ASSEGNATI ALLE REGIONI I FONDI PER IL RECUPERO E LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEI COMUNI E DELL’ATER

Con Decreto in data  3 ottobre 2018 il Ministero delle infrrastrutture e dei trasporti ha provveduto al riparto della somma di € 321.116.384,00 tra i Comuni in base al  programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati. Il decreto è pubblicato sulla G.U. 277/2018  

LA STAZIONE APPALTANTE NON PUO’ INSERIRE CLAUSOLE PER IMPEDIRE L’AVVALIMENTO

TAR NAPOLI
Il TAR Campania, Napoli, sezione I, con sentenza del 19 novembre, n. 6691 ha ritenuto che la disciplina dell’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 non riconosce alcun potere alla stazione appaltante di introdurre condizioni limitative o, comunque, restrittive dell’ avvalimento.

In particolare il Collegio ha ritenuto che la disciplina dell’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 non riconosce alcun potere alla stazione appaltante di introdurre condizioni limitative o, comunque, restrittive dell’avvalimento, tantomeno di sanzionarne la mancanza con l’immediata esclusione del concorrente; a ben vedere, invero, unico spazio per una modulazione da parte della stazione appaltante della disciplina positiva è contenuto nei commi quarto e terzo della predetta disposizione, ove, nel primo caso, si stabilisce che «nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall’offerente o, nel caso di un’offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento» e nel secondo che «nel bando di gara possono essere altresi’ indicati i casi in cui l’operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purche’ si tratti di requisiti tecnici». Nessun altro potere di conformare i requisiti di accesso all’avvalimento è riconosciuto, in aderenza all’orientamento giurisprudenziale che in sede europea considera l’istituto come espressione del riconoscimento della più ampia libertà di autoorganizzazione degli operatori economici.

Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, resta innanzitutto esclusa un’interpretazione della clausola che vieti del tutto il ricorso all’avvalimento in caso di attestazione SOA, trattandosi, tra l’altro, di evenienza espressamente contemplata dalla disciplina positiva dell’istituto.Va aggiunto che la formulazione della clausola, nella parte in cui esige tout court il possesso di attestazione SOA in capo al concorrente ausiliato, presenta anche profili di oscurità ed illogicità manifesta; invero, se l’avvalimento è istituto volto a porre rimedio a problemi di partecipazione proprio per carenza di attestazione SOA in capo al concorrente, ne discende che una lettura plausibile della clausola imporrebbe che pretenderne comunque il possesso in capo all’ausiliata o si riferisca a categorie di lavorazione differenti da quella oggetto di gara (che nel caso di specie era la categoria OG 6), per cui la disposizione non si affrancherebbe da un vizio di ingiustificato aggravio delle condizioni di partecipazione, o ad altre categorie oggetto di gara o per frazioni di una medesima categoria per cui si ricorre all’avvalimento; ebbene, nel primo caso il possesso della SOA sarebbe, in linea generale un requisito di partecipazione per l’altra categoria, per cui tale previsione si rivelerebbe ultronea, mentre nell’altra ipotesi, si introdurrebbe il divieto di avvalersi del requisito per l’intero, opzione inesistente nella fattispecie normativa di cui all’art. 89 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

IL MINISTRO DELL’INTERNO ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AL RINVIO DELLA SCADENZA PER L’ADOZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEI COMUNI AL 28 FEBBRAIO 2019

CONFERENZA STATO CITTA’ ED AUTONOMIE LOCALI

Nel corso della seduta del 22 novembre della  Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, il ministero dell’Interno ha dato il via libera al differimento al 28 febbraio dei termini per approvare il bilancio di previsione 2019 precedentemente fissati al 31 dicembre 2018.

La decisione è arrivata nella riunione  al Viminale cui hanno partecipato il vicepresidente Anci e sindaco di Livorno Filippo Nogarin ed il sindaco di Novara Alessandro Canelli, neo designato nella delegazione associativa per le Conferenze.

L’esigenza di un rinvio dei termini era stata evidenziata nei giorni scorsi dal presidente dell’Anci Antonio Decaro in una lettera inviata unitamente al presidente dell’UCI Variati al ministro dell’Interno Matteo Salvini.

La richiesta era stata motivata con la transizione verso il superamento dei vincoli contabili aggiuntivi, oltre che ai dispositivi fiscali relativi alla rottamazione dei ruoli, che necessitano di un’analisi puntuale degli effetti che produrranno sui bilanci”.

STIMA DELLA CAPACITA’ FISCALE DEI COMUNI ITALIANI

Con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 30 ottobre 2018, pubblicato sul S.O. n.54 del 16 novembre è stata adottata la stima delle capacità fiscali per singolo comune rideterminata al fine di considerare l’aggiornamento dei dati assunti a riferimento delle singole componenti delle capacità fiscali stesse.

Nell’Allegato A viene indicata la stima della capacità fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario di cui all’art. 1, comma 380 -quater , della legge 24 dicembre2012, n. 228.

Nell’Allegato B  è contenuta la relativa nota tecnica che illustra i risultati dell’aggiornamento della capacità fiscale per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario seguendo i criteri di stima contenuti nella Nota metodologica  denominata”Capacità fiscale dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario”  del 25 luglio 2017 di cui al DM 16 novembre 2017.

La capacità fiscale è stata misurata su IMU, TASI, Addizionale Irpef , tassazione sui rifiuti e capacità residuale.

Il valore medio è stato stabilito in € 496.

CODICE DEI CONTRATTI: FORNITURE INFERIORI AI 1000 EURO

Comunicato del Presidente del 30 ottobre 2018

Il presidente dell’ANAC  ha ritneuto di fornire delle indicazioni alle stazioni appaltanti sull’applicabilità dell’art.40,  comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli acquisti di importo inferiore a  1.000 euro.

Sono giunte richieste di  chiarimento in merito all’applicabilità  dell’art.40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli acquisti di  importo inferiore a 1.000 euro. 
In  particolare, è stato chiesto se, in relazione alla disposizione recata  dall’art. 40, co. 2 del Codice, sia consentito, per gli affidamenti infra 1.000 euro, procedere senza  utilizzare mezzi telematici, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, co.  450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
L’Autorità  ritiene che, per gli acquisti infra 1.000 euro, permanga la possibilità di procedere senza l’acquisizione di  comunicazioni telematiche, in forza della disposizione normativa da ultimo  citata, non abrogata a seguito dell’emanazione del Codice dei contratti  pubblici.

IL GOVERNO ITALIANO CONFERMA LA SUA LINEA DURA CON BRUXELLES

Con un asciutto comunicato ieri sera Palazzo Chigi ha informato che il Consiglio dei Ministri si è riunito  alle ore 20.57, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Giancarlo Giorgetti.

Il Consiglio dei Ministri, tenuto conto della lettera ricevuta dalla Commissione europea il 23 ottobre scorso, ha condiviso i contenuti della risposta predisposta dal Ministro dell’economia e delle finanze Giovanni Tria di cui si darà conto nel documento programmatico di bilancio 2019.

Qui il testo della nota inviata:  Lettera inviata alla commissione europea

Notevoli preoccupazioni dall’interno e dall’estero. La Commissione europea ha preannunciato la sua risposta per mercoledì stesso.

IL PARERE DELLA CORTE DEI CONTI SULLA MANOVRA TOCCA ANCHE GLI ENTI LOCALI

corteLa Corte dei conti è stata audita in merito alla manovra di bilancio che il Parlamento si appresta ad esaminare.

Nelle conclusioni del documento presentato si legge:

Con il disegno di legge di bilancio e il decreto-legge 119/2018 il Governo dà attuazione alla strategia preannunciata a fine settembre con la Nota di aggiornamento del DEF e delineata a metà di ottobre con il DPB. Una strategia che, pur prevedendo una riduzione del debito, opta, come si è osservato in precedenza, per una significativa deviazione dal percorso di miglioramento del saldo sia nominale che strutturale rispetto a quanto previsto nel DEF di aprile. Ciò con l’obiettivo di stimolare una maggiore crescita economica e un migliore quadro occupazionale, e di affrontare le principali aree di difficoltà che sono conseguenti alla crisi economica e, nella lettura del governo, ai provvedimenti assunti per arginarne gli effetti sui conti pubblici.

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L’ANAC ha pubblicato le Linee guida n. 12 Affidamento dei servizi legali

anac cortileL’ANAC con deliberazione del Consiglio n. 907 del 24 ottobre 2018 ha approvato le nuove linee guida per l’affidamento dei servizi legali.

Nell’ambito della propria attività istituzionale, l’Autorità ha ricevuto diverse richieste di chiarimenti in ordine alle procedure da seguire per l’affidamento dei servizi legali alla luce della nuova disciplina contenuta nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito “Codice dei contratti pubblici”).
L’articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici – rubricato «Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi» – elenca alcune tipologie di servizi legali che esclude dall’ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni codicistiche.
Tale articolo non è, tuttavia, l’unica disposizione del Codice dei contratti pubblici a far
riferimento ai servizi legali. L’articolo 140, contenuto nel Capo I dedicato agli «Appalti nei settori speciali», assoggetta ad un particolare regime pubblicitario i servizi di cui all’Allegato IX del Codice dei contratti pubblici, nei quali rientrano anche i «Servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell’articolo 17, comma 1, lettera d)». Il citato Allegato IX individua l’ambito di applicazione non solo delle disposizioni di cui al richiamato articolo 140, ma anche di quelle contenute negli articoli 142, 143 e 144 che, dettando un regime “alleggerito”, complessivamente integrano la Parte II, Titolo VI, Capo II del Codice dei contratti pubblici, rubricato «Appalti di servizi sociali e altri servizi nei settori ordinari».
Il dato letterale di tali disposizioni lascia intendere, quindi, che oltre ai servizi legali esclusi dall’ambito applicativo del Codice dei contratti pubblici – puntualmente elencati all’articolo 17 comma 1, lettera d) – vi sono tipologie di servizi legali, che devono essere ricondotte nella categoria di cui all’Allegato IX e che devono ritenersi soggette alla disciplina codicistica, pur con alcune differenziazioni in tema di pubblicità.
A seguito delle perplessità manifestate dagli operatori del settore, l’Autorità ha ritenuto necessario elaborare un atto di regolazione ai sensi dell’articolo 213, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, finalizzato a fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per l’esatta individuazione delle tipologie di servizi legali rientranti nell’elenco di cui all’articolo 17 e di quelle rientranti nella categoria di cui all’Allegato IX, e per le modalità di affidamento di tali servizi.

QUI TROVATE IL TESTO COMPLETO DELLE LINEE GUIDA:

ANAC Linee guida n. 12

RELAZIONE AIR

LE MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI CONTENUTE NELL’ART. 67 DELLA PROPOSTA DI LEGGE DI BILANCIO 2019

CDC

L’art. 67 della proposta di legge di bilancio 2019 reca la disciplina del fondo pluriennale vincolato per i lavori pubblici. Di fatto è una norma che non attiene propriamente al bilancio ma alla gestione delle contabilità.

La norma inoltre non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto si limita ad adeguare le norme contabili al nuovo codice degli appalti, con superamento di parte delle difficoltà applicative.

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L’ART. 66 DELLA PROPOSTA DI LEGGE DI BILANCIO PER L’ANNO 2019 CONTIENE LA SEMPLIFICAZIONE DI NUMEROSI ADEMPIMENTI CONTABILI PER I COMUNI

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L’art. 66 della proposta di legge di bilancio 2019 prevede anche delle novità in merito alla semplificazione degli adempimenti contabili

Dalla relazione di accompagno si legge che le modifiche introdotte dalla disposizione, volte a semplificare gli obblighi informativi da parte dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni e delle comunità montane, con particolare riferimento alle informazioni relative ai bilanci di previsione ed ai rendiconti di gestione, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, la norma comporta minori oneri amministrativi per gli enti locali e per il Ministero dell’interno, in quanto elimina la trasmissione delle certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione al Ministero dell’interno, da parte dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni e delle comunità montane.