APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL DISEGNO DI LEGGE PER LA CONCRETEZZA DELLA P.A.

bongiornoIl Consiglio dei Ministri ha approvato il giorno 25 ottobre 2018, su proposta del Ministro Bongiorno il Disegno di Legge per la c.d. Concretezza della Pubblica Amministrazione.

Tra le novità il c.d. Nucleo per la Concretezza, la lotta all’assenteismo attraverso l’uso di impronte digitali o del riconoscimento dell’iride, l’aumento del trattamento accessorio, e lo sblocco del turn-over.

Come purtroppo accade da molti anni gran parte di queste misure è demandata a decreti attuativi.

Di seguito si riporta il Comunicato del Governo:

RIFORMA PER LA CONCRETEZZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo (disegno di legge collegato alla legge di bilancio 2019)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione Giulia Bongiorno, ha approvato un disegno di legge che prevede interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo.

L’obiettivo delle nuove norme è quello di individuare soluzioni concrete per garantire l’efficienza della pubblica amministrazione, il miglioramento immediato dell’organizzazione amministrativa e l’incremento della qualità dei servizi erogati ai cittadini.

Francamente ci si aspettava di più da un Ministro assai competente e molto motivato quale è l’avv. Bongiorno.

Il disegno di legge in particolare prevede:

  • l’istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica, del “Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell’efficienza amministrativa” (Nucleo della concretezza), che avrà una funzione di supporto dell’attività delle pubbliche amministrazioni. Il Nucleo verificherà l’attuazione delle disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni e potrà individuare eventuali azioni correttive;
  • l’applicazione di sistemi di rilevazione delle presenze in servizio basati anche sull’utilizzo di dati biometrici, con l’obiettivo di contrastare drasticamente le attestazioni false di presenza;
  • al fine di valorizzare la produttività del personale pubblico l’adeguamento della dotazione dei fondi destinati al trattamento economico accessorio.

Tra le altre misure, si segnalano in particolare

  • l’obbligo per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché per le Agenzie e gli enti pubblici non economici, di elaborare il piano dei fabbisogni del personale, per assicurare il ricambio generazionale e la migliore organizzazione del lavoro (è già obbligatorio);
  • la possibilità di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di una spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente (turn over al 100%);
  • la possibilità di procedere ad assunzioni nel triennio 2019-2021 in deroga a talune previsioni e secondo procedure semplificate.

LE PREROGATIVE DI AUTONOMIA E INDIPENDENZA DELL’AVVOCATO DIPENDENTE DA UN COMUNE NON COMPORTANO AUTOMATICAMENTE IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DIRIGENZIALE

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Il Consiglio di Stato con Sentenza 5751/2018 ha affrontato il problema dei responsabili dell’ufficio legale comunale che talora chiedono di essere inquadrati a dirigente.

Il Collegio ha osservato che nessuna disposizione di legge o di regolamento stabilisce che le prerogative di autonomia e indipendenza dell’avvocato dipendente di un ente pubblico comportino in via necessaria il riconoscimento della qualifica dirigenziale.

Inoltre il Collegio ha ritenuto:

– che il riconoscimento o meno della qualifica dirigenziale rientra comunque nell’ambito delle competenze organizzative della Giunta (la quale, nell’adottare le relative determinazioni, si rapporterà secondo il principio di proporzionalità alle concrete circostanze del caso, ivi compresa la dimensione organizzativa del singolo ente). Ebbene, anche sotto tale profilo non emergono in atti palesi profili di abnormità connessi alla scelta di non attribuire la qualifica dirigenziale al coordinatore dell’Ufficio legale del Comune di Assisi;

– che, secondo quanto riferito dalla stessa appellante, la stessa è il solo dipendente addetto all’Ufficio legale, il che conferma la complessiva congruità della scelta di non riconoscere la qualifica dirigenziale al coordinatore di un Ufficio di ridottissime dimensioni (e, di fatto, unipersonale);

Ed ancora, non può essere condivisa la tesi riportata a pag. 17 dell’atto di appello secondo cui solo con l’attribuzione della qualifica dirigenziale sarebbe possibile riconoscere piena e adeguata autonomia tecnico-gestionale ai coordinatori degli uffici e dei servizi comunali.

Si osserva in contrario – oltre la richiamata giurisprudenza della Sezione – che è lo stesso Testo unico degli enti locali ad ammettere che (nei comuni privi di dirigenza) le funzioni di cui all’articolo 107 possano essere demandate ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla qualifica funzionale formalmente posseduta (in tal senso, l’articolo 109, comma 2, del medesimo Testo unico).

Non può poi trovare accoglimento il motivo di ricorso con cui si è lamentata l’erroneità della sentenza per avere respinto il motivo articolato avverso il mancato riconoscimento dell’orario flessibile (quale prerogativa ‘istituzionale’ del munus di avvocato dipendente).

Va premesso al riguardo che dalla concreta articolazione del motivo non è del tutto chiaro se la censura riguardi “lo svilimento della autonomia del servizio” (in tal senso la pagina 20 dell’atto di appello) ovvero concrete difficoltà frapposte all’ottimale espletamento delle attività d’ufficio.

In ambo i casi ostano all’accoglimento della censura: i) il fatto che la stessa appellante ammetta di avere ottenuto misure di flessibilizzazione dell’orario; ii) il fatto che l’appellante non alleghi fatti e circostanze puntuali idonee a dimostrare che la mancata concessione ‘a regìme’ dell’orario flessibile abbia ostacolato l’esercizio delle attività di competenza.

Al riguardo ci si limita ad osservare che il rispetto dell’orario di servizio (sia pure temperato attraverso forme di flessibilizzazione volte a tener conto delle peculiarità delle funzioni svolte) non rappresenta una sorta di prerogativa professionale indefettibile dell’avvocato dipendente (nel senso – ad esempio – che il rispetto di un certo monte ore lavorativo rappresenti di per sé una misura idonea a svilire il munus dell’avvocato).

Le richiamate forme di flessibilizzazione, in definitiva, non costituiscono una prerogativa individuale finalizzata a preservare lo status dell’avvocato dipendente (nell’esclusivo interesse di quest’ultimo), ma costituiscono – piuttosto – misure volte a migliorare e funzionalizzare l’attività professionale svolta (nell’interesse generale dell’ottimale organizzazione dell’attività lavorativa).

Non può poi trovare accoglimento il motivo di appello con cui si è chiesta la riforma della sentenza per la parte in cui ha respinto il motivo relativo al carattere “irrazionale e sovrabbondante” di alcune fra le funzioni attribuite all’Ufficio legale.

L’appellante sottolinea nella presente sede di appello l’irragionevolezza delle numerose clausole organizzative che risulterebbero idonee ad innestare in capo all’avvocato dipendente funzioni e compiti di carattere pressoché indefinito (vengono all’uopo richiamate locuzioni del tipo “(…) ogni altra attività affidatagli dal segretario generale nell’esercizio di ogni altra funzione conferitagli dal Sindaco”).

Si osserva in primo luogo che il motivo non può trovare accoglimento in quanto – ancora una volta – l’appellante risulta priva di legittimazione e interesse ad impugnare le prerogative generali dell’ufficio presso il quale risulta incidentalmente incardinata e del quale non ha comunque la rappresentanza legale.

Si osserva in secondo luogo che le richiamate clausole (alcune delle quali sono riportate de extenso alla pag. 21 dell’atto di appello) non comportando di per sé alcun irrazionale o indefinito ampliamento delle funzioni demandate all’Ufficio legale.

Infatti (come bene osservato dall’appellata sentenza) le richiamate previsioni organizzative rappresentano ‘clausole di chiusura’ di carattere usuale nella pratica organizzativa e non possono che essere intese nel senso di limitare il possibile ampliamento di competenze a quanto strettamente inerente le funzioni tipiche dell’Ufficio legale.

E’ evidente che, a fronte di due possibili interpretazioni delle richiamate clausole (una volta ad ammettere un irragionevole ampliamento delle funzioni dell’ufficio e un’atra volta ad ammettere ampliamento di carattere limitato, settoriale e coerente con il suo assetto di fondo), l’interprete debba senz’altro aderire alla seconda impostazione, non aderendo a percorsi interpretativi in malam partem di carattere meramente potenziale.

RIPESCATI I SOLDI PER LE PERIFERIE ?

conferenza unificata zxFinalmente è stato raggiunto in sede di Conferenza Unificata un ACCORDO PER LE PERIFERIE. 

Infatti è stata condivisa  l’opportunità di non privare gli enti locali delle risorse necessarie a coprire le spese già sostenute con riguardo all’attuazione del “piano periferie” pari ad un miliardo e seicento milioni di euro.

È stata altresì condivisa la necessità che siano finanziate le spese effettivamente sostenute per gli interventi e quindi che le economie prodotte nel corso dell’attuazione e della realizzazione degli interventi del “piano periferie” rimangano nella disponibilità dei Fondi di provenienza per essere messe a disposizione di ulteriori investimenti degli altri Comuni e Città metropolitane ed in particolare per gli Enti che non hanno presentato la richiesta di finanziamento;

Quindi è stata condivisa anche  l’opportunità di individuare strumenti che consentano agli Enti beneficiari che siano in condizioni di riequilibrio finanziario pluriennale di poter contrarre debiti per anticipazioni strettamente funzionali allo svolgimento delle attività previste dalle convenzioni stesse;

Pertanto è stato concordato che è necessario introdurre disposizioni di legge che consentano di procedere con le erogazioni del “piano periferie”,  prevedendo nella legge di bilancio per il 2019 una serie di disposizioni in base alle quali: le convenzioni in essere con i 96 enti successivi ai primi 24, beneficiari delle risorse statali per il “piano periferie” producono nuovamente effetti finanziari dal 2019; tali effetti sono limitati al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dovranno a tal fine essere adeguate le convenzioni esistenti; le risorse relative alle economie di spesa prodotte nel corso degli interventi rimangono nel Fondo di provenienza, per essere destinate a interventi per spese di investimento dei Comuni e delle città metropolitane; le nuove disposizioni trovano copertura negli stanziamenti residui del Fondo sviluppo e coesione, con le stesse finalità; le convenzioni in essere debbono essere conseguentemente adeguate. Le disposizioni risulterebbero pertanto del seguente tenore:

«Le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto, o in corso d’opera, nonché gli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia di cui all’articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono revocate e rimangono acquisite al fondo a tale scopo istituito nel bilancio autonomo della presidenza del Consiglio dei ministri o, se finanziate  ai sensi dell’articolo 1, commi 140 e 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, al Fondo sviluppo  e coesione, per essere destinate, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, al finanziamento di spese di investimento dei Comuni e delle Città metropolitane.

Le convenzioni stipulate nell’ambito del Programma di cui al comma 1 e concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, nonché delle delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 141, della citata legge n. 232 del 2016, producono effetti nel corso dell’anno 2019 ai sensi del comma 4, con riguardo al rimborso delle spese sostenute e certificate dagli enti beneficiari in base al cronoprogramma.

Al rimborso delle spese di cui al comma 2, si provvede mediante utilizzo dei residui iscritti sul Fondo di sviluppo e coesione per le medesime finalità di cui al programma straordinario di cui al comma 1.

Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti beneficiari provvedono all’adeguamento delle convenzioni già sottoscritte alle disposizioni di cui al comma 1»;

Ora aspettiamo di legge il testo della legge di bilancio 2019.

IL GOVERNO HA APPROVATO IL DISEGNO DI LEGGE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L’ANNO 2019 E QUELLO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2019-2019

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Dopo una giornata febbrile ieri sera si è tenuta la seduta del Consiglio dei Ministri che ha approvato, tra l’altro, la proposta di legge di bilancio per l’anno 2019.

Di seguito le principali innovazioni introdotte dal provvedimento.

  1. Reddito di cittadinanza – Si introdurrà una misura universalistica di sostegno al reddito, con la previsione che nessun cittadino abbia un reddito mensile inferiore ai 780 euro, che crescono in base al numero dei componenti della famiglia.
  2. Pensione di cittadinanza – Le pensioni minime saranno aumentate fino a 780 euro, con una differenziazione tra chi è proprietario di un immobile e chi non lo è.
  3. Flat tax per partite Iva e piccole imprese – Si estendono le soglie minime del regime forfettario fino a 65 mila euro, prevedendo un’aliquota piatta al 15 per cento.
  4. Ires al 15 per cento – Si taglia dal 24 per cento al 15 per cento l’Ires sugli utili reinvestiti per ricerca e sviluppo, macchinari e per garantire assunzioni stabili, incentivando gli investimenti e l’occupazione stabile.
  5. Flat tax al 21 per cento sui nuovi contratti di affitto, anche commerciali – Si prevede una cedolare fissa al 21 per cento anche sui nuovi contratti di affitto degli immobili commerciali, come i capannoni.
  6. Superamento della legge Fornero – Si abrogano i limiti di età per i pensionamenti previsti dalla legge Fornero, introducendo la “quota 100”: si potrà andare in pensione con 62 anni di età e 38 anni di contributi versati, favorendo così chi ha iniziato a lavorare in età molto giovane e al contempo agevolando il necessario ricambio generazionale nella Pubblica Amministrazione e nel privato. Per le donne si proroga “Opzione Donna”, che permette alle lavoratrici con 58 anni, se dipendenti, o 59 anni, se autonome, e 35 anni di contributi, di andare in pensione.
  7. Ires verde – Si introducono incentivi fiscali per le imprese che riducono l’inquinamento, usando tecniche di produzione con minori emissioni.
  8. Risarcimento per le vittime delle crisi bancarie – Si stanzia un fondo da 1,5 miliardi per risarcire tutte le vittime delle crisi bancarie. Il fondo è così ampliato di 14 volte rispetto a prima.
  9. Rilancio degli investimenti pubblici – Si stanziano 15 miliardi aggiuntivi nei prossimi 3 anni per rilanciare gli investimenti pubblici, soprattutto nell’ambito infrastrutturale, dell’adeguamento antisismico, dell’efficientamento energetico, dell’intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie. Si crea inoltre una task force per valutare, monitorare e attivare rapidamente i progetti d’investimento.
  10. Piano di assunzioni straordinario – Si stanziano 500 milioni per un grande piano di assunzioni per poliziotti, magistrati e personale amministrativo, in modo da assicurare ai cittadini maggiore sicurezza, processi civili e penali più rapidi e una Pubblica Amministrazione più efficiente.
  11. Task force per la qualità della spesa pubblica – Si crea una task force per la revisione di tutta la spesa pubblica. Il team analizzerà nel dettaglio ogni singola voce di spesa nel bilancio dello Stato per intervenire sugli sprechi ed efficientare la spesa, intervenendo, tra l’altro, su auto blu, voli di Stato e scorte.
  12. Editoria, stop al finanziamento pubblico – Si prevede l’azzeramento graduale del fondo pubblico per l’editoria.
  13. Pensioni d’oro – Si interviene sulle pensioni d’oro, sopra i 4.500 euro mensili, in modo da rimodulare i trattamenti pensionistici più elevati e renderli più equi in considerazione dei contributi versati.
  14. Riduzione delle spese militari – Si prevede una riduzione delle spese militari pari ai fondi necessari per la riforma dei Centri per l’impiego.
  15. Liste d’attesa sanitarie – Si interviene per ridurre drasticamente le liste d’attesa con lo stanziamento, tra l’altro, di un fondo da 50 milioni per le regioni per gli interventi di abbattimento delle liste d’attesa. Inoltre, con l’istituzione del Centro Unico di Prenotazione (CUP) digitale nazionale, si potrà monitorare quando effettivamente sono stati presi gli appuntamenti, in modo da evitare possibili episodi fraudolenti di indebito avanzamento nelle liste d’attesa.
  16. Più soldi per scuola e istituti tecnici e professionali – Si stanziano i fondi necessari a una profonda riforma della formazione tecnica e professionale, in modo da tornare a formare professionisti e tecnici sempre più richiesti nel settore dell’industria e della moda.
  17. Sgravi per chi assume manager innovativi – Si investe sull’innovazione tecnologica, con incentivi fiscali importanti per tutte le imprese che assumeranno un manager dell’innovazione altamente qualificato.
  18. Italia.it – Più fondi per rilanciare Italia.it e trasformarlo in sito per la promozione del made in Italy.
  19. Potenziamento del fondo per il microcredito alle imprese – Si raddoppia il fondo per le micro e piccole imprese.
  20. Taglio agli sprechi – Si recuperano fino a 2 miliardi di euro grazie alla riorganizzazione della spesa, prevedendo l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di acquistare beni e servizi tramite Consip.
  21. Fondi per la salute – Si stanziano 284 milioni per i rinnovi contrattuali di tutto il personale del Servizio sanitario nazionale e altri 505 milioni saranno attribuiti alle regioni per le spese farmaceutiche.
  22. Abolizione del numero chiuso nelle Facoltà di Medicina – Si abolisce il numero chiuso nelle Facoltà di Medicina, permettendo così a tutti di poter accedere agli studi.
  23. Gestioni commissariali della Sanità – Si reintroduce l’incompatibilità tra la carica di commissario alla Sanità e ogni incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento.
  24. Si prevede l’incremento del Fondo per il servizio civile.

SARANNO LE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI A SVOLGERE IL RUOLO DI STAZIONE APPALTANTE PER TUTTI I COMUNI

CUC

Fino ad ora abbiamo assistito allo scempio di Comuni di piccolissime dimensioni che, per rispettare il Codice dei contratti,  hanno costituito delle Centrali Uniche di Committenza (CUC) per provvedere all’affidamento di forniture di beni e servizi superiori a 40.000 euro (ma anche di lavori superiori ad un milione di euro) dotate di un livello di qualità molto basso se non inesistente dato che essendo la somma di Comuni di tremila o quattromila abitanti non potevano certamente disporre di professionalità adeguate.

A questo si deve aggiungere che per aggirare le norme spesso i responsabili di Settore dei cari Comuni che hanno proseguito ad indire ognuno le proprie gare come se nulla fosse limitandosi a mettere l’intestazione della CUC sui loro atti senza rendersi conto che il fine della legge era quello di arrivare a unificare i contratti e quindi spuntare prezzi più vantaggiosi facendo una gara unica per tutti i Comuni aderenti alla CUC.

Ma ora questi scherzetti finiranno perché il Governo è orientato con la legge di bilancio ad affidare la funzione di Stazione Unica Appaltante alle amministrazioni provinciali che, oltre ad esperienze specifiche possono finalmente governare meglio anche il territorio specialmente per quanto riguarda le gare che interessano l’ambiente (rifiuti, ecc).

L’Unione Province Italiane (UPI) ha già dato la propria disponibilità.

In questo modo si ridurrà notevolmente il numero delle stazioni appaltanti ma se ne eleverà la qualità.

LA MIA PETIZIONE PER TORNARE AL SORTEGGIO DEGLI SCRUTATORI NELLE ELEZIONI COMUNALI HA TROVATO ASCOLTO

SORTEGG

All’inizio della presente legislatura ho inviato in data 25 aprile 2018 al Presidente Fico una Petizione contenente alcune proposte di modifica della normativa per gli enti locali, tra cui la procedura per la nomina degli scrutatori nei seggi per le elezioni comunali prevedendo la reintroduzione del sorteggio.

Come previsto dal Regolamento della Camere la mia petizione (alla quale è stato assegnato il n. 30) è stata annunciata all’Assemblea nella seduta del 20 luglio scorso ed assegnata alla Commissione affari costituzionali.

L’on.le Nesci ed altri hanno presentato a loro volta la Proposta di legge:  “Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l’elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione” (543) che è stata assegnata in sede referente alla Commissione Affari Costituzionali acquisendo poi il parere delle Commissioni:  II Giustizia, V Bilancio e Tesoro, VII Cultura, VIII Ambiente, XI Lavoro e XII Affari sociali.

Da quanto si apprende dal sito della Camera in data odierna la proposta di legge è stata approvata dalla Camera e trasmessa al Senato.

9/10/2018 – L’AUDIZIONE PRESSO LE COMMISSIONI BILANCIO DI CAMERA E SENATO DEL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI SULLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DEF

Camera V commissione bilancioOggi 9 ottobre il Presidente della Corte dei conti Buscema ha partecipato in Parlamento all’AUDIZIONE SULLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DEF.

Si tratta di un documento molto ricco di dati e di grafici per illustrare la delicata materia che investe direttamente anche l’avvenire degli enti locali.

Le conclusioni ricordano come nel valutare il quadro macroeconomico e di finanza pubblica di medio periodo offerto dal DEF 2018, che si limitava a descrivere proiezioni tendenziali in attesa che un nuovo Governo proponesse gli indirizzi programmatici da sottoporre al Parlamento, la Corte nell’aprile scorso aveva osservato come si trattasse di uno scenario che conteneva, allo stesso tempo, indicazioni favorevoli e rassicuranti, ma anche elementi critici che provenivano sia dal quadro internazionale che dall’emergere di nuove fragilità sulle tendenze, anche di medio-lungo periodo, dei nostri conti pubblici. Quadro che portava ad auspicare la necessità di programmare il futuro sulla base di scelte molto caute e di interventi di politica economica selettivi. E ciò anche alla luce degli scenari demografici che, in particolare in Italia, potrebbero comportare nel medio-lungo periodo un crescente assorbimento di risorse pubbliche per far fronte alle esigenze connesse all’invecchiamento della popolazione (per previdenza, assistenza e sanità) e del tasso di dipendenza degli anziani che crescerà nei prossimi anni in misura ragguardevole.

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ANCORA SUGLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

TAR MOLISEUna nuova sentenza sugli affidamenti sotto soglia arriva dal TAR MOLISE Sentenza n. 533/2018.

Il Collegio a seguito di un ricorso nei confronti di un Comune  di poco più di mille abitanti ha argomentato quanto segue:

A tenore dell’art. 36, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti pubblici, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, le Amministrazioni possono procedere “mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”, possono cioè fare a meno anche del confronto di offerte. La procedura negoziata previa consultazione è invece richiesta per gli importi tra i 40 mila e i 150 mila euro (lett.b).

Il nuovo Codice degli appalti (declinato nel D.Lgs. n. 50/2016) ha interamente riformulato e riscritto i procedimenti contrattuali sotto-soglia comunitaria, introducendo un sistema di procedure negoziate “semplificate”, in sostituzione delle pregresse dinamiche negoziali relative, in particolare, alla fattispecie delle acquisizioni in economia, fattispecie ormai totalmente espunte dall’ordinamento giuridico degli appalti. Tra le procedure negoziate “semplificate”, evidentemente, particolare rilievo riveste l’affidamento nell’ambito dei 40 mila euro di lavori, servizi e forniture – come dimostra anche la recente giurisprudenza in materia (cfr.: Cons. Stato V, 3.4.2018 n. 2079; T.a.r. Toscana Firenze I, 2.1.2018 n. 17) – soprattutto perché non può essere revocato in dubbio che il nuovo Codice muta sostanzialmente la dinamica degli affidamenti diretti rimessi in passato alla speciesdell’affidamento diretto delle acquisizioni in economia ovvero a limitati casi di procedura negoziata già disciplinati dall’articolo 57 del previgente Codice (oggi ribaditi e meglio specificati dall’articolo 63 dell’attuale Codice).

Le Linee-guida ANAC n. 4 del 7 aprile 2018, sugli appalti sotto la soglia comunitaria (aggiornate al correttivo appalti 2017, cioè al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56), invero, non aggiungono molto al dettato di legge, indicando specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza gara, nonché di effettuazione degli inviti in caso di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, oltre che, più in generale, dell’attuazione dei principi generali in materia di procedure a evidenza pubblica e prendendo in considerazione la situazione del soggetto già invitato, ma che non aveva ottenuto un precedente affidamento. Peraltro, come chiarito dal parere 12.2.2018 n. 361 del Consiglio di Stato, le Linee-guida ANAC sulle procedure sotto-soglia non hanno carattere vincolante, essendo un atto amministrativo generale che, pur perseguendo lo scopo di fornire indirizzi e istruzioni operative alle stazioni appaltanti, dà ad esse modo di discostarsi dagli indirizzi medesimi.

Ciò detto, è evidente che si tratta nel caso di specie di un affidamento diretto di servizi che, stante l’importo-base inferiore ai 40 mila euro, avrebbe persino potuto prescindere dal confronto di offerte.

Non si ravvisa alcuna anomalia nel fatto che si tratti di un plesso di servizi eterogenei tra loro: in realtà l’affidamento integrato per servizi analoghi o assimilabili o indipendenti riguarda una categoria aperta di servizi che, per ragioni di economicità, possono essere affidati in blocco con procedura unica, cosiddetta “multiservice” (cfr.: Cons. Stato V, n. 3220/2014; T.a.r. Campania Napoli III, n. 1248/2017).

L’Amministrazione ha dato conto, nell’atto conclusivo della procedura, del fatto che non è stato possibile ricorrere agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dal Mercato elettronico della P.A. (M.e.P.A.) poiché, a suo dire, tali strumenti presenterebbero “difficoltà nella comparazione dei prezzi e nella tipologia di servizi offerti rispetto a quelli necessari”. La motivazione è laconica ma non incongrua, poiché in effetti, proprio l’eterogeneità dei servizi avrebbe reso difficoltoso e lento il ricorso a quegli strumenti di acquisto. Si tratta di modalità di acquisto idonee per approvvigionamenti di beni e servizi con caratteristiche standard, mentre – nella specie – i servizi richiesti sono piuttosto frastagliati e modellati sulle esigenze particolari del Comune appaltante.

È vero che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 (221.000 euro) devono avvenire nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità), nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Il Decreto correttivo (D.Lgs. n. 56/2017) ha innestato nell’art. 36, comma 1, anche l’obbligo di rispettare, oltre ai principi di cui all’art. 30, i principi di cui agli articoli 34 e 42. Tuttavia, i motivi del ricorso non illuminano a sufficienza i dedotti profili di violazione di tali principi, anche perché – come già rilevato – la procedura seguita appare coerente con il dettato di legge. È evidente che l’affidamento diretto si pone come procedura in deroga rispetto ai principi della concorrenza, non discriminazione e similari che implicano sempre e comunque una procedura competitiva sia pur informale. Se così è, appare logico pensare che i principi in parola disciplinino l’affidamento e l’esecuzione in termini generali sul presupposto di una procedura ultra-semplificata, nella quale la speditezza dell’acquisizione deve prevalere sul rigido formalismo. Non può sfuggire che una procedura competitiva per importi elevati è cosa diversa da una procedura a inviti per assegnare forniture, servizi o lavori di importo contenuto. Fino all’importo dei 40 mila euro – ferma restando la cornice dei principi generali – il legislatore ha ritagliato una specifica disciplina che il Consiglio di Stato (nel parere n. 1903/2016) ha ritenuto come micro-sistema esaustivo ed autosufficiente che non necessita di particolari formalità e sulla quale i principi generali, richiamati dall’articolo 36, comma 2, lett. a) non determinano particolari limiti. Si è in presenza di una ipotesi specifica di affidamento diretto diversa ed aggiuntiva dalle ipotesi di procedura negoziata “diretta” prevista nell’articolo 63 del Codice che impone invece una specifica motivazione e che l’assegnazione avvenga in modo perfettamente adesivo alle ipotesi predefinite dal legislatore (si pensi in particolare all’unico affidatario o alle oggettive situazioni di urgenza a pena di danno), di guisa che, nel caso degli importi inferiori ai 40 mila euro non si pone neppure il problema di coniugare l’affidamento diretto con l’esigenza di una adeguata motivazione.

Infine, per quel che riguarda l’asserita violazione della clausola dello “stand still”, di cui all’art. 32, comma 9, del Codice, stante la stipula del contratto dal giorno successivo all’aggiudicazione, va evidenziato che, a tenore dell’art. 32, comma 10, lett. b) del Codice, “il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi: […] nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma2, lettera a) e b)”. Pertanto, anche tale censura si appalesa infondata.

V – In conclusione, il ricorso è infondato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.500,00, oltre Iva e c.p.a., per ciascuna delle parti resistenti (Comune di Petrella Tifernina e RTI Giuliani Environment).

GRANDE ATTESA DA PARTE DEI PARTITI PER L’AUDIZIONE DELL’UPB DA PARTE DELLE COMMISSIONI BILANCIO RIUNITE DELLA CAMERA E DEL SENATO

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Il giorno 9 ottobre alle ore 20:15 ci sarà l’ Audizione dell’Ufficio parlamentare di Bilancio (UPB) presso le Commissioni bilancio riunite della Camera e del Senato nell’ambito dell’esame della NADEF 2018.

Com’è noto l’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) è un organismo indipendente costituito nel 2014 con il compito di svolgere analisi e verifiche sulle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica del Governo e di valutare il rispetto delle regole di bilancio nazionali ed europee. L’Upb contribuisce ad assicurare la trasparenza e l’affidabilità dei conti pubblici, al servizio del Parlamento e dei cittadini.

L’Upb, costituito secondo quanto previsto dalla legge rinforzata sul principio del pareggio di bilancio e in attuazione delle normative europee sulla nuova governance economica, è una delle istituzioni di bilancio indipendenti create, nei tempi più recenti, in numerosi paesi dell’OCSE (Link utili).

L’Upb effettua analisi, verifiche e valutazioni in merito a:

  • previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica e impatto macroeconomico dei provvedimenti legislativi di maggior rilievo; in particolare, valida le previsioni macroeconomiche del Governo contenute nei documenti di programmazione (Lettere di validazione);
  • andamenti di finanza pubblica, anche per sottosettore, e osservanza delle regole di bilancio;
  • attivazione e utilizzo di alcuni istituti previsti dal nuovo quadro di regole europee (in particolare, il meccanismo correttivo e l’autorizzazione in caso di evento eccezionale);
  • sostenibilità della finanza pubblica nel lungo periodo;
  • ulteriori temi economico-finanziari rilevanti ai fini delle predette attività, con una attenzione particolare alla divulgazione di elementi informativi nei campi dell’economia e della finanza pubblica (Infografica).

L’Ufficio opera sulla base di un programma di lavoro annuale, predisponendo analisi e rapporti anche su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica.

IL PARERE DELLA SEZIONE CONSULTIVA DEL CONSIGLIO DI STATO SULLO SCHEMA DI DPR PER LA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI NONCHE’ DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE

VERDESCA

A seguito di una richiesta della Presidenza del consiglio dei ministri – Ministro per gli affari europei, la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell’adunanza del 20 settembre 2018 (n.2280) ha esaminato lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante ulteriori modifiche all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

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