LE SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA SECONDO LA MADIA

Tra i famosi 11 decreti approvati dal Consiglio dei ministri la scorsa settimana, a mio avviso riveste molta importanza per gli enti locali quello relativo alle società partecipate.

In particolare l’art. 4 della bozza del D.lgs recante il T.U. in materia di società a partecipazione pubblica recita come segue:

Le amministrazioni pubbliche non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono costituire società e acquisire o mantenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
a) produzione di un servizio di interesse generale;
b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 172 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) realizzazione e gestione di un’opera ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale in regime di partenariato con un imprenditore
privato, selezionato con le modalità di cui all’articolo 7, comma 5, del presente decreto, in funzione dell’affidamento dell’opera o del servizio;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 25, del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili già esistenti nel proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore razionale in economia di mercato.
Le società a partecipazione pubblica che sono destinatarie di affidamenti diretti di appalti o concessioni hanno come oggetto sociale esclusivo una sola delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) dell’elenco di cui al comma 2.

Tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti e non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto, né con gara, né partecipare, direttamente o indirettamente, ad altre società o enti, se non nei limiti di cui all’articolo 16, comma 5.

L’art. 18 stabilisce che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano entro lo stesso termine alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4, e all’Organo di vigilanza di cui all’articolo 15.

I piani di razionalizzazione, corredati di un’apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a ___________; (la cifra è in bianco nel testo)
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei
cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’articolo 4.

I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi all’Organo di vigilanza di cui all’articolo 15 (lasciato in bianco nel testo) e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente.

L’INSTABILITA’ CRONICA ALL’ORIGINE DELLE ELEZIONI IN MOLTI COMUNI

In molti Comuni italiani quest’anno si vota per le elezioni amministrative. per ora le amministrazioni interessate sono 1.062, di queste ben 126 sono commissariate.

Ma il numero potrebbe essere incrementato da altri Comuni se, come pare, alcuni Consigli comunali venissero sciolti prima del 24 febbraio.

Nella sola provincia di Roma i Comuni dove si vota sono ben 41, a cominciare dalla Capitale; a Milano sono 20, ma nella sola provincia di Latina sono 9 e già si parla di qualcun altro che potrebbe aggiungersi.

Preoccupa il fatto che in molti enti locali oramai il commissariamento sia frequente il che denota situazioni che potremmo definire oramai endemiche.

La responsabilità di queste situazioni è da attribuire senza dubbio ai Partiti politici, oramai inadeguati a governare il territorio.

Nel mio volume “Il Sindaco di tutti: Come gestire il Comune per un risultato durevole” dedico ampio spazio proprio a come partire con il piede giusto, costruendo una maggioranza intorno ad un progetto fortemente condiviso con obiettivi sui problemi principali della città (individuati in maniera scientifica) predefiniti e concordati.

Sono comunque le persone che possono e che devono fare la differenza.

NOTA: l’immagine è tratta dal famoso affresco di Lorenzetti Allegoria del Cattivo Governo (1338-1339), Parete di sinistra della Sala dei Nove, Palazzo Pubblico, Siena

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA ESAMINATO LA NUOVA NORMATIVA SULLA GESTIONE DELLE TERRE E DELLE ROCCE DA SCAVO

Il Consiglio dei Ministri di questa mattina (15 gennaio)  ha approvato in secondo esame preliminare un decreto del Presidente della Repubblica che semplifica la disciplina di gestione delle terre e rocce da scavo.

Dal comunicato di Palazzo Chigi si legge che il provvedimento assorbe in un testo unico tutte le disposizioni oggi vigenti per quanto riguarda la gestione e l’utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti e la loro gestione nei siti oggetto di bonifica.

Rispetto al primo esame preliminare, il testo è stato ulteriormente integrato e modificato sia a seguito della consultazione pubblica rivolta a cittadini, associazioni e stakeholders del settore  che  hanno potuto presentare sul sito del ministero dell’Ambiente osservazioni e proposte di modifica – sia sulla base del parere espresso dalla Conferenza Unificata.

Il risultato di tali procedure di consultazione e condivisione è un testo maggiormente chiaro, semplice, completo e coerente con la disciplina di riferimento sia a livello nazionale che europeo. Con il nuovo decreto, l’Italia recepisce anche le richieste formali della Commissione europea ed evita una procedura d’infrazione.

Tra le principali novità introdotte anche a seguito della consultazione pubblica:

  • l’allineamento della normativa italiana a quella europea e un più stretto raccordo, proprio in termini normativi, con le procedure di valutazione di impatto ambientale;
  • la semplificazione delle procedure e la fissazione di termini certi per concludere le stesse, anche prevedendo meccanismi in grado di superare eventuali situazioni di inerzia da parte degli Uffici pubblici. In questo modo si evitano i lunghi tempi di attesa cui erano costretti i soggetti che operano nel settore delle terre e rocce da scavo, obbligati, finora, ad attendere la preventiva approvazione del piano di utilizzo delle terre e rocce da parte delle autorità competenti;
  • una stretta interazione tra i soggetti che operano nel settore delle terre e rocce da scavo e le strutture deputate ai controlli, prevedendo che, fin dalla fase di predisposizione del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, i primi possano interagire con le Agenzie regionali e provinciali di protezione ambientale per le preliminari verifiche istruttorie e tecniche, anticipando lo svolgimento dei controlli previsti per legge;
  • procedure più veloci per attestare che le terre e rocce da scavo soddisfano i requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere qualificate come sottoprodotti e non come rifiuti;
  • il rafforzamento del sistema dei controlli e una disciplina più dettagliata ed efficace per il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti;
  • tempi certi in cui ARPA e APPA svolgano le attività di analisi.

GLOBAL AGE WATCH INDEX 2015

Come ogni anno ecco che arriva il Global Age Watch Index: una rilevazione effettuata da una associazione svizzera per misurare la qualità della vita degli anziani nei vari Paesi.

Vengono raccolti i dati relativi a:

  • Sicurezza del reddito: copertura pensionistica del reddito, percentuale di povertà degli anziani, benessere relativo degli anziani e potere d’acquisto;
  • Stato di salute: aspettativa di vita a 60 anni, aspettativa di vita in buona salute a 60 anni e benessere psicologico
  • Capacità: anziani occupati, livello di istruzione degli anziani
  • Ambiente favorevole:Connessione sociale, sicurezza, libertà civili, accesso ai mezzi di trasporto

L’anno passato l’Italia era stata collocata al 39° posto, se ne parlò durante il Convegno organizzato presso la Facoltà di economia e commercio della sede di latina dell’università degli studi “La Sapienza” di Roma dallo SPI CGIL.

Ora i dati ci collocano al 37° posto, quindi c’è stato un lieve miglioramento.

L’OCSE CI DICE COME GLI ITALIANI PENSANO CHE VADA LA VITA

Secondo l’OCSE nella vita non contano solo i dati numerici astratti relativi a PIL e le statistiche economiche

L’OCSE ha pertanto elaborato un indice che permette di mettere a confronto il grado di benessere nei vari Paesi, scorporato negli 11 temi che l’OCSE ha identificato quali essenziali, nelle diverse aree che interessano le condizioni materiali e la qualità della vita.

I temi sono: abitazione, reddito, occupazione, relazioni sociali, istruzione, ambiente, impegno civile, salute, soddisfazione, sicurezza ed equilibrio lavoro-vita

Sono evidenziati i fattori con i valori indicati maggioranza degli italiani.

Come si vede non siamo molto ottimisti….

CRESCE L’AUTORITA’ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE

Nella legge di stabilità 2016 è contenuto un importante comma per lo sviluppo dell’ Autorità europea per la sicurezza alimentare.

In base al comma 342 della L. 208/2015  il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca erogherà al comune di Parma la somma di euro 3,9 milioni, a titolo di contributo per la costruzione della nuova sede della Scuola per l’Europa di Parma di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 115.

Alla Scuola per l’Europa di Parma è attribuito il diritto di superficie sull’area utilizzata per la costruzione dell’immobile realizzato ai sensi della legge 3 agosto 2009,n. 115, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, della medesima legge 3 agosto 2009, n. 115.

L’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’ HA PUBBLICATO I DATI RELATIVI ALL’USO DI SOSTANZE ALCOLICHE NEL MONDO

Come tutti sanno l’alcool è una sostanza estremamente pericolosa per la salute umana in quanto causa danni diretti alle cellule di molti organi, soprattutto fegato e sistema nervoso centrale, e in particolare alle cellule del cervello.

L’organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato il suo report dal quale si rileva che il consumo quasi ovunque è in diminuzione.

Ma preoccupa il fatto che la fascia di età in cui si ha il picco del consumo di alcolici diversi da vino e birra (aperitivi, amari, superalcolici) è quella dai 18 ai 24 anni, per il 54,6 per cento dei soggetti.

Elevato è il numero degli incidenti stradali causati dall’alcool come purtroppo si legge spesso sui giornali.

Gli over 65  consumano solo birra e vino, nel 36,3 per cento dei casi.

Cambiano i gusti col sesso: gli uomini consumano anche altri alcolici in larga maggioranza – sempre oltre il 55 per cento tra i 18 e i 65 anni, mentre sono meno di un quarto quelli che bevono solo vino e birra.

Al di sopra dei 65 anni, indipendentemente dai soggetti, vincono vino e birra: 41,7 contro 37 per cento per gli uomini e addirittura 32,2 contro 11,2 per le donne.

L’ITALIA AL 26° POSTO NEL RANKING MONDIALE DELLA QUALITA’ DELLA VITA

Il famoso Data base NUMBEO che raccogli i dati sul costo e sulla qualità della vita di tutti i Paesi del mondo, come tutti gli ani ha già pubblicato la graduatoria del 2015 in cui l’Italia è collocata al 26° posto.

Questa non lusinghiera classifica è provocata da alcuni dei parametri utilizzati come: la sicurezza, la tassazione,  il traffico, l’inquinamento e il potere di acquisto.

Su questi temi sarebbe opportuno che si concentrasse l’attenzione dei nostri governanti.

EUROSTAT: L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA IN EUROPA

Tra le tante statistiche pubblicate in questi giorni da Eurostat quella sullo stato dell’innovazione tecnologica la dice lunga sullo stato dell’Italia, notevolmente distante dai Paesi europei più sviluppati.

C’è ancora molto da fare per recuperare.

In Governo deve fare ancora di più per agevolare e accelerare il processo dell’innovazione tecnologica

LA PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI NELLA LEGGE DI STABILITA’ 2016 E’ UN GROSSO PASSO AVANTI, MA LASCIA FUORI LA MAGGIORANZA DEI COMUNI

Una importante novità in tema di acquisti è ora fornita dal comma 505 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) che introduce, finalmente, il principio della programmazione degli acquisti stabilendo in particolare quanto segue:

Al fine di favorire la trasparenza, l’efficienza e la funzionalità dell’azione amministrativa, le amministrazioni pubbliche approvano, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro. Il programma biennale, predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e servizi, indica le prestazioni oggetto dell’acquisizione, la quantità, ove disponibile, il numero di riferimento della nomenclatura, le relative tempistiche.

L’aggiornamento annuale indica le risorse finanziarie relative a ciascun fabbisogno quantitativo degli acquisti per l’anno di riferimento.

Il programma biennale e gli aggiornamenti sono comunicati alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, nonché pubblicati sul profilo del committente dell’amministrazione e sul sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso l’Autorità nazionale anticorruzione.

La violazione delle previsioni di cui ai precedenti periodi è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti, nonché ai fini dell’attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance.

Le acquisizioni non comprese nel programma e nei suoi aggiornamenti non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

Sono fatte salve le acquisizioni imposte da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le acquisizioni dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari.

Le amministrazioni pubbliche trasmettono i dati di programmazione di cui ai periodi precedenti al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Sono altresì comunicati e pubblicati con le medesime modalità nel loro testo integrale tutti i contratti stipulati in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti, fatta salva la tutela delle informazioni riservate di proprietà del committente o del fornitore di beni e servizi.

La disposizione del precedente periodo si applica anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la fornitura alle amministrazioni pubbliche di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro.

Resta fermo quanto previsto dall’articolo 271 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente agli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato inferiore a 1 milione di euro.

Si tratta di un grosso passo avanti per dare maggiore trasparenza e migliorare la gestione di questa importante funzione anche per i Comuni, ma proprio lì, a mio avviso, tenuto conto delle dimensioni della maggioranza dei Comuni, sorge l’esigenza che la programmazione sia fatta anche per acquisiti di valore inferiore, in quanto la maggioranza di questi enti rimarrebbe fuori dall’applicazione di questa norma.