ILPARERE DELL’AGCM SULLO SCHEMA DI LINEE GUIDA N.6 DEL CODICE DEI CONTRATTI PREDISPOSTE DALL’ANAC

agcmL’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha formulato alcune osservazioni sulle Linee Guida n. 6 dell’Autorità nazionale anticorruzione di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possono considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’articolo 80, comma 5, lett. c) del Codice”), come aggiornate a seguito delle modifiche apportate al Codice dei contratti pubblici dal D.lgs. n. 56/2017 (c.d. correttivo), nell’ottica di contribuire a creare un contesto di maggiore certezza giuridica per le imprese che partecipano agli appalti pubblici.

L’articolo 80, comma 5, lett c), del D.lgs. n. 50/2016 contempla – come è noto – tra le cause di esclusione la commissione da parte dell’operatore economico di “gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.

Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”.

Tale norma ha ampliato, rispetto alla previgente disciplina contenuta nell’articolo 38 D.lgs. n. 163/2006, il novero delle fattispecie riconducibili nell’ambito dell’illecito professionale estendendolo anche alle condotte che intervengono in fase di gara.

PARERE DELL’AGCOM

COME I COMUNI DEBBONO FARE IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

848Uno dei problemi più gravi in tutti i comuni è rappresentato dai residui attivi e passivi che danno la misura della scarsa efficienza di molte amministrazioni ad incassare i crediti (tasse, finanziamenti, ecc.) e a spendere.

Sulla gazzetta ufficiale n.47 del 26 febbraio è stato pubblicato il DM del 12 febbraio con cui il Ministero dell’economia e delle finanze ha  indicato le modalità per il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi dei Comuni previsto dal comma 848 dell’art. 1 della legge 205/2017.

In particolare i Comuni devono provvedere al riaccertamento straordinario dei residui antecedenti all’esercizio 2015 con riferimento alla data contabile del 1° gennaio 2018,
attraverso:
a) la cancellazione definitiva dei propri residui attivi e passivi antecedenti all’esercizio 2015 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, é indicata la natura della fonte di copertura, al fine della conservazione degli eventuali vincoli di destinazione;
b) la cancellazione dei propri residui attivi e passivi antecedenti all’esercizio 2015 cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate scadute alla data del 31 dicembre 2017. Non sono cancellati i residui imputati al titolo 9 «Entrate per conto terzi e partite di giro» e al titolo 7 «Uscite per conto terzi e partite di giro». Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l’obbligazione diviene
esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011.
c) la conseguente variazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata e in spesa del bilancio dell’esercizio 2018, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera b), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2018 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alle lettere a) e b);
d) la variazione del bilancio di previsione 2018-2020, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alle lettere a) e b), della conseguente rideterminazione del fondo crediti di dubbia esigibilita’ stanziato in bilancio e di altri eventuali accantonamenti, e della rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione di cui alla lettera c). In particolare, gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2018, 2019 e 2020 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l’aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;
e) la reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera b), a ciascuno degli esercizi in cui l’obbligazione e’ esigibile, dall’esercizio 2018 e successivi, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio e’ costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 3;
f) la rideterminazione del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione al 1° gennaio 2018, in considerazione della consistenza dei residui attivi al 1° gennaio 2018 a seguito della cancellazione dei residui attivi di cui alle lettere a) e b). L’importo del fondo e’ determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2.

Qui trovate il DM 12 FEB 2018

RIPARTITI 318 MILIONI TRA LE PROVINCE PER L’ANNO 2018

upiSulla Gazzetta ufficiale n. 46 del 24 febbraio è stato pubblicato il Decreto  19 febbraio 2018  recante il  riparto a favore delle province delle regioni a statuto ordinario dei contributi di 317 milioni di euro, per l’anno 2018 e di 110 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per l’esercizio delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Si tratta di una boccata di ossigeno per le amministrazioni provinciali in difficoltà ad assicurare le funzioni fondamentali da quando sono state approvate la legge 56/2014 e la legge 190/2014.

il provvedimento è stato più volte sollecitato dall’Unione Province Italiane.

Mi auguro che nella prossima legislatura il Parlamento possa riesaminare questa scelta che ha fortemente penalizzato tutte le province italiane.

GU 46/2018

SIGLATA PRESSO L’ARAN LA BOZZA DI ACCORDO PER IL NUOVO CCNL DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI

ARANNella notte del 21 febbraio è stato siglato il nuovo Contratto per il personale degli enti locali.

In primo luogo sono stati individuati i modelli delle relazioni sindacali basati su: partecipazione e contrattazione integrativa.

A sua volta la partecipazione è articolata in: informazione e confronto.

L’informazione è la base del corretto esercizio delle relazioni sindacali.

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IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO SULLE LINEE GUIDA DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLE INFRASTRUTTURE SULLE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEL DIRETORE DEI LAVORI E DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE

consiglio-di-stato-05Il Consiglio di Stato – Commissione speciale in data  12 febbraio ha espresso il parere n. 360 sulla proposta di  “Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione” inviate dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

In generale la Commissione intende innanzitutto esprimere apprezzamento per il nuovo schema di decreto. In esso sono recepiti molti dei rilievi formulati nel parere del 3 novembre 2016, n. 2282, di questo Consiglio di Stato.
In particolare il nuovo schema aderisce alla tesi della natura regolamentare delle linee guida, che l’art. 111 del Codice prevede siano approvate con decreto del Ministero richiedente. Il nuovo testo si contraddistingue dunque per il fatto che la proposta dell’Autorità nazionale anticorruzione si “fonde” in un unico testo normativo, adottato dal Ministero, anziché rimanere separato dall’atto di approvazione di quest’ultimo, come nella precedente versione.
Inoltre, in coerenza con la sua natura di regolamento lo schema di decreto si sostanzia in un articolato in cui i precetti sono chiaramente espressi secondo lo stile tipico degli atti normativi, in luogo dello stile discorsivo che caratterizza le linee guida non vincolanti ex art. 213, comma 2, del Codice, adottato nello schema originario, con positive ricadute anche sul piano dell’organicità e sinteticità del testo.
Nel prendere atto che molte delle osservazioni formulate nel più volte citato parere 3 novembre 2016, n. 2282, sono state recepite nel nuovo testo, e che è intendimento del Ministero richiedente disciplinare con proprio successivo decreto il collaudo dei servizi e forniture, la commissione ha comunque formulato una lunga serie di osservazioni sui singoli articoli dello schema in esame: qui trovate  IL TESTO DEL PARERE CON TUTTE LE OSSERVAZIONI

L’INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO DELLA CORTE DEI CONTI

ag_2018_03È stato inaugurato ieri, alla presenza del Presidente della Repubblica e delle massime autorità dello Stato l’anno giudiziario della Corte dei conti.

Dopo l’ampia RELAZIONE DEL PRESIDENTE BUSCEMA ha preso la parola il procuratore generale Avoli il quale nella sua  RELAZIONE ha tra l’altro affermato: “La globalizzazione e la diffusione degli strumenti di comunicazione sociale hanno inciso in modo irreversibile sui tradizionali assetti dei rapporti fra cittadini e pubblica amministrazione e sulle aspettative delle collettività territoriali a poter fruire di servizi di qualità, continuamente aggiornati al divenire del tempo”.

Ma gli elementi più interessanti sono contenuti nella RELAZIONE DELLA PROCURA GENERALE che trattando delle amministrazioni locali scrive:

“Diffusa, su ampia parte del territorio nazionale, si è rivelata essere la “consuetudine” di
amministratori locali, soprattutto regionali, di utilizzare, per scopi personali, i fondi messi a disposizione dei gruppi politici di appartenenza, dalle varie Leggi regionali. Si tratta di una fattispecie che ha impegnato non poco le Procure regionali (e, conseguentemente, le Sezioni Giurisdizionali sul territorio) e le cui attività istruttorie, in parallelo con quelle penali – che hanno contestato il reato di peculato – hanno consentito di apprezzare come i rappresentati, celandosi dietro le argomentazioni più varie, tra cui in particolar modo le “spese di rappresentanza”, avessero inteso come pienamente fruibili le somme messe a disposizione per l’esercizio della loro attività istituzionale (o meglio del gruppo di appartenenza), utilizzandole non solo in occasione dei loro impegni sul territorio (ristoranti, bar, ecc…) ma anche per l’acquisto di generi che, intuitivamente, nulla avevano a che fare con tale funzione (borse per la moglie, tabacchi, profumi, gratta e vinci, ecc.)”

Si va dai dirigenti di un Comune che sono stati citati a giudizio per omessa attività di recupero della Tarsu per oltre 4,4 milioni di euro, ad un altro Comuni in cui è stato evidenziato un danno di oltre 25,3 milioni di euro per una vicenda legata al circuito dei rifiuti solidi urbani.  Altrove è stato accertato un rilevante danno erariale per illegittimi conferimenti di incarichi di consulenza. Ancora sono stati scoperti casi di omessi  introiti di sanzioni amministrative stradali annullate per gravi carenze motivazionali.

Molto rilevanti sono ancora i procedimenti legati ai prodotti finanziari derivati.

LA SENTENZA INTERLOCUTORIA DEL CONSIGLIO DI STATO SULLA NOMINA DEI DIRETTORI DEI MUSEI STATALI POTREBBE COSTITUIRE UN PRECEDENTE ANCHE PER ALTRE AMMINISTRAZIONI

consiglio-di-stato-aulaLa sezione VI del Consiglio di Stato in data 2 febbraio ha pubblicato la sentenza n. 677/2018 sulla nota vertenza che aveva come oggetto bando 7 gennaio 2015 del MIBACT, di selezione pubblica per conferire l’incarico di direttore per 7 istituti museali di livello
dirigenziale generale e di 13 istituti museali di livello dirigenziale non generale, in base al quale sono stati nominati numerosi direttori in possesso della cittadinanza europea ma non di quella italiana.

Al riguardo già in data 24 maggio scorso si era pronunciato il TAR del Lazio con sentenza n. 6171.

Con una lunga e molto articolata argomentazione il Collegio ha ritenuto  di respingere il ricorso per la parte nella quale venivano sollevati problemi circa le modalità di espletamento (uso di skype, ecc.), mentre sulla questione concernente l’ammissione alla procedura di selezione di cittadini, dopo una approfondita disamina, anche storica, delle norme e dei compiti attribuiti ai direttori dei musei statali,  alla luce della Costituzione: art. 51, «Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge» (primo comma) e «La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica», ha ritenuto di rimettere la decisione all’Adunanza Plenaria.

La questione viene riportata in quanto la decisione dell’Assemblea Plenaria potrà costituire un precedente anche per altri incarichi che qualche amministratore volesse affidare anche negli enti locali.

Qui c’è il testo integrale della sentenza.

CONSIGLIO DI STATO SE.VI N. 677/2018

 

 

DECORRENZA DEL TERMINE PER I RICORSI NEI CONTRATTI PUBBLICI

Roma_Palazzo_Spada_08_20140607Con una sentenza del 26 gennaio il Consiglio di Stato, Sezione III, n. 565 ha affrontato, tra l’altro,  il problema del termine a ricorrere stabilendo che l’onere di impugnazione dell’aggiudicazione o dell’ammissione ad una gara è ragionevolmente subordinato alla pubblicazione degli atti della procedura, perché diversamente l’impresa sarebbe costretta a proporre un ricorso “al buio”.

Torna di attualità il problema della trasparenza e della tempestività della pubblicazione degli atti di gara al fine di avere la certezza del diritto e di non appesantire la procedura con i giusti ricorsi di contro interessati.

 

LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI INDICATORI DI RISCHIO

ImmagineL’analisi dell’efficienza dei contratti pubblici consente di sviluppare indici di eccesso di spesa idonei a segnalare potenziali anomalie. L’elaborazione di ulteriori indicatori riguardanti i medesimi contratti (relativi a: gli aggiudicatari, il contesto territoriale, i dati dimensionali dell’appalto, la procedura di scelta del contraente, l’utilizzo di proroghe/rinnovi), incrementa ulteriormente il potenziale informativo. L’utilizzo congiunto di tutti gli indicatori, in un sistema organico di red flags, consente di individuare in maniera più mirata le situazioni anomale e di indirizzare pertanto l’eventuale attività di vigilanza verso le situazioni potenzialmente più critiche.
L’ ANAC ha pubblicato un rapporto intitolato “Efficienza dei contratti pubblici e sviluppo di indicatori di rischio corruttivo” da cui risulta che l’individuazione dei prezzi di riferimento, oltre a costituire degli efficaci strumenti diretti di prevenzione dell’inefficienza e della corruzione nella pubblica amministrazione, sono anche importanti “ingredienti” di un sistema integrato di indicatori (red flags), suscettibile di individuare in modo puntuale le situazioni di rischio corruttivo e indirizzare così l’attività di vigilanza in modo maggiormente mirato.