PICCOLI COMUNI RESISTONO CONTRO L’ESERCIZIO OBBLIGATORIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI E IL TAR RIMETTE GLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

tar2Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), con Ordinanza n. 1027 in data 20 gennaio 2017, visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948 n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, riservata ogni ulteriore statuizione sul merito e sulle spese, ha dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 26-31, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122, concernente l’esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali per i seguenti profili:

  1. a) per contrasto con l’art. 77, comma 2, Costituzione, in relazione alla evidente carenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza legittimanti il ricorso allo strumento decretale d’urgenza;
  2. b) per contrasto con gli artt. 3, 5, 95, 97, 117, comma sesto, 114, 118 Costituzione, con riferimento ai principi di buon andamento, differenziazione e tutela delle autonomie locali; per violazione dell’art. 117, comma primo, Costituzione con riferimento all’art. 3 della Carta Europea dell’autonomia locale;
  3. c) per contrasto con gli artt. 133, comma 2, Costituzione, in relazione all’istituzione di nuovi comuni, e con gli artt. 114 e 119 Costituzione, in relazione all’autonomia organizzativa e finanziaria degli enti locali;

La questione aveva formato oggetto anche di una nota del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, del 12 gennaio 2015 con cui si ribadiva l’esercizio obbligatorio  in forma associata delle funzioni fondamentali, mediante unioni o convenzioni, da parte dei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti; nonché per l’accertamento negativo dell’obbligo dei comuni di stipulare una convenzione per l’esercizio in forma associata o tramite unione delle proprie funzioni fondamentali ai sensi dell’art. 14, d. l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 della l. 30 luglio 2010, n. 122

Il TAR ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 110 e 111, l. r. Regione Campania n. 16 del 2014 per contrasto con gli artt. 3, 5, 95, 97, 117, comma sesto, 114, 118 Costituzione

Pertanto il Collegio ha disposto la sospensione parziale del giudizio e ordinato l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Inoltre il Collegio ha ordinato che, a cura della Segreteria della Sezione, l’Ordinanza sia notificata alle parti costituite e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Dopo la bocciatura della riforma costituzionale con conseguente reviviscenza delle province ecco che arriva un nuovo motivo di  preoccupazione per il Governo sul complesso della gestione degli enti locali.

Sarebbe ora che venisse posta mano alla legge 56/2014 e a tutte le norme che si sono susseguite, spesso confusamente in questi anni per colpevolizzare i piccoli Comuni, per mettere in condizione di non poter lavorare le province, ecc.  assicurando una organizzazione seria e moderna degli enti locali e delle loro “missioni” coinvolgendo le Province in quanto enti di area vasta e sopprimendo ATO, consorzi ecc.