L’art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 s.m.i. (di seguito anche TUSP) prevede che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2, siano alienate o, in alternativa, oggetto delle altre misure di razionalizzazione indicate all’articolo 20, commi 1 e 2.
A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica ha dovuto effettuare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto, procedendo, con provvedimento motivato, all’adozione di un piano di revisione straordinaria, che, per le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del successivo comma 612.
Fermo quanto previsto dall’articolo 24, comma 1, TUSP, l’art. 20, comma 1 dello stesso d.lgs. n. 175/2016 prevede che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.
Con riferimento ai termini di presentazione, a norma degli artt. 20, comma 3 e 26, comma 11, del T.U.S.P., la revisione periodica, secondo quanto evidenziato dalla Sezione delle autonomie nella deliberazione 21 dicembre 2018, n. 22/INPR, è adempimento da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno, per la prima volta nel 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.
L’esito della ricognizione, anche in caso negativo, va comunicato, con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto-legge n. 90/2014 (convertito dalla legge n. 114/2014) e le informazioni vanno rese disponibili alla Sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4, al fine di verificare il puntuale adempimento degli obblighi prescritti.
L’art. 20, comma 7, dello stesso TUSP stabilisce che “la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti”.
Ciò posto, alla luce della chiara precettività delle disposizioni sopra richiamate, la Corte dei conti provvede ad accertare l’ eventuale inadempimento dei Comuni agli obblighi di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 oltre che di comunicazione alla competente Sezione regionale di controllo.
Al riguardo la Corte ha avuto occasione di sottolineare “L’evoluzione caratterizzante il processo di razionalizzazione – che da meccanismo straordinario si trasforma in una verifica a carattere periodico e, quindi, a regime – dà dimostrazione della continuità dell’obiettivo legislativo di riordino del settore, tale da richiedere una riflessione costante degli enti in ordine alle decisioni di volta in volta adottate (mantenimento, con o senza interventi; cessione di quote/fusione/dismissione). Una ricaduta della richiamata progressività delle disposizioni è rappresentata dai meccanismi sanzionatori, più accentuati nella revisione periodica (art. 20, comma 7)”.
C’è da aggiungere che la ricognizione ordinaria, ex artt. 20, comma 3 e 26, comma 11, del TUSP è un adempimento periodico da assolvere entro il 31 dicembre di ogni anno, rinviando, per la ricognizione delle partecipazioni al 31/12/2018 (da effettuarsi entro il 31/12/2019), ai recenti “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche” resi dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, d’intesa con questa Corte, e pubblicati in data 21 novembre 2019.
Nel caso in cui ravvisi delle omissioni la Sezione di controllo della corte è tenuta, ai sensi dell’art. 20, comma 7, TUSP a trasmettere gli atti alla competente Procura contabile per le valutazioni di competenza.
Si veda in proposito la recente delibera della Sezione regionale di controllo per la regione Lazio n. 26 del 28 aprile 2020 riguardante proprio gli inadempimenti di un Comune della provincia di Frosinone in merito alle società partecipate.
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