IL MINISTERO DEL TESORO PONE DEI LIMITI ALLE PROCEDURE PER L’INDEBITAMENTO CON I DERIVATI, MA DI FATTO LE CONSENTE ANCORA

ministeroeconomia650.jpgSulla G.U. n. 303 del 30 dicembre (quest’anno fino all’ultimo giorno dell’anno ci sono provvedimenti molto interessanti), è stato pubblicato il  Decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 28 dicembre 2017 recante Direttive per l’attuazione delle operazioni finanziarie, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. (Testo Unico delle disposizioni in materia di debito pubblico).

Per l’anno finanziario 2018 le operazioni di emissione dei prestiti verranno disposte mediante decreto dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal dirigente generale Capo della Direzione II del Dipartimento del Tesoro (di seguito «direttore della Direzione II»). In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, le operazioni predette potranno essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa. In caso di assenza o impedimento di entrambi, le operazioni di emissioni dei prestiti verranno disposte da altro Dirigente Generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro.

Al fine di ridurre i rischi connessi ad eventuali inadempimenti delle controparti di operazioni di ristrutturazione effettuate attraverso l’utilizzo di strumenti derivati, tali operazioni saranno concluse solo con istituzioni finanziarie di elevata affidabilità.

Nel valutare il merito del credito delle predette istituzioni, si terrà conto della valutazione espressa dalle principali agenzie di rating tra quelle che effettuano una  valutazione del merito di credito ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009 del 16 settembre 2009 e successive modifiche.

Ove ne ravvisi l’opportunità per la gestione del debito pubblico, il Dipartimento del Tesoro pone in essere, con le controparti di operazioni in strumenti derivati, accordi finalizzati alla reciproca prestazione di una garanzia (collateral), ai sensi di quanto previsto al comma 1 bis dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003.

La soglia di esposizione prevista dalla lettera b) , comma 1, art. 6 del Decreto garanzie è pari a quattro miliardi di euro. L’esposizione rilevante è calcolata come media delle valutazioni settimanali effettuate dal Dipartimento del Tesoro sulla totalità delle posizioni in strumenti derivati in essere con ciascuna controparte nell’ultimo trimestre del 2017.

NASCE IL FONDO PER IL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

Fairtrade-coffee-006La legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) ai commi 1089-1090 contiene norme che riguardano l’istituzione di un  Fondo per il commercio equo e solidale.

In particolare, il comma 1089 prevede l’istituzione nello stato di previsione del MISE di un Fondo per il commercio equo e solidale, con una dotazione di 1 milione di euro annui dall’anno 2018.

Il comma 1090 consente alle amministrazioni pubbliche, che bandiscono gare di appalto per la fornitura di prodotti di consumo alle proprie strutture, di prevedere, nei capitolati di gara, meccanismi che promuovono l’utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale. A favore delle imprese aggiudicatrici è riconosciuto – nel limite delle risorse disponibili nel Fondo di cui sopra – un rimborso fino al 15 percento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell’oggetto del bando.

Viene demandato ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, l’individuazione dei criteri e delle modalità per la definizione dei prodotti del commercio equo e solidale che beneficiano del riconoscimento del rimborso
Viene conseguentemente modificato il successivo comma 1064, riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014), ivi previsto.

 

UNA SEGNALAZIONE DELL’ANAC IN MARITO AL “CONTROLLO ANALAGO” SULLE SOCIETA’ IN HOUSE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI

anac-zzzL’ ANAC con l’atto di Atto di segnalazione n. 4 del 29 novembre 2017  (Approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera  1209 del 29 novembre 2017), ma  pubblicato solamente nei giorni scorsi sul sito web è intervenuta in merito al problema delle società in  house delle amministrazioni dello Stato e il controllo analogo alla luce dell’art. 9, comma 1, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

La questione riguarda le modalità di assicurare il c.d. “controllo analogo”.

In ragione delle incertezze interpretative e applicative derivanti dal quadro giuridico esistente, l’Autorità ha ritenuto opportuno manifestare l’opportunità che si debba prevedere l’adozione di un atto normativo regolamentare a carattere ricognitivo delle società in house delle amministrazioni dello Stato su proposta del Ministero dell’economia e delle finanze e dalle amministrazioni interessate, che individui, con riferimento a ciascuna delle suddette società, le attività svolte e il Ministero o i Ministeri competenti per materia che esercitano, ai fini di cui agli articoli 5, commi da 1 a 5, e 192 del Codice dei contratti pubblici, il controllo analogo in forma congiunta con il Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 9, comma 1, del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica.

Al riguardo, secondo l’ANAC  potrebbe eventualmente ipotizzarsi una formulazione come la seguente:
«Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministero dell’economia e delle finanze e dalle amministrazioni interessate, sono individuati, con riferimento a ciascuno degli enti in-house delle amministrazioni dello Stato, i Ministeri competenti per materia che esercitano, ai fini di cui agli articoli 5, commi da 1 a 5, e 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il controllo analogo in forma congiunta con il Ministero dell’economia e delle finanze. Con lo stesso decreto sono configurati i poteri di controllo analogo e sono individuate le attività che gli enti strumentali svolgono a favore delle amministrazioni controllanti»

LA RELAZIONE ANNUALE 2017 DELLA CORTE DEI CONTI SULL’UTILIZZO DEI FONDI EUROPEI

corte fondi comunitariAncora una volta la Sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali della Corte dei conti presenta la propria Relazione Annuale sui  rapporti finanziari con l’Unione europea
e l’utilizzazione dei Fondi comunitari.

La relazione approvata con delibera in data 15 dicembre analizza in maniera approfondita l’utilizzo dei fondi comunitari da parte dello Stato e degli enti locali.

Scarso il ricorso da parte dei Comuni…..

Per una lettura completa la trovate qui:

RELAZIONE SUI FONDI EUROPEI 2017

 

 

LA CORTE DEI CONTI HA APPROVATO IL PROGRAMMA DEI CONTROLLI PER L’ANNO 2018

corte programmazioneLe sezioni Unite in sede di Controllo della Corte dei conti con deliberazione n. 12 adottata nell’adunanza de 15 dicembre hanno approvato il documento relativo alla PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI E DELLE ANALISI DELLA CORTE DEI CONTI PER L’ANNO 2018” ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti.

Appare opportuno conoscere quali saranno i temi su cui si appunterà l’attenzione della Corte.

Delibera n. 12/2017 delle s.u. della Corte dei conti

Le procedure per la stabilizzazione del personale dei Comuni

812Il comma 812 dell’art. 1 della legge di bilancio dello Stato 2018 è dedicato alla stabilizzazione del personale a tempo determinato di regioni e comuni.

Nel dossier a cura degli uffici del Senato si legge che il comma prevede che, alle selezioni per l’assunzione di personale a tempo determinato effettuate e concluse ai sensi dell’articolo 1, comma 560, della legge n. 296 del 2006, continuino ad applicarsi le disposizioni sulle stabilizzazioni del personale a tempo determinato di regioni e comuni, di cui all’articolo 4, comma 6-quater, del decreto-legge n. 101 del 2013. L’intervento normativo, esplicitamente finalizzato al superamento del precariato e alla valorizzazione delle professionalità acquisite dal personale a tempo determinato, consente di dare attuazione al comma 6-quater (e cioè di assumere a tempo indeterminato il predetto personale) anche oltre i termini (limitati al quadriennio 2013-206) ivi previsti (v. infra).
L’art. 1, comma 560, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) prevede che – per il triennio 2007-2009 – gli enti territoriali sottoposti al patto di stabilità interno (di cui all’art. 1, comma 557), che procedono all’assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni previste dall’articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel bandire le relative prove selettive, riservino almeno il 60 per cento dei posti ai soggetti con i quali hanno stipulato contratti di collaborazione coordinata e continuativa (fatta eccezione per gli incarichi di nomina politica) per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 95 del 2008, ha dichiarato l’illegittimità del comma 560, nella parte in cui si applica anche alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.
L’articolo 4, comma 6-quater, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, ha attribuito alle regioni e ai comuni che avessero proceduto ad assunzioni a tempo determinato sulla base di procedure selettive ai sensi dell’articolo 1, comma 560, della legge n. 296 (ossia avessero indetto, nel triennio 2007-2009, prove selettive per l’assunzione di personale a tempo determinato, prevedendo una riserva di posti non inferiore al 60 per cento a favore di lavoratori già titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa) la facoltà di procedere, per il quadriennio 2013-2016, alla stabilizzazione a domanda del personale (non dirigenziale) già assunto a tempo determinato (per effetto delle sopraindicate procedure selettive), a condizione che quest’ultimo avesse maturato, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, 3 anni di servizio alle proprie dipendenze negli ultimi 5 anni.

La proroga dei contratti del personale a termine dei comuni che abbiano un bilancio stabilmente riequilibrato

perosnaleLa legge di bilancio 2018 all’articolo 1, comma 686 (Proroga di contratti a termine negli enti locali delle Regioni a Statuto speciale aventi un bilancio stabilmente riequilibrato) tratta dei rapporti di lavoro a termine negli enti locali delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome, che presentino un bilancio stabilmente riequilibrato.

L’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato è disciplina dal Testo unico degli locali (decreto legislativo n. 267 del 2000) all’articolo 259.

Qualora l’ente locale – sito in una Regione a Statuto speciale – risponda a quei requisiti di bilancio riequilibrato, ha attribuita la facoltà di prorogare i contratti di lavoro a termine fino al 31 dicembre 2018.

È posta la condizione che la proroga sia subordinata a quanto previsto dall’articolo 259, comma 4, del Testo unico degli enti locali (il quale stabilisce che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome possano porre a proprio carico oneri per la copertura di posti negli enti locali dissestati in aggiunta di quelli di cui alla dotazione organica rideterminata). Più esattamente: è posta la condizione dell’assunzione integrale degli oneri in capo alla Regione, perché la proroga dei contratti a termine sia consentita.
Siffatte previsioni sono introdotte novellando l’articolo 20, comma 4 del decreto legislativo n. 75 del 2017.

Nuovi rapporti di lavoro per attività di ricerca negli IRCCS pubblici e negli IZS

Sezione 01244Finalmente, dopo tanti anni una novità per i ricercatori che operano negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e negli Istituti zooprofilattici sperimentali grazie alla legge di bilancio 2018, approvata il 23 in via definitiva dal Senato

I commi 422-434 (Rapporti di lavoro per attività di ricerca negli IRCCS pubblici e negli IZS) dell’art. 1 della legge di bilancio dello Stato 2018  prevedono l’istituzione, presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS pubblici) e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), di un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, stabiliscono, con riferimento ai suddetti Istituti, una nuova disciplina – anche con l’attribuzione di ulteriori risorse finanziarie – relativa ai contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e all’eventuale successiva trasformazione a tempo indeterminato del rapporto e recano, per i medesimi Istituti, norme transitorie in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e di lavoro flessibile.

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LE OSSERVAZIONI DEL CONSIGLIO DI STATO ALLE NUOVE LINEE GUIDA DELL’ANAC SULL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA

Roma_Palazzo_Spada_08_20140607La Commissione Speciale del consiglio di Stato ha reso il 22 dicembre il parere n. 2698 sullo schema di delibera di aggiornamento delle linee guida n. 1, recanti «Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria»

Dopo aver formulato apprezzamenti nei confronti dell’ANAC per la sollecitudine con cui ha provveduto ad aggiornare le linee guida dopo l’approvazione delle modifiche al Codice dei contratti, la Commissione ha formulato una serie di osservazioni tutte condivisibili.

PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO SULLE LINEE GUIDA N. DEL CODICE DEI CONTRATTI

L’APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA STAND STILL ALLE PROCEDURE DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE

standIn base alle norme sulla pubblicità degli atti sui siti web istituzionali di Comuni, Aziende sanitarie ed altri enti pubblici devono essere pubblicati i provvedimenti di approvazione delle graduatorie di merito di avvisi o concorsi pubblici.

Com’è noto, ai sensi del 6° comma dell’art. 15 del DPR 9 maggio 1994, n. 487, richiamato dall’art. 35 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Sempre più spesso vedo che contestualmente alla graduatoria viene anche nominato il vincitore e fissata la data per l’assunzione in servizio e quindi per la stipula del relativo contratto di lavoro, senza attendere neanche i termini per la presentazione della documentazione che il vincitore deve presentare per legge o degli accertamenti dovuti sulle autocertificazioni.

Tale prassi a mio avviso appare rischiosa, in quanto espone il responsabile del provvedimento alle conseguenze di una eventuale caducazione del provvedimento.

Nella prassi sarebbe infatti opportuno che venisse applicata in via analogica la novità introdotta nel Codice dei contratti (comma 9 dell’art. 32 del D.lgs 18 aprile 2016 n.50) secondo cui “il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione”.

Il termine dilatorio posto a tutela dei contro interessati tende ad evitare, chiaramente, che venga avviata l’immediata esecuzione del provvedimento di nomina del vincitore per precludere ogni azione e/o ricorso a tutela delle proprie ragioni.

Si tratta di una clausola prevista dalle norme della U.E. e molto utilizzata nei paesi anglosassoni che consente anche, ove necessario, la revisione della procedura e l’eventuale adozione dei poteri di autotutela[1]

Per il momento tale clausola non è prevista come obbligatoria nel caso delle procedure di assunzione negli enti pubblici, tuttavia potrebbe essere inserita autonomamente nei regolamenti per il reclutamento del personale da enti locali e aziende sanitarie anche al fine di assicurare una maggiore trasparenza[2].

Naturalmente dovrebbero essere previsti anche i casi in cui possano essere ammesse deroghe per particolari ragioni espressamente indicate.

[1]CROWN COMMERCIAL SERVICE, The public contracts regulations 2015 6 for utilities contracts regulations 2016  – Guidance on the standstill period

[2]KONKURRENSVERKET – SWEDISH COMPETITION AUTHORITY, Standstill period, www.konkurrensverket.se