Tra i famosi 11 decreti approvati dal Consiglio dei ministri la scorsa settimana, a mio avviso riveste molta importanza per gli enti locali quello relativo alle società partecipate.
In particolare l’art. 4 della bozza del D.lgs recante il T.U. in materia di società a partecipazione pubblica recita come segue:
Le amministrazioni pubbliche non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono costituire società e acquisire o mantenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
a) produzione di un servizio di interesse generale;
b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 172 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) realizzazione e gestione di un’opera ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale in regime di partenariato con un imprenditore
privato, selezionato con le modalità di cui all’articolo 7, comma 5, del presente decreto, in funzione dell’affidamento dell’opera o del servizio;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 25, del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili già esistenti nel proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore razionale in economia di mercato.
Le società a partecipazione pubblica che sono destinatarie di affidamenti diretti di appalti o concessioni hanno come oggetto sociale esclusivo una sola delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) dell’elenco di cui al comma 2.
Tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti e non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto, né con gara, né partecipare, direttamente o indirettamente, ad altre società o enti, se non nei limiti di cui all’articolo 16, comma 5.
L’art. 18 stabilisce che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.
Le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano entro lo stesso termine alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4, e all’Organo di vigilanza di cui all’articolo 15.
I piani di razionalizzazione, corredati di un’apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a ___________; (la cifra è in bianco nel testo)
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei
cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’articolo 4.
I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi all’Organo di vigilanza di cui all’articolo 15 (lasciato in bianco nel testo) e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente.