CONDANNATO UN CITTADINO CHE REGISTRAVA UNA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE SENZA AUTORIZZAZIONE

La trasparenza in questo Paese è ancora agli albori e abbiamo molta strada da fare.

Ne è prova la recente sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sesta sezione penale n. 28950 pronunciata il 17 settembre 2020 con la quale un cittadino (non autorizzato preventivamente ad effettuare la registrazione della seduta) è stato condannato per interruzione di pubblico servizio per aver continuato a registrare una seduta consiliare, nonostante l’invito del Sindaco a spegnere l’apparecchio.

Il cittadino ha sbagliato a non rispettare l’ordine del Sindaco, ma che male stava facendo ?

PUBBLICATO IL DL 76/2020 PER LO SNELLIMENTO E L’INNOVAZIONE DIGITALE

Sul supplemento ordinario n. 178 alla G.U. del 16 luglio è stato pubblicato (finalmente) il D.L. 76 in data 16 luglio approvato dal Consiglio dei ministri il 7 luglio, su proposta del Presidente Conte e del Ministro per la pubblica amministrazione Fabiana Dadone. Il decreto legge introduce misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.

Secondo quanto si legge nel comunicato della Presidenza la Funzione pubblica ha svolto un ruolo centrale nella messa a punto di questo provvedimento che mira a liberare le energie e a sbloccare gli investimenti. “Interveniamo in tutti i settori chiave per la ripresa: edilizia, appalti, infrastrutture, banda larga, procedure ambientali e green economy. Nello stesso tempo, il decreto contiene importanti misure, comuni a tutte le procedure, per assicurare tempi certi, semplicità, trasparenza e digitalizzazione. In sostanza, lo scopo è quello di cercare di avvicinare la PA al Paese reale e di renderla alleata di cittadini e imprese.

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L’ANAC HA FORNITO INDICAZIONI CIRCA L’ATTUAZIONE DELLE NORME DI TRASPARENZA NELLA FASE DELL’EMERGENZA

Roma Galleria Sciarra sede dell’ANAC

Con un comunicato del 9 aprile la presidenza dell’ANAC ha precisato che l’art. 103, co. 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, come modificato dall’art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” dispone la sospensione dei termini relativi ai procedimenti amministrativi fino alla data del 15 maggio 2020.

L’Autorità ricorda che tale sospensione può applicarsi anche ai termini per la pubblicazione dei dati di cui alla legge 190/2012 e al decreto legislativo 33/2013.

Le amministrazioni e gli enti, ove lo ritengano possibile, continuano comunque a pubblicare secondo le consuete modalità e in base a quanto previsto nella legge 190/2012, nel d.lgs. 33/2013 e nei propri Piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).

Quanto sopra non incide sulle specifiche disposizioni in materia di trasparenza contenute nel decreto legge 18/2020, tra cui, in particolare, gli artt. 67 e 99. L’art. 67, “Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori”, al co. 3 sospende, per i soli enti impositori, a far data dall’8 marzo al 31 maggio 2020, anche la trattazione delle istanze di accesso agli atti ai sensi dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e delle istanze di accesso civico di cui art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L’art. 99, «Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19», al co. 5, introduce per le amministrazioni beneficiarie l’obbligo di pubblicare, al termine dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, l’apposita rendicontazione separata per le erogazioni liberali ricevute a sostegno del contrasto all’emergenza del Coronavirus.

L’Autorità ha anche deciso di rinviare fino alla data del 15 maggio 2020 l’avvio di nuovi procedimenti di vigilanza, sia d’ufficio che su segnalazione, sul rispetto delle misure di trasparenza di cui alla l. n. 190 del 2012 e al d.lgs. 33 del 2013. Decorso tale termine, l’Autorità riprenderà l’attività di vigilanza in modo graduale, tenendo conto delle dimensioni organizzative delle amministrazioni e degli enti.

IL MONITORAGGIO CONOSCITIVO SULLA “ESPERIENZA DELLA TRASPARENZA” SVOLTO DALL’ANAC.

Nell’ambito del “Progetto sperimentale sulla trasparenza” il Consiglio dell’ANAC ha disposto la pubblicazione di un ampio report tratto da un questionario inviato ai Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (e per conoscenza ai relativi OIV) di un campione di città capoluogo, città metropolitane, Università, Regioni e società partecipate dai Ministeri.

Obiettivo del monitoraggio conoscitivo, e in senso più ampio del Progetto, è rilevare le modalità con cui si pone nella pratica la richiesta di trasparenza a sette anni dall’entrata in vigore del d.lgs. 33/2013 e quali potranno essere i suoi futuri sviluppi.

Il questionario è stato articolato in tre domande di carattere generale a risposta aperta e in alcune domande specifiche riportate in una tabella che riproduce l’attuale strutturazione della sezione “Amministrazione Trasparente” e la schematizzazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’attuale Allegato 1 alla delibera ANAC n. 1310/2016.

L’alto tasso di partecipazione, pari a più dell’80 per cento delle amministrazioni contattate, e la qualità dei riscontri inviati dai RPCT, oltre a confermare l’importanza e la rilevanza di tali attori nel sistema della trasparenza amministrativa ha permesso di raccogliere molteplici considerazioni costruttive e proposte di miglioramento.

Il report documenta come, nella visione di “operatori qualificati” quali gli RPCT, le iniziative in materia di trasparenza (in particolare quelle relative agli obblighi di pubblicazione) sono gestite sempre più agevolmente dagli uffici, tanto da essere divenute ormai un aspetto centrale di ogni amministrazione pubblica meritevole di una specifica valorizzazione. Tale fattore costituisce un forte segnale di maturità nell’utilizzo delle politiche di trasparenza e di prevenzione della corruzione. Sulla base delle risposte ricevute va infatti segnalato in particolare come, nonostante il grande carico di lavoro necessario per adempiere agli obblighi di pubblicazione, vi sia una marcata consapevolezza dell’importanza dei contenuti pubblicati su “Amministrazione/Società Trasparente”: su una scala da 1 a 10, il campione selezionato ritiene che l’utilità verso l’esterno sia pari a 8, mentre le Università hanno dichiarato indici ancora più alti.

L’utilizzo quotidiano di tali strumenti nella vita delle amministrazioni pubbliche ne dimostra il radicamento nel substrato culturale dei funzionari pubblici e nelle modalità con cui i cittadini si rapportano alle istituzioni pubbliche.

Qui trovate il link sul monitoraggio dell’esperienza della trasparenza:

Tra breve ci sarà l’annuale settimana della trasparenza e sarà interessante verificare cosa è stato fatto dalle amministrazioni pubbliche.

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Pubblicazioni/AnticorruzioneTrasparenza/Report%20questionario%20RPCT%20DEF%2020_02_2020%20CLEAN2.pdf

L’ANAC HA POSTO IN CONSULTAZIONE IL PROPRIO REGOLAMENTO PER RENDERE TRASPARENTI I RAPPORTI TRA I DECISORI E I PORTATORI DI INTERESSI PARTICOLARI

L’Autorità ha posto in consultazione il Regolamento per la disciplina dei rapporti con i portatori di interessi che prevede, tra l’altro, la pubblicazione settimanale di un’agenda degli incontri del Presidente, dei Consiglieri e dei Dirigenti dell’Autorità con i portatori di interessi. Conclusa la consultazione pubblica, l’Autorità procederà anche ad adeguare il Codice di condotta del Presidente e dei componenti del Consiglio e il Codice di comportamento dei dipendenti con i doveri introdotti dalla nuova disciplina. 

L’ANAC si dota quindi di uno strumento per assicurare la massima trasparenza agli incontri dei suoi decisori. 

Mentre il Parlamento (la ex Presidente della Camera Boldrini ha approvato un regolamento per i lobbisti) e le amministrazioni centrali sono sempre più attente a disciplinare e rendere trasparenti i rapporti tra chi prende le decisioni e i soggetti portatori di interessi (abbiano molti esempi in tutti i Ministeri con il registro della trasparenza), a livello locale queste iniziative sono assenti, mentre i cittadini si aspetterebbero che il processo decisionale del loro Comune fosse il più aperto e trasparente possibile al fine di garantire una rappresentanza equilibrata ed evitare pressioni indebite o un accesso privilegiato alle informazioni o ai responsabili delle decisioni.

Quindi ben vanga l’esempio dell’ANAC che però auspico che venga imitato ad esempio dai Comuni e dalle grandi aziende sanitarie ed ospedaliere che trattano contratti di notevole entità.

I cittadini attendono con ansia che gli enti di prossimità divengano finalmente delle case di vetro.

Qui trovate il link per il regolamento dell’ANAC

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/ConsultazioniOnline/20181221/Regolamento%20portatori%20di%20interessi.pdf

LA GIORNATA NAZIONALE DI INCONTRO CON I RESPONSABILI DELLA PREVENZIONE E DELLA TRASPARENZA

CantoneL’ANAC comunica che si svolgerà a Roma il 24 maggio 2018 la quarta giornata nazionale di incontro con i Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – RPCT in servizio presso la pubblica amministrazione e le società in controllo pubblico. L’evento si svolgerà presso il centro congressi della Banca d’Italia, in via Nazionale n. 190, dalle ore 9.00  alle ore 17.00.
Sarà possibile effettuare la richiesta di partecipazione esclusivamente compilando, in ogni sua parte, il modulo predisposto dall’Autorità che deve essere inviato, seguendo le istruzioni in esso contenute entro il 30 aprile 2018, all’indirizzo incontro.RPCT@anticorruzione.it

Il presidente Cantone con una sua Lettera ha indicato  il calendario dei lavori.

Mi auguro che molti responsabili finalmente vengano aiutati a non vedere più il Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza come uno dei tanti adempimenti.

L’ANAC HA FISSATO AL 3O APRILE 2018 IL TERMINE ENTRO IL QUALE GLI OIV DEVONO METTERE SUL SITO WEB DEL COMUNE LE ATTESTAZIONI CIRCA IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA’

cantone-675x275L’ ANAC  ha pubblicato la Delibera n. 141 del 21 febbraio 2018 “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 e attività di vigilanza dell’Autorità”.

In particolare il documento illustra le modalità di predisposizione delle attestazioni da parte degli OIV, o organismi con funzioni analoghe, e contiene prime indicazioni sull’attività di vigilanza che l’Autorità intende effettuare nel corso del 2018 anche a seguito dell’analisi degli esiti delle predette attestazioni.

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DECORRENZA DEL TERMINE PER I RICORSI NEI CONTRATTI PUBBLICI

Roma_Palazzo_Spada_08_20140607Con una sentenza del 26 gennaio il Consiglio di Stato, Sezione III, n. 565 ha affrontato, tra l’altro,  il problema del termine a ricorrere stabilendo che l’onere di impugnazione dell’aggiudicazione o dell’ammissione ad una gara è ragionevolmente subordinato alla pubblicazione degli atti della procedura, perché diversamente l’impresa sarebbe costretta a proporre un ricorso “al buio”.

Torna di attualità il problema della trasparenza e della tempestività della pubblicazione degli atti di gara al fine di avere la certezza del diritto e di non appesantire la procedura con i giusti ricorsi di contro interessati.

 

I LIMITI ALL’ACCESSO GENERALIZZATO EX ART. 5 DEL D.LGS 33/2013 NOVELLATO DAL D.LGS 97/2016

TAR LOMBARDIAIl TAR della Lombardia, Sez. III, Sentenza 11 ottobre 2017, n. 195 si è espresso in merito all’art. 5 del D.lgs. 33/2013, modificato dal D.lgs. 97/2016, che ha introdotto nel nostro ordinamento l’istituto dell’accesso civico a dati e documenti.

Com’è noto il testo della disposizione, in particolare i commi 1 e 2 è il seguente:

1. L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis”.

Le fattispecie di cui al comma 1 e al comma 2 dell’art. 5 sono diverse: mentre il comma 1 riguarda documenti, informazioni o dati per i quali è previsto l’obbligo normativo della pubblicazione, il comma 2 invece riguarda dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto. La distinzione riguarda l’ambito oggettivo di applicazione dell’istituto, ma non quello soggettivo, potendo “chiunque” esercitare sia l’accesso civico, di cui al primo comma, sia quello c.d. generalizzato, di cui al secondo comma.

L’accesso generalizzato – introdotto dal D.lgs. n. 97/2016 – ha la sua ratio nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Posta questa finalità, l’istituto, che costituisce uno strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa (cfr. art. 1 D.lgs. 33/2013, come modificato dall’art. 2 D.lgs. 97/2016), non può, ad avviso del Collegio, essere utilizzato in modo disfunzionale rispetto alla predetta finalità ed essere trasformato in una causa di intralcio al buon funzionamento dell’amministrazione. La valutazione dell’utilizzo secondo buona fede va operata caso per caso, al fine di garantire – in un delicato bilanciamento – che, da un lato, non venga obliterata l’applicazione dell’istituto, dall’altro lo stesso non determini una sorta di effetto “boomerang” sull’efficienza dell’Amministrazione.

Ora, nel caso di specie l’istanza di accesso di cui è causa, volta ad ottenere “tutte le determinazioni complete degli allegati emanate nel corso dell’anno 2016 da tutti i responsabili dei servizi nell’anno 2016” – cui peraltro hanno fatto seguito due ulteriori istanze volte ad ottenere tutte le determinazioni di tutti i Settori dell’Ente emanate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, queste ultime non oggetto del presente giudizio – costituisce una manifestazione sovrabbondante, pervasiva e, in ultima analisi, contraria a buona fede dell’istituto dell’accesso generalizzato.

Non è passibile di censura, ad avviso del Collegio, la motivazione del diniego espressa dal Comune di Broni (affidata a ben quattro pagine di argomentazioni), laddove ha ritenuto di rinvenire nell’istanza del ricorrente un’ipotesi di “richiesta massiva”, così come definita dalle Linee Guida adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con determinazione del 28 dicembre 2016, che impone un facere straordinario, capace di aggravare l’ordinaria attività dell’Amministrazione.

La richiesta di tutte le determinazioni di tutti i responsabili dei servizi del Comune assunte nel 2016 implica necessariamente l’apertura di innumerevoli subprocedimenti volti a coinvolgere i soggetti controinteressati.

Non può essere poi trascurata una circostanza di fatto riferita dalla difesa dell’Amministrazione e non contestata dal ricorrente: dal novembre 2015 all’agosto 2017 l’odierno ricorrente ha rivolto al Comune 73 richieste di accesso.

Sotto un profilo generale il Collegio ritiene debba essere richiamato il principio di buona fede e del correlato divieto di abuso del diritto. Il dovere di buona fede, previsto dall’art. 1175 del c.c., alla luce del parametro di solidarietà, sancito dall’art. 2 della Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, si pone, secondo i più recenti approdi di dottrina e giurisprudenza, non più solo come criterio per valutare la condotta delle parti nell’ambito dei rapporti obbligatori, ma anche come canone per individuare un limite alle richieste e ai poteri dei titolari di diritti, anche sul piano della loro tutela processuale.

La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che l’abuso del diritto si configura in presenza dei seguenti elementi costitutivi:

1) la titolarità di un diritto soggettivo in capo ad un soggetto;
2) la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate;
3) la circostanza che tale esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, sia svolto secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione, giuridico od extragiuridico;
4) la circostanza che, a causa di una tale modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrifico cui è soggetta la controparte
” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V 7 febbraio 2012, n. 656).

Alla luce di tali principi, il Collegio è dell’avviso che l’istanza del ricorrente – anche tenuto conto delle precedenti istanze e di quelle successive – costituisca un abuso dell’istituto, in quanto irragionevole e sovrabbondante. Va peraltro osservato che ciò che le Linee Guida dell’ANAC qualifica come “richieste massive”, e che giustifica, con adeguata motivazione, il rigetto dell’istanza, altro non è che la declinazione del principio di divieto di abuso del diritto e di violazione del principio di buona fede.

IL FOIA ALL’ITALIANA

FOIAXCon una serie di recenti pareri su altrettante richieste di accesso civico il Garante per la protezione dei dati personali ha alzato un muro nei confronti dell’accesso generalizzato.

Nei fatti  le amministrazioni centrali e locali non hanno ancora assicurato il rispetto del D.lgs 97/2016 il tanto sbandierato Freedom of information act all’italiana.

Il malcapitato cittadino che si fosse avventurato a chiedere al proprio comune un documento non ancora pubblicato sul sito web..forse, dopo tre mesi sarebbe ancora in attesa. Il bello è che non viene neanche data una risposta, neppure in senso negativo (come peraltro previsto obbligatoriamente dalla legge)…semplicemente si seguita con il sistema all’antica di non rispondere…come nell’800.

Ma il Governo e per esso la Ministra Madia non avevano promesso una svolta?

Di chi è la colpa ?