PROBLEMATICHE INTERPRETATIVE CONCERNENTI IL DIVIETO IMPOSTO ALLE PROVINCE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO DALL’ART. 1, COMMA 420, DELLA LEGGE N. 190 DEL 2014

Corte_dei_Conti_-_SedeLa Sezione delle Autonomie locali della Corte dei conti con la deliberazione n. 22  in data 19 luglio 2017 ma pubblicata solo ora, ha preso in esame alcune problematiche interpretative concernenti il divieto imposto alle province delle regioni a statuto ordinario dall’art. 1, comma 420, della legge n. 190 del 2014.

La Sezione,  pronunciandosi sulle questioni di massima poste dalla Sezione di regionale di controllo per il Veneto con la deliberazione n. 316/2017/QMIG e dalla Sezione di regionale di controllo per le Marche con la deliberazione n. 60/2017/QMIG enuncia i
seguenti principi di diritto:
Indipendentemente dall’avvenuto ricollocamento del personale soprannumerario presso le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 424, legge n. 190/2014, resta vigente il divieto generale all’assunzione di personale posto alle province dall’art. 1, comma 420, della stessa legge, come rimodulato dall’art. 22, comma 5, del d.l. n. 50/2017. Tale divieto è da ritenersi prevalente rispetto all’obbligo di collocamento obbligatorio delle categorie protette ai sensi dell’art. 7, comma 6, d.l. n. 101/2013. Nel quadro normativo innovato dall’art. 22, comma 5, del d.l. n. 50/2017 e dall’art. 25, comma 4, del d.lgs. n. 75/2017, è consentito alle province delle regioni a statuto ordinario, nel rispetto dei presupposti di legge e nei limiti finanziari di dotazione organica, di procedere, motivatamente, alla copertura delle posizioni dirigenziali che richiedano professionalità tecniche e non fungibili per lo svolgimento delle funzioni fondamentali previste dall’art. 1, commi 85 e 86, della legge n. 56/2014”.

PUBBLICATA LA LEGGE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA

GUSulla G.U. n. 189 in data 14 agosto è stata pubblicata la legge annuale per il mercato e la concorrenza che, secondo quanto affermato nel primo comma dell’art. 1 dovrebbe reca disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei princìpi del diritto dell’Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza.

L’Unione europea nelle Raccomandazioni del Consiglio di luglio 2016(1sul Programma nazionale di riforma 2016 dell’Italia, ha ribadito l’urgenza di una tempestiva attuazione delle riforme in atto, a partire dalle semplificazioni e dalle liberalizzazioni. In particolare l’UE ha sottolineato l’importanza di “adottare e attuare rapidamente la legge sulla concorrenza rimasta in sospeso; intervenire ulteriormente per aumentare la concorrenza nelle professioni regolamentate, nei trasporti, nella sanità, nel commercio al dettaglio e nell’aggiudicazione delle concessioni”

Nella valutazione globale dei progressi compiuti rispetto a tale specifica Raccomandazione, la Commissione europea, nel Country Report di febbraio 2017, riconosce che nel nostro Paese:

  • gli ostacoli alla concorrenza sono ancora notevoli, come confermato anche dalla Relazione sulla competitività globale 2016-2017 (FEM, 2016);
  • non sono stati compiuti progressi con riferimento alla legge annuale sulla concorrenza;
  • sono stati raggiunti progressi limitati in relazione alle altre restrizioni sulla concorrenza.

La Commissione, nel citato Documento, ricorda inoltre che sono attese da tempo riforme in altri settori importanti con un notevole potenziale economico, che rappresentano una quota considerevole del PIL, come il commercio al dettaglio, il sistema di concessioni e i settori marittimo e idroelettrico (Commissione europea, 2016b). Ad avviso della Commissione, in questi ultimi due settori, ancora soggetti a regimi di autorizzazione per un lungo periodo, non si attuano ancora politiche concorrenziali.

Anche il DEF 2017, pur sottolineando che l’Italia ha adottato nel tempo normative settoriali di grande impatto sulla concorrenza, che hanno contribuito ad aprire progressivamente numerosi mercati , riconosce che tra le priorità del Governo figura “l’esigenza di aprire maggiormente al mercato diversi settori” (dai servizi professionali, al commercio al dettaglio, ai servizi pubblici locali), con l’obiettivo di apportare benefici apprezzabili dai cittadini in termini di maggiore offerta, investimenti, produttività e crescita.

In tal senso, “l’approvazione della legge annuale per la concorrenza in tempi rapidi è un obiettivo imprescindibile, insieme all’immediata definizione di un appropriato strumento legislativo a cui affidare i prossimi passi in materia di liberalizzazioni”.

Tra le azioni strategiche del PNR 2017 figura, infatti, l’approvazione del disegno di legge in esame e la predisposizione della nuova legge annuale per la concorrenza per il 2017. Il Cronoprogramma delle riforme incluso nel PNR 2017 individua il termine giugno 2017 per l’approvazione della legge annuale sulla concorrenza 2015 e il termine 2017/2018 per l’approvazione della legge annuale sulla concorrenza 2017, la cui proposta è in corso di elaborazione e che terrà conto della segnalazione annuale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

 

IL NUOVO REGOLAMENTO CON LA DISCIPLINA PER LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

terreSulla G.U. n. 183 del 7 agosto scorso è stato pubblicato il DPR 13 giugno 2017 con cui è stato approvato  il nuovo Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Il nuovo regolamento che interessa una materia molto delicata si riferisce in particolare:

a) alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell’articolo 184 -bis , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;
b) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti;
c) all’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
d) alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.

Il regolamento, in attuazione dei principi e delle disposizioni della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, disciplina le attività di gestione delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al fine di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle stesse.

Molto importante sono anche l’aspetto del trasporto e quello dei controlli.

 

 

 

 

Problematiche interpretative concernenti il divieto imposto alle province delle regioni a statuto ordinario dall’art. 1, comma 420, della legge n. 190 del 2014.

corte_conti-400x300La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulle questioni di massima poste dalla Sezione di regionale di controllo per il Veneto con la deliberazione n. 316/2017/QMIG e dalla Sezione di regionale di controllo per le Marche con la deliberazione n. 60/2017/QMIG enuncia i seguenti principi di diritto:
“Indipendentemente dall’avvenuto ricollocamento del personale soprannumerario presso le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 424, legge n. 190/2014, resta vigente il divieto generale all’assunzione di personale posto alle province dall’art. 1, comma 420, della stessa legge, come rimodulato dall’art. 22, comma 5, del d.l. n. 50/2017.
Tale divieto è da ritenersi prevalente rispetto all’obbligo di collocamento obbligatorio delle categorie protette ai sensi dell’art. 7, comma 6, d.l. n. 101/2013.
Nel quadro normativo innovato dall’art. 22, comma 5, del d.l. n. 50/2017 e dall’art. 25, comma 4, del d.lgs. n. 75/2017, è consentito alle province delle regioni a statuto ordinario, nel rispetto dei presupposti di legge e nei limiti finanziari di dotazione organica, di procedere, motivatamente, alla copertura delle posizioni dirigenziali che richiedano professionalità tecniche e non fungibili per lo svolgimento delle funzioni fondamentali previste dall’art. 1, commi 85 e 86, della legge n. 56/2014”.

IL REFERTO DELLA CORTE DEI CONTI SULLA SPESA DEL PERSONALE DEGLI ENTI TERRITORIALI

CORTE DEI CONTI CORTILE INTERNOLa Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 21/2017 ha approvato il  Referto su “La spesa per il personale degli enti territoriali” – Analisi della consistenza numerica e funzionale del personale e della relativa spesa di regioni, province e comuni nel triennio 2013/2015.

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APPROVATA IN VIA DEFINITIVA LA LEGGE ANNUALE SUL MERCATO E LA CONCORRENZA

senatoVUOTOIeri 2 agosto  il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando definitivamente il disegno di legge annuale sul mercato e la concorrenza (n. 2085-B), nel testo identico a quello approvato dalla Camera.

Dall’entrata in vigore della legge 99/2009, la legge annuale per la concorrenza non è mai stata adottata. Con il disegno di legge in commento il Governo per la prima volta adempie a tale obbligo.

La disposizione in esame prevede che promozione, rimozione e garanzia avvengano anche in applicazione dei princìpi del diritto dell’Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza ed apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza.

Sul Programma nazionale di riforma 2016 dell’Italia, ha ribadito l’urgenza di una tempestiva attuazione delle riforme in atto, a partire dalle semplificazioni e dalle liberalizzazioni. In particolare l’UE ha sottolineato l’importanza di “adottare e attuare rapidamente la legge sulla concorrenza rimasta in sospeso; intervenire ulteriormente per aumentare la concorrenza nelle professioni regolamentate, nei trasporti, nella sanità, nel commercio al dettaglio e nell’aggiudicazione delle concessioni” .

Nella valutazione globale dei progressi compiuti rispetto a tale specifica Raccomandazione, la Commissione europea, nel Country Report di febbraio 2017, riconosce che nel nostro Paese:

  • gli ostacoli alla concorrenza sono ancora notevoli, come confermato anche dalla
    Relazione sulla competitività globale 2016-2017 (FEM, 2016);
  • non sono stati compiuti progressi con riferimento alla legge annuale sulla  concorrenza;
  • sono stati raggiunti progressi limitati in relazione alle altre restrizioni sulla
    concorrenza.

La Commissione, nel citato Documento, ricorda inoltre che sono attese da tempo
riforme in altri settori importanti con un notevole potenziale economico, che rappresentano una quota considerevole del PIL, come il commercio al dettaglio, il sistema di concessioni e i settori marittimo e idroelettrico (Commissione europea, 2016b). Ad avviso della Commissione, in questi ultimi due settori, ancora soggetti a regimi di autorizzazione per un lungo periodo, non si attuano ancora politiche concorrenziali.

Anche il DEF 2017, pur sottolineando che l’Italia ha adottato nel tempo normative settoriali di grande impatto sulla concorrenza, che hanno contribuito ad aprire progressivamente numerosi mercati , riconosce che tra le priorità del Governo figura “l’esigenza di aprire maggiormente al mercato diversi settori” (dai servizi professionali, al commercio al dettaglio, ai servizi pubblici locali), con l’obiettivo di apportare benefici apprezzabili dai cittadini in termini di maggiore offerta, investimenti, produttività e crescita.

In tal senso, “l’approvazione della legge annuale per la concorrenza in tempi rapidi è un
obiettivo imprescindibile, insieme all’immediata definizione di un appropriato strumento legislativo a cui affidare i prossimi passi in materia di liberalizzazioni”. (cfr.
pag. V-VI e 7 del PNR).

Tra le azioni strategiche del PNR 2017 figura, infatti, l’approvazione del disegno di legge in esame e la predisposizione della nuova legge annuale per la concorrenza per il 2017. Il Cronoprogramma delle riforme incluso nel PNR 2017 individua il termine giugno 2017 per l’approvazione della legge annuale sulla concorrenza 2015 e il termine 2017/2018 per l’approvazione della legge annuale sulla concorrenza 2017, la cui proposta è in corso di elaborazione e che terrà conto della segnalazione annuale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.