtà, nelle quali l’approvvigionamento di energia avviene usualmente via nave, con possibili interruzioni nei periodi di maltempo. La produzione elettrica è assicurata normalmente da un unico produttore con impianti a fonti convenzionali; la domanda è molto variabile a causa della fluttuazione delle presenze stagionali. Tutte le isole sono sottoposte a stringenti vincoli ambientali e paesaggistici.

Il decreto avvia un percorso che può trasformare le piccole isole in laboratori a cielo aperto, nel cui ambito sperimentare soluzioni innovative ed economicamente sostenibili su reti, impianti di produzione e utenze, con l’obiettivo di individuare le condizioni per rendere le fonti rinnovabili l’asse principale del sistema energetico delle isole, e di ottenere indicazioni utili anche per il futuro sistema nazionale.

Il testo individua le disposizioni per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili e, in particolare, stabilisce:

  • gli obiettivi quantitativi del fabbisogno energetico delle isole da coprire attraverso la produzione da fonti rinnovabili
  • gli obiettivi temporali per il processo di graduale sviluppo della produzione da fonti rinnovabili
  • le modalità di sostegno degli investimenti necessari al perseguimento dei suddetti obiettivi

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ISOLA DI STROMBOLI

Il contesto è costituito dagli impegni assunti con l’accordo di Parigi del 4 novembre 2016, ribaditi dall’Unione Europea. Con questo accordo, la comunità internazionale si è impegnata a contenere l’aumento della temperatura media del pianeta sotto i 1,5-2 °C rispetto ai livelli preindustriali: è questo il messaggio principale veicolato all’opinione pubblica. A ben leggere, però, con l’accordo i Paesi firmatari si sono impegnati anche su due altri fonti: favorire lo sviluppo sostenibile e sradicare la povertà.
In questa triplice prospettiva, la sfida che viene posta al settore energetico, tra i principali responsabili delle emissioni di gas climalteranti, è di promuovere una trasformazione che assicuri energia pulita, a costi accettabili e disponibile in quantità e qualità sufficienti a sostenere la crescita.
L’impegno prevede quindi che si agisca su più leve: la decarbonizzazione dell’economia (anche attraverso lo sviluppo delle fonti rinnovabili), l’efficienza energetica, la sicurezza degli approvvigionamenti e delle forniture, l’integrazione dei mercati energetici nazionali in un unico mercato europeo, l’innovazione tecnologica e la competitività, la coesione sociale.

L’obiettivo del provvedimento è quindi dare maggiore sicurezza e sostenibilità ai sistemi energetici delle isole minori, promuovendo le politiche del Governo a favore delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica,  in corso di ulteriore potenziamento con la  nuova Strategia energetica nazionale (SEN).

Nel dettaglio l’elenco completo: Capraia, Giglio, Ponza, Ventotene, Tremiti, Favignana, Levanzo, Marettimo, Pantelleria, Ustica, Alicudi, Filicudi, Lipari, Panarea, Salina, Stromboli, Vulcano, Lampedusa, Linosa e Capri.

Qui trovate il Testo del decreto