IL PARERE DELLA CORTE DEI CONTI SULLA MANOVRA TOCCA ANCHE GLI ENTI LOCALI

corteLa Corte dei conti è stata audita in merito alla manovra di bilancio che il Parlamento si appresta ad esaminare.

Nelle conclusioni del documento presentato si legge:

Con il disegno di legge di bilancio e il decreto-legge 119/2018 il Governo dà attuazione alla strategia preannunciata a fine settembre con la Nota di aggiornamento del DEF e delineata a metà di ottobre con il DPB. Una strategia che, pur prevedendo una riduzione del debito, opta, come si è osservato in precedenza, per una significativa deviazione dal percorso di miglioramento del saldo sia nominale che strutturale rispetto a quanto previsto nel DEF di aprile. Ciò con l’obiettivo di stimolare una maggiore crescita economica e un migliore quadro occupazionale, e di affrontare le principali aree di difficoltà che sono conseguenti alla crisi economica e, nella lettura del governo, ai provvedimenti assunti per arginarne gli effetti sui conti pubblici.

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RIPESCATI I SOLDI PER LE PERIFERIE ?

conferenza unificata zxFinalmente è stato raggiunto in sede di Conferenza Unificata un ACCORDO PER LE PERIFERIE. 

Infatti è stata condivisa  l’opportunità di non privare gli enti locali delle risorse necessarie a coprire le spese già sostenute con riguardo all’attuazione del “piano periferie” pari ad un miliardo e seicento milioni di euro.

È stata altresì condivisa la necessità che siano finanziate le spese effettivamente sostenute per gli interventi e quindi che le economie prodotte nel corso dell’attuazione e della realizzazione degli interventi del “piano periferie” rimangano nella disponibilità dei Fondi di provenienza per essere messe a disposizione di ulteriori investimenti degli altri Comuni e Città metropolitane ed in particolare per gli Enti che non hanno presentato la richiesta di finanziamento;

Quindi è stata condivisa anche  l’opportunità di individuare strumenti che consentano agli Enti beneficiari che siano in condizioni di riequilibrio finanziario pluriennale di poter contrarre debiti per anticipazioni strettamente funzionali allo svolgimento delle attività previste dalle convenzioni stesse;

Pertanto è stato concordato che è necessario introdurre disposizioni di legge che consentano di procedere con le erogazioni del “piano periferie”,  prevedendo nella legge di bilancio per il 2019 una serie di disposizioni in base alle quali: le convenzioni in essere con i 96 enti successivi ai primi 24, beneficiari delle risorse statali per il “piano periferie” producono nuovamente effetti finanziari dal 2019; tali effetti sono limitati al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dovranno a tal fine essere adeguate le convenzioni esistenti; le risorse relative alle economie di spesa prodotte nel corso degli interventi rimangono nel Fondo di provenienza, per essere destinate a interventi per spese di investimento dei Comuni e delle città metropolitane; le nuove disposizioni trovano copertura negli stanziamenti residui del Fondo sviluppo e coesione, con le stesse finalità; le convenzioni in essere debbono essere conseguentemente adeguate. Le disposizioni risulterebbero pertanto del seguente tenore:

«Le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto, o in corso d’opera, nonché gli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia di cui all’articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono revocate e rimangono acquisite al fondo a tale scopo istituito nel bilancio autonomo della presidenza del Consiglio dei ministri o, se finanziate  ai sensi dell’articolo 1, commi 140 e 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, al Fondo sviluppo  e coesione, per essere destinate, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, al finanziamento di spese di investimento dei Comuni e delle Città metropolitane.

Le convenzioni stipulate nell’ambito del Programma di cui al comma 1 e concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, nonché delle delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 141, della citata legge n. 232 del 2016, producono effetti nel corso dell’anno 2019 ai sensi del comma 4, con riguardo al rimborso delle spese sostenute e certificate dagli enti beneficiari in base al cronoprogramma.

Al rimborso delle spese di cui al comma 2, si provvede mediante utilizzo dei residui iscritti sul Fondo di sviluppo e coesione per le medesime finalità di cui al programma straordinario di cui al comma 1.

Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti beneficiari provvedono all’adeguamento delle convenzioni già sottoscritte alle disposizioni di cui al comma 1»;

Ora aspettiamo di legge il testo della legge di bilancio 2019.