LA RESPONSABILITA’ DELLE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE

assSempre più di frequente i Comuni entrano in rapporto con Associazioni non riconosciute che sono centri di interessi, di rapporti giuridici ed hanno una loro organizzazione interna, oltre ad un loro patrimonio.

In base al citato art. 38 del codice civile:  “per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”.

Il creditore può agire direttamente nei confronti del responsabile senza dover prima agire nei confronti dell’associazione.

Ecco l’importanza di verificare che colui che agisce per conto dell’associazione  sia “effettivamente abilitato a spenderne il nome o secondo lo schema tipo della rappresentanza, o dell’immedesimazione organica, fermo restando che l’associazione possa comunque ratificarne l’operato con comportamenti concludenti”.

La Corte di Cassazione, Sezione  III Civile, n. 10213, ha ritenuto che nella disciplina generale delle obbligazioni delle associazioni siano da includere anche quelle di natura tributaria nei confronti ad esempio del Comune, per la cui responsabilità può farsi riferimento non solo al legale responsabile ma anche al diretto autore della creazione dei rapporti obbligatori.