Contratti pubblici: la proroga tecnica reiterata viola i principi comunitari di libera concorrenza

Roma, la Galleria Sciarra, sede dell’ANAC

L’ANAC con delibera del 28 luglio 2021, n. 576 ha affrontato il problema delle proroghe tecniche dei contratti

La proroga dei contratti pubblici, cosiddetta tecnica, diretta a consentire la mera prosecuzione del rapporto contrattuale in attesa di nuova procedura di gara, ha carattere eccezionale e di temporaneità. Si tratta, in sostanza, di uno strumento volto esclusivamente ad assicurare una data prestazione in favore della pubblica amministrazione, nel passaggio da un regime contrattuale ad un altro. L’utilizzo reiterato della proroga tecnica, che si traduce in una fattispecie di affidamento senza gara, comporta la violazione dei principi comunitari di libera concorrenza e parità di trattamento.

Il principio è stato ribadito e chiarito da Anac, intervenendo in merito alla gestione e manutenzione delle apparecchiature biomediche dell’Azienda sanitaria della Provincia di Foggia.

Nell’ambito dell’attività di vigilanza e controllo sui contratti pubblici spettante ad Anac, l’Autorità ha riscontrato come le proroghe tecniche disposte dall’Asl di Foggia risultassero effettuate in carenza di una specifica previsione contrattuale, nonché in forma retroattiva, ad affidamento già scaduto. Inoltre le proroghe di fatto erano riconducibili al prolungarsi dei tempi per la gara, e le attività di controllo di appalto effettuate dall’Asl di Foggia risultavano limitate e non sufficienti ai fini dell’accertamento della regolare esecuzione prevista dal contratto e dai capitolati.

Le stesse modalità di gestione, da parte dell’Asl di Foggia, delle criticità emerse in sede di controllo tecnico contabile sono apparse atipiche e non conformi al capitolato.

IL RAPPORTO QUADRIMESTRALE DELL’ANAC SULLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SUPERIORI A 40.000 EURO DELLA P.A.

L’ANAC ha pubblicato il proprio rapporto quadrimestrale sui contratti pubblici, redatto sulla base dei dati contenuti nella Banca Unica Nazionale alla data del 7 giugno 2021. I dati fanno riferimento alle procedure di affidamento perfezionate (superiori a 40.000 euro), per cui è stato pubblicato un bando o è stata manifestata la volontà di affidare l’appalto.

Si tratta di una analisi molto interessante sui comportamenti di spesa dei Comuni e delle altre amministrazioni pubbliche.

https://www.anticorruzione.it/documents/91439/2467583/Rapporto+Quadrimestrale+contratti+pubblici+set-dic+2020.pdf/e3e8c35d-c57f-5676-3e47-70b84fce6db6?t=1627366993497

LA SEGNALAZIONE DELL’ANAC PER UNA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Giuseppe Busia, ha inviato al Presidente della Camera, Roberto Fico, al Presidente del Consiglio, Mario Draghi e al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, un Atto di segnalazione con il quale sono state formulate alcune osservazioni in merito alla disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, così come previsto dal Codice dei contratti pubblici.

A seguito delle problematiche interpretative e applicative riscontrate nello svolgimento dell’attività istituzionale, l’Anac segnala l’opportunità di estendere anche ai contratti di concessione e a quelli di partenariato pubblico privato la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche attinenti le attività di programmazione e gestione delle gare e di esecuzione e collaudo dei contratti di lavori, servizi e forniture.

Per l’Autorità sarebbe auspicabile, inoltre, l’avvio di una attività di impulso e coordinamento nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici affinché le stesse diano attuazione alle indicazioni del Codice, mediante l’adozione di un proprio regolamento per la ripartizione degli incentivi e la costituzione del fondo per l’accantonamento delle risorse finanziarie. 

Nell’Atto di segnalazione, l’Anac evidenzia altresì l’opportunità di un intervento legislativo al fine di chiarire l’ambito oggettivo dei regolamenti che le amministrazioni aggiudicatrici sono chiamate ad adottare, con particolare riferimento alle attività riferibili a procedure di affidamento avviate successivamente alla data di entrata in vigore del Codice ma precedentemente alla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. 

ANAC : PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

Roma: Sede dell’ANAC

L’Autorità Nazionale Anticorruzione e il Ministero dell’Economia delle Finanze hanno emanato una Guida alle pubbliche amministrazioni per la realizzazione di opere pubbliche mediante il partenariato pubblico privato, a chiusura dei lavori del Gruppo di lavoro inter-istituzionale istituito presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per la Contabilità e la Finanza Pubblica. Con la Guida, che consta di uno schema di “Contratto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche a diretto utilizzo della Pubblica Amministrazione, da realizzare in partenariato pubblico privato” e di una relazione illustrativa, si intende fornire alle stazioni appaltanti uno strumento che sia capace di promuovere l’efficienza e la qualità dell’attività amministrativa, con l’obiettivo di incentivare e sostenere gli investimenti in infrastrutture, tutelando al contempo la finanza pubblica.

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LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA SI PRONUNCIA SULLE CLAUSOLE SOCIALI NEL CASO DI TRASFERIMENTO D’IMPRESA

Il giorno 27 febbraio 2010 la quarta sezione della Corte dei Giustizia Europea nella causa C-289/18 avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Arbeitsgericht Cottbus – Kammern Senftenberg (Tribunale del lavoro di Cottbus – Sezioni di Senftenberg, Germania), con decisione del 17 aprile 2018, pervenuta in cancelleria il 2 maggio 2018, nel procedimento di Reiner Grafe e Jürgen Pohle contro la Südbrandenburger Nahverkehrs GmbH e la OSL Bus GmbH ha dichiarato quanto segue:

L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che, allorché un’entità economica rileva un’attività il cui svolgimento richieda importanti mezzi di esercizio, secondo una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico, il fatto che detta entità economica non rilevi tali mezzi, di proprietà dell’entità economica che esercitava precedentemente la suddetta attività, a causa di vincoli giuridici, ambientali e tecnici imposti dall’amministrazione aggiudicatrice, non preclude necessariamente la qualificazione della fattispecie quale trasferimento di impresa, qualora altre circostanze di fatto, come la riassunzione di una parte sostanziale del personale e il proseguimento, senza soluzione di continuità, dell’attività di cui trattasi, consentano di concludere per il mantenimento dell’identità dell’entità economica interessata, circostanza che spetta al giudice nazionale valutare.

Qui il link per il testo della sentenza: