LA CULTURA COME ELEMENTO DI COESIONE DELLA COMUNITA

UE – EUROPEAN COMMISSON – JOINT RESEARCH CENTER

L’articolo 9 della Costituzione recita: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura…”

Il nostro Paese attraversa una gravissima crisi economica: appare chiaro che la Nazione deve ricercare energie nuove per ripartire.

La cultura, custodita nel Medio Evo nei monasteri, ha rappresentato il motore per il nostro meraviglioso Rinascimento che portò grandi e duraturi benefici economici.

“La cultura da elemento aggiuntivo deve diventare elemento centrale e costitutivo dello sviluppo nazionale. Solo facendo questo salto di approccio si potranno avere politiche e strategie nazionali organiche, che integrino al massimo il ruolo centrale che i Comuni da anni svolgono in questo settore”[1].

Il 30 ottobre 2019 i Comuni e gli attori del territorio presenti ad Agrigento hanno approvato una Carta che ha preso il nome di quella città in cui hanno affermato come l’Italia rappresenti un vero e proprio “unicum” mondiale per la quantità e patrimonio culturale presente, in maniera diffusa, su tutto il territorio nazionale. Il nostro patrimonio culturale diffuso in molti casi si presenta difficilmente accessibile e con significativi problemi di conservazione i flussi di turismo culturale, per quanto in notevole crescita, si polarizzano in pochi siti, che presentano crescenti problemi di sovraffollamento.

In tutta la Penisola e in particolare culturali potrà rappresentare un importante volano di crescita e sviluppo. Oltre l’obiettivo di una “tutela attiva” di questo patrimonio, che coinvolga quanto più possibile le comunità territoriali, è stata riaffermata la necessità di valorizzare e potenziare le forme di collaborazione pubblico-privato sociale che già hanno dato positivi riscontri.

Il Comune di Milano grazie ad una attenta politica in questo campo è stato inserito tra le prime cinque città culturali e creative d’Europa[2] dal ranking elaborato dalla Commissione Europea basato su 29 indicatori[3].

L’assessore alla cultura del comune di Milano alla scadenza dell’incarico ha affermato che «La cultura rappresenta un elemento imprescindibile di coesione e di inclusione sociale per i Comuni di ogni dimensione e può rappresentare un fattore trainante di sviluppo economico e occupazionale, una leva di rigenerazione urbana oltre che un fattore di attrattività»[4].

Dall’esame del rendiconto di un Comun si può rilevare quanto abbia fatto per la cultura e a quanto sia ammontata la spesa per ciascun abitante. Poi basterà confrontare il dato con quello di altri Comuni della stessa categoria.


[1]P. FASSINO, Convegno ANCI Cultura e turismo, Roma, 24 luglio 2014

[2]Joint Research center, European Commission, The cultural and creative cities Monitor, 2019

[3]In Europa sono 190 città sono state selezionate e di queste solo dieci sono italiane

[4] F.DEL CORNO, Mettere la cultura al centro delle città, Il Sole 24 Ore del 26 settembre 2021

MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO DEL LAVORO E DELL’ECONOMIA, NONCHE’ DI POLITICHE SOCIALI, COMMESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMILOGICA

Ieri 13 maggio il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

La Presidenza del Consiglio in un lungo comunicato ha illustrato tutte le misure prese dal Governo.

Il decreto interviene in diversi ambiti, in modo trasversale, con l’intento di assicurare l’unitarietà, l’organicità, e la compiutezza delle misure volte alla tutela delle famiglie e dei lavoratori, alla salvaguardia e al sostegno delle imprese, degli artigiani e dei liberi professionisti, al consolidamento, snellimento e velocizzazione degli istituti di protezione e coesione sociale. 

Molte di queste misure interessano anche gli enti locali direttamente o indirettamente.

Di seguito le principali misure previste ad eccezione di quelle fiscali e quelle riguardanti la salute che sono illustrate nel mio blog : https://wordpress.com/block-editor/post/saluteugualepertuttis.org/992

Misure per gli enti territoriali

Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali, per l’anno 2020, si istituisce un fondo presso il Ministero dell’interno con una dotazione di 3,5 miliardi di euro, da ripartire tra comuni, province e città metropolitane, entro il 10 luglio 2020 con decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze sulla base della perdita di gettito e dei fabbisogni per le funzioni fondamentali. Al fine di assicurare una celere erogazione di risorse utili per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19, si prevede di erogare il 30 per cento del fondo a titolo di acconto in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019, come risultanti dal SIOPE.

Inoltre, si provvede al reintegro dei 400 milioni di euro del Fondo di solidarietà comunale utilizzati per l’emergenza alimentare e si anticipa l’erogazione del fondo sperimentale di riequilibrio per le province e le città metropolitane per l’anno 2020.

Infine, si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 12 miliardi di euro, destinato a concedere anticipazioni a regioni, province autonome ed enti locali, che si trovino in uno stato di carenza di liquidità, al fine di far fronte al pagamento dei propri debiti di carattere commerciale certi, liquidi ed esigibili.

Il fondo sarà articolato in due sezioni, una destinata ad assicurare la liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari, l’altra per assicurare la liquidità a regioni e province autonome per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale.

La gestione delle due sezioni del Fondo è affidata alla Cassa depositi e prestiti, sulla base di una convenzione da stipulare tra il Ministero e la Cassa entro 10 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

Sostegno al turismo

Tax credit vacanze: per il 2020 è riconosciuto un credito alle famiglie con un Isee non superiore a 40.000 euro, un credito, relativo al periodo d’imposta 2020, per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive dagli agriturismi e dai bed&breakfast. Il credito, utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, è pari a 500 euro per ogni nucleo familiare con figlio a carico, a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona;

Fondo turismo: per sostenere il settore turistico con operazioni di mercato, è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro il 2020, finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive;

Promozione turistica in Italia: per favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale, è istituito il “Fondo per la promozione del turismo in Italia”, con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020;

Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico: è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020 per la concessione di contributi in favore delle imprese turistico ricettive, delle aziende termali e degli stabilimenti balneari, come concorso nelle spese di sanificazione e di adeguamento conseguente alle misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19.

Misure per l’istruzione e la cultura

Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali: è istituito un Fondo con una dotazione di 225 milioni di euro, destinato al sostegno delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.

Per assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura, tenuto conto delle mancate entrate causate dall’emergenza, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il 2020.

IN SENATO LA RATIFICA DELLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D’EUROPA SUL VALORE DEL PATRIMONIO CULTURALE FIRMATA A FARO NEL 2005

Dal giorno 9 gennaio inizierà al Senato l’esame del disegno di legge 257 per la ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005.

Il disegno di legge 257 ripropone il testo dell’Atto Senato 2885 presentato dal Governo Gentiloni nella XVII legislatura. Analogo testo era stato presentato dalla senatrice Ferrara ed altri senatori (Atto Senato 2795).

La Commissione affari esteri del Senato aveva approvato il disegno di legge l’11 ottobre 2017.

Purtroppo la fine anticipata della legislatura non ne ha consentito l’approvazione definitiva.
Da quanto si legge nella relazione si tratta di un provvedimento condiviso e atteso da molto tempo per il quale si auspica la convergenza di tutte le forze politiche e quindi una rapida approvazione.
La Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, adottata a Faro, in Portogallo, il 27 ottobre 2005, è entrata in vigore nell’ottobre 2011, al raggiungimento del decimo strumento di ratifica. Il documento è stato ad oggi ratificato da 17 Paesi membri del Consiglio d’Europa, Armenia, Austria, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Georgia, Lettonia, Lussemburgo, Montenegro, Norvegia, Portogallo, Moldova, Serbia, Slovacchia, Slovenia, ex Repubblica Jugoslavia di Macedonia, Ucraina e Ungheria. L’Italia lo ha firmato il 27 febbraio 2013. La Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società si fonda sul presupposto che la conoscenza e l’uso dell’eredità culturale rientrino pienamente fra i diritti umani, ed in particolare nell’ambito del diritto dell’individuo a prendere liberamente parte alla vita culturale della comunità, come espressamente previsto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 e dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966.
La Convenzione di Faro intende promuovere una comprensione più ampia del patrimonio culturale e del suo rapporto con le comunità, incoraggiando a riconoscere l’importanza degli oggetti e dei luoghi in ragione dei significati e degli usi loro attribuiti sul piano culturale e valoriale. La partecipazione dei cittadini rappresenta un elemento imprescindibile per accrescere in Europa la consapevolezza del valore del patrimonio culturale e del suo contributo al benessere e alla qualità della vita. In questo contesto, gli Stati sono chiamati a promuovere un processo di valorizzazione partecipativo, fondato sulla sinergia fra pubbliche istituzioni, cittadini privati, associazioni.
La Convenzione di Faro, aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa il 27 ottobre 2005 a Faro (Portogallo), nasce dal confronto fra quaranta Stati europei sui danni al patrimonio culturale causati dai recenti conflitti verificatisi in Europa.
Il dibattito fu avviato con la 4a Conferenza dei Ministri responsabili del patrimonio culturale degli Stati membri del Consiglio d’Europa «Patrimonio, identità e diversità» (Helsinki, maggio 1996). A seguito della 5a Conferenza dei Ministri europei competenti in materia di patrimonio culturale (Portorož, aprile 2001), i delegati dei Ministri incaricarono quindi il Comitato direttivo del patrimonio culturale e del paesaggio (CDPAT) di redigere un progetto di protocollo addizionale alla Convenzione sulla salvaguardia del patrimonio architettonico d’Europa (Granada, 1985) e, se necessario, alla Convenzione sul patrimonio archeologico d’Europa (La Valletta, 1992).

Le prime consultazioni portarono alla conclusione che tali protocolli non avrebbero offerto una base sufficientemente ampia per il perseguimento di questi obiettivi. Si passò quindi a tracciare un nuovo strumento giuridico, dove fosse riconosciuta l’importanza vitale dei valori della cultura e del patrimonio culturale per tutti gli aspetti della vita, nel contesto della nuova situazione politica europea e della mondializzazione, aperto, quindi, anche oltre l’Europa.
Nel gennaio 2003 i delegati dei Ministri approvarono quindi il mandato di un Comitato ristretto di esperti, dipendente dal CDPAT, per la redazione di un progetto di Convenzione quadro concernente il patrimonio culturale.
Il Comitato si vide assegnare diversi obiettivi:

a) raggiungere un accordo su una concezione allargata e interdisciplinare di patrimonio culturale e sulla nozione di un patrimonio europeo comune, affermando il principio del diritto d’accesso di ogni persona al patrimonio culturale a sua libera scelta e nel rispetto dei diritti e libertà dell’altro;

b) stabilire il principio del giusto trattamento delle testimonianze che coesistono sul territorio europeo e che rappresentano le sue diverse tradizioni culturali;

c) impegnare gli Stati firmatari a introdurre politiche sul patrimonio culturale e iniziative in materia d’istruzione per promuovere il dialogo interculturale e interreligioso e la comprensione reciproca delle differenze, al fine di prevenire i conflitti;

d) stabilire un contesto paneuropeo di cooperazione per la definizione comune di criteri di sviluppo sostenibile che considerino le conoscenze e il «know-how» come risorsa per lo sviluppo;

e) impegnare gli Stati firmatari ad applicare modalità di gestione fondate sulla partecipazione di tutti gli attori nella società;

f) formulare proposte per il monitoraggio della Convenzione.

Il testo della Convenzione fu redatto nel corso del 2003 e del 2004 dal Comitato ristretto, prendendo in considerazione le osservazioni che provenivano da altri comitati interessati. Il progetto di Convenzione è stato infine definito da un gruppo di lavoro del CDPAT, integrando le proposte formulate nel corso della sessione plenaria nell’ottobre 2004 e alcuni lievi emendamenti apportati dal Bureau ampliato del CDPAT. Il testo è stato quindi approvato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 13 ottobre 2005 e aperto alla firma il 27 ottobre 2005 a Faro (Portogallo).
La Convenzione quadro per il valore del patrimonio culturale per la società disegna un quadro di riferimento per le politiche sul patrimonio culturale attraverso la definizione dei diritti e delle responsabilità in questo settore, nonché la messa in luce degli effetti positivi che possono derivare dal suo impiego, in sinergia con gli strumenti del Consiglio d’Europa per la salvaguardia del patrimonio archeologico e architettonico.
La Convenzione si colloca in una posizione diversa rispetto alle precedenti convenzioni sul patrimonio culturale nate in seno al Consiglio d’Europa, che si concentrano sulla necessità di conservare il patrimonio culturale e sul modo di proteggerlo. La Convenzione adotta, infatti, un nuovo approccio, enumerando molti mezzi per utilizzare il patrimonio culturale nel suo complesso e chiarendo le ragioni per le quali merita di essere valorizzato. Pur includendo la tutela e la conservazione fra le azioni prioritarie, focalizza l’attenzione anche su altri temi:

a) il diritto al patrimonio culturale come facoltà di partecipare all’arricchimento o all’incremento del patrimonio stesso e di beneficiare delle attività corrispondenti, con riferimento agli ideali e princìpi fondatori del Consiglio d’Europa, e al diritto della persona a prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, nel rispetto dei diritti e delle libertà altrui sancito nella Dichiarazione universale dei diritti umani (Parigi, 10 dicembre 1948) e garantito dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (New York, 16 dicembre 1966);

b) lo sviluppo sostenibile: il patrimonio culturale costituisce un valore in sé stesso ed è anche una risorsa preziosa per l’integrazione delle varie dimensioni dello sviluppo culturale, ecologico, economico, sociale e politico;

c) il dialogo e l’apertura tra culture: il patrimonio culturale è una risorsa sulla base della quale sviluppare il dialogo, il dibattito democratico e l’apertura tra culture;

d) la mondializzazione: il patrimonio culturale è una risorsa per la protezione della diversità culturale e la necessità di mantenere un legame con il territorio di fronte alla standardizzazione crescente;

e) la partecipazione e la crescita della sinergia di competenze fra tutti gli attori nel campo del patrimonio culturale, le pubbliche istituzioni, le associazioni e i cittadini privati.

La Convenzione si articola nel preambolo e in cinque Parti:

1) obiettivi, definizioni e princìpi;

2) il contributo del patrimonio culturale allo sviluppo dell’essere umano e della società;

3) responsabilità condivisa nei confronti del patrimonio culturale e partecipazione del pubblico;

4) controllo e cooperazione;

5) clausole finali.

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01067666.pdf

DALLA NUOVA LEGGE DI BILANCIO UN CONTRIBUTO AI PICCOLI COMUNI PER INTERVENTI PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI NONCHE’ PER LA MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO

BILANCIO ZZUn aiuto anche ai piccoli Comuni dal comma 477 della proposta di legge di bilancio dello stato per il 2018: “Al comma 640 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dall’anno 2018, ai comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché ai comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti è attribuito un contributo, nel complessivo importo di 10 milioni di euro annui e comunque per un importo per ciascun ente non superiore a 500.000 euro annui, da destinare al finanziamento di interventi diretti alla tutela dell’ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all’insediamento di nuove attività produttive. Gli enti beneficiari, nonché i criteri di riparto e di attribuzione del contributo di cui al periodo precedente sono disciplinati con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2018».

PUBBLICATO IL REGOLAMENTO PER GLI APPALTI RELATIVI A LAVORI RIGUARDANTI BENI CULTURALI TUTELATI

MINISTERO beni-culturaliCon il  Decreto del 22 agosto scorso, n. 154, pubblicato sulla G.U.  del 27 ottobre il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha approvato il Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Il regolamento disciplina gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito indicato come «Codice dei beni culturali e del paesaggio».
I lavori di cui al  regolamento si articolano nelle seguenti tipologie:
a) scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee;
b) monitoraggio, manutenzione e restauro di beni culturali immobili;
c) monitoraggio, manutenzione e restauro dei beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico.
Per quanto non diversamente disposto nel presente regolamento, trovano applicazione le pertinenti disposizioni dei provvedimenti di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici».

 

ANNULLATE DAL TAR CINQUE NOMINE DI ALTRETTANTI DIRETTORI DI MUSEI…

MIBACT LOGOHa destato grande scalpore il fatto che il TAR di Roma abbia annullato, a seguito di alcuni ricorsi,  le nomina di alcuni direttori di importanti siti museali fatte dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Come sempre la politica quando sbaglia cerca di attaccare i giudici che cercano di far rispettare in maniera imparziale le leggi dello Stato. Anche se lentamente, vengono alla luce tutti i buchi delle tanto vantate “riforme” del renzismo….

In primo luogo la separazione dei poteri deve essere rispettata…le parole dell’attuale segretario del PD non sono accettabili.

Inoltre se il Governo avesse voluto difendere i propri atti avrebbe potuto aiutare l’Avvocatura a costruire meglio la propria difesa.

Senza riportare qui tutte le premesse della sentenza in questione (TAR LAZIO, SEZIONE SECONDA QUATER, N. 617172017), dalle quali si apprende che non sono state rispettate le procedure prevista dal D.lgs 165/2001 e che alcuni colloqui con i candidati sarebbero stati addirittura svolti utilizzando Skype e quindi senza assicurare la dovuta pubblicità agli stessi,  penso che sia sufficiente riportare le argomentazioni seguite dal TAR  in merito alla  censura sulla base della quale la ricorrente ha contestato l’ammissione, sia al colloquio nella “decina” che all’ultima fase di valutazione nella “terna”, di candidati che non siano cittadini italiani.

La censura, a differenza di quanto sostiene la difesa erariale è ammissibile, in quanto taluni dei candidati non cittadini italiani hanno conteso alla ricorrente, partecipando al colloquio, la possibilità di ingresso alla “terna” di concorrenti ammessi alla valutazione finale.

In argomento si è già detto al punto 5 della presente decisione, rammentando come le disposizioni speciali introdotte dall’art. 14, comma 2-bis, del d.l. 84/2014, convertito in l. 106/2014, non si sono spinte fino a modificare o derogare l’art. 38 d.lgs. 165/2001. Infatti, solo tale operazione avrebbe potuto consentire, in disparte ogni valutazione di compatibilità costituzionale, l’ammissibilità di cittadini non italiani di partecipare alle selezioni per l’assegnazione di un incarico di funzioni dirigenziali in una struttura amministrativa nel nostro Paese (posto che l’incarico in questione è caratterizzato – per quanto si è più sopra approfondito e verificato con riferimento al contenuto della lex specialis di concorso – proprio dall’esercizio di tali funzioni dirigenziali, peraltro puntualmente ed inequivocabilmente esemplificate nell’art. 1, comma 2, del bando).

Deve quindi affermarsi che il bando della selezione qui oggetto di contenzioso non poteva ammettere la partecipazione al concorso di cittadini non italiani in quanto nessuna norma derogatoria consentiva al MIBACT di reclutare dirigenti pubblici al di fuori delle indicazioni, tassative, espresse dall’art. 38 d.lgs. 165/2001.

D’altra parte, il chiaro tenore letterale della stessa disposizione speciale di cui all’art. 14, comma 2-bis, qui più volte citata, come appare evidente dal semplice confronto tra il primo ed il secondo periodo, non consente diverse interpretazioni.

Il carattere “internazionale” è previsto dal primo periodo solo in relazione agli “standard” che devono essere perseguiti dal MIBACT in materia di musei (nell’esercizio della relativa potestà regolamentare a tal fine espressamente attribuitagli dalla norma stessa), ma non anche in relazione alle “procedure di selezione pubblica”, previste dal secondo periodo per il conferimento degli incarichi di direzione dei poli museali e degli istituti di cultura statali di rilevante interesse nazionale.

Il perseguimento di tali obiettivi deve dunque essere realizzato con procedure di selezione pubblica che non sono “internazionali”. Se infatti il legislatore avesse voluto estendere la platea degli aspiranti alla posizione dirigenziale in esame ricomprendendo anche cittadini non italiani lo avrebbe detto chiaramente, per come è dimostrato dal chiaro tenore di cui al primo periodo della citata previsione.

Il perseguimento degli “standard internazionali”, secondo le chiare intenzioni del legislatore (che non possono essere derogate dalla normativa sottordinata), si ottiene evidentemente migliorando gli aspetti sostanziali e contenutistici dell’offerta museale italiana, appunto rapportandola e adeguandola agli analoghi servizi offerti dai migliori istituti di altri Paesi (in termini, ad esempio, di ampia fruibilità anche nei giorni festivi o nelle ore serali, di efficienza e rapidità di accesso da parte della platea dei visitatori, di miglioramento del rapporto costi/ricavi, di adeguamento delle strutture e delle risorse umane, ecc.), non certamente con interventi formali e di immagine.

Ciò che invece è coerente con le finalità delineate dal legislatore è il carattere “internazionale” dell’esperienza maturata dal cittadino all’estero e che giustamente è stata valorizzata nell’odierna procedura concorsuale (si veda sul punto il contenuto dell’art. 2 del bando).

Da quanto si è sopra osservato non può che concludersi per la dichiarazione di fondatezza dei due ultimi motivi di censura in sequenza scrutinati dal Collegio e per l’accoglimento del ricorso proposto, con annullamento:

A) sia del bando, in parte qua, con riferimento alle procedure di selezione per l’assegnazione del posto di direttore del Palazzo Ducale di Mantova e della Galleria Estense di Modena (rispetto alle quali la ricorrente ha manifestato un interesse diretto alla proposizione del gravame, avendo presentato specifiche domande di partecipazione a dette singole procedure concorsuali – in tante e tali risultando frazionato l’unico bando pubblicato dal MIBACT – dirette all’assegnazione di quelle posizioni dirigenziali), laddove interpretato nel senso che non escluda la partecipazione di cittadini non italiani dalla relativa selezione;

B) sia degli atti di ciascuna delle due selezioni in questione, a partire dall’atto con il quale sono stati individuati i criteri per l’assegnazione dei 20 punti per il colloquio e quindi dell’intera prova orale alla quale ha partecipato la candidata, con inevitabile travolgimento “di riflesso” degli atti con i quali sono stati dichiarati i vincitori della selezione per il conferimento dell’incarico di direttore del Palazzo Ducale di Mantova e di direttore della Galleria Estense di Modena, in quanto conseguenti (e di rimando anch’essi illegittimi, per illegittimità derivata dalle conclamate patologie che hanno corroso le frazionate procedure selettive) rispetto agli atti adottati con riferimento alle due procedure, che per effetto della presente decisione vengono annullati con efficacia ex tunc.

QUI TROVATE LA SENTENZA INTEGRALE:  TAR LAZIO SENTENZA 6171/2017