LA CORTE DEI CONTI PROGRAMMA I CONTROLLI PER IL 2021

Le Sezioni riunite in sede di controllo della corte dei conti hanno approvato, con delibera n. 20/SSRRCO/INPR/2020, la “Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l’anno 2021”.

Tradizionalmente con questo documento sono tracciate le linee di indirizzo delle attività di controllo nel sistema unitario delle funzioni che l’art. 100 della Costituzione assegna alla Corte dei conti.

Tuttavia, aggiunge la Corte, quest’anno la definizione del quadro di riferimento programmatico delle indagini di finanza pubblica e dei controlli sulla gestione, nonché dei criteri di massima nell’ambito dei quali opereranno le sezioni centrali e regionali di controllo risentirà del forte impatto determinato dall’emergenza sanitaria in atto.

Il Paese è, infatti, “dinanzi a molteplici e concomitanti esigenze. Da una parte la tutela del bene primario della salute dei cittadini messa a dura prova dalla pandemia, dall’altra, il sostegno economico alle categorie produttive maggiormente incise dai necessari provvedimenti restrittivi”.

In un quadro di tale gravità, la Corte ritiene necessaria “una riflessione sulle tipologie e le modalità di esercizio dei controlli” che dovrà mettere in campo nel corso del prossimo anno.

Per questo – aggiungono le Sezioni riunite – “le attività delle sezioni centrali e regionali di controllo dovranno essere non solo volte a verificare la regolarità amministrativo-contabile delle gestioni, ma anche, e soprattutto, a verificare e valutare l’attuazione dei programmi di spesa, sotto i profili della tempestività delle realizzazioni e della qualità dei risultati, anche avvalendosi delle nuove forme di controllo concomitante”.
Sarà, quindi necessario, nelle fasi di superamento della crisi pandemica e dell’auspicata ripresa “un radicale ripensamento delle finalità del controllo. È indispensabile valorizzare i momenti di verifica e valutazione delle modalità mediante le quali saranno impiegate le ingenti risorse provenienti dall’Unione europea nei programmi di spesa, riferendo al Parlamento e alle Assemblee regionali sul corretto, tempestivo ed efficace impiego delle somme disponibili”.

CORTE DEI CONTI – SEZIONE DELLE AUTONOMIE – NUOVE LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE ANNUALE DEI SINDACI DEI COMUNI SUPERIORI A 15.000 ABITANTI

La Sezione della Autonomie della Corte dei conti con deliberazione m.19/SEZAUT/2020/INPR ha approvato le nuove “Linee guida per le relazioni annuali del sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del sindaco delle città metropolitane e del presidente delle province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell’esercizio 2019 (art. 148 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)”.

La Sezione ritiene che il corretto funzionamento del sistema dei controlli interni costituisce il miglior presidio per l’osservanza degli obblighi di finanza pubblica posti a tutela dei principi di equità intergenerazionale e di stabilità finanziaria, oltreché per la salvaguardia dell’integrità e della trasparenza della gestione delle risorse finanziarie pubbliche assegnate alle autonomie territoriali.
In un contesto di crescenti difficoltà economiche e finanziarie, l’adozione di un efficace sistema di controlli interni rappresenta, sempre secondo il Collegio, lo strumento migliore per rispondere alle esigenze conoscitive del management e per soddisfare i bisogni della collettività amministrata. Attivando il processo di autovalutazione dei propri sistemi di pianificazione-programmazione e controllo nonché dei cicli erogativi in termini di apporto quantitativo e qualitativo, l’Ente può, infatti, ottimizzare le proprie performance attraverso un articolato flusso informativo che, partendo dagli obiettivi strategici, è in grado di individuare ed alimentare gli obiettivi operativi in un quadro organizzativo più strutturato e consapevole.
Secondo i giudici il mancato esercizio della funzione pubblica di controllo interno, di converso, aumenta il rischio di alterazioni nei processi decisionali e programmatori, indebolisce le scelte gestionali ed organizzative, riduce il presidio sugli equilibri di bilancio e la regolarità della gestione, ed impedisce, in ultima analisi, al controllore esterno di fare assegnamento sulla qualità della rendicontazione economica e finanziaria dell’Ente.
Pertanto la Sezione allo scopo di promuovere modelli di governance più innovativi e responsabili, ha approvato le nuove Linee guida e uno schema di relazione-questionario sul funzionamento del sistema dei controlli interni nell’esercizio 2019 intendono offrire ai Sindaci delle Città metropolitane e dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, nonché ai Presidenti delle Province uno strumento ricognitivo approfondito, stabile e ricorrente per la raccolta di dati omogenei e comparabili basati su criteri univoci idonei a fornire una visione d’insieme su cui fondare valutazioni di adeguatezza, affidabilità ed efficacia circa il sistema dei controlli realizzato nel corso del tempo dai singoli Enti.

LE PROCEDURE DELLA CORTE DEI CONTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE IN VIDEOCONFERENZA, DEI CONTROLLI ESTERNI E PER LE ALTRE ATTIVITA’ AI TEMPI DEL CORONAVIRUS.

Roma: Corte dei conti – Cortile interno

Il Presidente della Corte dei conti con decreto in data 3 aprile 2010 ha emanato una serie di regole tecniche e operative al fine di dare attuazione all’art. 85, comma 2, del d.l. 1872020 che attribuisce ai vertici istituzionali degli uffici territoriali della Corte (per le Sezioni regionali di controllo, SRC, ai rispettivi Presidenti di sezione) il potere di adottare le misure organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Governo, al fine di evitare assembramenti all’interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le persone (pubblico, personale amministrativo e magistrati).

In particolare, allo scopo di di disciplinare lo svolgimento “delle adunanze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai rappresentati delle amministrazioni, mediante collegamenti da remoto, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione … all’adunanza, anche utilizzando strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi o con ogni mezzo di comunicazione che, con attestazione all’interno del verbale, consenta l’effettiva partecipazione degli interessati”, allo scopo di contrastare efficacemente l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria contabile è stato disposto quanto segue:

a) Procedura ex art. 148 bis TUEL (controlli esterni)
In tale fattispecie il procedimento di controllo può giungere ad avere effetti impeditivi e necessita, pertanto, di forme di interlocuzione/confronto con l’ente. È da notare che i termini, sia pur previsti normativamente, sono in effetti determinati dalla stessa SRC che, in assenza di particolari esigenze di tempestività, può, altresì, disporne e differirli. Le stesse SRC possono valutare la sussistenza di fattispecie per le quali si profilano ragioni di urgenza (es. blocco della spesa per mancanza di copertura oppure misure correttive da adottarsi in sede di rendiconto 2019 o di bilancio di previsione 2020/2022). Solo nel caso in cui il procedimento sia giunto alla fase conclusiva e si intraveda la possibilità di adottare un provvedimento di blocco della spesa, si potrebbe procedere, ove non fosse praticabile il collegamento da remoto, offrendo la possibilità alle Amministrazioni controllate di esplicitare adeguatamente i chiarimenti del caso con apposita memoria. Ed invero, se è prassi invalsa nella fattispecie raccogliere le controdeduzioni dell’ente in forma orale e pubblica, occorre considerare, tuttavia, che tali modalità del contraddittorio non trovano alcuno specifico riferimento normativo.

b) Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.
La procedura è normata dettagliatamente dagli artt. 243-bis. e seguenti del TUEL: l’unico termine perentorio – e, pertanto, non disponibile da parte dell’organo di controllo – è posto, comunque, a carico dell’ente locale per deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale. L’art. 107 del decreto “Cura Italia” ha previsto il differimento al 30 giugno 2020 dei termini previsti in tema di procedura di riequilibrio agli artt. 243 bis, comma 5, e 243-quater, commi 1, 2 e 5, del TUEL, senza nulla disporre relativamente a quello contemplato dal comma 3 del medesimo art. 243-quater per la pronuncia della SRC sulla approvazione o sul diniego del piano di risanamento. Ma, sotto un primo profilo va osservato come il termine assegnato dal Tuel alle Sezioni regionali per la decisione in ordine alla congruità dei piani di riequilibrio non abbia natura perentoria. D’altro canto, il citato art. 107, oltre a disporre il differimento del già richiamato art. 243-quater comma 5 Tuel relativo all’impugnazione innanzi alle Sezioni Riunite in speciale composizione, prevede che siano parimenti differiti i termini relativi alla declaratoria di dissesto: in tal senso si rimette alla valutazione dei vertici istituzionali territoriali l’adozione di misure differenziate coerenti con il descritto quadro normativo. Per le procedure in corso, per le quali le verifiche svolte non abbiano evidenziato profili di particolari criticità, le attività delle Sezioni possono proseguire senza ritardo, anche in considerazione dei tempi dilatati delle istruttorie ministeriali e della circostanza che si tratta di enti che versano in situazioni di disequilibrio strutturale di bilancio. In questo caso, anche in considerazione degli effetti che si riconnettono all’approvazione del piano (es. accesso al fondo di rotazione), sussiste l’esigenza di non differire i tempi di risanamento e, pertanto, le relative attività dovrebbero essere svolte correntemente, assicurando un confronto continuo con l’ente e con l’organo di revisione, nonché forme di contraddittorio scritto nei passaggi più rilevanti.
Circa l’esigenza di raccogliere, nei passaggi cruciali della procedura, le controdeduzioni dell’ente in forma orale, si rimanda a quanto esposto nel punto b), restando fermo che deve essere assicurata alle amministrazioni controllate la possibilità di esplicitare adeguatamente le proprie osservazioni.
Analoghe considerazioni valgono per le verifiche infrannuali sui piani di riequilibrio.

Il testo completo si trova qui:

https://www.corteconti.it/Download?id=ae08f022-9d8d-4782-b521-61fd0f262749

LA RELAZIONE DEL PRESIDENTE BUSCEMA IN OCCASIONE DELL’INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO DELLA CORTE DEI CONTI HA TOCCATO ANCHE LA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI

Il 13 febbraio si è svolta come di consueto a Roma la cerimonia per l’inaugurazione dell’anno giudiziario alla presenza del presidente della repubblica Mattarella e delle maggiori autorità dello Stato.

Nella propria lunga e approfondita relazione il Presidente della Corte Buscema ha toccato anche la gestione finanziaria degli enti locali.

Con la relazione approvata con deliberazione n. 6/2019/FRG è stata fornita una rappresentazione d’insieme della finanza locale, sulla base dei dati di bilancio 2016-2017.

Ne emerge un recupero della flessibilità delle politiche allocative dovuta soprattutto all’allentamento dei vincoli di finanza pubblica. I risultati complessivi del comparto risultano conformi alle attese, con una più ridotta quota di enti che, nel biennio considerato, si trovano in situazione di disavanzo di competenza (12% nel 2016, 11% nel 2017). Ciò nonostante, dalle risultanze finali degli enti monitorati (n.4.987 totali) si registra un disavanzo complessivo che, in termini assoluti, ammonta a 1.927 milioni di euro nel 2016 e a 1.007 milioni di euro nel 2017; ciò in quanto le risultanze finali positive degli enti in avanzo sono di gran lunga inferiori al disavanzo prodotto da quelli numericamente inferiori.

Alla riduzione del numero di enti che chiudono in disavanzo fa riscontro un coerente quadro positivo degli equilibri correnti della gestione di competenza.
Infatti, i Comuni, nel 2017, chiudono con un complessivo saldo positivo di parte
corrente di circa 5 miliardi di euro, migliore rispetto ai 4 miliardi del 2016.

Tale andamento trova sostegno in un lieve incremento delle entrate correnti (1,69%) a fronte di una minima diminuzione della spesa corrente.

Nella valutazione degli equilibri, è di interesse osservare la movimentazione del Fondo pluriennale vincolato di parte capitale. Il saldo di tale posta contabile consente di ipotizzare, nel 2017, un migliore uso delle risorse accantonate nel fondo rispetto all’utilizzo fatto nel 2016. Tale saldo, nel 2017, ha un’incidenza negativa del 14% rispetto all’equilibrio di parte capitale, laddove nel 2016 tale posta incideva nella molto più consistente entità del 74%, a conferma di un più tempestivo ed appropriato utilizzo delle risorse.

Sul fronte degli investimenti, la dinamica della spesa si presenta ancora debole, anche a causa dell’elevato peso dello stock di debito delle amministrazioni locali.
Rispetto agli stanziamenti di bilancio, gli impegni di spesa in conto capitale si sono ridotti del 72% e il Fondo pluriennale vincolato si è incrementato del 18%. Lo stesso trend si riscontra nel confronto con l’esercizio precedente, dov’è accentuato il calo degli impegni per investimenti (-2,7 miliardi) mentre cresce il Fondo pluriennale vincolato in conto capitale che, al netto della quota finanziata da debito, raggiunge 6,5 miliardi (circa 663 milioni in più dell’anno precedente).

L’indagine sulla gestione dei residui evidenzia una accelerazione delle procedure di riscossione e di pagamento.

Resta ancora di rilievo il ricorso alle procedure di riequilibrio finanziario pluriennale, che risulta concentrato, prevalentemente, nelle aree centrali e meridionali.

Le misure relative al saldo di finanza pubblica hanno consentito il raggiungimento e il superamento dell’obiettivo di comparto, che è espresso nella sua articolazione da un saldo in conto capitale negativo, segnale di propensione, ancorché debole, alla spesa di investimento, oltremodo riequilibrato da un saldo corrente di oltre 8 miliardi di euro e da una richiesta di spazi finanziari superiore all’ammontare di quelli ceduti di 716 milioni.

CORTE DEI CONTI: PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI E DELLE ANALISI PER L’ANNO 2020

Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte de conti con deliberazione n.21/SSRRCO/INPR/19 depositata in 20 dicembre scorso hanno approvato la Programmazione dei controlli e delle analisi della corte dei conti per l’anno 2020.

In particolare, i criteri di riferimento per le Sezioni regionali di controllo prevedono che le Sezioni riunite in sede di controllo, in raccordo con la Sezione delle autonomie, con la Sezione centrale di controllo sulla gestione e con la Sezione affari comunitari ed internazionali, promuoveranno appositi incontri con le Sezioni regionali di controllo per un’analisi comparativa delle risultanze emerse e delle metodologie adottate nelle sedi della parifica dei rendiconti regionali e delle analisi della legislazione di spesa.
Come gli scorsi anni sarà assicurato il coordinamento, nella sede della Conferenza dei Presidenti, dei Presidenti delle sezioni di controllo (centrali e regionali), al fine di verificare la coerenza dei programmi annuali di lavoro delle singole sezioni agli orientamenti approvati con la presente delibera.
Le Sezioni regionali di controllo ricoprono un ruolo rilevante nelle indagini di controllo a rete indicate nella presente programmazione generale e negli ambiti di analisi che verranno indicati nel programma della Sezione delle autonomie. Inoltre, esse sono chiamate a contribuire al fondamentale compito del monitoraggio degli investimenti pubblici e potranno svolgere specifici approfondimenti, in funzione della disponibilità di adeguate capacità operative, su tematiche a valenza trasversale:
-gli interventi per la tutela del suolo e il contrasto al dissesto idrogeologico anche con riferimento a particolari contesti territoriali;
-le misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa degli enti regionali e locali;
-la gestione delle entrate e, in particolare, i problemi della riscossione dei crediti tributari, specie di quelli per la violazione del codice della strada;
-i ritardi di pagamento e il connesso fenomeno delle spese legali e per interessi;
-la gestione dei rifiuti, l’economia circolare e, in generale, le azioni a tutela dell’ambiente;
-l’utilizzo dei fondi per la formazione continua del personale;
il procedere degli interventi per la ricostruzione a seguito degli eventi sismici e -la messa in sicurezza degli edifici e delle infrastrutture;
-le problematiche in sanità relative alla gestione delle liste d’attesa e al rinnovo delle apparecchiature obsolete in dotazione alle strutture di assistenza;
-i nodi della mobilità territoriale e della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale.
Un raccordo tra i diversi ambiti d’analisi, riferiti a limitati livelli territoriali, potrà essere svolto, anche in forma modulare, insieme con le Sezioni centrali di controllo.

LA CORTE DEI CONTI PROGRAMMA I CONTROLLI PER L’ANNO 2019

Con la deliberazione n. 3 in data 30 gennaio 2019 la Sezione delle Autonomie della corte dei conti ha delineato il programma dei controlli che saranno effettuati nel corso di quest’anno:
a) organismi partecipati dagli enti territoriali, utilizzando le informazioni provenienti dalla banca dati “Partecipazioni” allo scopo di continuare il monitoraggio dei risultati della loro gestione economico-finanziaria in stretta connessione con i flussi finanziari provenienti dagli enti stessi;

b) gestione finanziaria dei Servizi sanitari regionali, per confrontare i risultati raggiunti in termini di spesa (corrente e di investimento) con il quadriennio precedente e valutare il grado complessivo di tutela del diritto alla salute espresso dai livelli essenziali di assistenza (Lea);

c) costo del personale, avvalendosi delle informazioni contenute nella banca dati SICO relativamente alle unità impiegate nel settore degli enti territoriali (numero di dipendenti, tipologia di rapporto di lavoro, età, anzianità lavorativa, retribuzione fissa ed accessoria, distribuzione dei dipendenti nei diversi livelli economici);

d) controlli interni, per ulteriori approfondimenti sul percorso di attuazione del sistema dei controlli degli Enti locali tenuti alla compilazione della relazione annuale da adottare sulla base delle “Linee guida” previste dall’art. 148 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

e) attuazione del processo di digitalizzazione dell’amministrazione: in coerenza con le finalità del protocollo d’intesa stipulato tra Corte dei conti e Commissario straordinario per l’attuazione dell’agenda digitale potrà essere avviata una ricognizione dello stato di attuazione da parte degli enti territoriali dei principali progetti in materia di amministrazione digitale, al fine di fornire al Parlamento un quadro generale della situazione e alle sezioni regionali di controllo elementi per poter dar corso ad ulteriori approfondimenti in occasione delle verifiche operate sugli enti di competenza;

f) altri profili di attualità nell’ambito della finanza pubblica che siano stati oggetto di significative riforme normative o che richiedano un monitoraggio costante in termini di impatto sugli equilibri finanziari degli enti territoriali.

PUBBLICATO IL DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO PER LA CERTIFICAZIONE DEI BILANCI DEI COMUNI ENTRO IL 15 NOVEMBRE 2018

ABC-Audit-organizzazione-contabile-revisione-e-certificazione-dei-bilanciSulla Gazzetta ufficiale n. 219 in data 20 settembre 2018 è stato pubblicato il decreto  11 settembre 2018 recante norme per la certificazione di bilancio di previsione 2018 delle amministrazioni provinciali, delle città metropolitane, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni.

Com’è noto l’art. 161, comma 1, del testo unico della legge sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che gli enti locali redigono apposita certificazione sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

Il comma 2 del medesimo articolo, prevede che le modalità della certificazione sono stabilite con decreto del Ministero dell’interno, previo parere dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e dell’Unione delle province d’Italia (U.P.I.).

Pertanto il Ministero ha approvato il modello di certificato del bilancio di previsione per l’anno 2018, Allegato, che gli enti locali sono tenuti a predisporre e trasmettere entro il 15 novembre 2018.

La trasmissione del certificato dovrà avvenire, per tutti gli enti locali, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, completa di firma digitale dei sottoscrittori.

LA RELAZIONE ANNUALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI RELATIVA AL 2017 DEL SINDACO DEI COMUNI SUPERIORI A 15.000 ABITANTI DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO IL 30 SETTEMBRE

corte_conti-400x300Entro il prossimo 30 settembre i Sindaci dei Comuni superiori a 15.000 abitanti dovranno trasmettere mediante il sistema telematico alla Corte dei conti la relazione annuale sul funzionamento dei sistema integrato dei controlli interni  redatta in base alle  Linee guida approvate dalla Sezione Autonomie, con deliberazione n. 14/2018/INPR (ai sensi dell’art. 148 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Tuel).

DELIBERA

SCHEMA RELAZIONE

Corte dei conti: Linee guida per l’esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza

CORTE DEI CONTI CORTILE INTERNO.jpgSul Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 105 dell’8 maggio sono state pubblicate Linee guida della Corte dei conti per l’esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243-quater, TUEL). (Delibera n. 5/SEZAUT/2018/INPR).

Com’è noto la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è uno strumento straordinario, previsto per gli enti locali in condizione di grave squilibrio strutturale, volto a prevenire il dissesto ed a ripristinare gli equilibri finanziari. Le esigenze di risanamento, in genere, conseguono  ad una situazione di illiquidità – in molti casi generata da una sovrastima dell’attivo con crediti di dubbia esazione e/o sforniti di idoneo titolo, nonché da un non accurato riaccertamento ordinario dei residui – che impedisce il regolare adempimento delle obbligazioni con il ricorso ai
mezzi ordinari.
La procedura, che si colloca nell’ambito di un sistema articolato, nel quale sono previsti diversi strumenti per far fronte alle situazioni di squilibrio delle gestioni, favorisce l’emersione di disavanzi occulti, offrendo agli amministratori un utile strumento di auto-risanamento volto a scongiurare la più grave situazione di dissesto finanziario. In tal modo la gestione della crisi resta affidata agli organi ordinari dell’ente e nel contempo le iniziative di riequilibrio vengono sottoposte alla costante vigilanza delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della verifica della piena sostenibilità economico-finanziaria delle misure indicate dal piano allo scopo di garantire l’effettivo raggiungimento del risanamento dell’ente.

Alla Sezione delle autonomie è affidata una funzione d’indirizzo particolarmente orientata ai compiti e alle valutazioni istruttorie della Commissione di cui all’art. 155 TUEL e della quale tengono conto le Sezioni regionali di controllo (art. 243 -quater TUEL, come introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera r) , del decreto-legge n. 174/2012, convertito
nella legge n. 213/2012) per assicurare omogeneità di principio nell’esercizio dei compiti ad esse assegnati nell’ambito della procedura di riequilibrio.

Nell’esercizio di tale funzione la Sezione delle autonomie aveva già deliberato le linee guida per l’esame del piano di riequilibrio finanziario, approvate con la deliberazione n. 16/2012/INPR e successive integrazioni (delibere n. 11/2013 e n. 8/2015).

Essendo trascorsi peraltro cinque anni dall’approvazione della delibera, l’impianto di base e i principi che guidano la procedura in esame sono rimasti sostanzialmente immutati ma sono intervenuti elementi di novità che hanno imposto una rivisitazione delle linee d’indirizzo.

In tal senso sono da tenere in considerazione le modifiche del quadro normativo che riguardano, da un lato, l’introduzione di un nuovo sistema contabile e di una diversa modulazione degli obiettivi di finanza pubblica e, dall’altro, le modifiche specifiche che in più occasioni hanno rivisto aspetti di dettaglio della procedura.

Anche sul piano interpretativo si sono, inoltre, registrati numerosi interventi da parte delle Sezioni regionali di controllo e della stessa Sezione delle autonomie (che si è pronunciata nella risoluzione di questioni di massima, talora integrando le richiamate linee guida), nonché da parte delle Sezioni riunite in speciale composizione, alle quali è intestata la giurisdizione in tema di impugnazioni relative ai piani di riequilibrio.

Qui trovate il testo integrale delle nuove Linee Guida:

LINEE GUIDA CORTE DEI CONTI PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO

 

 

LA CORTE DEI CONTI HA APPROVATO IL PROGRAMMA DEI CONTROLLI PER L’ANNO 2018

corte programmazioneLe sezioni Unite in sede di Controllo della Corte dei conti con deliberazione n. 12 adottata nell’adunanza de 15 dicembre hanno approvato il documento relativo alla PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI E DELLE ANALISI DELLA CORTE DEI CONTI PER L’ANNO 2018” ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti.

Appare opportuno conoscere quali saranno i temi su cui si appunterà l’attenzione della Corte.

Delibera n. 12/2017 delle s.u. della Corte dei conti