CONFLITTI DI INTERESSI – AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELL’ANAC

La Commissione Affari costituzionali della Camera in 25 giugno ha audito il presidente dell’ANAC sulla prevenzione dei conflitti di interesse.

Al riguardo il dott. Cantone ha riferito che “nella sua accezione più stretta, il conflitto di interessi è la situazione nella quale si viene a trovare un funzionario pubblico legittimamente in carica, quando una sua decisione pubblica (a anche la sola partecipazione alla decisione) possa essere impropriamente influenzata dall’esistenza di interessi particolari verso i quali il funzionario sia per diverse ragioni molto sensibile, distorcendo la cura imparziale dell’interesse pubblico. In una accezione più ampia, che qui si adotta, il conflitto di interessi consiste in situazioni che l’ordinamento deve prevenire anche prima (e dopo) il concreto esercizio delle funzioni pubbliche. Il conflitto di interessi può sorgere in rapporto a tutte le categorie dei pubblici funzionari, che comprendono tutti “i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche” (art. 54 Cost). Il dovere di adempiere tali funzioni con “disciplina e onore” va letto in stretta correlazione con il principio di imparzialità stabilito dall’art. 97 Cost. Vi è, quindi, un dovere di imparzialità nell’esercizio delle funzioni pubbliche che accomuna i funzionari onorari, cioè coloro che svolgono la carica pubblica per la durata del mandato politico, e i funzionari professionali, che svolgono i propri compiti in modo permanente al servizio di istituzioni pubbliche, con i quali si comprendono tanto i magistrati addetti alle funzioni giurisdizionali quanto i pubblici dipendenti addetti allo svolgimento di funzioni amministrative. Questa comune radice costituzionale non ha impedito una forte divaricazione nella disciplina degli strumenti di prevenzione del conflitto di interessi tra le diverse categorie, in particolare tra i titolari di cariche politiche e i pubblici dipendenti. Tale divaricazione, come si vedrà, ha giustificazioni storiche e un fondamento costituzionale, ma per molte parti risulta eccessiva e sembra meritevole di un approccio unitario, salve le necessarie differenziazioni.

Si possono isolare quattro tipi di strumenti di prevenzione dei conflitti di interesse. Dapprima vi sono gli strumenti che impediscono l’accesso o la permanenza nella carica pubblica di soggetti che si trovino in situazioni, anche temporanee, di cura di interessi particolari che non diano sufficienti garanzie di imparzialità (ineleggibilità, incandidabilità, inconferibilità). Vi sono, poi, strumenti che impediscono ai titolari di cariche pubbliche (coloro che sono stati legittimamente investiti dalla carica) di coltivare interessi particolari in conflitto con l’interesse pubblico (incompatibilità, autorizzazioni ad incarichi esterni, astensione dalla partecipazione a singole decisioni pubbliche). I conflitti di interesse sono prevenuti anche attraverso la fissazione di doveri di comportamento (dichiarazione del conflitto, effettiva astensione dalla partecipazione alla decisione). L’ordinamento cura, ormai, anche la fase successiva allo svolgimento della funzione pubblica, con l’introduzione di divieti all’assunzione di incarichi privati (all’assunzione cioè di interessi particolari) immediatamente dopo la cessazione dell’esercizio della carica, se tale esercizio ha riguardato, anche potenzialmente, tali interessi (il c.d. pantouflage). Come si è accennato, tali strumenti sono impiegati dall’ordinamento italiano in modo nettamente differenziato tra funzionari “politici” e funzionari professionali.

Cantone fornisce chiarimenti in ordine alle Linee guida n. 13 recanti «La disciplina delle clausole sociali»

Il presidente dell’ANAC Cantone in data 14 giungo ha depositato i seguenti chiarimenti in merito alle linee guida 13 relative alle clausole sociali dei contratti:

Alcuni  soggetti aggregatori hanno segnalato criticità applicative in merito alle Linee  guida n. 13 recanti «La disciplina delle clausole sociali». In particolare, chiedono  chiarimenti sui dati che la stazione appaltante – nel rispetto della clausola sociale  – deve indicare nella documentazione di gara per la formulazione dell’offerta e  sulla presentazione del piano di compatibilità, da parte dell’offerente. A tal  riguardo l’Autorità ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.

Le  previsioni di cui ai paragrafi 3.4 e 3.5 delle Linee guida n. 13 sono da  intendersi riferite alla fase di adesione della singola amministrazione alla  convenzione o all’accordo quadro stipulato dalla centrale di committenza. Pertanto,  ciascuna amministrazione in sede di emissione dell’ordinativo per il singolo contratto  fornisce all’affidatario della convenzione o dell’accordo quadro le  informazioni relative al personale utilizzato nel contratto in corso di  esecuzione e sulla base di tali dati l’aggiudicatario presenta all’amministrazione  richiedente il piano di compatibilità.

Le  indicazioni di cui al paragrafo 3.4 delle Linee guida n. 13 sono da ritenersi  prevalenti rispetto a quelle di cui al paragrafo 24 del Bando tipo n. 1 e al  paragrafo 25 del Bando tipo n. 2. A seguito della conversione del decreto legge  18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei  contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di  rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici),  l’Autorità provvederà ad adeguare i predetti Bandi tipo.

Linee guida n.13 http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=0f42d1a20a77804249c5780976a8593e

LE CONVENZIONI CON GLI ISTITUTI FINANZIARI CHE CONCEDONO PRESTITI AI DIPENDENTI, STIPULANO ASSICURAZIONI, ECC.

Il Ministero dell’economia e delle finanze, con una circolare del 3 giugno scorso (G.U. 139/2019), dopo quanto scritto nella circolare n. 3/2017 torna ad occuparsi del problema annoso delle trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della delegazione convenzionale di pagamento a favore delle società finanziarie.

Si tratta in sostanza della determinazione degli oneri da versare all’entrata dei Comuni quale corrispettivo per l’impegno lavorativo svolto dal personale comunale.

Troppo spesso infatti le finanziarie fanno sottoscrivere le deleghe ai dipendenti senza che esista alcuna convenzione con il Comune e senza curarsi del pagamento di quanto dovuto.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-06-15&atto.codiceRedazionale=19A03824&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario

PRIMA DI RINNOVARE CONCESSIONI, AUTORIZZZIONI ECC. I COMUNI POTRANNO CONDIZIONARE IL RILASCIO O IL RINNOVO ALLA REGOLARITA’ DE. PAGAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI.

Prosegue oggi 13 giugno alla Commissione finanze della Camera l’esame del DL 34/2019 recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (seguito esame C. 1807 Governo – Rel. per la V Commissione: Raduzzi; Rel. per la VI Commissione: Centemero).

In base ad un emendamento inserito ieri gli enti locali prima di rilasciare licenze, concessioni o relativi rinnovi per attività commerciali o produttive potranno disporre, con un regolamento che questo rilascio o rinnovo sia dato a condizione che sia verificata la regolarità del pagamento dei tributi locali.

In effetti già alcuni Comuni utilizzavano questo strumento che ora viene messo a disposizione di tutti.

In questo modo si dovrebbe riuscire a ridurre i residui attivi dei Comuni che hanno raggiunto somme rilevanti mettendo a rischio gli stessi bilanci dei Comuni.

I FABBISOGNI STANDARD DEI COMUNI PER L’ANNO 2019

Guttuso,

Sul Supplemento ordinario della G.U. 134/2019 è stato pubblicato il DPCM 18 aprile 2019 recante l’ aggiornamento a metodologia invariata dei fabbisogni standard dei comuni per il 2019.

Con il provvedimento citato viene adottata la nota metodologica relativa all’aggiornamento a metodologie invariate dei fabbisogni standard dei Comuni per il 2019 ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, allegati al presente
decreto, relativi alle funzioni di istruzione pubblica, alle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente– servizio smaltimento rifiuti, alle funzioni nel settore sociale – servizi di asili nido, alle funzioni generali di amministrazione gestione e controllo, alle funzioni di polizia locale, alle funzioni di viabilità e territorio, alle funzioni nel campo dei trasporti (trasporto pubblico locale) ed alle funzioni nel settore sociale al netto dei servizi di asili nido.

LA FAMOSA LETTERA DEL MINISTRO TRIA E IL SUO ALLEGATO. DA UNA LETTURA ATTENTA SI COMPRENDE IL FUTURO DEL NOSTRO SISTEMA PUBBLICO (ENTI LOCALI, WELFARE, SANITA’)

La lettera del ministro Tria alla UE pubblicata sul sito del MEF al fine di evitare speculazioni.

http://www.tesoro.it/inevidenza/documenti/Lettera_del_ministro_Tria_alla_Commissione_UE_xITAx.pdf

L’allegato:

http://www.tesoro.it/inevidenza/documenti/Relevant_Factors_xENx.pdf