LA COMMISSIONE EUROPEA COMUNICA L’AUMENTO DEL FONDO DI COESIONE A DISPOSIZIONE DELL’ITALIA

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DOTAZIONI PER LA POLITICA DI COESIONE 2021-2027

Il 30 maggio il Vicepresidente della commissione europea Dombrovskis e i  Commissari ThyssenNavracsics e Gabriel hanno tenuto una conferenza stampa sulla ripartizione dei prossimi fondi.

Il prossimo bilancio a lungo termine dell’UE riflette chiaramente questo impegno e la Commissione propone di rafforzare, unire e orientare meglio alcuni fondi esistenti che già ora mettono al centro le persone.

Nello specifico, la Commissione propone di istituire un Fondo sociale europeo rinnovato, il “Fondo sociale europeo Plus” (FSE+), e un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) rafforzato e più efficace, entrambi finalizzati ad investire nelle persone, per garantire che possiedano le competenze necessarie per affrontare le sfide e i mutamenti del mercato del lavoro, dando così seguito al pilastro europeo dei diritti sociali. Per il periodo 2021-2027 il valore del Fondo sociale europeo Plus ammonterà a 101,2 miliardi di euro, mentre quello del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a 1,6 miliardi.

Il Fondo Giustizia, diritti e valori, del valore di 947 milioni di euro ripartiti su 7 anni, sosterrà ulteriormente lo sviluppo di uno spazio europeo di giustizia basato sullo Stato di diritto e sulla fiducia reciproca e garantirà che le persone possano godere dei loro diritti.

Maggiori informazioni sul Fondo sociale europeo Plus saranno disponibili in un comunicato stampaEN•••, un memoEN••• e una scheda informativa. Ulteriori informazioni sul Fondo Giustizia, diritti e valori saranno pubblicate quiEN•••.

La Commissione propone anche di raddoppiare il finanziamento destinato al programma ErasmusEN••• per il periodo 2021-2027 portandolo a 30 miliardi di euro e di aumentare i fondi per il programma Europa creativa, portandoli a 1,85 miliardi di euro.

Il programma Erasmus permette già a milioni di giovani europei di frequentare corsi di studio o di formazione all’estero, ampliando nel contempo le loro esperienze e conoscenze dell’Europa e migliorando le loro possibilità future di trovare lavoro. Con il raddoppio dei finanziamenti, il programma sarà ancor più efficace nel sostenere obiettivi politici fondamentali come la costruzione entro il 2025 di uno spazio europeo dell’istruzione, l’offerta di maggiori opportunità ai giovani e la promozione di un’identità europea mediante politiche a favore dei giovani, dell’istruzione e della cultura.

Il programma sarà anche più inclusivo e raggiungerà persone provenienti da tutti i contesti. Tra i beneficiari ci saranno gli alunni della scuola primaria, gli studenti delle scuole superiori, i tirocinanti, gli insegnanti, i formatori, gli animatori socioeducativi, gli allenatori sportivi, nonché i discenti dell’istruzione e della formazione professionale e il personale coinvolto nell’istruzione degli adulti.

L’obiettivo fondamentale del programma Europa creativa è promuovere, rafforzare e proteggere la diversità culturale e linguistica, il patrimonio culturale e la creatività nonché la competitività dei settori culturali e creativi europei. La cultura ha un ruolo essenziale nel rispondere alle principali sfide sociali ed economiche, in particolare nella promozione della cittadinanza attiva, di valori comuni, del benessere, dell’innovazione, della crescita economica e della creazione di posti di lavoro.

NORME EUROPEE SULL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO

inquinamentoNonostante la crisi il Consiglio dei Ministri, riunitosi il  29 maggio, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 in materia di riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, ha l’obiettivo di promuovere il raggiungimento di livelli di qualità dell’aria tali da non causare impatti negativi significativi e rischi significativi per la salute umana e l’ambiente.

Il decreto, in conformità alla direttiva, introduce norme volte a raggiungere i seguenti obiettivi:

  • ridurre il complesso delle emissioni nazionali annue di origine antropica di una serie di sostanze per rispettare specifici livelli entro il 2020 e il 2030;
  • attivare il monitoraggio delle emissioni di una serie di sostanze per cui non sono previsti obblighi di riduzione delle emissioni;
  • ottenere, attraverso un sistema di monitoraggio, dati relativi agli impatti dell’inquinamento atmosferico sugli ecosistemi.

Il decreto ha tra i destinatari soggetti sia pubblici che privati. In particolare, le autorità con competenze in settori responsabili di emissioni oggetto di impegni nazionali di riduzione (come trasporti, industria, agricoltura, energia, riscaldamento civile, ecc.) o in ambiti collegati (qualità dell’aria, clima, ecc.), dovranno realizzare azioni coerenti con l’attuazione del programma nazionale di riduzione delle emissioni.

Per quanto attiene ai soggetti privati, le nuove norme avranno effetto su tutti coloro che, come operatori, utenti o consumatori, saranno interessati dall’attuazione delle politiche e delle misure del programma nazionale.

Tali soggetti potranno essere destinatari di obblighi e divieti o, comunque, di effetti diretti e indiretti dell’applicazione del programma nazionale (limiti di emissione di attività, divieti e limiti di circolazione veicolare, obblighi relativi al riscaldamento civile, ecc.).

Il testo tiene conto delle osservazioni espresse dalla Conferenza unificata e dei pareri resi dalle Commissioni parlamentari speciali istituite per l’esame degli atti del Governo.

VERIFICA DELLA CONGRUITA’ ECONOMICA DEL COSTO DEL LAVORO NEGLI APPALTI DI SERVIZI

ImmagineUn tema poco approfondito da parte delle stazioni appaltanti è rappresentato spesso dalla valutazione della congruità del costo del lavoro contenuto nelle offerte economiche presentate dalle imprese partecipanti alla gare.

Purtroppo le Commissioni incaricate non sempre affrontano questo delicato problema.

Naturalmente la questione poi si rileva in tutta la sua importanza quando una delle ditte partecipanti alla gara presenta ricorso.

Di recente ha approfondito in maniera egregia la questione il Servizio Consulenza degli enti locali della Regione Friuli venezia Giulia (funzionario istruttore Rosa Maria Fantini) a seguito del quesito posto da un Comune.

Continua a leggere “VERIFICA DELLA CONGRUITA’ ECONOMICA DEL COSTO DEL LAVORO NEGLI APPALTI DI SERVIZI”

AGGIORNATE LE LINEE GUIDA N. 2 SULL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA.

ANACVVSulla Gazzetta ufficiale n. 120 è stato pubblicato l’aggiornamento delle Linee Guida n. 2 di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Offerta economicamente più vantaggiosa», approvato dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1005 del 21 settembre 2016 sono state aggiornate a seguito dell’adozione del d.lgs. n. 56/2017, dopo aver acquisto, altresì, il parere del Consiglio di Stato, di cui all’affare n. 316/2018, assunto al protocollo dell’Autorità n. 32635 del 13 aprile 2018.

Le modifiche apportate dal Decreto correttivo al Codice, in ordine all’offerta economicamente più vantaggiosa in generale, hanno riguardato soprattutto l’ambito oggettivo di applicazione dell’OEPV secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, e l’introduzione del limite massimo attribuibile al peso della componente economica (massimo il 30%), così come previsto dal comma 10-bis dell’art. 95.

In ossequio a tale mutato contesto normativo è stato effettuato l’aggiornamento delle Linee guida in parola.

In particolare, sono state introdotte le seguenti modifiche:
a) revisione delle ipotesi generali di utilizzo del criterio esclusivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, così come modificati dal decreto correttivo (art. 95, comma 3);
b) revisione dei casi di utilizzo facoltativo del criterio del minor prezzo, così come modificati dal decreto correttivo (art. 95, comma 4);
c) ricognizione di tutti i casi previsti nel Codice di utilizzo necessario del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, tra i quali si evidenziano talune ipotesi di affidamento di servizi sociali (artt. 142, 144) e la gran parte delle ipotesi di partenariato pubblico privato e affidamento a contraente generale (artt. 183, 187, 188, 195);
d) richiamo del limite del 30% alla componente economica dell’offerta (art. 95, comma 10-bis);
e) inserimento della previsione che impedisce la valutazione di opere aggiuntive sotto forma di varianti migliorative in fase di offerta (art. 95, comma 14-bis), fornendo al riguardo una esplicitazione della ratio sottesa alla norma.

Il Consiglio di Stato, con l’affare n. 316/2018, ha reso parere positivo sulle Linee guida n. 2, aggiornate al decreto  Correttivo, con le seguenti osservazioni.
La Commissione speciale ha evidenziato che, “a due anni circa dall’entrata in vigore del nuovo ‘Codice’ sarebbe stato forse utile non limitare (come, pure, si era comprensibilmente fatto nel settembre del 2016) il campo di indagine alle sole indicazioni operative per il calcolo dell’OEPV, ma estendere l’ambito dell’atto di regolazione ad obiettivi più ampi, valorizzando in modo adeguato l’esperienza applicativa del primo biennio”, mediante apposita VIR, e fornendo indicazioni per orientare le stazioni appaltanti circa l’opportunità del ricorso dal criterio del prezzo più basso piuttosto che a miglior rapporto qualità prezzo nei casi in cui il ricorso a quest’ultimo sia meramente opzionale per il Codice.

Da ultimo, il Consiglio di Stato ha auspicato, altresì, la formulazione di indicazioni operative intese a suggerire alle stazioni appaltanti metodologie e parametri di valutazione della qualità delle offerte, in caso di procedure basate su un progetto esecutivo e sul criterio di aggiudicazione dell’OEPV sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, tenuto conto dei nuovi limiti introdotti dal comma 14- bis dell’art. 95 del Codice dei Contratti novellato.

ANAC LINEE GUIDA N. 2

ENTRANO IN VIGORE LE NUOVE NORME PER DISCIPLINARE IL REGIME DI INCOMPATIBILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI E DEI LORO COADIUTORI DEI CURATORI FALLIMENTARI E DEGLI ALTRI ORGANI DELLE PROCEDURE CONCORSUALI.

giustizia XX.jpgSulla G.U. n. 121 del 26 maggio è stato pubblicato il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 54 recante «Disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali, in attuazione dell’articolo 33, commi 2 e 3, della legge 17 ottobre 2017, n. 161»

Si tratta di un provvedimento molto atteso per eliminare numerosi problemi che negli anni si sono verificati nel campo delicato degli amministratori giudiziari e dei curatori fallimentari.

Continua a leggere “ENTRANO IN VIGORE LE NUOVE NORME PER DISCIPLINARE IL REGIME DI INCOMPATIBILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI E DEI LORO COADIUTORI DEI CURATORI FALLIMENTARI E DEGLI ALTRI ORGANI DELLE PROCEDURE CONCORSUALI.”

IL NUOVO D.LGS 51/2018 E L’ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO EUROPEO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

gdpr-500x334Anche se è entrato in vigore il 25 maggio il nuovo regolamento europeo sulla privacy, la normativa italiana procede con lentezza negli adeguamenti necessari, in parte anche a causa della situazione del Governo e del Parlamento che non ha ancora insediato le Commissioni.

Non ci sono solo sanzioni amministrative nel Regolamento UE sulla privacy.

Le reazioni possibili dell’ordinamento alle violazioni sui dati sono diverse e dovranno seguire un approccio gradualistico. A sottolinearlo è Antonello Soro, presidente dell’Autorità garante italiana, che, rispondendo a ItaliaOggi Sette a pochi giorni dal debutto del “Gdpr” (il regolamento 2016/679 sulla protezione di dati), detta le priorità per aziende ed enti alle prese con le nuove sfide poste dalla normativa europea. In cima all’agenda, la formazione del personale e la sicurezza informatica.

Sulla G.U. n. 11972018 è stato pubblicato il  D.lgs  18 maggio 2018, n. 51 recante l’attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

Si tratta di un testo unitario, dedicato alla complessiva disciplina del trattamento di dati personali in ambito penale, con l’obiettivo di creare un vero e proprio statuto, contenente principi generali di regolamentazione della materia e disposizioni di dettaglio nei vari settori in cui si può articolare il trattamento dei dati personali. La nuova normativa supera e sostituisce in gran parte quella attualmente contemplata nei titoli primo e secondo della parte seconda del Codice sul trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dedicate a specifici settori, in particolare quello giudiziario e quello dei trattamenti da parte delle forze di polizia.

In particolare, il testo prescrive che i dati siano conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, sottoposti a esame periodico per verificarne la persistente necessità di conservazione e cancellati o resi anonimi una volta decorso tale termine e introduce una nuova disciplina riguardo alla differenziazione tra categorie di dati (fondati su fatti ovvero su valutazioni) e di interessati, in ragione della loro specifica posizione processuale.

Ogni utente avrà il diritto di ricevere informazioni chiare sull’uso che viene fatto dei suoi dati personali, potrà trasferirli da un titolare del trattamento ad un altro, compresi i social network (“diritto alla portabilità dei dati”), e vedrà rafforzato il suo diritto di far cancellare, anche on line, le informazioni  non più necessarie rispetto alle finalità per le quali sono state raccolte (“diritto all’oblio”).

La nuova disciplina introduce anche altre importanti misure. Imprese ed enti dovranno rispettare i principi della “privacy by design” e della “privacy by default”: dovranno inserire cioè garanzie a favore degli utenti in dalla progettazione di ogni trattamento e di ogni prodotto o servizio che comporti il trattamento di dati personali. Il consenso all’uso dei dati dovrà essere ancora più specifico per ogni servizio reso. Chi tratta dati avrà l’obbligo di informare le Autorità garanti, e nei casi più gravi gli stessi interessati, in caso si verifichino furti, diffusione illecita o perdite di dati (“data breach”).

Altra importante innovazione è la figura del Responsabile della protezione dei dati (RPD) che dovrà operare all’interno di tutte le amministrazioni pubbliche e di quelle imprese che fanno particolari trattamenti di dati o usano particolari categorie di dati, offrendo consulenza e supporto al proprio titolare o responsabile del trattamento.

REGOLAMENTO UE COME PUBBLICATO SULLA GAZZETTA EUROPEA

GUIDA ALL’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO EUROPEO

 

 

LA COMMISSIONE EUROPEA PROPONE NUOVE NORME PER L’UFFICIO EUROPEO ANTIFRODE QUALE IMPORTANTE PARTNER DELLA PROCURA EUROPEA

downloadLa creazione di una Procura europea (EPPO) segna l’inizio di una nuova fase nella lotta contro la frode a danno del bilancio dell’Unione europea.La modifica intende garantire che l’OLAF disponga dei mezzi necessari per operare in stretta collaborazione con la Procura europea al fine di individuare le frodi perpetrate in tutta l’Unione europea e di svolgere indagini al riguardo. Le modifiche proposte chiariranno inoltre gli strumenti di cui l’OLAF dispone per svolgere indagini amministrative al fine di garantirne l’efficacia. Ciò riguarda in particolare i controlli e le verifiche, l’accesso alle informazioni sui conti bancari e gli strumenti per combattere le frodi nel settore dell’IVA.

“La vera essenza del bilancio è il valore aggiunto europeo. Dobbiamo garantire che ogni centesimo sia speso a vantaggio dei nostri cittadini. Pertanto, la lotta contro la frode e la corruzione deve essere più risoluta che mai. Dobbiamo assicurare che l’OLAF sia adatto allo scopo e che operi a fianco della Procura europea con regolarità ed efficienza. Dobbiamo mantenere un OLAF forte che integri con indagini amministrative solide l’impostazione della Procura fondata sul diritto penale” ha dichiarato Günther H. Oettinger, commissario europeo per il Bilancio e le risorse umane.

La Procura europea avrà il potere di svolgere indagini e di perseguire i reati a danno del bilancio dell’UE, quali la corruzione o le frodi perpetrate con fondi dell’UE, oppure le frodi transfrontaliere nel settore dell’IVA.

La proposta odierna di modificare il regolamento n. 883/2013 vuole garantire che l’OLAF diventi un partner prossimo e affidabile della Procura europea e che continui a svolgere indagini amministrative per integrare l’operato di quest’ultima. L’OLAF continuerà così a svolgere un ruolo essenziale nella tutela degli interessi finanziari dell’Unione. La Procura europea e l’OLAF lavoreranno in stretta collaborazione per garantire, attraverso i loro mandati distinti ma complementari, che tutti i mezzi disponibili siano utilizzati per contrastare la frode e proteggere il denaro dei contribuenti.Negli Stati membri che partecipano alla Procura europea, le indagini dell’OLAF saranno tese in primo luogo ad agevolare il recupero amministrativo e a evitare un ulteriore pregiudizio alle finanze dell’UE attraverso misure amministrative. Verrà integrata in tal modo l’impostazione della Procura fondata sul diritto penale, se del caso in stretta consultazione con la Procura stessa.

Quando scoprirà eventuali reati, l’OLAF li comunicherà senza indugio alla Procura europea e ne sosterrà le indagini su sua richiesta.L’OLAF continuerà altresì a svolgere indagini su irregolarità non fraudolente (per le quali la Procura europea non sarà competente) in tutti gli Stati membri. Nel 2016, tali irregolarità hanno rappresentato il 93% di tutte le irregolarità segnalate, con un’incidenza finanziaria pari a circa 2,58 miliardi di EUR.

Inoltre, l’OLAF continuerà a indagare su casi di frode e corruzione negli Stati membri che non partecipano alla Procura europea.A tal fine, la proposta introduce nel quadro giuridico dell’OLAF le disposizioni necessarie per disciplinare lo scambio di informazioni con la Procura europea, offrire sostegno alle indagini di quest’ultima, garantire la complementarità delle azioni ed evitare la sovrapposizione delle attività d’indagine.

La modifica prevede inoltre alcuni chiarimenti, limitati ma importanti, che rafforzeranno l’efficacia delle indagini amministrative dell’OLAF, sulla base della recente valutazione effettuata dalla Commissione. Viene posto l’accento su settori concreti nei quali, attualmente, la mancanza di chiarezza del regolamento in vigore crea ostacoli all’efficacia delle indagini dell’Ufficio.

La modifica comprende norme volte a migliorare lo svolgimento di controlli e verifiche sul posto, che rappresentano l’elemento centrale dei poteri dell’OLAF e sono determinanti per scoprire elementi di prova che permettano di confermare o smentire una presunta condotta illecita.

Essa prevede di concedere all’OLAF l’accesso alle informazioni sui conti bancari al fine di individuare i flussi di denaro in meccanismi sempre più sofisticati di frode e di fornirgli gli strumenti necessari per adempiere al suo mandato nel settore dell’IVA.

 

LA LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI AI FUNZIONARI TECNICI COMUNALI.

prg XXLa Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 6 in data 10 aprile 2018 ha esaminato alcune questioni di massima poste dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia con la deliberazione n. 9/2018/QMIG e dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la deliberazione n. 40/2018/QMIG, in merito agli incentivi a favore del  personale tecnico enunciando il seguente principio di diritto:

“Gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall’art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017”.

Delibera n. 6/2018

Al riguardo l’ANCI ha reso disponibile un suo QUADERNO

LA QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI SECONDO L’ART. 84 DEL CODICE DEI CONTRATTI

anac-xxCon un lungo comunicato il Presidente dell’ANAC ha dato atto della complessa attività svolta per affrontare l’adempimento previsto dal comma 12 dell’art. 84 del D.lgs 50/2016 che ha demandato all’Autorità la formulazione di una proposta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti avente ad oggetto modalità di qualificazione, anche alternative o sperimentali da parte di stazioni appaltanti particolarmente qualificate, per «migliorare l’effettività delle verifiche e conseguentemente la qualità e la moralità delle prestazioni degli operatori economici».

Tale previsione si inserisce in un contesto normativo che, nell’ottica di garantire la massima affidabilità delle stazioni appaltanti e degli operatori economici, prevede l’istituzione, da un lato, del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti (articolo 38 del codice dei contratti pubblici) e, dall’altro, del sistema di rating d’impresa (articolo 83, comma 10, del codice dei contratti pubblici). Inoltre, la previsione dell’articolo 84, comma 12, deve essere coordinata con le disposizioni che demandano all’ANAC la formulazione della proposta al Ministro delle Infrastrutture sul sistema unico di qualificazione degli operatori economici (articolo 83, commi 2 e 8) e delineano il sistema di qualificazione del contraente generale (articoli 196 e 197 del codice dei contratti pubblici).

Al fine di rispondere al mandato ricevuto, l’Autorità ha avviato dei tavoli tecnici di confronto con alcune stazioni appaltanti particolarmente qualificate, individuate sulla base dei dati relativi all’importo complessivo degli affidamenti e al numero di gare espletate nell’anno 2016 (Anas S.p.A., Autostrade per l’Italia S.p.A., Provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna, Provincia Autonoma di Bolzano e Comune di Milano) e con alcune associazioni di operatori economici (Cna, Anaepa Confartigianato, Aniem, Ance, Claai, Casartigiani, Cna, Confapi, Finco, Oice, Cooperative di Produzione e Lavoro). Gli incontri sono stati finalizzati ad individuare le criticità del sistema di qualificazione vigente e le possibili evoluzioni in vista del perseguimento della maggiore affidabilità e specializzazione degli esecutori.

Le audizioni con gli stakeholder interpellati, dopo ampia discussione, hanno fatto emergere una posizione congiunta delle stazioni appaltanti e una proposta unitaria delle associazioni degli operatori  economici. In particolare, le stazioni appalti hanno auspicato la previsione della facoltà per le stazioni appaltanti qualificate al livello più alto dell’istituendo sistema di qualificazione oppure, in alternativa, a quelle che hanno aggiudicato un certo numero di gare o di importi minimi, di istituire un sistema di qualificazione per merceologia, in analogia a quanto previsto dall’articolo 128 del decreto legislativo n. 50/2016 per i settori speciali, basato sulla previsione di requisiti speciali integrativi personalizzati per la specifica categoria merceologica. Inoltre, tra i requisiti essenziali per l’ottenimento della qualificazione è stato proposto di considerare il conseguimento del rating di impresa, rilasciato anche sulla base di una  specifica e puntuale implementazione del Certificato Esecuzione Lavori (CEL) rilasciato dal committente. È stato proposto, altresì, di prevedere la validità triennale della qualificazione, con  aggiornamento annuale dei dati a cura degli operatori economici e la possibilità di prevedere specifiche verifiche e controlli in loco per riscontrare l’effettivo possesso dei requisiti tecnici da parte degli operatori economici. Infine, è stato suggerito di prevedere, a valle dell’esecuzione dei contratti, la messa a punto di un sistema di «vendor rating» che valuti la bontà dell’esecuzione dei lavori da parte dell’operatore qualificato in termini di qualità, rispetto della tempistica e livelli di conflittualità (livello
delle riserve).

La proposta unitaria formulata dalle associazioni degli operatori economici intervenute al tavolo tecnico prevede la conservazione di un sistema unico di qualificazione, escludendo la possibilità di istituire sistemi integrativi giudicati troppo costosi per gli operatori economici con un possibile effetto riduttivo per la partecipazione alle procedure di affidamento, a scapito della concorrenza. Inoltre, gli operatori economici hanno evidenziato la necessità che il sistema ex articolo 84, comma 12, del codice dei contratti pubblici sia costruito a valle dell’istituzione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall’articolo 38 del codice dei contratti pubblici, dal momento che, per espressa previsione normativa, il nuovo sistema può essere attuato solo da parte di stazioni appaltanti «particolarmente qualificate» ai sensi dell’articolo 38.

Infine le associazioni in questione , hanno rappresentato che il nuovo sistema di qualificazione non deve prevedere la possibilità per le stazioni appaltanti di richiedere requisiti aggiuntivi rispetto a quelli necessari per l’attestazione SOA, stabiliti gara per gara, accettando al massimo la previsione di una forma di qualificazione integrata per le gare di importi rilevanti, in cui sarebbero richiesti requisiti ulteriori, attinenti alla natura dell’appalto, proporzionati all’importo dei lavori, individuati secondo criteri oggettivi, giustificati dalla particolare complessità tecnico progettuale del lavoro.

Pertanto nel comunicato si informa che l’Autorità si prenderà tutto l’anno previsto per legge per completare  il percorso necessario per la migliore stesura dell’atto.

Comunicato ANAC

DICHIARATO INCOSTITUZIONALE IL BLOCCO DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEI COMUNI

Corte costituzionale xxxLa Corte Costituzionale con un proprio comunicato stampa ha dato notizia del dispositivo della sentenza n. 101/2018 con la quale è stato dichiarato incostituzionale il blocco dell’avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato (FPV) degli enti territoriali a partire dal 2020.

La sentenza n. 101/2018 depositata oggi (relatore Aldo Carosi) contiene tre dichiarazioni di illegittimità costituzionale di altrettante disposizioni della legge di bilancio del 2017, la prima delle quali ha effetto nei confronti di tutti gli enti territoriali. Le altre due riguardano, rispettivamente, la spettanza allo Stato dei proventi delle sanzioni a carico degli enti locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano e del Friuli Venezia Giulia nonché il mancato conguaglio IMU in favore del Friuli Venezia Giulia.

Con la sentenza viene dichiarato incostituzionale l’articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016 “nella parte in cui stabilisce che, a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell’equilibrio del bilancio degli enti territoriali, le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza”.

La stessa disposizione è stata dichiarata incostituzionale anche là dove “non prevede che l’inserimento dell’avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato nei bilanci dei medesimi enti territoriali abbia effetti neutrali rispetto alla determinazione dell’equilibrio dell’esercizio di competenza”.

La Consulta aveva già dato un’interpretazione adeguatarice delle precedenti disposizioni della legge rinforzata in tema di avanzo di amministrazione e di FPV, interpretazione che comportava un regime di disponibilità di queste risorse economiche per gli enti territoriali titolari.

La norma sopravvenuta è entrata esplicitamente in contrasto con tale interpretazione, andando in tal modo a confliggere con gli artt. 81, 97 e 119 della Costituzione. La sentenza precisa che tale incostituzionalità non ha effetti negativi sugli equilibri della finanza pubblica allargata poiché i cespiti inerenti al FPV e all’avanzo di amministrazione, se legittimamente accertati, costituiscono fonti sicure di copertura di spese già programmate e avviate.

Al contrario, la preclusione a utilizzare le quote di avanzo di amministrazione disponibili e i fondi già destinati a spese pluriennali muterebbe la “sostanza costituzionale” del cosiddetto pareggio, configurandolo come “attivo strutturale inertizzato”, cioè inutilizzabile per le destinazioni già programmate e, in quanto tale, costituzionalmente non conforme agli articoli 81 e 97 della Costituzione. Infine, la Corte ha formulato un monito sulla qualità della legislazione finanziaria in materia: “Nell’ambito delle spese di natura pluriennale e, in particolare, degli investimenti – si legge nella sentenza -, il principio della copertura consiste nell’assoluto equilibrio tra risorse e spese, sia in fase previsionale che durante l’intero arco di realizzazione degli interventi. La sottrazione ex lege di parte delle risorse attuative di programmi già perfezionati negli esercizi precedenti finisce per ledere anche l’autonomia dell’ente territoriale che vi è sottoposto”. Rimane comunque necessaria una vigilanza sul corretto accertamento degli avanzi e della destinazione del fondo pluriennale vincolato. In particolare, tali risorse non possono essere confuse con le disponibilità di cassa momentanee. “I saldi attivi di cassa, infatti, non sono di per sé sintomatici di sana e virtuosa amministrazione, in quanto legati a una serie di variabili negative – tra le quali spicca la possibile esistenza di debiti sommersi – in grado di dissimulare la reale situazione economico-finanziaria dell’ente”.

La Corte ha poi dichiarato costituzionalmente illegittimo nei soli confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Friuli-Venezia Giulia il comma 475, lettere a) e b), dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 nella parte in cui prevede che gli enti locali di tali autonomie territoriali “sono tenuti a versare l’importo della sanzione per il mancato conseguimento dell’equilibrio di bilancio alle casse dello Stato anziché a quelle delle Provincie autonome di appartenenza”. Infine, è stato dichiarato illegittimo, per violazione del giudicato costituzionale di cui alla sentenza n. 188 del 2016, l’articolo 1, comma 519, della medesima legge di bilancio. Il giudicato violato stabiliva che al Friuli-Venezia Giulia spettasse il conguaglio del gettito IMU risultante dal confronto tra gli accertamenti effettivi del triennio 2012-2015 e le somme accantonate preventivamente dallo Stato per tale periodo.