I CONSIGLIERI COMUNALI SONO LEGITTIMATI AD IMPUGNARE GLI ATTI DEL CONSIGLIO SE…

RICORSOIl  Consiglio di Stato, Sezione V con la Sentenza 3814/2018  del 21 giugno 2018 ha affrontato permette il problema del diritto dei consiglieri di impugnare le deliberazioni di Consiglio.

La sentenza si occupa anche dei termini di deposito della relazione del collegio dei revisori al rendiconto di gestione, confermando l’obbligo che la stessa sia depositata, unitamente allo schema di rendiconto di gestione, nei 20 giorni antecedenti la seduta.

La sentenza, inoltre, chiarisce in quali casi il comportamento dei consiglieri comunali può considerarsi acquiescente in ordine a difetti procedurali.

Il significativo ritardo con cui è stata messa a disposizione dei consiglieri la relazione dell’organo di revisione (solo due giorni prima della seduta consiliare invece dei venti previsti) ha arrecato un vulnus alle prerogative consigliari, impedendo una deliberazione consapevole. Ciò a maggior ragione in considerazione del ruolo anche sostanziale che l’art.39 dello Statuto assegna alla relazione dell’organo di revisione, che contiene, fra l’altro, “rilievi proposte per migliorare l’efficienza e l’economicità della gestione”.

Deve escludersi, quindi, che si tratti di una violazione meramente procedimentale ovvero di una forma di irregolarità inidonea a determinare l’invalidità della delibera di approvazione. La violazione è, al contrario, sostanziale e determina l’illegittimità della delibera consiliare.

L’art. 227, c. 2, del Tuel prevede che la proposta di rendiconto della gestione debba essere messa a disposizione dei consiglieri comunali entro un termine non inferiore a 20 giorni, stabilito dal regolamento di contabilità, precedente la sessione consiliare. Secondo la giurisprudenza entro lo stesso termine devono essere messi a disposizione anche gli allegati, compresa la relazione dell’organo di revisione. Il mancato rispetto dei termini sanciti dalla normativa per il deposito e la messa a disposizione dei consiglieri comunali della relazione dei revisori dei conti, a corredo del conto consuntivo, determina la lesione del cd. jus ad officium dei consiglieri, con conseguente annullamento della delibera di approvazione del consuntivo.

La legittimazione degli originari ricorrenti trova nel caso di specie il proprio fondamento nella circostanza che essi fanno valere una violazione incidente specificamente sulle prerogative di consigliere comunale, in quanto lamentano di aver subito una preclusione all’esercizio delle funzioni relative all’incarico rivestito a causa dell’inosservanza del termine per il deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare. Si dolgono, infatti, che la relazione dell’organo contabile non è stata depositata nei termini di legge, precludendo così una consapevole deliberazione in merito all’approvazione del rendiconto della gestione finanziaria del Comune.

8. Non rileva, in senso contrario, la circostanza che i consiglieri comunali ricorrenti, preso atto del mancato deposito nel termine di legge della relazione dell’organo di revisione, abbiano deciso di allontanarsi della seduta (senza manifestare il proprio dissenso o chiedere il differimento della seduta). La scelta di allontanarsi, in quanto determinata proprio dalla violazione contestata, non può, infatti, incidere in senso negativo sulla sussistenza della legittimazione al ricorso, né può determinare una forma di acquiescenza al provvedimento.

Sul punto, infatti, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il componente dell’organo collegiale decade dalla possibilità di impugnazione solo se partecipa attivamente alla seduta e alla votazione favorevole senza manifestare e far verbalizzare il proprio dissenso alla delibera. Ciò in quanto la partecipazione attiva alla seduta e la votazione favorevole alla approvazione della delibera, comporta la imputabilità del deliberato anche al componente presente non dissenziente, con conseguente acquiescenza al provvedimento (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 novembre 2007, n. 5759).

Nel caso di specie, tuttavia, non vi è stata partecipazione attiva alla seduta e alla votazione favorevole, in quanto i consiglieri comunali ricorrenti si sono allontanati dalla seduta, e non hanno preso, quindi, parte alla votazione favorevole. Tanto è sufficiente ad escludere ogni forma di acquiescenza.

La scelta di allontanarsi dall’aula al momento della votazione non incidere in senso negativo sulla sussistenza della legittimazione al ricorso e non determina una forma di acquiescenza all’atto. “Sul punto, infatti, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il componente dell’organo collegiale decade dalla possibilità di impugnazione solo se partecipa attivamente alla seduta e alla votazione favorevole senza manifestare e far verbalizzare il proprio dissenso alla delibera. Ciò in quanto la partecipazione attiva alla seduta e la votazione favorevole alla approvazione della delibera, comporta la imputabilità del deliberato anche al componente presente non dissenziente, con conseguente acquiescenza al provvedimento (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 novembre 2007, n. 5759). Nel caso di specie, tuttavia, non vi è stata partecipazione attiva alla seduta e alla votazione favorevole, in quanto i consiglieri comunali ricorrenti si sono allontanati dalla seduta, e non hanno preso, quindi, parte alla votazione favorevole. Tanto è sufficiente ad escludere ogni forma di acquiescenza”.