La Direttiva UE 2018/2001 attua l’art. 194 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea in base al quale la promozione delle forme di energia da fonti rinnovabili rappresenta uno degli obiettivi della politica energetica dell’Unione.
Con l’art. 42-bis del D.L. n.162 del 2019 convertito con legge n. 8 del 2020 in attuazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22 della predetta direttiva è stato disciplinato l’autoconsumo da fonti rinnovabili
Una interessante novità è rappresentata dalla possibilità di realizzare comunità energetiche rinnovabili.
I consumatori di energia elettrica possono associarsi per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001, ovvero possono realizzare comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell’articolo 22 della medesima direttiva, alle condizioni di cui ai commi 3 e 4 e nei limiti temporali di cui al comma 4, lettera a), del predetto articolo.
Con DM 16 settembre 2020 è stata infine individuata la tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili.
Grazie a questi provvedimenti è possibile promuovere la costituzione di comunità energetiche composte di tanti soggetti (persone fisiche, condomini, studi professionali, piccole e medie imprese, istituzioni locali) purché vicini tra loro[1].
[1]Il confine lo stabilisce la connessione alla medesima cabina di trasformazione di media/bassa tensione