IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO SULLE MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI

consiglio-di-stato-05Ieri il Consiglio di Stato ha pubblicato sul proprio sito un lungo comunicato stampa per illustrare il parere reso dall’Adunanza della Commissione speciale sul decreto correttivo del nuovo codice dei contratti pubblici in vigore dal 19 aprile 2016; che dovrà essere approvato entro il 19 aprile 2017.

Si tratta del 18° dei pareri resi dal Consiglio di Stato sulla riforma degli appalti pubblici, nell’arco di un anno.

Lo schema di correttivo modifica 119 dei 220 articoli del codice e interviene dopo solo un anno; mentre il codice non è stato ancora completato con tutti gli atti attuativi previsti, pari a 53 (ad oggi, ne sono stati varati 11 espressamente previsti dal codice, e 4 non espressamente previsti, e sono in corso di adozione altri 9 atti attuativi).

Il Consiglio di Stato, oltre a rendere il parere sull’originario schema di codice, ha reso sinora, altri 16 pareri sui vari atti attuativi.

Il parere individua anzitutto i limiti formali e sostanziali del potere correttivo:

  1. il mancato recepimento di una parte della delega entro il termine di scadenza consuma definitivamente il relativo potere, e tale mancato esercizio non può essere recuperato in sede di adozione di decreti correttivi;
  2. con il correttivo sono consentite “integrazioni e correzioni” (anche rilevanti), a seguito di un periodo di “sperimentazione applicativa”;
  3. lo strumento del correttivo non può costituire una sorta di ‘nuova riforma’, pur rispettosa della delega originaria, che modifichi le scelte di fondo operate in sede di primo esercizio della delega, attuando un’opzione di intervento radicalmente diversa da quella del decreto legislativo oggetto di correzione.

Gli interventi correttivi ed integrativi richiesti dal decreto legislativo n. 50 del 2016 possono essere classificati in quattro categorie principali.

  1. eliminazione di refusi ed errori materiali;
  2. coordinamento “esterno” del codice appalti con altri ambiti normativi, e implementazione delle abrogazioni espresse di fonti normative non più attuali;
  3. eliminazione di errori formali e sostanziali di recepimento delle direttive europee e di attuazione della legge delega;
  4. rimedio a difficoltà insorte nella prima applicazione dei nuovi istituti, come emerso dalle audizioni, dal dibattito dottrinale e dalla prima giurisprudenza.

L’ultimo obiettivo non può essere pienamente centrato dallo schema di correttivo del codice appalti in esame.

Infatti, non essendo stato completato il quadro degli atti attuativi, una buona parte del codice non ha ancora avuto pratica applicazione, e non è stato possibile cogliere a pieno le criticità applicative da correggere.

Questo limite si coglie nella scheda VIR (verifica di impatto della regolazione) che appare spesso lacunosa perché non analizza le criticità applicative sulla base di un lasso temporale e dati statistici sufficienti.

L’obiettivo non viene centrato anche perché il correttivo interviene dopo un periodo troppo breve di applicazione delle nuove regole: le leggi possono essere corrette solo dopo un congruo periodo di applicazione, che deve essere almeno di due anni.

Il Consiglio di Stato auspica – si legge nel parere – che il Parlamento possa portare a due anni il termine, ora annuale, per le correzioni del codice.

Allo stato, essendo previsto un unico decreto correttivo, esso è anche l’occasione unica per apportare tutte le modifiche necessarie per la migliore riuscita della riforma.

Il Consiglio di Stato auspica poi che la legislazione sugli appalti pubblici abbia maggiore stabilità e non venga di continuo modificata, come la precedente (cambiata oltre 50 volte), perché il settore ha bisogno di regole chiare e certe.

SOCIETA’ IN HOUSE

Si auspica un migliore coordinamento tra il codice dei contratti pubblici e il testo unico sulle società pubbliche.

PROGETTI E PROGETTISTI

Deve esservi un coordinamento, rimesso al livello politico, tra i prezziari regionali per i lavori pubblici e i prezzi standard determinati dall’ANAC.

Deve esservi maggiore chiarezza sul criterio di scomputo dei costi della manodopera dal costo dell’appalto soggetto a ribasso d’asta.

Vanno valorizzate le professionalità interne alle pubbliche amministrazioni, fissando la priorità della progettazione interna rispetto a quella esterna, già prevista dal codice del 2006.

Va riconsiderata l’introduzione dell’obbligo, per i progettisti dipendenti pubblici, di iscrizione all’Ordine professionale, in assenza di una riflessione più ampia di carattere ordinamentale, sulla legge professionale.

Non può imporsi in modo cogente alle stazioni appaltanti l’utilizzo degli onorari professionali approvati con decreto ministeriale.

CONTRATTI SOTTO SOGLIA

Un numero minimo troppo alto di imprese da invitare rischia di vanificare le esigenze di semplificazione.

In nome della celerità e semplificazione non può essere sacrificata la necessità di un rigoroso controllo sull’assenza di condanne penali e interdittive antimafia per l’affidatario di contratti sotto soglia.

QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI

I casi di stazioni appaltanti qualificate ex lege sono tassativi e non vanno ampliati.

Anche le articolazioni territoriali di una stazione appaltante qualificata devono avere un’organizzazione proporzionata e dedicata, per poter gestire gare di appalto.

QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

La qualificazione deve essere affidata ad un vero e proprio regolamento e non a linee guida.

La qualificazione non deve essere cartolare ma effettiva: può essere attribuita per prestazioni effettivamente eseguite, in un arco temporale ragionevole.

Nei consorzi, e in caso di subappalto, occorre evitare di attribuire la qualificazione per prestazioni non eseguite in proprio.

Appare irragionevole attribuire la qualificazione per esperienze pregresse molto remote nel tempo, salva la possibilità di una disciplina transitoria per esigenze congiunturali.

Il rating di impresa va meglio coordinato con quello di legalità, anche in relazione alla funzione premiale di entrambi.

La gratuità del soccorso istruttorio, voluta dalla legge delega, non esclude la possibilità che sia addossato al concorrente il costo del servizio, anche in funzione di deterrenza di condotte negligenti.

APPALTI MISTI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

Alcune delle nuove ipotesi di appalto misto di progettazione ed esecuzione, sebbene in astratto consentite dalle direttive europee, non sembrano trovare piena rispondenza nella legge delega.

COMMISSARI DI GARA ESTERNI

Una commissione di gara esterna non è necessaria quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso.

Non è condivisibile l’articolazione regionale dell’albo dei commissari di gara, perché non assicura gli obiettivi della riforma (commissari non radicati nel territorio in funzione di prevenzione della corruzione).

GARANZIE

E’ corretto prevedere esoneri e riduzioni delle garanzie per contratti sotto i 40.000 euro per agevolare le piccole e medie imprese, ma va stabilito se il beneficio è cumulabile o no con altri in tema di garanzie.

E’ corretto ripristinare il vincolo di solidarietà tra garanti e l’escussione della garanzia anche in caso di fatto meramente colposo dell’aggiudicatario.

 AGGIUDICAZIONE AL PREZZO PIU’ BASSO E OFFERTE ANOMALE

Fermo il rispetto della delega che privilegia l’aggiudicazione secondo criteri qualitativi rispetto all’aggiudicazione al prezzo più basso, quest’ultima non può prescindere da un corretto progetto esecutivo.

Consentire, in nome dell’urgenza, l’appalto integrato in combinato disposto con il prezzo più basso, potrebbe tradire gli obiettivi della riforma degli appalti, quanto a qualità delle prestazioni e divieto di varianti.

Il sorteggio del criterio di determinazione della soglia di anomalia è utile a fugare il rischio di collusioni nelle gare aggiudicate al prezzo più basso.

Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a sua volta, richiede stazioni appaltanti qualificate, e può presentare il rischio di un’eccessiva discrezionalità non facilmente controllabile.

Non va elevata la soglia di individuazione delle offerte anomale.

Non vanno introdotti automatismi eccessivi nell’esclusione delle offerte anomale, in ogni caso preclusi per gli appalti di interesse transfrontaliero.

 SUBAPPALTO

Considerate le specificità del contesto nazionale, è preferibile non rimuovere gli attuali limiti al subappalto, nonostante le direttive in astratto lo consentano.

I casi di terna obbligatoria dei subappaltatori devono essere stabiliti dal codice e non rimessi totalmente alle stazioni appaltanti.

Vanno fissati senza automatismi assoluti i casi in cui può essere vietato il subappalto in favore di un originario concorrente alla gara, demandando preferibilmente a linee guida dell’ANAC i criteri orientativi della discrezionalità delle stazioni appaltanti.

Vanno fissati limiti chiari all’utilizzo dei lavori subappaltati per la qualificazione dell’appaltatore.

APPALTI NEI SERVIZI SOCIALI

Va mantenuta la scelta proconcorrenziale del codice che assoggetta gli appalti nei servizi sociali alle regole comuni, con poche deroghe, e non va ampliato il regime di sottrazione alla concorrenza.

APPALTI DELLA PROTEZIONE CIVILE

Gli appalti della protezione civile mediante affidamento diretto presuppongono una situazione di urgenza qualificata, subordinata a una declaratoria di emergenza, e non possono essere ammessi in situazioni fronteggiabili in via ordinaria, o in cui non vi sia una declaratoria dello stato di emergenza da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CONCESSIONI E CONCESSIONI AUTOSTRADALI

Non può essere elevata dal 30% al 49% la percentuale del concorso pubblico al rischio del concessionario, né quella dei contratti di partenariato pubblico-privato (PPPC).

Non possono essere previste deroghe agli obblighi di esternalizzazione dei concessionari autostradali, per le manutenzioni ordinarie e gli affidamenti di importo inferiore a 150.000 euro, perché in contrasto con la legge delega.

Va rispettato anche nella sostanza il principio di delega che richiede il tempestivo avvio delle gare in relazione alle concessioni autostradali scadute o in scadenza e per l’effetto, entro il termine massimo assegnato, i bandi di gara vanno non solo predisposti, ma pubblicati.

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FINALMENTE SAPPIAMO QUANDO ANDARE A VOTARE

viminale2-550Con decreto del ministro dell’Interno Marco Minniti, è stata fissata la data per lo svolgimento delle consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l’elezione dei consigli circoscrizionali nelle regioni a statuto ordinario per domenica 11 giugno 2017.

L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci avrà luogo domenica 25 giugno.

I Comuni interessati alla consultazione sono 1021, di cui 796 nelle regioni a statuto ordinario e 225 nelle regioni a statuto speciale, dove lo svolgimento delle elezioni è stato fissato autonomamente, spesso anche in data diversa da quella prevista per le regioni a statuto ordinario.
Nel dettaglio, 163 sono i comuni superiori ai 15000 abitanti, di cui 25 comuni capoluogo di provincia (tra questi 4 comuni capoluogo di regione: Palermo, Genova, Catanzaro e L’Aquila) e 858 comuni inferiori ai 15000 abitanti.

Qui trovate l’ Elenco dei Comuni al voto.

Qui trovate il  Decreto Ministeriale

UNA LEZIONE CHE VIENE DA UN IMPERATORE ROMANO E CHE NON SEMPRE I POLITICI DI OGGI HANNO APPLICATO

IMG_20170329_120539Ieri sono andato a fare una visita alla famosa “Villa Jovis”, costruita dall’imperatore Tiberio sulla vetta dell’isola di Capri che domina il golfo di Napoli e dove si ritirò con le persone più fidate negli ultimi anni di regno, lontano dagli intrighi di Roma. Tiberio  è famoso per aver riportato in pareggio il bilancio dell’impero con metodi draconiani. Resta famosa la sua frase  “Il buon pastore deve tosare le sue pecore, non scorticarle” (da Svetonio, Vita dei Cesari – Libro III (Tiberio).

GLI ENTI LOCALI ASPETTANO RISPOSTE MA ANCHE I SOLDI PROMESSI

LeCittaIdeali 2Città metropolitane, Province e Comuni cominciano a fremere per i ritardi con cui il Governo affronta i problemi finanziari degli enti locali.

Mentre per le banche i soldi sono stati trovati tutti e subito, stranamente proprio per gli gli enti locali sorgono difficoltà.

Molte somme non sono contestate, ma devono solo essere effettivamente accreditate; nel frattempo i Comuni vanno in rosso e sono costretti a chiedere anticipazioni…alle banche…

Una situazione che non potrà essere sostenuta a lungo.

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PER I TITOLARI DI INCARICHI POLITICI, DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE E DI INCARICHI DIRIGENZIALI

anac-zzzIl Consiglio dell’ANAC ha approvato nella seduta dell’8 marzo 2017, dopo la consultazione pubblica, le Linee guida sull’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali, come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016.

Alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016, le Linee guida forniscono indicazioni e chiarimenti sull’attuazione delle misure di trasparenza contenute nell’art. 14, oggi riferite ad un novero di soggetti più ampio rispetto al testo previgente.

Gli amministratori dei Comuni sotto i 15.000 sono esentati dagli obblighi

Le Linee guida entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U. e sostituiscono integralmente la delibera numero 144 del 7 ottobre 2014.

Ecco il testo delle Linee guida dell’ANAC.

FIRMATA LA DICHIARAZIONE DI ROMA 2017

Europa e ItaliaIn occasione dei 60 anni dai trattati di Roma ieri 25 marzo 2017 i capi dei Governi dei 27 paesi che compongono l’Unione europea hanno firmato la  Dichiarazione di Roma un testo di due pagine scarse (66 righe) che è stato oggetto di lunghe  e pazienti negoziazioni nelle scorse settimane al fine di ottenere un testo che soddisfacesse tutti e per ribadire l’impegno per realizzare “un’Europa sicura”, “prospera e sostenibile”, attenta al sociale e capace di essere “più forte sulla scena mondiale”.

Per la prima volta si è dovuto mettere nero su bianco la possibilità di agire a ritmi e con intensità diversi, se necessario; un’Europa a più velocità.

La stampa ha sottolineato l’assenza della premier inglese, ma in tutti questi anni in effetti non è stata mai molto apprezzato il ruolo della Gran Bretagna, dapprima entusiasta e poi sempre meno attiva per il bene comune ma molto attenta al proprio.

Penso che se tutte le forze di giovani d’Europa sapranno convergere il progetto immaginato da alcuni visionari imprigionati nell’isola di Ventotene possa ancora prendere il largo e superare gli attacchi del sig. Trump e delle lobbies del capitalismo americano.

I Comuni d’Europa potranno crescere e migliorarsi sviluppando le loro ricchezze umane, sociali ed anche economiche.

 

PUBBLICATA LA LEGGE CHE DELEGA IL GOVERNO AD EMANARE LE NORME PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA’

ElemosinaPubblicata sulla G.U. n. 70/2017 la legge 15 marzo 2017, n. 33 recante la delega al Governo per l’emanazione di norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali.

L’art. 1 stabilisce in particolare che al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l’eguaglianza dei cittadini e il pieno sviluppo della persona, di contrastare la povertà e l’esclusione sociale e di ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali per renderlo più adeguato rispetto ai bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell’accesso alle prestazioni, in attuazione dell’articolo 3 della Costituzione e nel rispetto dei princìpi della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi nanze, nonché con il Ministro per la semplifi cazione e la pubblica amministrazione quanto alle disposizioni di razionalizzazione di cui al comma 4, lettera e) , e sentito il Ministro della salute quanto alla promozione degli accordi territoriali di cui al
comma 4, lettera h) , tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per la salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi recanti:
a) l’introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà, intesa come impossibilità di disporre dell’insieme dei beni e dei servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso, e dell’esclusione sociale; tale misura, denominata reddito di inclusione, è individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale;
b) il riordino delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della povertà, fatta eccezione per le prestazioni rivolte alla fascia di popolazione anziana non più in età di attivazione lavorativa, per le prestazioni a sostegno della genitorialità e per quelle legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario;
c) il rafforzamento del coordinamento degli interventi
in materia di servizi sociali, al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni, nell’ambito dei principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328.

Il problema sarà trovare soldi a sufficienza.

Qui trovate il testo della Legge 33/2017

LA CERTIFICAZIONE DEL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DI BILANCIO PER L’ANNO 2016

MEF EDIFICIOSulla G.U. n. 67/2017 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 6 marzo 2017 recante le modalità per la certificazione del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio degli enti locali, per l’anno 2016.

I Comuni dovranno trasmettere, entro il termine perentorio del 31 marzo 2017, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il pareggio di bilancio nel sito web all’indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dai componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito ai sensi dell’art. 237, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, relativa al rispetto del nuovo  saldo di finanza pubblica espresso in termini di pareggio di bilancio per l’anno 2016, secondo il prospetto «Certif. 2016» e le modalità contenute nell’allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell’art. 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Trovate qui il testo del Decreto Ministeriale

L’ANAC APRE LA CONSULTAZIONE SUL REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DEL POTERE SANZIONATORIO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

anac-zzzL’ANAC ha aperto la consultazione sullo Schema di Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di contratti pubblici, oggetto di consultazione, l’Autorità intende disciplinare l’esercizio del potere sanzionatorio previsto dall’art. 213 del d.lgs. 50/2016 e dalle norme che ad esso rinviano.

Il Regolamento adegua, altresì, alle nuove previsioni normative del d.l.vo 50/2016 la disciplina già prevista dal d.l.vo 163/2016 e regola i procedimenti sanzionatori in materia di qualificazione delle imprese nelle more della ultrattività delle previsioni del d.p.r. 207/2010.

L’Autorità intende acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, ogni osservazione ed elemento utile per la definizione ultima del documento, che supererà il precedente “Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità” di cui all’art. 8, c.4 del d.lvo 163/2006, pubblicato sulla G.U. n. 82 del 8.4.2014.

Il Regolamento fa seguito alle previsioni contenute nel Comunicato del Presidente del 21 dicembre 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1  febbraio 2017) inerente i “Modelli di segnalazione all’Autorità per le comunicazioni utili ai fini dell’esercizio del potere sanzionatorio della Autorità, relativamente ad Operatori Economici nei cui confronti sussistono cause di esclusione ex art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché per le notizie, le informazioni dovute dalle stazioni appaltanti ai fini della tenuta del casellario informatico”.

Eventuali contributi potranno essere inviati all’ANAC entro il 5 aprile 2017 mediante compilazione dell’apposito  Modulo

ANCORA ATTESA PER IL DECRETO LEGGE PER GLI ENTI LOCALI

ImmagineNeanche ieri era all’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri lo schema di decreto per gli enti locali.

Il Ministro si è preso ancora una settimana di tempo per poter vagliare in maniera approfondita tutti gli aspetti dei problemi in cui si dibattono da alcuni mesi Comuni, province e città metropolitane e che attengono a carenze di finanziamenti, ma anche a problemi di carenza di personale.

Molte le questioni poste in sede di Conferenza Stato Regioni e dai presidenti dell’ANCI e dell’UPI.

In particolare l’Anci ha chiesto al ministro dell’interno, Marco Minniti, di spostare il termine per l’approvazione dei bilanci dal 31 marzo al 30 aprile.

La situazione più grave è rappresentata dalle Città metropolitane che si trovano in condizione di forte sottodimensionamento delle risorse, anche per quanto riguarda i servizi essenziali e ineludibili.

Per quanto riguarda Turnover i Comuni sopra i 10.000 spingono per passare dal 25% almeno al 50%, mentre quelli sotto i 10.000 abitanti sperano nel 100%