LE COMUNITA’ ENERGETICHE LOCALI

La Direttiva UE 2018/2001 attua l’art. 194 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea in base al quale la promozione delle forme di energia da fonti rinnovabili rappresenta uno degli obiettivi della politica energetica dell’Unione.

Con l’art. 42-bis del D.L. n.162 del 2019 convertito con legge n. 8 del 2020 in attuazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22 della predetta direttiva è stato disciplinato l’autoconsumo da fonti rinnovabili

Una interessante novità è rappresentata dalla possibilità di realizzare comunità energetiche rinnovabili.

I consumatori di energia elettrica possono associarsi per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001, ovvero possono realizzare comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell’articolo 22 della medesima direttiva, alle condizioni di cui ai commi 3 e 4 e nei limiti temporali di cui al comma 4, lettera a), del predetto articolo.

Con DM 16 settembre 2020 è stata infine individuata la tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili.

Grazie a questi provvedimenti è possibile promuovere la costituzione di comunità energetiche composte di tanti soggetti (persone fisiche, condomini, studi professionali, piccole e medie imprese, istituzioni locali) purché vicini tra loro[1].


[1]Il confine lo stabilisce la connessione alla medesima cabina di trasformazione di media/bassa tensione

L’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Molti cittadini, ma anche molti amministratori locali ancora non conoscono a fondo i compiti dell’ANAC e l’apertura che questa autorità ha verso le pubbliche amministrazioni e i cittadini per quanto riguarda la collaborazione preventiva e la disponibilità a ricevere segnalazioni in merito a disfunzioni o a comportamenti contrari alla legge.

L’ANAC è il perno del sistema previsto dalla legge 190 del 2012 che svolge un ruolo di coordinamento per l’attuazione delle misure di prevenzione e di contrasto dell’illegalità e della corruzione[1].

La missione dell’ANAC in base alla normativa vigente comprende:
-Prevenzione della corruzione nell’ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate;
-Attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali;
-Attività di vigilanza nell’ambito dei contratti pubblici,
-Vigilanza sull’affidamento degli incarichi;
-Vigilanza in ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione, nonché mediante attività conoscitiva.

I servizi dell’ANAC sono organizzati per svolgere anche una funzione di collaborazione preventiva a tutte le pubbliche amministrazioni e quindi anche alle aziende sanitarie e alle aziende ospedaliere e sono suddivisi in due gruppi:

Servizi contratti pubblici
-Elaborazione dei prezzi di riferimento;
-Attività di vigilanza
-Anagrafe delle Stazioni appaltanti;
-Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici;
-Monitoraggio gare;
-Società d ingegneria e professionali;
-Società organismo di Attestazione;
-Rilascio Codice Identificativo di Gara (CIG)

Servizi anticorruzione e trasparenza
-Trasparenza (quesiti, segnalazioni, ecc.);
-Forum dei responsabili della prevenzione della corruzione e trasparenza;
-Portale della performance;


[1]L’attuale denominazione e strutturazione dell’ANAC è dovuta al D.L.90 del 2014 convertito in legge n. 114 del 2014