PALAZZO SPADA DICE Sì ALLA BOLKESTEIN

Con una sentenza molto argomentata e che arriva dopo anni di lotte l’Assemblea Plenaria del Consiglio di Stato dice no alla proroga delle concessioni demaniali marittime oltre il 31 dicembre del 2023.

Pertanto dl 1° gennaio 2024 dovrà essere applicata la Direttiva UE 2006/123, c.d. Bolkestein. Eventuali atti in contrasto saranno considerati illegittimi.

I Comuni dovranno organizzarsi da subito per assicurare il rispetto della normativa europea.

In particolare il Collegio, presieduto da Patroni Griffi, estensore Giovagnoli, con la decisione n. 18 del 20 ottobre 2021, ha ritenuto che:

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PROROGA CONCESSIONI BALNEARI: LA COMMISSIONE EUROPEA HA AVVIATO LA PROCEDURA DI INFRAZIONE NEI CONFRONTI DELL’ITALIA

Il 3 dicembre 2020 con una lettera di ben dodici pagine in cui vengono rammentate al Ministro degli Esteri italiano tutte le norme approvate del Governo e dal Parlamento e con le quali si è evitato – in ogni modo – di dare attuazione alla Direttiva 2006/123/CE, meglio nota con il nome del suo promotore: l’eurodeputato Bolkestein, il Commissario europeo per il mercato interno e i servizi Thierry Breton ha comunicato che la Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana non abbia ottemperato agli obblighi imposti dall’art. 12 della citata Direttiva e dall’art. 49 del Trattato della UE.

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LE DISPOSIZIONI DEL CODICE DEI CONTRATTI IN MATERIA DI CONCESSIONI PUBBLICHE ABROGANO TACITAMENTE TUTTE LE ALTRE DISPOSIZIONI CON ESSE INCOMPATIBILI

Roma_Palazzo_Spada_08_20140607Il Consiglio di Stato, Sezione VI, con sentenza n. 217 in data 12 aprile 2018  ha affrontato il problema della normativa in tema di concessione di servizi pubblici.

Al riguardo nei considerando il Collegio ha svolto la seguente argomentazione:

Invero il codice dei contratti pubblici non ha riordinato le discipline settoriali in materia di concessioni di servizi (non attuando il principio di delega che imponeva il riordino e la semplificazione) ma questo non significa che non si imponga una verifica se esse sopravvivano in tutto o in parte al codice e che non si debba verificare se vi siano state tacite abrogazioni delle disposizioni previgenti: segnatamente, per quel che qui rileva, quanto a requisiti soggettivi, relativi a condanne penali, più severi di quelli previsti dal nuovo codice. Tanto più quando, come nella fattispecie, i requisiti sono posti da fonte regolamentare anteriore al codice, sicché le disposizioni del codice sembrano determinare abrogazione tacita in base al triplice canone della legge generale, cronologicamente successiva, e di rango superiore nella gerarchia delle fonti.

PER CONCESSIONE DI QUALSIASI BENE DEMANIALE SERVE UNA PROCEDURA DI GARA

consiglio-di-stato-sala-ii_tifIl Consiglio di Stato, Sezione VI, con una sentenza di ieri, 31 gennaio 2017, ha stabilito che qualunque bene demaniale economicamente contendibile possa essere dato in concessione ai privati, a scopi imprenditoriali, solo all’esito di una procedura comparativa ad evidenza pubblica (cfr. in tal senso, ex multis, Cons. Stato, Ad. plen., 25 febbraio 2013, n. 5; Cons. Stato., sez. VI, 25 gennaio 2005, n. 168; Cons. Stato, sez. VI, 23 luglio 2008, n. 3642; Cons. Stato, sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3145; Cons. Stato, sez. V, 23 novembre 2016, n. 4911).

La citata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha, infatti, in più occasioni affermato che i principi in materia di libera circolazione dei servizi, di par condicio, d’imparzialità e di trasparenza, si applicano anche a materie diverse dagli appalti, essendo sufficiente che si tratti di attività suscettibile di apprezzamento in termini economici. Pertanto, i detti principi sono applicabili anche alle concessioni di beni pubblici, atteso che la sottoposizione ai principi di evidenza trova il suo presupposto sufficiente nella circostanza che con la concessione di area demaniale marittima si fornisce (come nella specie) un’occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato.

Va aggiunto che chi occupa abusivamente il bene demaniale, anche nel caso in cui l’occupazione abusiva si protragga da anni, non può vantare alcuna aspettativa giuridicamente rilevante o alcun titolo preferenziale al rilascio della concessione, che può conseguire solo attraverso la procedura di gara.

Per leggere il testo integrale della sentenza andate qui:

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=LTG4VRNPJAUAGPTWKQORP3W7CY&q=