L’ANAC ha pubblicato le Linee guida n. 12 Affidamento dei servizi legali

anac cortileL’ANAC con deliberazione del Consiglio n. 907 del 24 ottobre 2018 ha approvato le nuove linee guida per l’affidamento dei servizi legali.

Nell’ambito della propria attività istituzionale, l’Autorità ha ricevuto diverse richieste di chiarimenti in ordine alle procedure da seguire per l’affidamento dei servizi legali alla luce della nuova disciplina contenuta nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito “Codice dei contratti pubblici”).
L’articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici – rubricato «Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi» – elenca alcune tipologie di servizi legali che esclude dall’ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni codicistiche.
Tale articolo non è, tuttavia, l’unica disposizione del Codice dei contratti pubblici a far
riferimento ai servizi legali. L’articolo 140, contenuto nel Capo I dedicato agli «Appalti nei settori speciali», assoggetta ad un particolare regime pubblicitario i servizi di cui all’Allegato IX del Codice dei contratti pubblici, nei quali rientrano anche i «Servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell’articolo 17, comma 1, lettera d)». Il citato Allegato IX individua l’ambito di applicazione non solo delle disposizioni di cui al richiamato articolo 140, ma anche di quelle contenute negli articoli 142, 143 e 144 che, dettando un regime “alleggerito”, complessivamente integrano la Parte II, Titolo VI, Capo II del Codice dei contratti pubblici, rubricato «Appalti di servizi sociali e altri servizi nei settori ordinari».
Il dato letterale di tali disposizioni lascia intendere, quindi, che oltre ai servizi legali esclusi dall’ambito applicativo del Codice dei contratti pubblici – puntualmente elencati all’articolo 17 comma 1, lettera d) – vi sono tipologie di servizi legali, che devono essere ricondotte nella categoria di cui all’Allegato IX e che devono ritenersi soggette alla disciplina codicistica, pur con alcune differenziazioni in tema di pubblicità.
A seguito delle perplessità manifestate dagli operatori del settore, l’Autorità ha ritenuto necessario elaborare un atto di regolazione ai sensi dell’articolo 213, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, finalizzato a fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per l’esatta individuazione delle tipologie di servizi legali rientranti nell’elenco di cui all’articolo 17 e di quelle rientranti nella categoria di cui all’Allegato IX, e per le modalità di affidamento di tali servizi.

QUI TROVATE IL TESTO COMPLETO DELLE LINEE GUIDA:

ANAC Linee guida n. 12

RELAZIONE AIR

IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO SULLE LINEE GUIDA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI

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PALAZZO SPADA – SEDE DEL CONSIGLIO DI STATO

La Commissione speciale del Consiglio di Stato in data  9 aprile 2018 a seguito della richiesta dell’ANAC ha espresso il proprio parere in merito alle Linee guida sull’affidamento dei servizi legali.

I. La natura delle linee guida adottate da Anac sull’affidamento dei servizi legali

Le linee guida in esame sono state adottate dall’Autorità nell’esercizio del potere di regolazione riconosciutole dall’art. 213, comma 2, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

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L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI

TAR BARIUna interessante sentenza del TAR Puglia, Bari, in data 11 dicembre 2017, n. 1289.

La Camera Amministrativa distrettuale di Bari e  altri ricorrenti -in proprio e quali membri degli organi della Camera Amministrativa-hanno impugnato l’avviso pubblico con il quale il comune di *** ha indetto una procedura per la formazione di un elenco di avvocati o associazioni di avvocati, in sezioni distinte per discipline (diritto amministrativo, civile, penale, tributario, del lavoro) cui attingere per l’affidamento di incarichi professionali.

L’adesione al bando deve contenere le dichiarazioni dell’aspirante sui requisiti generali e un curriculum sulle esperienze professionali acquisite e la partecipazione a corsi professionali, stages a convegni nelle materie inerenti al settore per il quale è richiesta l’iscrizione.

L’avviso stabiliva che “ogni singolo incarico legale verrà conferito, sentito il parere del dirigente del settore interessato circa la necessità di costituire il Comune di giudizio, con procedura concorrenziale, con riferimento e limitatamente al preventivo presentato dal professionista interpellato che comunque dovrà tener conto dell’adeguatezza del compenso professionale all’importanza dell’attività e al decorso della professione in linea con il principio di adeguatezza e proporzionabilità, mediante interpello di cinque avvocati individuati nella relativa sezione di competenza, con il criterio della rotazione e previo scorrimento sistematico in ordine alfabetico”.

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GRATUITO PATROCINIO: FINALMENTE UN ACCORDO PER LA LIQUIDAZIONE STANDARDIZZATA DEI COMPENSI

downloadIl Consiglio nazionale forense ha siglato un protocollo di intesa su base nazionale per la liquidazione standardizzata dei compensi in favore dei difensori di parti ammesse al patrocinio a spese dello stato, in materia civile. Perché venga adottato, tramite accordi con l’autorità giudiziaria a livello distrettuale, uniformando così le liquidazioni su tutto il territorio.

Il protocollo, inviato ai presidenti degli ordini territoriali con la circolare n. 6-C-2017, ha lo scopo di rendere quanto più possibili omogenee le liquidazioni per lo svolgimento di attività professionali che, anche se svolte presso tribunali diversi, sono comunque equiparabili quanto a peso giudiziario. La standardizzazione dei compensi, tra l’altro,  ha l’obiettivo di ridurre il numero delle opposizioni nel settore delle liquidazioni poste a carico dell’Erario, e di rendere le valutazioni rispettose del decoro della professione.

Qui trovate la circolare e l’accordo: Circolare CNF

APERTA LA CONSULTAZIONE SULLE LINEE GUIDA DELL’ANAC PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI

anac-zzzL’ANAC nell’ambito della propria attività istituzionale, ha ricevuto diverse richieste di chiarimenti in ordine alle procedure da seguire per l’affidamento dei servizi legali alla luce della nuova disciplina contenuta nel Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Pertanto, l’Autorità ritiene necessario elaborare un atto di regolazione ai sensi dell’art. 213, comma 2, del Codice, finalizzato a fornire indicazioni alle stazioni appaltanti sulle modalità di affidamento di tali servizi.

Si tratta di una materia che è stata già oggetto di esame da parte della giustizia amministrativa.

Allo stato occorre ammettere che esiste una certa confusione

A tal fine, l’ANAC sottopone a consultazione pubblica, ai sensi del Regolamento dell’08/04/2015 recante la disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione e del Regolamento del 27/11/2013 recante la disciplina dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR), il documento prodromico all’adozione del predetto atto di regolazione, attraverso il quale l’Autorità intende acquisire il punto di vista dei soggetti interessati sugli argomenti ivi indicati. Si chiede, pertanto, di inviare osservazioni sulle proposte ivi contenute, indicare ulteriori elementi che si ritiene opportuno approfondire nell’atto di regolazione e proporre integrazioni su specifici aspetti.
Il termine per la presentazione delle osservazioni è fissato alle ore 18 del 10 maggio 2017, mediante compilazione dell’apposito modello.ha reso disponibile un nuovo Documento in consultazione .

UNA CIRCOLARE DELL’UNIONE NAZIONALE AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI SUI MANDATI DIFENSIVI DELLA P.A.

isIl Consiglio Direttivo dell’Unione Nazionale Avvocati amministrativisti (UNA) in data 19 gennaio 2017 ha approvato una Circolare con la quale dissente rispetto alla  convinzione che le amministrazioni pubbliche, allorché intendano conferire un incarico di difesa in giudizio o di consulenza/assistenza specialistica, a differenza di ogni altro ente soggetto debbano procedere alla scelta dell’avvocato mediante previo espletamento di una procedura selettiva di pubblica evidenza e non possano procedere ad affidare l’incarico professionale sulla base di autonome, legittime e congrue motivazioni.

Detta tesi, che ha preso corpo a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016 (nuovo codice dei contratti pubblici), secondo l’UNA deve ritenersi priva di fondamento giuridico, anzi in contrasto con la direttiva europea n. 24/2014 (v. considerando n. 25). L’obbligo di previa “gara” per l’attribuzione dell’incarico di difesa in giudizio, così come per l’attribuzione dell’incarico di consulenza o di assistenza specialistica sul singolo affare, sempre secondo l’UNA, non sarebbe affatto imposto dall’ordinamento  e la prestazione dell’avvocato potrebbe essere richiesta dalle pubbliche amministrazioni (al pari di ogni altro soggetto) in ragione dell’imprescindibile natura fiduciaria che caratterizza il rapporto tra l’avvocato ed il cliente rappresentato e difeso.

Ovviamente, afferma sempre l’UNA non è certo vietato alle pubbliche amministrazioni di pervenire alla scelta dell’avvocato previo espletamento di procedura di pubblica evidenza, anche meramente esplorativa, qualora questa modalità sia dall’amministrazione ritenuta opportuna, in relazione all’oggetto della controversia giudiziale o della prestazione stragiudiziale richiesta. Resta in ogni caso doveroso e determinante riconoscere che le pubbliche amministrazioni ben possono procedere al conferimento dell’incarico nel modo ritenuto più confacente al perseguimento del concreto interesse dell’ente, assolvendo il solo onere (artt. 1 e 3 L. n. 241/1990) di esplicitare le ragioni che motivano la scelta del professionista incaricato.

La tesi dell’UNA appare in contrasto con l’articolo 17 del D.lgs 50/2016 che definisce le prestazioni di tutela legale come “servizi”. Ad avviso di chi scrive (e non solo) quella dell’UNA appare una forzatura interpretativa atteso che la “rappresentanza legale”, ai sensi del nuovo codice, è evidentemente un appalto di servizio, in quanto  il nuovo codice conferma la definizione di operatore economico come  “una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi”.

Resta da vedere cosa potrebbe accadere se la Corte dei conti fosse di opinione opposta all’UNA.

La circolare integrale la trovate qui:

http://www.unioneamministrativisti.it/wp-content/uploads/2017/01/UNA-LT-circolare-n-1-2007-mandati-difensivi-PA.pdf