SANZIONI APPLICABILI NEL CASO DI INOSSERVANZA DI ORDINANZE SINDACALI

Il TUEL all’art. 7‐bis (Sanzioni amministrative) stabilisce che «Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco…sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari. L’organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

La Suprema Corte di Cassazione (Sezione I, Sentenza n. 15993/2016) chiamata a giudicare su un caso in cui era stato applicato l’art. 650 del codice penale per la violazione di una ordinanza comunale, ha rilevato che nel caso in esame, ricorre l’ipotesi di condotta caratterizzata dall’inosservanza di un’ordinanza della pubblica amministrazione nello specifico già sanzionata in via amministrativa, appunto ai sensi dell’art. 7-bis commi 1 ed 1-bis d. lgs. 18.8.2000, n. 267.

Conseguentemente, anche per tale ragione, non è ravvisabile nella concreta fattispecie in scrutinio la contravvenzione prevista dall’art.650 codice penale, figura di reato quest’ultima applicabile ove vengano in considerazione provvedimenti adottati in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa.

Resta invece estranea alla sfera di applicazione di tale norma penale l’inottemperanza ad ordinanze municipali, ancorché concernenti la materia dell’igiene pubblica, se volte le stesse a dare applicazione, come nel caso in esame, a leggi o regolamenti che prevedono per detta violazione specifica sanzione amministrativa e questo in applicazione del principio di specialità di cui all’art. 9 l. 24.11.1981, n. 689.