SOLO LE FARMACIE POSSONO EFFETTUARE ACCERTAMENTI ANALITICI NELL’AMBITO DELL’AUTOCONTROLLO. LO HA SANCITO LA CORTE COSTITUZIONALE

car_4390La Corte Costituzionale il 7 aprile ha pubblicato la sentenza n. 66 riguardante la possibilità da parte dei centri commerciali di fare accertamenti diagnostici ai clienti.

Con l’art. 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), il legislatore aveva delegato il Governo a individuare «nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche nell’ambito del Servizio sanitario nazionale».

In attuazione della delega è stato emanato il d.lgs. n. 153 del 2009, il quale ha previsto (all’art. 1, comma 2) che le farmacie possano partecipare al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti o domiciliati nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attività del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.

In particolare, alle farmacie è consentito erogare prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo, esclusa l’attività di prescrizione e diagnosi, nonché il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti e nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni (art. 1, comma 2, lettera e, del D.lgs. n. 153 del 2009). Continua a leggere “SOLO LE FARMACIE POSSONO EFFETTUARE ACCERTAMENTI ANALITICI NELL’AMBITO DELL’AUTOCONTROLLO. LO HA SANCITO LA CORTE COSTITUZIONALE”

LA PROCEDURA PER INDIVIDUARE I SOCI DI UNA SOCIETA’ MISTA PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE

consiglio-di-statoLa sentenza del Consiglio di Stato n. 474/2017 affronta il problema dell’affidamento della gestione di una farmacia comunale ad una società mista fornendo interessanti spunti agli amministratori.

Secondo il Collegio la gestione delle farmacie comunali da parte degli enti locali è collocata come modalità gestoria “in nome e per conto” del S.S.N., come tale non riconducibile né all’ambito dei servizi di interesse generale nella definizione comunitaria, né alla disciplina sui servizi pubblici locali secondo l’ordinamento italiano; piuttosto deve ritenersi che l’attività di gestione delle farmacie comunali costituisca esercizio diretto di un servizio pubblico, trattandosi di un’attività rivolta a fini sociali ai sensi dell’ art. 112 D.Lgs. n. 267 del 2000. La procedura per l’individuazione dell’affidatario non riguarda perciò l’affidamento del servizio, la cui “concessione/autorizzazione rimane in capo al Comune”, con conseguente applicazione del termine ordinario di impugnazione.

La formulazione dell’art. 8 L.n.362/1991, indicativa e comprensiva delle varie incompatibilità concernenti i singoli farmacisti, ha chiaramente la ratio di rendere applicabile anche nei confronti dei partecipanti alle società di persone o alle società cooperative a responsabilità limitata le incompatibilità per i farmacisti persone fisiche titolari o gestori di farmacie. Conseguentemente oggi tale divieto deve ritenersi operante anche nei confronti dei soci delle società di gestione delle farmacie comunali, in coerente applicazione dei parametri costituzionali di riferimento”. Infatti non si vedono ragioni per le quali l’incompatibilità sancita dall’art. 8 lett. b) non debba estendersi anche alla partecipazione societaria ad una società che ha per oggetto esclusivo la gestione di una farmacia comunale, una volta che il diritto vivente è giunto ad ammettere tale modalità di gestione.

Il testo integrale della sentenza lo trovate qui:

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=TUITIVD3VUNQ4OMVUDF6I7DH7A&q=