LUNGO LE AUTOSTRADE E LE STRADE EXTRAURBANE POSSONO ESSERE POSIZIONATE, PREVIA AUTORIZZAZIONE, SOLAMENTE LE INSEGNE DI ESERCIZIO

Consiglio-di-Stato aula
PALAZZO SPADA – SEDE DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato, Sezione IV,  con sentenza del 28 giugno scorso, n. 3974, ha preso in esame un ricorso concernete le insegne sulle strade extraurbane.

In via preliminare il Collegio ha ritenuto di ricordare che ai sensi dell’art. 23, comma 7, del d.lgs. n. 285 del 1992, lungo le autostrade, le strade extraurbane principali ed i relativi accessi è ammessa l’installazione (oltre che di cartelli indicatori di servizi), soltanto di insegne di esercizio, necessarie ai fini della normale attività aziendale in quanto atte a consentire alla clientela di individuare agevolmente il punto di accesso ai locali dell’impresa (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 28 giugno 2007, n. 3782).

Per insegna di esercizio va intesa l’insegna che risulti installata sulla sede dell’attività per individuare l’azienda nella sua dislocazione fisica, e che non contenga alcun elemento teso a pubblicizzare l’attività produttiva dell’impresa, limitandosi soltanto a segnalare la denominazione dell’impresa medesima, nel rispetto del dettato dell’art. 47 del d.P.R. n. 495 del 1992, quanto a dimensioni e luminosità.

Per quanto riguarda l’ubicazione lungo le strade, e relative fasce di pertinenza, secondo la disposizione recata dall’art. 51, comma 5, del più volte citato d.P.R. n. 495 del 1992 «Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3, lettera c), non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m, ed entro i centri abitati alla distanza fissata dal regolamento comunale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell’articolo 23, comma 1, del codice».

6.1. Tenuto conto del regime di deroga di cui usufruiscono le insegne di esercizio, ed anche a non voler considerare il tenore letterale della disposizione che si è testé riportata, la tesi che l’Anas ha riproposto in appello, relativa alla necessaria complementarità tra il requisito del parallelismo e quello della distanza, non ha chiaro riscontro né sul piano logico né quello sistematico.

Sul piano logico, non è in particolare condivisibile l’affermazione secondo cui l’interpretazione letterale renderebbe inutile il requisito del parallelismo, previsto dalla prima parte della disposizione in esame, risultando idonea a regolare ogni possibile ipotesi esclusivamente la seconda parte del comma 5.

E’ infatti evidente che le insegne di esercizio collocate parallelamente al senso di marcia, in aderenza ai fabbricati esistenti, non pongono alcun particolare problema di sicurezza (non diversamente, almeno, da quanto possano fare le facciate degli edifici cui aderiscono) in quanto la loro peculiare posizione, almeno in astratto, non interferisce con la visuale degli utenti della strada.

La prima parte del comma 5 ha quindi una evidente, autonoma e specifica applicazione.

Il requisito della distanza minima è invece richiesto per le insegne di esercizio che non presentino tali caratteristiche ed ha l’evidente fine di assicurare una fascia di rispetto idonea ad evitare intralcio o disturbo alla circolazione.

In ogni caso, la disposizione richiama anche, quale formula di chiusura, il rispetto delle prescrizioni recate dall’ art. 23, comma 1, del codice della strada, secondo cui compete comunque all’ente gestore della strada di valutare, in concreto, se, pur in presenza delle condizioni che in astratto consentono la deroga, le insegne di esercizio non presentino eventualmente “dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione” tali da ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.

Tuttavia, nel caso di specie, il provvedimento impugnato non si fonda su una valutazione, in concreto, dell’ubicazione dell’insegna di esercizio, bensì soltanto su una interpretazione del regolamento di attuazione del codice della strada la quale, come già accennato, non ha riscontro nemmeno sul piano sistematico.

Va infatti soggiunto che propria la presenza delle altre disposizioni richiamate dall’Anas – in cui il requisito del parallelismo si aggiunge a quello della distanza – è indice del fatto che il legislatore ha consapevolmente disciplinato la specifica e distinta fattispecie qui in esame, al chiaro scopo di contemperare l’esercizio dell’attività aziendale con le esigenze della circolazione, fatta in ogni caso salva la concreta verifica dello stato dei luoghi a tutela degli utenti della strada.