Sulla G.U. n. 303 del 30 dicembre (quest’anno fino all’ultimo giorno dell’anno ci sono provvedimenti molto interessanti), è stato pubblicato il Decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 28 dicembre 2017 recante Direttive per l’attuazione delle operazioni finanziarie, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. (Testo Unico delle disposizioni in materia di debito pubblico).
Per l’anno finanziario 2018 le operazioni di emissione dei prestiti verranno disposte mediante decreto dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal dirigente generale Capo della Direzione II del Dipartimento del Tesoro (di seguito «direttore della Direzione II»). In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, le operazioni predette potranno essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa. In caso di assenza o impedimento di entrambi, le operazioni di emissioni dei prestiti verranno disposte da altro Dirigente Generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro.
Al fine di ridurre i rischi connessi ad eventuali inadempimenti delle controparti di operazioni di ristrutturazione effettuate attraverso l’utilizzo di strumenti derivati, tali operazioni saranno concluse solo con istituzioni finanziarie di elevata affidabilità.
Nel valutare il merito del credito delle predette istituzioni, si terrà conto della valutazione espressa dalle principali agenzie di rating tra quelle che effettuano una valutazione del merito di credito ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009 del 16 settembre 2009 e successive modifiche.
Ove ne ravvisi l’opportunità per la gestione del debito pubblico, il Dipartimento del Tesoro pone in essere, con le controparti di operazioni in strumenti derivati, accordi finalizzati alla reciproca prestazione di una garanzia (collateral), ai sensi di quanto previsto al comma 1 bis dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003.
La soglia di esposizione prevista dalla lettera b) , comma 1, art. 6 del Decreto garanzie è pari a quattro miliardi di euro. L’esposizione rilevante è calcolata come media delle valutazioni settimanali effettuate dal Dipartimento del Tesoro sulla totalità delle posizioni in strumenti derivati in essere con ciascuna controparte nell’ultimo trimestre del 2017.