L’ USO TEMPORANEO DI IMMOBILI E DI AREE URBANE ABBANDONATI

Alatri: ex Ospedale San Benedetto, abbandonato da trent’anni

In tutte le città esistono beni immobili pubblici e privati abbandonati, molto spesso addirittura nel centro urbano, che forniscono una immagine negativa di ogni comunità.

Com’è noto la Costituzione all’art. 42 prevede che «La proprietà è pubblica o privata» e che la legge ne «determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti» per svolgere una tesi molto interessante e stimolante in base alla quale, nel caso di terreni o immobili abbandonati, poiché la tutela giuridica prevista per la proprietà privata sarebbe giustificata soltanto se si persegue una funzione sociale, venendo meno questa, verrebbe meno il diritto del privato; per cui le aree in questione potrebbero essere iscritte al patrimonio comunale senza possibilità di indennizzo per il privato in quanto questo è dovuto solo ai beni che hanno una tutela giuridica, mentre quelli abbandonati l’hanno persa (vedi F.Brugnola, Cittadini protagonisti in Comune per attuare la Costituzione, Sabaudia, APS, 2018).

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DA BENI ABBANDONATI A BENI COMUNI. LA FUNZIONE SOCIALE DELLA PROPRIETA’ PREVISTA DALL’ART. 42 DELLA COSTITUZIONE E L’ENCICLICA “FRATELLI TUTTI” DI PAPA FRANCESCO

Il secondo comma dell’art. 42 della Costituzione recita: “La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”.

Nel territorio dei nostri Comuni sono spesso presenti numerosi immobili appartenenti al demanio statale, a quello regionale o a quello comunale, si tratta di un complesso di beni che resta talora inutilizzato abbandonato al degrado.

Nel mio testo “Cittadini protagonisti in Comune per attuare la Costituzione” ho citato l’opera del prof. Paolo Maddalena “Il territorio bene comune degli italiani” nella quale l’autore afferma che poiché la tutela giuridica prevista per la proprietà privata sarebbe giustificata soltanto se si persegue una funzione sociale, venendo meno questa, verrebbe meno il diritto del privato; per cui le aree in questione potrebbero essere iscritte al patrimonio comunale senza possibilità di indennizzo per il privato in quanto questo è dovuto solo ai beni che hanno una tutela giuridica, mentre quelli abbandonati l’hanno persa.

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COME FAR RIPARTIRE L’ ECONOMIA LOCALE

Mantova

La gravissima crisi economica mondiale che seguirà inevitabilmente alla pandemia colpirà il nostro Paese come e più degli altri a causa della cronica fragilità delle nostre strutture ma anche a causa del già elevatissimo debito pubblico.

Come avvenuto negli Stati Uniti in occasione della crisi del 1929 e in parte anche in Italia negli anni successivi la risposta corretta è quella di una maggiore presenza dello Stato nell’economia con importanti investimenti.

Fino a questo punto tutti i nostri politici sembrano essere d’accordo.

Il problema sorge su come fare e che ruolo possono avere gli enti locali.

Personalmente ritengo che, conoscendo i problemi del nostro Paese per ottenere dei risultati che possano avere un effetto duraturo sullo sviluppo sia necessario avere una visione del futuro investendo su tre elementi:
-Territorio: facendo opere per mettere in sicurezza una volta per tutte le nostre montagne, le colline, i corsi d’acqua, ecc. per evitare le alluvioni e altri disastri ricorrenti;
-Ambiente: risanando la nostra aria, l’acqua e il suolo dall’inquinamento;
-Infrastrutture: dotando la nazione delle opere ancora mancanti o completandole(TAV) e per mettere in sicurezza le tante esistenti (ponti ammalorati, scuole, ecc.), valorizzare monumenti, e beni culturali, ecc.

Anche i Comuni potranno fare molto per il paesaggio, per il verde urbano e per risanare gli immobili pubblici e privati inutilizzati da anni, spesso al centro delle nostre città per dare nuovi servizi alle comunità o per fini sociali.

A questo scopo serviranno anche interventi coraggiosi come ad esempio quello di acquisire al patrimonio comunale gli edifici privati abbandonati ai sensi dell’art. 42 della Costituzione secondo cui «La proprietà è pubblica o privata» e che la legge ne «determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti» poiché la tutela giuridica prevista per la proprietà privata è giustificata soltanto se si persegue una funzione sociale, venendo meno questa, sarebbe già venuto meno il diritto del privato; per cui le aree in questione potrebbero essere iscritte al patrimonio comunale senza possibilità di indennizzo per il privato in quanto questo è dovuto solo ai beni che hanno una tutela giuridica, mentre quelli abbandonati l’hanno persa[1].

Questa strada è stata già percorsa con esito positivo da alcuni Comuni[2] che avevano immobili abbandonati in pieno centro storico a rischio di crollo e da altri che avevano molte terre abbandonate e che volevano dare una possibilità di lavoro ai tanti disoccupati.

Servirà anche una visione più solidaristica nella gestione della cosa pubblica evitando di tutelare sempre le solite categorie.

Quando queste opere saranno state completate ne beneficeranno le nuove generazioni e potranno attrarre i turisti richiamati dalla ritrovata bellezza della natura dei luoghi e dallo splendore delle città.

[1]Se ne parla nel mio volume “Cittadini protagonisti in Comune per attuare la Costituzione” APS, Roma 2018

[2]Ad esempio quello di Napoli che in proposito ha adottato la deliberazione n. 253 in data 24 aprile 2014, quello di Caggiano (SA) con deliberazione n. 5 del 27 gennaio 2015 e quello di Terre Roveresche (PU) che ha adottato un apposito regolamento con deliberazione n. 59 del 15 settembre 2017

ASSEGNATI ALLE REGIONI I FONDI PER IL RECUPERO E LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEI COMUNI E DELL’ATER

Con Decreto in data  3 ottobre 2018 il Ministero delle infrrastrutture e dei trasporti ha provveduto al riparto della somma di € 321.116.384,00 tra i Comuni in base al  programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati. Il decreto è pubblicato sulla G.U. 277/2018  

IL TRASFERIMENTO NON ONEROSO DI IMMOBILI DALLO STATO AI COMUNI

ministeroeconomia650Molti Comuni pensano di chiedere allo Stato il trasferimento in maniera non onerosa di beni immobili presenti sul loro territorio.

Si tratta di una scelta giusta che però deve tenere presente che poi lo Stato provvederà a ridurre le risorse annue spettanti al Comune in misura pari al reddito che ricavava dall’immobile  trasferito in base alla normativa qui riportata:

  1. La legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;
  2. Il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell’art. 19
    della legge 5 maggio 2009, n. 42»;
  3. Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia»;
  4. L’art. 56 -bis del predetto decreto-legge n. 69 del 2013, che disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all’art. 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;
  5. Il comma 7 dell’art. 56 -bis del decreto legge n. 69 del 2013, secondo cui con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l’integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell’Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all’ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato da parte dell’ente interessato;
  6. Ai sensi dell’art. 10, comma 6 -bis , del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210,  convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21  le richieste di cui all’articolo 56-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possono essere effettuate, secondo le modalità ivi indicate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entro il termine perentorio del 31 dicembre 2016.

Pertanto la richiesta deve essere fatta solamente quando il Comune intenda realmente utilizzare il bene dal punto di vista strumentale per le proprie finalità.

DEF: LA GESTIONE DEL PATRIMONIO STATALE

spiaggia_ombrelloni_320Mentre lo Stato colpevolizza i Comuni  per la cattiva gestione del patrimonio (ed ha ragione nel 99% dei casi),  predica bene e razzola male in quanto la gestione del patrimonio statale è molto lacunosa come si legge nel DEF.

In Italia ci sono circa 21.400 stabilimenti balneari, quasi 400 concessioni per le acque minerali, 490 terme, e poi canoni tlc, tv e radio, concessioni idrocarburi e geotermiche, aeroporti.

Nonostante tutto questo ben di Dio lo Stato incassa una cifra che si aggira intorno ai soli 670 milioni di euro dai canoni di concessione demaniali.

La cosa è tanto più grave se si considera che, secondo quanto calcolato da ItaliaOggi ammonterebbe ad oltre 6 miliardi di euro il fatturato solo di stabilimenti balneari, acque minerali e terme.

Altri  50 miliardi sarebbero il giro d’affari di tlc e tv (ma per le frequenze di trasmissione voce e dati gli operatori hanno pagato 18 miliardi) e 3 miliardi per i gestori aeroportuali.

Imprenditori ricchi e Stato povero. Un’altra occasione persa.

Ma non è che anche qui c’è l’ombra delle imminenti elezioni comunali ?  Intanto alcuni candidati invitano a non applicare una direttiva europea (la famosa Bolkestein).

 

 

 

FEDERAL BUILDINGS (?)

paQualche tempo fa l’ex presidente del Consiglio dei Ministri ha tirato fuori dalla manica una delle sue famose locuzioni inglesi, l’idea dei “Federal buildings” .

Negli USA (che sono uno Stato federale), questo termine viene usato per indicare gli edifici dove sono concentrati tutti gli uffici della pubblica amministrazione ma sembra che chi ha pronunciato la frase si riferisse ad un progetto contenuto nel D.L. n. 66/2014 poi convertito nella legge n. 89 dello stesso anno che  all’art. 24 parla di razionalizzazione degli spazi della P.A imponendo obblighi ben precisi alle amministrazioni pubbliche e quindi anche ai Comuni.

Tra le ipotesi suggerite c’è anche quella di radunare in uno stesso edificio uffici anche di più amministrazioni pubbliche per dividere i costi e risparmiare.

Una effettiva spending review.

In tutti i Comuni ci sono edifici pubblici abbandonati mentre la pubblica amministrazione paga canoni di locazione elevati: questi rappresentano un costo rilevante per molti enti (comprese le ASL). Basterebbe poco per risolvere il problema.

Una proposta lodevole che però al momento non ha trovato molta applicazione.

 

OGGI AL MINISTERO DELL’INTERNO E’ STATO FATTO IL PUNTO SUI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINAITA’ ORGANIZZATA

BENIOggi al Viminale si è tenuta la giornata dedicata alla destinazione beni confiscati alla criminalità organizzata.

Sono intervenuti alla conferenza il Ministro Minniti, la Presidente della Commissione antimafia Rosy Bindi e il procuratore nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Franco Roberti, oltre al direttore dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata Umberto Postiglione.

Da quanto si apprende dal servizio di Claudio Buttinelli sul sito del Ministero dell’Interno i lavori della conferenza sono stati aperti dal direttore Postiglione che pur sottolineando le difficoltà dovute alla scarsità di mezzi rispetto alla mole di beni da gestire, ha portato all’attenzione i risultati positivi in termini di assegnazione di beni conseguiti nell’ultimo biennio.

La novità presentata durante l’incontro è rappresentata dalla creazione di una nuova applicazione denominata Open Re.G.I.O. che consente un flusso di scambio di dati, documenti ed informazioni, necessari all’amministrazione dei beni tra l’Agenzia e gli altri soggetti coinvolti.

 

Qui potete trovare il Dossier