LEGGI IN ATTESA DI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

openIl Governo Renzi, rispetto a quelli che lo hanno preceduto si è caratterizzato per una ulteriore spinta verso l’aumento del numero dei decreti delegati per l’attuazione delle leggi approvate dal Parlamento. In sostanza le leggi quando escono da Camere e vengono poi promulgate dal Presidente della Repubblica non sono operative, ma richiedono ulteriori provvedimenti (i decreti delegati, ma anche dei decreti, delle Linee guida, ecc.) per cui  i tempi si allungano e almeno in alcuni casi anche dopo anni ancora la legge non è operativa.

Su questo tema che purtroppo è molto grave, si è cimentata ancora una volta l’associazione Openpolis che ha trovato oltre 700 leggi che ancora attendono l’adozione di provvedimenti che in tutto o in parte ne impediscono la competa attuazione.

Come si vede dal grafico il problema ha assunto una notevole gravità soprattutto con i Governo Renzi; esistono provvedimenti che sono in attesa dei decreti attuativi e tra questi ci sono leggi che sono ancora a zero. Due di queste risalgono ai tempi di Monti: si tratta delle leggi sulla Corte penale internazionale e la Legge comunitario 2010. Entrambe prevedevano un solo decreto attuativo, ma in più di 4 anni quell’unico decreto non è stato approvato.

Così avviene che i vari Governi annunciano con enfasi di aver fatto approvare una legge, ma poi si scopre che anche a distanza di molti anni di fatto è come se questo non fosse avvenuto.

Le leggi che in genere sono più ricche di provvedimenti attuativi sono quelle di bilancio che vengono approvate di corsa negli ultimi giorni dell’anno ma che poi richiedono spesso mesi per essere completate.

Si tratta di un malavvezzo che dovrebbe cessare.

LA DISPENSA PER SCARSO RENDIMENTO DEL PUBBLICO DIPENDENTE

consiglio-di-stato-aulaNonostante gli annunci roboanti sulle mega riforme del pubblico impiego il vecchio DPR 3/57 funziona ancora benissimo, basta volerlo applicare.

Il Consiglio di Stato, chiamato ad occuparsi del problema della dispensa dal servizio di personale che aveva una scarsa produttività con una recentissima sentenza (Sez. IV, n. 884/2017) ha ritenuto di confermare la validità delle norme del DPR 10 gennaio 1957  con le seguenti motivazioni:

La dispensa per scarso rendimento di cui all’art. 129 del T.U. 3 del 1957 si configura quale istituto di diretta ed autonoma applicazione, costitutivo di principi generali validi per tutto il pubblico impiego (cfr. sul punto Cons. Stato, Sez. IV, 18 marzo 2009 n. 1596) ed essenzialmente applicabile alle ipotesi in cui la continuazione del rapporto di servizio risulti impossibile sulla base di una valutazione oggettiva e globale della condotta lavorativa del dipendente, se raffrontata con la condotta che il rapporto di servizio medesimo viceversa impone.

Tali intrinseche caratteristiche dell’istituto medesimo inducono pertanto ad escludere recisamente che esso sia caratterizzato da un’applicazione meramente residuale, e pertanto possibile nelle sole ipotesi nelle quali non possano trovare applicazione istituti di differente natura, in primis l’irrogazione delle sanzioni disciplinari.

In tal senso, infatti, la dispensa dal servizio per scarso rendimento risponde innanzitutto all’esigenza di tutelare la funzionalità e l’assetto organizzativo della pubblica amministrazione nei riguardi del comportamento del dipendente, che, complessivamente, denoti insufficiente rendimento dell’attività da lui prestata, con riguardo all’insussistenza di risultati utili, per quantità e qualità, alla funzionalità dell’ufficio, ed ha pertanto natura diversa da quella disciplinare, potendo tuttavia basarsi anche su fatti disciplinarmente rilevanti (indipendentemente dall’esito del relativo procedimento) e idonei ad apprezzare la scadente attività lavorativa e lo stesso comportamento (cfr. sul punto, ad es., Cons. Stato , sez. IV, 28 novembre 2006 n. 6955).”.

Tutte le censure dell’appellante reiterano argomenti la cui fondatezza è stata già esclusa dalla giurisprudenza prima richiamata, che ha ben chiarito che il detto istituto (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3 – art. n.129 “può essere dispensato dal servizio l’impiegato divenuto inabile per motivi di salute, salvo che non sia diversamente utilizzato ai sensi dell’art. 71, nonché quello che abbia dato prova di incapacità o di persistente insufficiente rendimento.

Ai fini del precedente comma è considerato di persistente insufficiente rendimento l’impiegato che, previamente ammonito, riporti al termine dell’anno nel quale è stato richiamato una qualifica inferiore al “buono”.

All’impiegato proposto per la dispensa dal servizio è assegnato un termine per presentare, ove creda, le proprie osservazioni.

È fatto in ogni caso salvo il diritto al trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti.”) in quanto espressione di un principio generale informatore del settore del pubblico impiego può applicarsi anche ai settori c.d. “non contrattualizzati”; né l’appellante ha indicato e dimostrato che le norme dallo stesso invocate possano spiegare un effetto preclusivo.

Il testo integrale della sentenza o trovate qui:

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=INB2BEFBIY7ERCULFYTKUZGZ6Y&q=DISPENSA

APPROVATE NORME DI MODIFICA DEL D.LGS 50/2016 SUI CONTRATTI PUBBLICI

palazzo_chigi_3_0Nella seduta del 23 febbraio il Consiglio dei Ministri ha  provveduto ad adottare  in esame preliminare, un decreto legislativo correttivo del Codice degli appalti, adottato a norma dell’articolo 1, comma 8, della legge delega n. 11 del 2016  e in esito alla consultazione pubblica.

L’intervento apporta modifiche e integrazioni al Codice, volte a perfezionarne l’impianto normativo confermandone i pilastri fondamentali. Le modifiche apportate seguono tre direttrici:

1) sono state apportate al codice tutte le modifiche  di coordinamento ai fini di una più agevole lettura;

2) sono state introdotte integrazioni che migliorano l’efficacia e chiariscono la portata di alcuni istituti, sulla base anche di quanto suggerito dal Consiglio di Stato in sede consultiva e dalle associazioni o dagli operatori di settore;

3) sono state apportate limitate modifiche ad alcuni istituti  rilevanti, conseguenti alle criticità evidenziate nella prima fase attuativa del codice.

Tra le modifiche si segnalano:

appalto integrato: si introduce un periodo transitorio che prevede che l’appalto integrato sia possibile per gli appalti i cui progetti  preliminari o definitivi siano stati già approvati alla data di entrata in vigore del codice e nei casi di urgenza;

progettazione: si  introduce l’obbligatorietà dell’uso dei parametri per calcolare i compensi a base di gara;

concessioni 80/20: si chiarisce che il limite dell’80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture, relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000, che i concessionari sono obbligati ad affidare mediante procedura ad evidenza pubblica non riguarda i lavori eseguiti direttamente né quelli relativi alla manutenzione ordinaria;

subappalto:  si supera la rigidità della disciplina attualmente prevista, anche alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia, chiarendo tra l’altro che il limite del 30% è da riferirsi alla categoria prevalente per i lavori e, solo nel caso di servizi e forniture, all’importo complessivo del contratto;

indicazione terna sub appaltatori: si prevede che stazione appaltante indichi nel quando ritiene necessaria l’indicazione della terna in sede di offerta;

contraente generale: si prevede  una soglia minima pari a 150 milioni di euro per il ricorso all’istituto del  contraente generale, per evitare che il ricorso all’istituto per soglie minimali  concretizzi una elusione del divieto di appalto integrato;

varianti: si integra la disciplina della variante per errore progettuale, specificando che essa è consentita solo entro i limiti quantitativi del deminimis;

semplificazioni procedurali: in caso di nuovo appalto basato su progetti per i quali risultino scaduti i pareri acquisiti, ma non sono intervenute variazioni, vengono confermati i pareri, le autorizzazioni e le intese già rese dalle amministrazioni.

Se le norme fossero meditate un poco di più prima di essere approvate in fretta e furia, forse tutte queste modifiche non sarebbero state necessarie.

MODIFICATE NORME PER LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE PUBBLICO

palazzo-chigiNella seduta di ieri 23 febbraio il Consiglio dei Ministri ha adottato un decreto legislativo che modifica il D.lgs 150/2009 recante la valutazione dei dipendenti pubblici.

Da quanto si legge nel comunicato di Palazzo Chigi il provvedimento persegue l’obiettivo generale di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di garantire l’efficienza e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Con il decreto, ispirato ai principi di semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e della premialità, di razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, di riduzione degli adempimenti in materia di programmazione e di coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni, si introducono, tra le altre, le seguenti novità:

– viene chiarito che il rispetto delle disposizioni in materia di valutazione costituisce non solo condizione necessaria per l’erogazione di premi, ma rileva anche ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell’attribuzione di incarichi di responsabilità al personale e del conferimento degli incarichi dirigenziali; la valutazione negativa delle performance rileva anche ai fini dell’accertamento della responsabilità dirigenziale;

– ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e a valutare la performance con riferimento all’amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti o gruppi di dipendenti;

– oltre agli obiettivi specifici di ogni amministrazione, è stata introdotta la categoria degli obiettivi generali, che identificano le priorità in termini di attività delle pubbliche amministrazioni coerentemente con le politiche nazionali, definiti tenendo conto del comparto di contrattazione collettiva di appartenenza;

– gli Organismi indipendenti di valutazione (OIV), tenendo conto delle risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione presenti nell’amministrazione, dovranno verificare l’andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento e segnalare eventuali necessità di interventi correttivi;

– viene riconosciuto, per la prima volta, un ruolo attivo dei cittadini ai fini della valutazione della performance organizzativa, mediante la definizione di sistemi di rilevamento della soddisfazione degli utenti in merito alla qualità dei servizi resi;

– nella misurazione delle performance individuale del personale dirigente, è attribuito un peso prevalente ai risultati della misurazione e valutazione della performance dell’ambito organizzativo di cui hanno essi diretta responsabilità;

– è definito un coordinamento temporale tra l’adozione del Piano della performance e della Relazione e il ciclo di programmazione economico-finanziaria;

– sono introdotti nuovi meccanismi di distribuzione delle risorse destinate a remunerare la performance, affidati al contratto collettivo nazionale, che stabilirà la quota delle risorse destinate a remunerare, rispettivamente, la performance organizzativa e quella individuale e i criteri idonei a garantire che alla significativa differenziazione dei giudizi corrisponda un’effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati.

Speriamo che queste novità poi vengano attuate e che non rimangano solo sulla carta come per gran parte della riforma Brunetta.

APPROVATE DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI LE MODIFICHE AL TESTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO

consiglio-dei-ministri-2Ieri 23 febbraio si è riunito il Consiglio dei ministri adottando, tra l’altro alcune norme che modificano il testo unico del pubblico impiego contenuto nel D.lgs 165/2001.

Il decreto introduce disposizioni mirate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

– il progressivo superamento della “dotazione organica”, fermi restando i limiti di spesa, attraverso il nuovo strumento del “Piano triennale dei fabbisogni”, e la definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni, differenziati in base agli effettivi fabbisogni e la rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici;

– la disciplina delle forme di lavoro flessibile, anche al fine di prevenire il precariato, unitamente ad una soluzione transitoria per superare il pregresso: viene stabilito a regime il divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione e vengono introdotte specifiche procedure per l’assunzione a tempo indeterminato di personale in possesso dei requisiti;

– l’introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, finalizzate ad accelerare e rendere concreta e certa nei tempi l’azione disciplinare;

– la possibilità di svolgimento dei concorsi in forma centralizzata o aggregata (estesa alle Regioni) e la definizione di limiti, in relazione al numero dei posti banditi, per gli idonei non vincitori;

– l’integrazione nell’ambiente di lavoro delle persone con disabilità, anche attraverso l’istituzione di una Consulta nazionale per l’integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità.

Sarebbe opportuno che l’ispettorato della funzione pubblica vigilasse affinchè le norme vengano rispettate da tutte le pubbliche amministrazioni.

PUBBLICATO IL NUOVO DPCM CON I FABBISOGNI STANDARD PER ALCUNI SERVIZI DI PRIMARIA IMPORTANZA DEI COMUNI

fabbSulla Gazzetta Ufficale n. 44 del 22 febbraio è stato pubblicato il DPCM del 29 dicembre 2016 recante l’ “Adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario relativi alle funzioni di istruzione pubblica, alle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente – servizio smaltimento rifiuti, alle funzioni nel settore sociale – servizi di asili nido, alle funzioni generali di amministrazione e controllo, alle funzioni di polizia locale, alle funzioni di viabilità e territorio, alle funzioni nel campo dei trasporti (trasporto pubblico locale) ed alle funzioni nel settore sociale al netto dei servizi di asili nido.

Si tratta di alcuni dei servizi più importanti per i cittadini.

Quella dei della determinazione dei fabbisogni standard dei Comuni è la strada scelta dal governo per eliminare le spaventose difformità di costi e di servizi tra un comune e l’altro.

Come dimostrato di recente ci sono comuni che offrono servizi di alta qualità a costi contenuti, altri che offrono servizi di alta qualità a costi esagerati, altri che offrono servizi di bassa qualità ad alto costo ed infine  comuni che offrono pochi servizi a baso costo.

Il testo della G.U. lo trovate qui:

il file:///C:/Users/FRGAM/Downloads/20170222_044_SO_012.pdf

ALLA CAMERA, DOPO IL VOTO DI FIDUCIA DI IERI SI CONCLUDE OGGI GIOVEDI’ 23 FEBBRAIO CON IL VOTO FINALE L’APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE PER LA CONVERSIONE DEL D.L. MILLEPROROGHE

palazzo_chigi_3_0Ieri  era iniziato alle ore 16:30 l’esame dell’articolo unico del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative (C. 4304) nel testo delle Commissioni identico a quello già approvato dal Senato. Sul provvedimento è stata posta la questione di fiducia dal Ministro Finocchiaro per conto del Governo  per l’approvazione senza emendamenti e articoli aggiuntivi.

La maggioranza ha ottenuto la fiducia con 337 sì e 187 no;  questa mattina con inizio alle ore 9 sarà effettuata la votazione finale.

 

APERTA LA CONSULTAZIONE DALL’ANAC SU ALCUNI IMPORTANTI REGOLAMENTI

anac-zzzL’ANAC  ha  aperto la Consultazione on line su alcuni schemi di Regolamento con cui  intende disciplinare l’esercizio della propria attività di vigilanza in materia di misure anti-corruzione e per la trasparenza e in materia di inconferibilità e incompatibilità.
Con tali documenti  l’Autorità provvede a regolamentare, sulla base dei principi generali stabiliti dalla Legge 241/1990, il procedimento di vigilanza, dalla fase di attivazione alla fase di conclusione dell’istruttoria, con l’individuazione della tipologia di atti/provvedimenti che gli Uffici possono proporre al Consiglio al termine dell’istruttoria.
In particolare vengono disciplinate tre tipologie di procedimenti di competenza dell’A.N.AC.:
a)  Procedimenti aventi ad oggetto la sussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013;
b)     Procedimenti aventi ad oggetto la violazione delle norme sulla trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013;
c)     Procedimenti aventi ad oggetto la violazione di norme e delle misure in materia di prevenzione della corruzione e dell’illegalità:
– procedimenti avviati a seguito di notizie o segnalazioni di illeciti ai sensi dell’art. 19 comma 5 lettera a) del d.l. 90/2014 anche pervenute ai sensi dell’art. 54 – bis del d.lgs. 165/2001;
– procedimenti avviati ai sensi  dell’art. 1 comma 2 lettera f) e comma 3 della legge 190/2012 ai fini di vigilanza e controllo sull’effettiva applicazione e sull’efficacia delle misure adottate da amministrazioni ed enti, volti ad accertare la conformità del contenuto dei PTPC adottati alle indicazioni del PNA (mancanza,  insufficienza o illegittimità delle misure di prevenzione della corruzione contenute nel PTPC) ovvero la conformità di atti e comportamenti  dell’amministrazione /ente alle prescrizioni di legge, del PNA o dei PTPC adottati.
Sono dettagliatamente indicati i termini per l’avvio nonché i termini per la conclusione dei procedimenti; per quanto riguarda la partecipazione al procedimento, sono indicati il contenuto ed i soggetti destinatari della comunicazione di avvio e sono illustrate le modalità attraverso le quali è assicurato il contraddittorio.
Al fine di consentire la massima partecipazione all’adozione del Regolamento, con la consultazione l’Autorità intende acquisire da parte di tutti i soggetti interessati ogni osservazione ed elemento utile per la elaborazione del documento definitivo.
Eventuali contributi potranno essere inviati entro le ore 12.00 del 3 marzo 2017 mediante compilazione dell’apposito modello
I documenti si trovano qui:
Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari
Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione
Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33

IN PREPARAZIONE IL DECRETO LEGGE CON LE MISURE FINANZAIRIE PER GLI ENTI LOCALI

13_foto_1A seguito delle ripetute insistenze dell’Anci prende sempre più piede l’idea di un decreto legge per affrontare i problemi finanziari di tutti gli enti locali.

In primo luogo si partirebbe dall’integrazione del Fondo di solidarietà comunale per attenuare l’impatto sui comuni più penalizzati dalla distribuzione delle risorse.

Un altro articolo dovrebbe essere dedicato alle città metropolitane.

Ma il punto principale è legato alle assunzioni del personale con l’innalzamento della facoltà di copertura del turnover al 75% per tutti i Comuni, anche per quelli che  hanno sforato l’equilibrio di bilancio al fine di poter sostituire almeno le figure essenziali ed infungibili.

PUBBLICATO IL D.L.PER LA SICUREZZA DELLE CITTA’

sicurezza_urbanaSulla gazzetta ufficiale n. 42 del 20 febbraio è stato pubblicato il D.L. n. 14/2017 riguardante la sicurezza delle città. Un provvedimento molto atteso e sollecitato da tempo da parte dell’ANCI che introduce finalmente il concetto di sicurezza integrata. In particolare l’art 2 stabilisce che Ferme restando le competenze esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata sono adottate, su proposta del Ministro dell’interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata e sono rivolte, prioritariamente, a coordinare, per lo svolgimento di attività di interesse comune, l’esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti, anche con riferimento alla collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale.

In coerenza con le linee generali di cui all’articolo 2, con appositi patti sottoscritti tra il prefetto ed il sindaco, nel rispetto di linee guida adottate, su proposta del Ministro dell’interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, possono essere individuati, in relazione alla specificità dei contesti, interventi per la sicurezza urbana, tenuto conto anche delle esigenze delle aree rurali confinanti con il territorio urbano.
I patti per la sicurezza urbana di cui al comma 1 perseguono, prioritariamente, i seguenti obiettivi:
a) prevenzione dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate
da fenomeni di degrado;
b) promozione del rispetto della legalità, anche mediante mirate iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita, comprese l’occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati, nonché la prevenzione di altri fenomeni che comunque comportino turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici;
c) promozione del rispetto del decoro urbano, anche valorizzando forme di collaborazione inter-istituzionale tra le amministrazioni competenti, finalizzate a coadiuvare l’ente locale nell’individuazione di aree urbane su cui insistono musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, da sottoporre a particolare tutela.

Il decreto legge prevede anche alcune modifiche al  testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
a) all’articolo 50:
1. al comma 5, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.»;
2. al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di
vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.».
b) all’articolo 54:
1. il comma 4 -bis è sostituito dal seguente:
«4 -bis . I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4  sono diretti a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità,
quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l’illecita
occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all’abuso di alcool o all’uso di sostanze stupefacenti.».
2. Nelle materie di cui al comma 1, lettera a) , numero 1, del presente articolo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.