GLI ADEMPIMENTI DEI COMUNI IN TEMA DI RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE

L’art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 s.m.i. (di seguito anche TUSP) prevede che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2, siano alienate o, in alternativa, oggetto delle altre misure di razionalizzazione indicate all’articolo 20, commi 1 e 2.

A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica ha dovuto effettuare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto, procedendo, con provvedimento motivato, all’adozione di un piano di revisione straordinaria, che, per le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del successivo comma 612.

Fermo quanto previsto dall’articolo 24, comma 1, TUSP, l’art. 20, comma 1 dello stesso d.lgs. n. 175/2016 prevede che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Con riferimento ai termini di presentazione, a norma degli artt. 20, comma 3 e 26, comma 11, del T.U.S.P., la revisione periodica, secondo quanto evidenziato dalla Sezione delle autonomie nella deliberazione 21 dicembre 2018, n. 22/INPR, è adempimento da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno, per la prima volta nel 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

L’esito della ricognizione, anche in caso negativo, va comunicato, con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto-legge n. 90/2014 (convertito dalla legge n. 114/2014) e le informazioni vanno rese disponibili alla Sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4, al fine di verificare il puntuale adempimento degli obblighi prescritti.

L’art. 20, comma 7, dello stesso TUSP stabilisce che “la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti”.

Ciò posto, alla luce della chiara precettività delle disposizioni sopra richiamate, la Corte dei conti provvede ad accertare l’ eventuale inadempimento dei Comuni agli obblighi di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 oltre che di comunicazione alla competente Sezione regionale di controllo.

Al riguardo la Corte ha avuto occasione di sottolineare “L’evoluzione caratterizzante il processo di razionalizzazione – che da meccanismo straordinario si trasforma in una verifica a carattere periodico e, quindi, a regime – dà dimostrazione della continuità dell’obiettivo legislativo di riordino del settore, tale da richiedere una riflessione costante degli enti in ordine alle decisioni di volta in volta adottate (mantenimento, con o senza interventi; cessione di quote/fusione/dismissione). Una ricaduta della richiamata progressività delle disposizioni è rappresentata dai meccanismi sanzionatori, più accentuati nella revisione periodica (art. 20, comma 7)”.

C’è da aggiungere che la ricognizione ordinaria, ex artt. 20, comma 3 e 26, comma 11, del TUSP è un adempimento periodico da assolvere entro il 31 dicembre di ogni anno, rinviando, per la ricognizione delle partecipazioni al 31/12/2018 (da effettuarsi entro il 31/12/2019), ai recenti “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche” resi dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, d’intesa con questa Corte, e pubblicati in data 21 novembre 2019.

Nel caso in cui ravvisi delle omissioni la Sezione di controllo della corte è tenuta, ai sensi dell’art. 20, comma 7, TUSP a trasmettere gli atti alla competente Procura contabile per le valutazioni di competenza.

Si veda in proposito la recente delibera della Sezione regionale di controllo per la regione Lazio n. 26 del 28 aprile 2020 riguardante proprio gli inadempimenti di un Comune della provincia di Frosinone in merito alle società partecipate.

La materia delle società partecipate è ampiamente trattata nel mio volume “Utopia di un Comune e come realizzarla” disponibile sia in formato cartaceo che in ebook qui:

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IL REFERTO DELLA SEZIONE ENTI TERRITORIALI DELLA CORTE DEI CONTI SU “GLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI”

Con il referto 2018 su “Gli organismi partecipati dagli enti territoriali”, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti prosegue nell’impegno di monitorare le partecipazioni nelle società pubbliche, riformate con d.lgs. n. 175/2016. Nella relazione sono esaminati i risultati delle gestioni delle partecipate, anche in rapporto con i movimenti contabili (entrate e spese) intercorrenti con gli enti territoriali, per mettere in luce la proficuità delle aziende pubbliche e le ricadute complessive sulla finanza territoriale. Gli organismi operanti nei servizi pubblici locali sono soltanto il 37,21% del totale, pur rappresentando il 73,17% del valore della produzione complessivo. Il maggior numero (62,79%) rientra nel novero di quelli che svolgono servizi convenzionalmente definiti “strumentali”. Si conferma la prevalenza degli affidamenti diretti: nonostante la rigidità dei presupposti per derogare ai principi della concorrenza, su un totale di 15.139 affidamenti, le gare con impresa terza sono soltanto 828 e gli affidamenti a società mista, con gara a doppio oggetto, 146. L’indagine mette a confronto i risultati conseguiti dagli organismi interamente pubblici (n. 1.917) con quelli del totale esaminato (n. 5.776). A livello aggregato, si registra una netta prevalenza degli organismi in utile, ma, in alcune regioni, le perdite d’esercizio risultano in larga misura superiori, soprattutto in quelli a partecipazione totalitaria. La gestione finanziaria dimostra una netta prevalenza dei debiti sui crediti in tutti gli organismi esaminati. Nel complesso, i debiti ammontano a 104,41 miliardi, di cui circa un terzo è attribuibile, in sostanza, alle partecipazioni totalitarie. È di interesse constatare che, dal rapporto crediti/debiti verso partecipanti/controllanti, nelle pubbliche al 100% si rileva la preminenza di tali crediti sul totale, sintomo della spiccata dipendenza di tali partecipazioni dagli enti controllanti, pur in presenza di un rilevante indebitamento verso terzi. L’incidenza dei contratti di servizio e delle altre tipologie di erogazione nella formazione del fatturato contribuisce ad evidenziare l’impatto delle esternalizzazioni sui bilanci degli enti soci, che assume proporzioni rilevanti nelle partecipazioni totalitarie (75,36%, laddove l’incidenza degli impegni nel totale degli organismi osservati si riduce al 39,81%). Meritano attenzione le situazioni di eccedenza delle erogazioni rispetto al valore della produzione, maggiorato dell’imposta sul valore aggiunto; situazioni che appaiono fisiologiche in caso di risultati di esercizio negativi (da cui scaturiscono oneri per copertura perdite o per ricapitalizzazioni), mentre risultano poco comprensibili se associate a bilanci in utile. Dagli esiti della revisione straordinaria ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 175/2016 – dettagliata per singola società – emerge che il 37,35% versa in condizioni da richiedere un intervento di razionalizzazione da parte dell’ente proprietario. 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2018/delibera_23_2018.pdf

RICHIAMO DEL MEF AD OLTRE 170 AMMINISTRAZIONI LOCALI NON IN LINEA CON LA RIFORMA DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE

MEF CORTILE INTERNOIl Ministero dell’economia e delle Finanze informa di aver spedito circa 170 lettere ad altrettante amministrazioni pubbliche che, nel quadro della riforma delle società partecipate – prevista dal Testo Unico di cui al D.lgs. n. 175/2016 – potrebbero risultare inadempienti per aver dichiarato l’intento di non procedere a razionalizzazioni o dismissioni. La Struttura di monitoraggio delle partecipazioni pubbliche, costituita presso il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, invia tali richieste di chiarimenti dopo aver monitorato le dichiarazioni rese da un primo gruppo di 300 enti, (Regioni, Province e Città Metropolitane, Comuni capoluogo di provincia e Comuni non capoluogo con popolazione superiore a 50.000 abitanti) selezionati in ragione della loro rilevanza. Successivamente, saranno via via monitorate le partecipazioni detenute dagli altri enti che hanno dichiarato di voler mantenere le partecipazioni senza adottare misure di razionalizzazione.

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UNA SEGNALAZIONE DELL’ANAC IN MARITO AL “CONTROLLO ANALAGO” SULLE SOCIETA’ IN HOUSE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI

anac-zzzL’ ANAC con l’atto di Atto di segnalazione n. 4 del 29 novembre 2017  (Approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera  1209 del 29 novembre 2017), ma  pubblicato solamente nei giorni scorsi sul sito web è intervenuta in merito al problema delle società in  house delle amministrazioni dello Stato e il controllo analogo alla luce dell’art. 9, comma 1, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

La questione riguarda le modalità di assicurare il c.d. “controllo analogo”.

In ragione delle incertezze interpretative e applicative derivanti dal quadro giuridico esistente, l’Autorità ha ritenuto opportuno manifestare l’opportunità che si debba prevedere l’adozione di un atto normativo regolamentare a carattere ricognitivo delle società in house delle amministrazioni dello Stato su proposta del Ministero dell’economia e delle finanze e dalle amministrazioni interessate, che individui, con riferimento a ciascuna delle suddette società, le attività svolte e il Ministero o i Ministeri competenti per materia che esercitano, ai fini di cui agli articoli 5, commi da 1 a 5, e 192 del Codice dei contratti pubblici, il controllo analogo in forma congiunta con il Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 9, comma 1, del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica.

Al riguardo, secondo l’ANAC  potrebbe eventualmente ipotizzarsi una formulazione come la seguente:
«Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministero dell’economia e delle finanze e dalle amministrazioni interessate, sono individuati, con riferimento a ciascuno degli enti in-house delle amministrazioni dello Stato, i Ministeri competenti per materia che esercitano, ai fini di cui agli articoli 5, commi da 1 a 5, e 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il controllo analogo in forma congiunta con il Ministero dell’economia e delle finanze. Con lo stesso decreto sono configurati i poteri di controllo analogo e sono individuate le attività che gli enti strumentali svolgono a favore delle amministrazioni controllanti»

GLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI: LA RELAZIONE DELLA SEZIONE PER LE AUTONOMIE DELLA CORTE DEI CONTI

corteLa Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione  n. 27/SEZAUT/2017/FRG, ha approvato la relazione sugli organismi partecipati dagli enti territoriali.

Dalle conclusioni si legge quanto segue:

La Sezione delle autonomie, nel riferire sugli andamenti complessivi della finanza regionale e locale, ai sensi dell’art. 7, co. 7, l. n. 131/2003, ha incentrato la presente indagine sui risultati economici e finanziari degli organismi partecipati dagli Enti territoriali e sull’impatto delle esternalizzazioni sui bilanci degli enti partecipanti. Ciò al fine di dare evidenza di un fenomeno, diffuso a livello nazionale, che genera ingenti costi a carico della finanza territoriale ed è stato, pertanto, oggetto di stratificati interventi normativi poi riordinati nel d.lgs. n. 175/2016.

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PRESUPPOSTI CHE DEVONO SUSSISTERE AFFINCHÈ UNA SOCIETÀ DETENUTA INTERAMENTE DA UN’AMM. AGGIUD., COSTITUITA PER SODDISFARE ESIGENZE DI INTERESSE GENERALE E CHE EFFETTUA ALTRE ATTIVITÀ A SCOPO DI LUCRO, SIA QUALIFICATA COME ORGANISMO DI DIR. PUBBLICO.

curia_mediumLa Corte di giustizia europea, Sez. IV, 5/10/2017 nella causa n. C-567/15 ha emesso una interessante sentenza concernente i presupposti che devono sussistere affinchè una società detenuta interamente da un’amministrazione aggiudicataria, costituita per soddisfare esigenze di interesse generale e che effettua altre attività a scopo di lucro, sia qualificata come organismo di dir. pubblico.

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L’ENTE LOCALE NON PUÒ COSTITUIRE O MANTENERE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE UNA VOLTA CHE SIA INTERVENUTA LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO GIÀ TITOLARE DI AFFIDAMENTO DIRETTO, MA DEVE RIAFFIDARE IL SERVIZIO SUL MERCATO.

Corte dei conti siciliaLa sezione di controllo della Corte dei conti per la regione Sicilia con deliberazione n. 143/2017 ha espresso un parere molto attuale sulle società partecipate.

“L’art. 14, comma 6, del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, prevede che “Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita”.

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LA CONFERENZA UNIFICATA AUTORIZZA L’ALLUNGAMENTO DEI TEMPI PER LE COMUNICAZIONI DEGLI ESUBERI DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE

conferenza-unificata regioniLa Conferenza Unificata in data 21 settembre, accogliendo le vive sollecitazioni di molti Comuni in merito alla razionalizzazione delle società partecipate ha deciso di mantenere ferma la scadenza del 30 settembre, ma di concedere una proroga al trenta novembre del corrente anno per quanto riguarda  il termine ultimo per predisporre la dichiarazione degli esuberi da parte delle Società partecipate.

Conseguentemente  saranno prorogati anche il termine per la comunicazione ai Sindacati degli esuberi (la nuova scadenza è il 10 dicembre 2017) e quello entro il quale le Società controllate sono chiamate a comunicare gli eventuali esuberi alle Regioni che dovranno formare gli Elenchi regionali (20 dicembre 2017). Chiude il cerchio il termine del 15 gennaio 2018, entro il quale questi ultimi dovranno essere trasmessi alla “Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro” (Anp).

L’obiettivo è garantire tempi “più congrui” anche per quanto riguarda le informative da dare ai sindacati affinché i soggetti coinvolti nell’operazione possano gestire un procedimento così complesso tenendo ben presente la necessità di tutelari i lavoratori potenzialmente coinvolti.

Fino al 30 giugno 2018 le società partecipate non potranno assumere personale a tempo indeterminato, ma saranno tenute ad attingere agli elenchi dei lavoratori in esubero a meno che non dimostrino che si tratti di personale infungibile. In questo caso le società dovranno chiedere la preventiva autorizzazione alle regioni.

NELLA RELAZIONE SUL RENDICONTO DELLO STATO 2016 LA CORTE DEI CONTI CRITICA IL SISTEMA DELLE PARTECIPATE

parifica_2017_presidente_martucci_di_scarfizzi_2Il 27 giugno 2017, alle ore 11,00, presso la Sede centrale di Viale Mazzini 105, nell’Aula delle Sezioni riunite, la Corte dei conti, presieduta dal Presidente Arturo Martucci di Scarfizzi, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, ha pronunciato la decisione nel giudizio sul Rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2016.

Non sono mancate le critiche su alcuni settori, ma è stata richiamata l’esigenza di maggiori controlli.

Molto spezio è stato dedicato alle società partecipate proprio in occasione della pubblicazione del provvedimento che modifica ulteriormente la normativa.

Non si può fare a meno, però, di notare anche come il cammino della riforma della pubblica amministrazione sembra scontare una serie di incertezze di fondo su taluni temi cruciali ed a valenza strategica, quali quelli delle società partecipate e della dirigenza, incertezze che hanno determinato un andamento non lineare non solo delle modalità e dei tempi del processo riformatore, ma anche, per taluni aspetti, della stessa filosofia innovativa su cui la riforma si deve fondare.

La mancata definizione nel tempo di alcuni aspetti rilevanti della gestione delle società, infatti, quali quelli della possibilità di costituzione di società “a cascata” – da cui consegue un’evidente perdita sostanziale della governance delle società di secondo o terzo livello, o dell’obbligo di applicazione delle regole dell’evidenza pubblica nell’attività contrattuale, da cui consegue un’altrettanto evidente limitazione all’apertura del mercato -hanno determinato situazioni i cui effetti negativi incidono fortemente sia sull’assetto complessivo del sistema, sia sull’efficienza economica delle singole società.
E ciò non senza considerare che talune disposizioni normative, imponendo integrazioni degli Statuti meramente confermative di norme vigenti, in contrasto con i principi di semplificazione, hanno imposto nuovi oneri alle società stesse.

Per le società partecipate con gestione redditizia, quali quelle energetiche od operanti in particolari settori dei servizi pubblici locali, sorte dalla trasformazione di aziende municipalizzate, già quotate in borsa o per le quali tale quotazione può essere decisa, si deve rilevare che, al di là dei profili pur rilevanti relativi alla giurisdizione, la ricerca degli ambiti territoriali ottimali, sotto il profilo meramente organizzativo od economico-finanziario, fa perdere definitivamente quei collegamenti con la collettività locale che erano stati a suo tempo la ragione stessa della costituzione della struttura, con l’ulteriore conseguenza che l’ente locale proprietario delle azioni considera la propria partecipazione in un’ottica esclusivamente speculativa.

RELAZIONE CORTE DEI CONTI SUL RENDICONTO DELLO STATO 2016

RIFORMA DELLA P.A. – SOCIETÀ PARTECIPATE

 

CHIGIIeri sera il Consiglio dei ministri, su proposta della Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della legge di riforma della pubblica amministrazione (legge 7 agosto 2015, n. 124), che integra e modifica il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.

Sul decreto, dopo l’esame preliminare, è stata raggiunta l’intesa in sede di Conferenza Unificata e sono stati acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.

Dal comunicato stampa della presidenza si legge che tra le principali novità introdotte si prevede:

  • che l’attività di autoproduzione di beni e servizi possa essere strumentale agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;
  • che sono ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale la produzione di energia da fonti rinnovabili e che le università possono costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche;
  • che, nel caso di partecipazioni regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, l’esclusione, totale o parziale, di singole società dall’ambito di applicazione della disciplina può essere disposta con provvedimento motivato del Presidente della Regione o dei Presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano, adottato in ragione di precise finalità pubbliche nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità. Inoltre, viene espressamente previsto che il provvedimento di esclusione sia trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di monitoraggio del Ministero dell’economia e delle finanze;
  • l’intesa in Conferenza Unificata per: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di determinazione dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia dei componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico; il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze con il quale sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle società a controllo pubblico, nel caso di società controllate dalla regione o da enti locali; il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali volto a disciplinare le modalità di trasmissione dell’elenco del personale eccedente;
  • per le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, la facoltà di riassorbimento del personale già in precedenza dipendente dalle amministrazioni stesse con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, senza che ciò rilevi nell’ambito delle facoltà assunzionali disponibili e a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
  • la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse economico generale fuori dall’ambito territoriale della collettività di riferimento, purché queste ultime abbiano in corso o ottengano l’affidamento del servizio tramite procedure a evidenza pubblica. Resta ferma in ogni caso l’applicazione di quanto previsto per le società in house, al fine di salvaguardare la disciplina europea e con essa la previsione secondo la quale tali società devono garantire che oltre l’80% del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci, potendo agire fuori da tale ambito solo ed esclusivamente per il restante 20%;
  • che ai fini dell’applicazione del criterio del fatturato medio non superiore al milione di euro, il primo triennio rilevante sia il triennio 2017-2019 e nelle more della prima applicazione di tale criterio si considerino rilevanti, in via transitoria, le partecipazioni in società che, nel triennio antecedente all’adozione di tali misure, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro;
  • la proroga al 30 settembre 2017 del termine per la ricognizione, in funzione della revisione straordinaria, di tutte le partecipazioni possedute;
  • la proroga al 30 settembre 2017 del termine entro il quale le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze;
  • la fissazione al 31 luglio 2017 del termine per l’adeguamento delle società a controllo pubblico alle disposizioni in tema di governance societaria.

Ci si aspettava veramente qualcosa di più. I tagli resteranno molto contenuti, evidentemente si respira già aria di elezioni a palazzo Chigi.