LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE 8/2020 CHE HA CONVERTITO IL DECRETO LEGGE MILLEPROROGHE

Alcuni stemmi di Comuni italiani

Sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale 51 del 29 febbraio 2020 è stata pubblicata la legge 8/2020 con cui è stato convertito in legge con molte modifiche e integrazioni il D.L. 162/2019 c.d. milleproroghe (termine che anche quest’anno si conferma appropriato).

Moltissime sono le norme che interessano gli enti locali, per cui mi soffermerò su quelle più importanti :
a) Art. 1, commi 1 e 1-bis: riguarda il termine per la stabilizzazione del personale ;
b) Art. 1 comma 1-ter: riguarda la proroga del termine per attuare le progressioni verticali;
c) Art. 4 comma 3-quater: riguarda i canoni di concessione;
d) Art. 16-Con la finalità di ovviare alla carenza di segretari nei piccoli comuni si prevede poi la possibilità di conferire, in via transitoria e per un massimo di 12 mesi, le funzioni di vicesegretario comunale “reggente” a funzionari di ruolo di un ente locale, con determinati requisiti. Si interviene infine sulla disciplina relativa alle classi demografiche dei comuni ai fini dell’assegnazione dei segretari comunali, prevedendo che esse siano determinate, in caso di convenzione, dalla sommatoria degli abitanti di tutti i comuni.
e) Art. 17 comma 1-bis: riguarda la proroga per lo scorrimento delle graduatorie anche su posti trasformati successivamente all’indizione del concorso;
f) Art. 18: contiene misure urgenti per il ricambio generazionale e la funzionalità nella pubblica amministrazione e nei piccoli comuni;
g) Art. 18-ter: stabilisce che “nell’articolo 90, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» si interpretano nel senso che il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato”.
h) Art. 38 commi 1-3; gli enti in pre-dissesto che si trovino in difficoltà a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.18/2019 possono accedere ad ulteriori anticipazioni del Ministero dell’Interno;
i) Art. 39-bis: proventi da sanzioni al codice della strada;
l) Art. 39-ter: l’eventuale disavanzo derivante dall’applicazione della sentenza della corte costituzione n. 4/2020 può essere ripianato gradualmente con quote annuali;
m) Art. 39-quater: l’eventuale disavanzo dell’esercizio 2019 derivante dall’introduzione delle nuove norme per il calcolo dell’accantonamento al Fondo specifico potrà essere ripianato in 15 annualità.

Pur nella complessità della situazione appare singolare l’attività di “rimediare” alle sentenze della Corte Costituzionale.

LA CORTE COSTITUZIONALE RITIENE CHE LO SPOIL SYSTEM PREVISTO PER I SEGRETARI COMUNALI NON E’ INCOSTITUZIONALE

La Corte Costituzionale con sentenza del 23 febbraio ha stabilito che non è incostituzionale la disposizione del testo unico degli enti locali secondo cui il segretario comunale resta in carica per un periodo corrispondente a quello del sindaco che lo ha nominato e cessa automaticamente dall’incarico al termine del mandato di quest’ultimo.

La corte ha dichiarato non fondata una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Brescia, che dubitava del meccanismo descritto, per supposta violazione dei principi costituzionali di imparzialità e continuità dell’azione amministrativa (articolo 97 Costituzione).

I giudici costituzionali hanno messo in luce che l’evoluzione della normativa sul segretario comunale, prima e dopo l’entrata in vigore della Costituzione, è ispirata da concezioni assai diverse, alla ricerca di punti di equilibrio fra due esigenze non facilmente conciliabili: il riconoscimento dell’autonomia degli enti locali, da una parte; la necessità di garantire adeguati strumenti di controllo della loro attività, dall’altra. Anche attualmente, lo statuto burocratico e funzionale che caratterizza il segretario comunale è segnato da aspetti in apparenza dissonanti. Da un lato egli è funzionario statale assunto per concorso, ma dall’altro è preposto allo svolgimento effettivo delle sue funzioni attraverso una nomina relativamente discrezionale del sindaco. Non può essere revocato liberamente durante il mandato (salvo che per violazione dei doveri d’ufficio) ma è, appunto, destinato a cessare automaticamente dalle proprie funzioni al mutare del sindaco (salvo conferma), eppure anche in questo caso è garantito nella stabilità del suo status giuridico ed economico e del suo rapporto d’ufficio, rimanendo iscritto all’albo nazionale dei segretari comunali dopo la mancata conferma e restando perciò a disposizione per successivi incarichi presso altri comuni. Il segretario comunale, spiega la sentenza, è titolare di attribuzioni multiformi: neutrali, di controllo di legalità e di certificazione, da una parte, ma, dall’altra, di gestione quasi manageriale e di supporto propositivo all’azione degli organi comunali, capaci di orientare le scelte dell’ente nella fase preliminare della definizione dell’indirizzo amministrativo di quest’ultimo.

Tutte queste ragioni impediscono di applicare al segretario comunale quella giurisprudenza restrittiva che ha più volte dichiarato costituzionalmente illegittime disposizioni di leggi statali o regionali che prevedevano meccanismi di spoils system, cioè di decadenza automatica da un incarico amministrativo non apicale né fiduciario, al solo mutare dell’organo politico di riferimento.