LA PREVISIONE DEL PUNTEGGIO DA ASSEGNARE AI TITOLI NEI BANDI DI CONCORSO

TITOLI

Uno dei punti più delicati nelle procedure concorsuali è sempre quello relativo ai titoli.

Naturalmente il problema nasce all’origine in quanto talora può capitare che, specialmente negli avvisi per soli titoli ed esami questo elemento assuma una importanza che può essere determinante.

Spesso si leggono dei bandi in cui chi li ha predisposti ha fatto degli sforzi ammirevoli per cercare di inventarsi qualcosa (per cui non si comprende se sia fatto per favorire qualcuno o solo per ignoranza), mentre oramai si tratta di punti fermi acquisiti:

  • Titoli di carriera
  • Titoli accademici e di studio
  • Pubblicazioni e titoli scientifici
  • Curriculum formativo e professionale

Su questa materia, come è comprensibile negli anni si è sviluppata una numerosa giurisprudenza che chi predispone i bandi farebbe bene a rileggersi prima di scrivere qualcosa in quanto eviterebbe nuovi ricorsi ed inutili perdite di tempo.

Il problema più importante è quello di trovare un giusto bilanciamento tra i vari titoli, premiando in maniera adeguata, ma senza strafare,  i titoli di carriera.

Il Dipartimento della funzione pubblica con la recentissima direttiva n. 3/2018 a questo proposito afferma quanto segue:

Nelle previsioni relative ai titoli, occorre assicurare un adeguato bilanciamento tra i titoli di servizio (che premiano coloro che sono già dipendenti pubblici, presso la stessa o altre amministrazioni) e altri titoli.

Occorre evitare di escludere di fatto categorie di potenziali candidati meritevoli (in particolare quelli più giovani) attribuendo un peso eccessivo a titoli che essi non possono avere: per evitare questo rischio, si può stabilire un punteggio massimo a determinati titoli, come l’attività lavorativa svolta.

Per quanto riguarda i titoli di servizio, essi non devono essere discriminatori, per esempio se si tratta di titoli di cui possono realisticamente essere in possesso soltanto, o quasi soltanto, i dipendenti in servizio presso l’amministrazione che bandisce il concorso. Per quanto possibile, i titoli di servizio non dovrebbero consistere semplicemente nell’aver svolto un’attività lavorativa, ma nell’averla svolta in modo meritevole, sempre che di tale meritevolezza possa darsi un criterio e un indice distintivo e significativo.

Questa esigenza, peraltro, va valutata in relazione al funzionamento disomogeneo dei sistemi di valutazione delle amministrazioni. Dei risultati del processo di valutazione della performance, che sia stato validato dall’Organismo di valutazione, si può comunque tenere conto per la valutazione dei candidati interni, nel caso in cui vi sia una riserva di posti o sia previsto un punteggio aggiuntivo a loro favore.

Sotto questo profilo, sarebbe buona pratica quella di valorizzare incarichi che presuppongano una particolare competenza professionale e che siano conferiti con provvedimenti formali, sia dall’amministrazione pubblica di appartenenza, sia da altri soggetti pubblici, ovvero anche lavori originali verificabili, prodotti nell’ambito del servizio prestato o dell’incarico conferito, che presuppongano e dimostrino una particolare competenza professionale, oltre quella ordinaria richiesta per la qualifica o profilo di inquadramento.

In ogni caso, i titoli devono essere individuati e valutati secondo un criterio di rilevanza e di attinenza con le materie oggetto delle prove d’esame e con le funzioni che si andranno ad esercitare, cercando il giusto equilibrio tra la valorizzazione delle competenze e del merito e la necessità di non gravare eccessivamente la commissione con una attività di valutazione di titoli troppo numerosi e di scarsa significatività, foriera peraltro di appesantimenti procedurali e di eccessive e non proficue parcellizzazioni dei punteggi.

A questo scopo, i bandi potranno prevedere un limite al numero di titoli che ciascun candidato può presentare (per esempio, un limite al numero di incarichi svolti, al numero di pubblicazioni prodotte, al numero di attività di formazione fruite), in modo che ciascun candidato sia indotto a indicare i titoli maggiormente rilevanti e che la competizione si svolta su quelli.

Personalmente ritengo che in un concorso per titoli ed esami  i 100 punti vadano ripartiti come segue:  30 punti per la valutazione dei titoli, 30 pe rla prova pratica, 30 per la prova scritta e 20 per l’orale.

A loro volta i punti dei titoli potrebbero essere ripartiti così:

  • Titoli di carriera: 10
  • Titoli accademici e di studio: 5
  • Pubblicazioni e titoli scientifici: 5
  • Curriculum formativo e professionale: 10

IL REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI NEI CONCORSI DA DIRIGENTE IN ATTUAZIONE DEL D.LGS 165/2001

DirigentESulla Gazzetta Ufficiale n. 147 de 27 giugno è stato pubblicato il DPCM n. 78/2018 recante il Regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell’ambito del concorso per l’accesso alla qualifica di dirigente e il valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell’articolo 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272.

Mancando indicazioni specifiche ci si è basati fino ad ora sulle costruzioni fatte dalla giurisprudenza che per alcune questioni non è stata sempre costante.

In base al DPCM Sono valutabili le seguenti categorie di titoli:
a) titoli di studio universitari ed altri titoli;
b) abilitazioni professionali;
c) titoli di carriera e di servizio;
d) pubblicazioni scientifiche.
2. I titoli sono valutabili solo se non gia’ utilizzati per l’ammissione al concorso, salve le previsioni riportate all’articolo 3, comma 1, lettere a), g) e h).
3. Il valore complessivo dei titoli e’ determinato, salvo quanto previsto dal comma 4, in massimo 120 punti. Il punteggio conseguito all’esito della valutazione dei titoli e’ sommato al punteggio complessivo del candidato determinato sommando i voti riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale.
4. Nel caso di concorsi per l’accesso alla dirigenza tecnica, qualora l’amministrazione preveda nel bando di concorso una terza prova scritta obbligatoria, volta alla verifica dell’attitudine  all’esercizio degli specifici compiti connessi al posto da ricoprire,
il valore dei titoli e’ determinato in massimo 160 punti e, a tal fine, i punteggi massimi indicati nel presente decreto sono aumentati di un terzo.

Per maggiori notizie leggere il DPCM 78/2018

CORTE DEI CONTI Giudizio di parificazione sul rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2017

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Corte dei conti – 

Il 26 giugno 2018, alle ore 11,00, presso la Sede centrale di Viale Mazzini 105, nell’Aula delle Sezioni riunite, la Corte dei conti, presieduta dal Presidente Angelo Buscema, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, ha pronunciato la decisione nel giudizio sul Rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2017.

Dopo la RELAZIONE DEL PRESIDENTE BUSCEMA   il  Presidente di Sezione Ermanno Granelli ha svolto la relazione, elaborata dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti.

E’ seguita la requisitoria del Procuratore generale Alberto Avoli.

Dopo la lunga crisi conosciuta dal nostro Paese, la tutela della finanza pubblica, a cui la Corte è chiamata a contribuire, si identifica in buona parte con l’esigenza di ricondurre il debito pubblico su un sentiero di sicura sostenibilità e di recuperare la crescita in termini di prodotto interno lordo.

Un eccessivo livello di debito limita la capacità progettuale di medio e lungo periodo con riflessi sui tassi di interesse e sulla complessiva  stabilità finanziaria del Paese: in definitiva sulle sue potenzialità di  crescita.

La Corte, nello svolgimento dei suoi compiti, è particolarmente attenta che venga assicurato alla collettività un adeguato profilo qualitativo del livello dei servizi, operando una puntuale verifica del proficuo utilizzo delle risorse pubbliche.

E’ anche mediante interventi sulla qualità della spesa, oltre a quelli altrettanto importanti che mirano alla sua riduzione, che è possibile incidere concretamente sulla ripresa.

Ne consegue la necessità di una scrupolosa selezione delle misure e degli strumenti su cui far leva per l’azione di politica economica e di bilancio, in un contesto internazionale, come quello attuale, attraversato da difficili equilibri, cambiamenti e nuove sfide.

 

GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI SONO SERVIZI PUBBLICI E COME TALI NON POSSONO ESSERE SOTTRATTI ALLA FRUIZIONE DELLA COMUNITA’

impianti sportivi montegalda-2Gli impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile dell’ente, ai sensi dell’art. 826, ultimo comma del Codice Civile, essendo destinati al soddisfacimento dell’interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive.

Le attrezzature sportive in essi esistenti sono parte integrante del patrimonio dei rispettivi Comuni e sono destinate ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell’attività sportiva, motoria e ricreativa, nell’ambito di un’organizzazione delle risorse volta a valorizzare le strutture destinate allo sport.

L’uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

Pertanto ogni amministrazione deve preoccuparsi di assicurare la fruibilità degli impianti da parte dei cittadini sia mediante una gestione diretta che attraverso una concessione, ma comunque deve assicurane la fruizione da parte della comunità.

Il CONI con deliberazione n. 149/2008 ha approvato le norme per le caratteristiche dell’impiantistica sportiva.

A sua volta il Ministero dell’Interno con DM  18 marzo 1996 ha approvato le “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”.

Il Consiglio di Stato, Sezione V,  con Sentenza n. 5097/2009  ha ritenuto  ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale, sotto il profilo della rilevanza economica, è necessario verificare in concreto se l’attività da espletare presenti o meno il requisito della redditività, anche solo in via potenziale, a prescindere dalla valutazione svolta dall’Ente.

Sempre il Consiglio di Stato, Sezione V, con Sentenza n. 3380/2016  ha ribadito il regime concessorio degli affidamenti  anche alla  luce delle intervenute disposizioni del d.lgs. 50/2016 dovendo comunque sempre distinguere tra impianti con rilevanza economica ed impianti privi di rilevanza economica.

A tal proposito, gli impianti sportivi con rilevanza economica sono quelli la cui gestione è remunerativa e quindi in grado di produrre reddito dalla gestione, mentre gli impianti sportivi privi di rilevanza economica sono quelli la cui gestione non ha tali  caratteristiche e va quindi assistita dall’ente.

La gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica, qualora qualificabile quale “concessione di servizi” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. vv) del Codice, deve essere aggiudicata con applicazione delle parti I e II del Codice stesso, per quanto compatibili (come previsto dall’articolo 164, comma 2, del d.lgs. 50/2016).

Nel caso in cui gli impianti sportivi siano privi di rilevanza economica, invece, non è applicabile la disciplina delle concessioni, come espressamente stabilito dal comma 3 dell’articolo 164 del d.lgs. 50/2016 ove è specificato che “I servizi non economici di interesse generale non rientrano nell’ambito di applicazione della presente Parte”.

In tal caso, non si tratta di concessione, ma di appalto di servizi, poiché oggetto dell’affidamento è la gestione dell’impianto sportivo, quale servizio reso per conto dell’amministrazione ed in assenza di rischio operativo.

Sorge peraltro la responsabilità dell’Amministrazione comunale proprietaria dell’immobile nel caso in cui l’impianto sportivo pubblico necessiti di manutenzione straordinaria o di attività di recupero e venga tenga chiuso omettendo di avviare le procedure per il ripristino della sua attività.

LA CORTE DEI CONTI TORNA A NEGARE LA POSSIBILITA’ DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA A SOGGETTI IN QUIESCENZA

Corte dei conti LombardiaLa Sezione di Controllo per la regione Lombardia della Corte dei conti è tornata ad occuparsi del problema dell’affidamento di incarichi di studio e consulenza a soggetti in quiescenza a seguito di un quesito del Presidente di quella Regione.

Al riguardo la Sezione  ha ricordato di essersi già occupata della questione nella deliberazione 148 del 2017, che ha inquadrato i termini della questione.

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RICHIAMO DEL MEF AD OLTRE 170 AMMINISTRAZIONI LOCALI NON IN LINEA CON LA RIFORMA DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE

MEF CORTILE INTERNOIl Ministero dell’economia e delle Finanze informa di aver spedito circa 170 lettere ad altrettante amministrazioni pubbliche che, nel quadro della riforma delle società partecipate – prevista dal Testo Unico di cui al D.lgs. n. 175/2016 – potrebbero risultare inadempienti per aver dichiarato l’intento di non procedere a razionalizzazioni o dismissioni. La Struttura di monitoraggio delle partecipazioni pubbliche, costituita presso il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, invia tali richieste di chiarimenti dopo aver monitorato le dichiarazioni rese da un primo gruppo di 300 enti, (Regioni, Province e Città Metropolitane, Comuni capoluogo di provincia e Comuni non capoluogo con popolazione superiore a 50.000 abitanti) selezionati in ragione della loro rilevanza. Successivamente, saranno via via monitorate le partecipazioni detenute dagli altri enti che hanno dichiarato di voler mantenere le partecipazioni senza adottare misure di razionalizzazione.

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CON L’ELEZIONE DEGLI UFFICI DI PRESIDENZA INIZIANO FINALMENTE I LAVORI DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

senatoVUOTO

Finalmente dopo oltre 80 giorni dalle elezioni le Commissioni permanenti del Senato si riuniscono oggi, giovedì 21 giugno per l’elezione dei rispettivi Uffici di Presidenza.

Ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento del Senato, le Commissioni, nella loro prima seduta, procedono all’elezione del Presidente, di due Vice Presidenti e di due Segretari.

Peraltro su sito web del Senato ancora non ci sono i nomi dei componenti delle commissioni.

Analogamente anche alla Camera sono convocate per oggi le Commissioni che risultano regolarmente costituite, per l’elezione degli Uffici di Presidenza.

Tra breve inizierà il periodo delle ferie estive e tutto il lavoro è ancora fermo.

LE NUOVE LINEE GUIDA DELL’ANAC SUI SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA

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Sono state pubblicate sul n. 138 della Gazzetta Ufficiale le nuove linee guida dell’ANAC sui servizi di vigilanza privata, approvate dal consiglio con delibera n. 462 del 23 maggio.

L’attività di vigilanza privata è disciplinata da molteplici fonti normative e regolamentari.

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LA RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELL’ANAC AL PARLAMENTO

ImmagineIeri 14 giugno il presidente dell’ ANAC Cantone ha presentato la propria RELAZIONE ANNUALE  al Parlamento.

Nelle conclusioni Cantone ha detto che  negli anni precedenti, l’ANAC è stata destinataria di crescenti e molteplici poteri che si è provato ad esercitare per dare risposte all’altezza delle attese, risposte che, come è giusto che sia, hanno incontrato convinti consensi ma anche qualche aspra critica.

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L’ORDINANZA DEL TAR DEL LAZIO N. 4574/2018 CON CUI E’ STATA RIMESSA ALLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA LA VALUTAZIONE SUL CONTRASTO TRA LA DIRETTIVA 98/2008 CE SUI RIFIUTI E IL DECRETO LEGGE SBLOCCA ITALIA 133/2014 IVI COMPRESO IL DPCM 10/8/2016 SEGNA UNA GRANDE VITTORIA PER CHI DIFENDE L’AMBIENTE

TAR2Il TAR Lazio, Roma, Sezione I, in data 24 aprile 2018 ha pronunciato l’Ordinanza 4574, in merito al ricorso con il quale alcune associazioni hanno chiesto l’annullamento, previa sospensiva, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 2016 emesso in attuazione del decreto-legge 12.9.2014, n. 133 (c.d. “decreto sblocca-Italia”), convertito con legge 11.11.2014, n. 164, il cui art. 35 aveva introdotto “Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato e integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio. Misure urgenti per la gestione e per la tracciabilità dei rifiuti nonché per il recupero dei beni in polietilene”.

In particolare, il relativo primo comma affidava a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (dpcm), su proposta del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, l’individuazione della capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio, ovvero autorizzati a livello nazionale, con l’indicazione espressa della capacità di ciascun impianto.

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