DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE E DEI LAVORI

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La programmazione assume una importanza sempre maggiore anche nell’ambito degli enti locali e l’art. 170 del TUEL prevede appunto il Documento Unico di Programmazione.

Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Quest’anno ci sono novità per l’approvazione del Documento Unico di Programmazione per i piccoli comuni infatti con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze approvato di concerto con il Ministero dell’Interno ed il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie del 18 maggio 2018, è stato modificato il principio contabile applicato della programmazione (Allegato 4/1 al D. Lgs. 118 del 2011)

Gli enti locali con meno di 5.000 abitanti possono approvare un DUP semplificato così il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici, possono essere inseriti direttamente nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni. (Decreto 18 maggio 2018).

L’ IFEL per quanto riguarda i piccoli Comuni ha pubblicato una sua Nota.

Ricordo che l’adozione del programma delle opere pubbliche è disciplinata ora dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14, che definisce, in base a quanto previsto dal Codice appalti, le procedure con cui le amministrazioni aggiudicatrici adottano i programmi pluriennali per i lavori e i servizi pubblici ed i relativi elenchi ed aggiornamenti annuali.

In particolare:

  • è previsto che il programma triennale e l’elenco annuale siano pubblicati sul sito web del Comune;
  • le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione;
  • l’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, in assenza delle consultazioni, comunque entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul profilo del committente, nel rispetto di quanto previsto dalle norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti;
  • è prevista la pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7, e 29 del codice degli appalti.

Per assolvere alle predette procedure di adozione – disposte dal comma 5, dell’art. 5 del DM n. 14 del 2018 – è necessario che la programmazione dei lavori pubblici sia adottata dalla Giunta, inserendola nel DUP, salvo poi pubblicarla per 30 giorni per consentire la presentazione di eventuali osservazioni.

E’ auspicabile che nell’ottica del coinvolgimento dei cittadini e della loro partecipazione sia reso quanto più agevole possibile la conoscenza degli atti e la possibilità di intervenire con osservazioni da parte della popolazione.

La programmazione dovrà essere poi approvata dal Consiglio entro i termini previsti dal regolamento di contabilità, ma non oltre 60 giorni dalla prima pubblicazione.

In base a quanto previsto dal Codice degli appalti (d.lgs. 50/2016), all’art. 21, comma 7, la pubblicazione del programma triennale delle opere pubbliche e dell’elenco annuale, con gli schemi tipo adottati dal DM 14/2018, deve avvenire sul sito informatico del Comune , sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture (Mit) e dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

L’approvazione del Consiglio dovrebbe avvenire non prima del 31 agosto 2018, ma non oltre il 30 settembre.

Il termine massimo dei 60 giorni intercorrente tra l’adozione e l’approvazione del programma triennale delle opere pubbliche e dell’elenco annuale, previsto dal decreto ministeriale n.14/2018 non è perentorio, alla stessa stregua della scadenza del 31 luglio per la presentazione del DUP al Consiglio, non essendo prevista alcuna sanzione in caso di ritardo.

Naturalmente con la nota di aggiornamento al DUP è possibile procedere all’eventuale aggiornamento della programmazione dei lavori pubblici.

Alcune amministrazioni inseriscono nel DUP l’elenco annuale e il programma triennale delle opere pubbliche senza pubblicarlo. In questo caso l’adozione del programma triennale delle opere pubbliche, comprensivo dell’elenco annuale e la successiva pubblicazione degli stessi può avvenire in sede di aggiornamento del DUP entro il 15 novembre.

In tal modo si dovrebbe garantire l’adozione della programmazione triennale e dell’elenco annuale delle opere pubbliche in una fase temporale più prossima alla redazione del bilancio di previsione assicurando in ogni caso le forme di pubblicità e i tempi voluti dal  decreto ministeriale.

ANAC: Linee guida recanti “Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato”

CantoneL’Autorità Nazionale Anticoruzione ha ritenuto opportuno, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 213, secondo comma del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs.n.50/2016), adottare, con apposite Linee guida, uno specifico atto regolatorio sul tema delle consultazioni preliminari di mercato, in considerazione della generale rilevanza di tale istituto nell’ambito della contrattualistica pubblica.

L’Autorità, come di consueto, ai sensi del vigente Regolamento sulla partecipazione ai procedimenti di regolazione, ha avviato una consultazione pubblica prima di adottare l’atto regolatorio.

Gli stakeholders sono invitati a esprimere osservazioni sul documento posto in consultazione, contenente la bozza delle Linee guida e la Nota illustrativa delle questioni sottese, utilizzando l’apposito modello, entro il giorno 20 settembre 2018 alle ore 18.00.  
Si avverte che i contributi che perverranno con modalità diverse non potranno essere tenuti in considerazione.

Documento in consultazione – formato pdf (256 Kb)
Nota illustrativa – formato pdf (234 Kb)
Modulo osservazioni

SBLOCCATA DALLA CORTE DEI CONTI LA QUESTIONE DEI DIRITTI DI ROGITO

Corte dei conti aula_sezione_riuniteLa Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto con la deliberazione n. 192/2018/QMIG, ha enuncia il seguente principio di diritto:

“In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all’art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”.

 

INDICAZIONI AI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI SULLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO SUL RENDICONTO 2017

CORTE DEI CONTI CORTILE INTERNOLa sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha pubblicato le Linee guida per la compilazione del questionario per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2017.

LINEE GUIDA PER LA COMPIAZIONE DEL REFERTO DEI REVISORI DEI CONTI SUL RENDICONTO 2017 DEI COMUNI

QUESTIONARIO

LA SPESA DEL PERSONALE NEGLI ENTI LOCALI SECONDO LA CORTE DEI CONTI

corte-dei-conti zxzLa Corte dei conti nel proprio referto pubblicato il 2 agosto scorso analizza l’andamento della spesa per il personale delle Regioni a statuto ordinario e speciale, delle Province autonome e degli Enti locali (Province, Città metropolitane e Comuni), nel triennio 2014-2016, unitamente alla sua consistenza numerica.
Con riferimento all’esercizio 2016, emerge che l’intero settore occupa, complessivamente, circa 487.000 unità, distribuite tra personale dirigente, segretari comunali/provinciali e direttori generali, personale con qualifica non dirigenziale. Di esse circa 39.000 unità, pari all’8 % del totale, hanno un contratto di lavoro flessibile.
La spesa totale – che non comprende quella relativa ai contratti di lavoro flessibile – ammonta a circa 13,7 miliardi di euro (di cui 2,7 per le Regioni, 1 per le Province e le Città metropolitane e 10 per i Comuni).
Nel 2016, per l’insieme degli Enti esaminati a livello nazionale, la spesa media per dipendente regionale ammonta a 33.932 euro, a fronte di 27.697 relativi al dipendente comunale e di 27.816 per il dipendente provinciale. La spesa media per il personale dirigente è di 87.591 euro nelle Regioni, 81.535 nei Comuni e 97.072 nelle Province.
Emergono situazioni alquanto diversificate tra Enti delle Regioni a statuto ordinario e speciale (incluse le Province autonome) per quanto concerne il numero del personale in servizio nel triennio considerato, la cui distribuzione all’interno del comparto “Funzioni locali” è stata rimodulata per effetto del riassorbimento del personale degli Enti di area vasta.
La distribuzione non uniforme del personale sul territorio nazionale si declina in punte di maggiore concentrazione in talune aree territoriali. Tale circostanza si riflette anche sul rapporto di incidenza tra dipendenti e dirigenti che, se superiore alla media nazionale, non è in sé indicativo di una ottimale organizzazione del lavoro, soprattutto ove associato ad elevate platee di dipendenti. Analogamente, un rapporto di incidenza inferiore alla media potrebbe denotare un’eccessiva verticalizzazione delle carriere.

DELIBERAZIONE N. 17/2018

LE NUOVE LINEE GUIDA DELL’ANAC SULL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA

anac cortileIl consiglio dell’ANAC con DELIBERAZIONE N. 462/2018 ha approvato le Linee guida n.10
recanti “Affidamento dei servizi di vigilanza privata” .

A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e del successivo decreto legislativo n. 56/2017 (decreto correttivo), si è reso necessario procedere all’aggiornamento delle Linee guida in oggetto, adottate con determinazione n. 9 del 22 luglio 2015, al fine di tener conto delle modifiche normative sopravvenute.
L’adozione delle presenti Linee guida rientra nei compiti dell’Autorità previsti dall’articolo 213, comma 2 del Codice dei contratti pubblici.
Tale disposizione prevede la generale possibilità, per l’Autorità, di intervenire motu proprio con specifici atti regolatori in settori ritenuti di rilievo per il mercato nazionale, allo scopo di garantire il rispetto della legalità e della concorrenza.
Come richiesto dal Consiglio di Stato in sede di parere interlocutorio n. 2192 del 24 ottobre 2017, è stata effettuata, preliminarmente, una consultazione pubblica e predisposta la relazione AIR così da informare il mercato sull’andamento del dibattito pubblico e rendere manifeste le ragioni sottese alle scelte effettuate.
Nella presente relazione si dà evidenza, in particolare, delle ragioni che hanno guidato l’Autorità nell’adozione delle scelte, con particolare riferimento alle questioni sottoposte all’attenzione degli stakeholders in sede di consultazione.

Disciplinare di gara per l’affidamento con procedura aperta di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a € 100.000 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

Sede_ANAC_Roma,_Via_MinghettiL’Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 723 del 31 luglio 2018 depositata l’1 agosto 2018, ha approvato il Bando-tipo n. 3, ai sensi dell’art. 213, comma 2 del d.lgs. 50/2016.
Il disciplinare si conforma al Bando-tipo n. 1 (servizi e forniture in generale) nei limiti di compatibilità con la specificità dei servizi di architettura e ingegneria.
Il disciplinare è corredato di una nota illustrativa che, a differenza di quella a corredo del Bando tipo n. 1, illustra unicamente i punti salienti della disciplina dei servizi di architettura e ingegneria, nonché di una relazione AIR che motiva le scelte effettuate rispetto alle osservazioni degli stakeholders.
Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono invitati a segnalare eventuali problemi e criticità che si dovessero verificare  inviando un’apposita comunicazione all’ANAC.
L’Autorità terrà conto di tali segnalazioni per l’aggiornamento del bando-tipo o per eventuali integrazioni che riterrà necessarie nella fase di vigenza dello stesso.
Il Bando-tipo acquista efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Bando di tipo 3