DALL’UNIONE EUROPEA 279 MILIONI ALL’ITALIA PER I DANNI DEL MALTEMPO


Aiuti del Fondo di solidarietà dell’UE per aiutare a riparare i danni a seguito di inondazioni e tempeste

La maggior parte degli aiuti, 211,7 milioni di euro, arriverà all’Italia

Prima decisione del Fondo di solidarietà dell’UE nel 2020

Giovedì, la commissione bilanci ha approvato 279 milioni di euro in aiuti UE a seguito degli eventi meteorologici estremi avvenuti in Austria, Italia, Portogallo e Spagna nel 2019.

Il progetto di relazione redatto da José Manuel Fernandes, (PPE, PT), in cui si raccomanda l’approvazione degli aiuti, è stato approvato con 38 voti favorevoli, nessun contrario e nessuna astensione.

I 279 milioni di euro del Fondo di solidarietà dell’Unione europea (FSUE) saranno ripartiti come segue:
– 211,7 milioni di euro per la maggior parte del territorio italiano colpito, tra ottobre e novembre 2019, da una serie di eventi meteorologici estremi collegati, che hanno provocato gravi danni e sono culminati nella disastrosa alluvione di Venezia;
– 8,2 milioni di euro per l’uragano Lorenzo che ha colpito le Azzorre (Portogallo) nell’ottobre 2019;
– 56,7 milioni di euro per un raro fenomeno meteorologico descritto come “depressione isolata ad alta quota” che ha colpito quattro regioni del sud-est della Spagna nel settembre 2019 provocando inondazioni;
– 2,3 milioni di euro per le gravi inondazioni subite a novembre 2019 nel sud-ovest dell’Austria, in particolare in Carinzia e nel Tirolo orientale, aree alpine entrambe confinanti con l’Italia.

Per maggiori informazioni: la proposta della Commissione e il progetto di relazione del PE

LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO AI PREFETTI PER MONITORARE IL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA PARTE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

MINISTERO DELL’INTERNO: BIBLIOTECA CENTRALE

Il Ministero dell’Interno con una sua Circolare n. 15350/117 del 14 aprile ha fornito alcune indicazioni per l’ attuazione al DPCM 10 aprile 2020 per quanto riguarda le misure da seguire per la prevenzione del contagio negli esercizi commerciali.

In particolare la circolare si sofferma sul fatto che il citato DPCM rinnova l’attribuzione ai Prefetti della funzione di assicurare, informandone preventivamente il Ministro dell’Interno, l’esecuzione delle misure previste nel suddetto provvedimento, nonché di monitorare l’attuazione delle restanti misure da parte delle Amministrazioni competenti, avvalendosi delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nonché, ove occorra, delle Forze armate (art. 7).
A tale riguardo, e con specifico riferimento alla possibilità di richiedere il concorso di personale militare sanitario, il Dicastero evidenzia che il Dipartimento della Protezione civile ha precisato che tale concorso può avvenire in via prioritaria per esigenze urgenti e puntuali.
In tali casi, i Prefetti dovranno comunque preventivamente raccordarsi con le Regioni al fine di valutare soluzioni da identificarsi all’interno del dispositivo sanitario regionale, e qualora tali soluzioni non risultino percorribili il citato Dipartimento procederà in via sussidiaria con l’interessamento delle Forze armate.
In merito all’esercizio delle funzioni e delle prerogative riservate dalla legge al Prefetto quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, la Circolare rinvia alle indicazioni già fornite in materia con precedenti circolari, anche con riferimento alla possibilità di impiego della Polizia locale.
I compiti di esecuzione e di monitoraggio delle misure in argomento si connettono, altresì, all’espletamento delle funzioni di rappresentanza generale del Governo sul territorio, di coordinamento delle pubbliche amministrazione statali in ambito provinciale e di collaborazione in favore della regioni e degli Enti locali, affidati ai Prefetti dall’art.11 del decreto legislativo n.300 del 1999 e, non di meno, alle competenze in materia di protezione civile, ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
In tale quadro, i Prefetti potranno chiedere la collaborazione dei competenti servizi delle Aziende Sanitarie Locali ed avvalersi del supporto delle articolazioni territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ai fini del controllo sulle modalità di attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali oggetto del Protocollo Governo-parti sociali del 14 marzo 2020, e, più in generale, sull’osservanza delle precauzioni dettate per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori.

A questo link si trova la Cirocolare:

LA NUOVA ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL 25 MARZO

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 28 marzo è stata pubblicata la nuova Ordinanza adottata dal Dipartimento della protezione Civile n. 655 in data 25 marzo ed avente per oggetto: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.

Molto interessante per gli enti locali è l’art. 4 che dispone quanto segue:

Gli enti locali, al fine di dare piena ed immediata attuazione ai provvedimenti normativi e di protezione civile emanati in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in genere per assicurare la gestione di ogni situazione connessa all’emergenza epidemiologica, possono procedere ad appalti di servizi e forniture in deroga ai tempi e alle modalità di pubblicazione dei bandi di gara di cui agli articoli 60, 61, 72, 73 e 74 del codice dei contratti pubblici.

Al fine di superare le criticità dovute al crescente numero di decessi e all’accumulo straordinario di feretri in giacenza contenenti salme di defunti positivi al COVID-19, con la conseguente saturazione dei cimiteri e degli impianti di cremazione, è autorizzata — anche in deroga alle procedure ordinarie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 —la tumulazione nonché l’inumazione del feretro in apposito campo a prato verde dei cimiteri in tutti i casi in cui entro le quarantotto ore dal decesso non vi sia manifestazione di volontà da parte dei familiari dei defunti in ordine alla sepoltura ovvero non sia possibile dare seguito alla volontà di cremazione del defunto entro tre giorni nel caso in cui
risultino saturi gli impianti di cremazione della provincia.

SCHEMA DI REGOLAMENTO SULL’ESERCIZIO DEI POTERI DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DI CUI ALL’ART. 211, COMMI 1 BIS E 1 TER, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016.

Roma_Palazzo_Spada_08_20140607La Commissione Speciale del Consiglio di Stato, a seguito di richiesta formulata dal Presidente dell’ANAC  in merito allo schema di regolamento sull’esercizio dei poteri attribuiti all’Autorità dall’art. 211, commi 1-bis e 1-ter del D.lgs n. 50/2016,  ha espresso il proprio parere in data  4 aprile 2018 con atto n. 1119.

Com’è noto il comma 1- bis del predetto articolo dispone che “L’ANAC è legittimata ad  agire in giudizio per l’impugnazione dei bandi, degli atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, mentre il comma 1- ter stabilisce che “L’ANAC, se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del presente codice, emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati. Il parere è trasmesso alla stazione appaltante; se la stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato dall’ANAC, comunque non superiore a sessanta giorni dalla trasmissione, l’ANAC può presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo. Si applica l’articolo 120 del codice del processo amministrativo di cui all’allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”.

Il comma 1 – quater sempre dell’art. 211 prevede poi che “L’ANAC, con proprio regolamento, può individuare i casi e le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali esercita i poteri di cui ai commi 1 – bis e 1 –ter.

Pertanto avendo l’ANAC adottato in proposito uno schema di regolamento è su questo che è stato chiamato ad esprimersi il Consiglio di Stato.

Desidero ricordare che al riguardo sono stati sollevate notevoli perplessità specialmente da parte  delle imprese e dei legali che devono curarne gli affari.

La Commissione speciale ha osservato in primo luogo che si tratta di istituto non nuovo, essendo sostanzialmente analogo a quello previsto dall’art. 21 – bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) che consente all’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato di agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato (comma 1), previo parere motivato, nel quale sono indicati gli specifici profili delle violazioni riscontrate, laddove l’amministrazione non si sia conformata (comma 2).

Questo istituto inoltre ha evidenti finalità deflattive del contenzioso.

Peraltro la Commissione speciale ha formulato una serie di minuziose osservazioni sullo schema di regolamento formulando comunque un sostanziale parere favorevole.

Qui trovate il testo completo del parere.

CONSIGLIO DI STATO – COMMISSIONE SPECIALE PARERE N. 1119/2018

LA RIFORMA DEL SISTEMA NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE APPROVATA DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI

consiglioministri2011Nel corso della seduta dl 29 dicembre (l’ultima dell’anno 2017),  il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della legge di riforma del sistema nazionale della protezione civile (legge 16 marzo 2017, n. 30).

L’obiettivo del provvedimento è il rafforzamento complessivo dell’azione del servizio nazionale di protezione civile in tutte le sue funzioni, con particolare rilievo per le attività operative in emergenza.

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RIFORMA DEL SISTEMA NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

consiglioministri2011Si è tenuto venerdì 10 Consiglio dei Ministri.

Dal comunicato si legge che in attuazione della legge 16 marzo 2017, n. 30, recante delega al governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile  il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della legge di riforma del sistema nazionale della protezione civile (legge 16 marzo 2017, n. 30).

L’obiettivo del provvedimento è il rafforzamento complessivo dell’azione del servizio nazionale di protezione civile in tutte le sue funzioni, con particolare rilievo per le attività operative in emergenza.

A questo scopo, il decreto:

  • chiarisce in modo più netto la differenziazione tra la linea politica e quella amministrativa e operativa ai differenti livello di governo territoriale;
  • migliora la definizione della catena di comando e di controllo in emergenza in funzione delle diverse tipologie di emergenze;
  • definisce le attività di pianificazione volte a individuare a livello territoriale gli ambiti ottimali che garantiscano l’effettività delle funzioni di protezione civile;
  • stabilisce la possibilità di svolgere le funzioni da parte dei comuni in forma aggregata e collegata al fondo regionale di protezione civile;
  • migliora la definizione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell’ambito del servizio di protezione civile, quale componente fondamentale;
  • introduce il provvedimento della “mobilitazione nazionale”, preliminare a quello della dichiarazione dello stato d’emergenza;
  • individua procedure più rapide per la definizione dello stato di emergenza, con un primo stanziamento non collegato come attualmente alla ricognizione del danno;
  • finalizza il fondo regionale di protezione civile al potenziamento territoriale e al concorso alle emergenze di livello regionale;
  • coordina le norme in materia di volontariato di protezione civile, anche in raccordo con le recenti norme introdotte per il Terzo settore e con riferimento alla partecipazione del volontariato alla pianificazione di protezione civile.

Il testo definisce le finalità, le attività e la composizione del Servizio nazionale della Protezione civile, quale sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall’insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o dall’attività dell’uomo. Sono comprese tra tali attività quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla pianificazione e gestione delle emergenze e al loro superamento.

Si individuano le autorità di protezione civile che, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantiscono l’unitarietà dell’ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile. Il testo conferma poi l’attuale classificazione degli eventi emergenziali di protezione civile in base alla loro dimensione e gravità.

Per quanto riguarda l’attività per la previsione dei rischi, si stabilisce che il sistema di allertamento, articolato in un livello nazionale e uno regionale, abbia come obiettivo, ove possibile, il preannuncio in termini probabilistici degli eventi, nonché il monitoraggio e la sorveglianza in tempo reale degli stessi e dell’evoluzione degli scenari di rischio, al fine di attivare il servizio nazionale della protezione civile ai differenti livelli territoriali; si prevede inoltre in modo esplicito la partecipazione dei cittadini, in forma singola o associata, al processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile, in correlazione alle esigenze di diffusione della conoscenza di tali strumenti e della relativa informazione.

Si delinea poi il quadro generale per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale, articolato in diverse fasi:

  • la dichiarazione dello stato di mobilitazione del servizio nazionale della protezione civile, che consente un intervento del sistema nazionale anche in fase preventiva, ove possibile;
  • la dichiarazione dello stato di emergenza, con la definizione di un primo stanziamento da destinare all’avvio delle attività di soccorso e di assistenza alla popolazione. Tale fase si attiva al verificarsi degli eventi di livello nazionale, a seguito di una valutazione speditiva eseguita dal dipartimento della protezione civile, sulla base delle informazioni ricevute in raccordo con i territori, nelle more della ricognizione puntuale del danno (oggi il primo stanziamento avviene dopo la ricognizione del danno con allungamento dei tempi di delibera e di intervento);
  • l’individuazione delle ulteriori risorse necessarie per il prosieguo delle attività, a seguito della valutazione dell’effettivo impatto dell’evento;

Tra le principali novità riguardanti lo stato di emergenza, si prevede, in particolare, che la dichiarazione non possa superare in termini temporali i 12 mesi più 12, in luogo dei 6 mesi più 6 previsti oggi. Inoltre, le ordinanze di protezione civile sono emanate acquisita l’intesa delle Regioni interessate e possono intervenire, oltre che riguardo all’organizzazione e all’effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alla gestione dei rifiuti, delle macerie e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa, anche riguardo all’attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale dei cittadini e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall’evento per fronteggiare le necessità più urgenti.

Per dare il giusto risalto alla partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile, si regolamentano le attività di volontariato organizzato, definendo in maniera chiara i gruppi comunali di protezione civile e introducendo la responsabilità del cittadino rispetto alle indicazioni date dalle autorità di protezione civile ai diversi livelli.

Per quanto riguarda, infine, le misure e gli strumenti organizzativi e finanziari per la realizzazione delle attività di protezione civile, il testo prevede una ripartizione delle risorse in tre fondi:

  • fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione (risorse per lo svolgimento delle attività di previsione e prevenzione dei rischi assicurate dal dipartimento della protezione civile già iscritte al bilancio);
  • fondo per le emergenze nazionali (per gli eventi emergenziali nazionali);
  • fondo regionale di protezione civile (fondo che contribuisce al potenziamento del sistema di protezione civile regionale e concorre agli interventi di carattere regionale).

POTENZIATA PER L’ESTATE LA FLOTTA AEREA PER CONTRASTARE GLI INCENDI BOSCHIVI

CanadairGli incendi boschivi sono in estate uno dei problemi più importanti che deve affrontare la protezione civile e che sono spesso anche fonte di pericolo per la popolazione di molti Comuni.

In una lettera ai presidenti delle Regioni, ha annunciato che per la prossima campagna estiva di antincendio boschivo la flotta aerea di Stato sara’ ulteriormente incrementata rispetto allo scorso anno per prevenire l’emergenza incendi in estate. In particolare si potra’ disporre di 16 velivoli Canadair CL415 e 4 elicotteri Erickson S64F, di cui uno considerato quale riserva tecnica.

A questi mezzi si aggiungeranno altri elicotteri del comparto Difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Secondo Gentiloni il clima e le condizioni meteorologiche in Italia nella stagione estiva del 2016 evidenziano l’assenza di situazioni estreme, ad eccezioni di alcune giornate di giugno e di agosto, con livelli di suscettività all’innesco ed alla propagazione degli incendi boschivi nella media delle ultime stagioni estive.

Le condizioni favorevoli all’accensione ed allo sviluppo degli incendi boschivi sono state fronteggiate in maniera complessivamente soddisfacente dai sistemi regionali e statuali impegnati nelle attività di antincendio boschivo, facendo registrare un numero totale di incendi sostanzialmente in linea con l’anno 2015, seppure con un incremento della superficie complessivamente bruciata rispetto agli ultimi anni, in particolare in alcune regioni in cui la violenza del fenomeno e’ stata in taluni casi significativa. Il numero complessivo di incendi si conferma tuttavia, anche per il 2016, inferiore alla media degli incendi registrati sia negli ultimi 40 anni che dall’entrata in vigore della legge 353/2000.