LA CORTE DEI CONTI PUNTA LA PROPRIA ATTENZIONE SULL’ASSENZA DELLA CONTABILITA’ ANALITICA NEI CONTROLLI INTERNI

L’ufficio stampa della Corte di conti in data 16 agosto ha pubblicato il seguente comunicato:

“Dagli esiti del monitoraggio emerge un quadro dei controlli in continua evoluzione, che tradisce difficoltà operative ancora numerose e forti resistenze “culturali” nella loro applicazione. Diffusi ritardi di attuazione si rilevano soprattutto per l’assenza della contabilità analitica, l’inadeguatezza delle tecniche di campionamento, il carente ricorso ad alcuni indicatori e l’insufficienza di direttive”.

E’ quanto emerge dal referto su “I controlli interni degli enti locali”, approvato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 23/SEZAUT/2019/FRG, che ha svolto un’indagine su 852 Amministrazioni, di cui 747 Comuni sopra i 15mila abitanti e 105 enti di area vasta, tra Province e Città metropolitane, tenuti a inviare la relazione annuale.

Gli enti che non hanno adempiuto all’obbligo di trasmissione della relazione annuale, da adottare sulla base delle linee guida previste dall’art. 148 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Tuel), sono 28, pari a circa il 3% di quelli presi in esame. Il dato è in continua diminuzione rispetto agli anni precedenti.

Il referto fornisce interessanti indicazioni per le misure da adottare sul versante del controllo e anche per l’attività normativa, partendo da una puntuale ricostruzione delle metodologie di applicazione delle 6 diverse tipologie di controlli interni nell’anno 2017, per coglierne le caratteristiche sostanziali, le prospettive e gli aspetti più problematici.

Oltre all’analisi tradizionale focalizzata su ciascuna tipologia di controllo, l’indagine propone un approccio più dinamico e integrato di valutazione del sistema in atto presso i singoli enti. In tal modo viene fatta luce sulla valenza complessiva, sulle caratteristiche strutturali e funzionali di fondo nonché sul grado di maturazione effettivamente raggiunto da ogni singolo ente.

I maggiori riscontri appaiono invece focalizzati, nell’ultimo periodo di osservazione, principalmente sugli aspetti legati all’elaborazione dei report ed alla conservazione degli equilibri finanziari, dove prevale, tuttavia, un atteggiamento ancora limitato ad una logica di adempimenti finalizzata all’osservanza dei vincoli di bilancio.

L’esistenza di modelli attuativi molto eterogenei ha offerto l’occasione alla Corte dei conti per stimare quale sia il “rischio di controllo” risultante dalla capacità di ciascuna delle Amministrazioni locali di più grandi dimensioni di prevenire, individuare e correggere le irregolarità gestionali e gli errori contabili più significativi.

L’analisi, benché priva di specifici riscontri sul campo, propone agli enti la possibilità di trarre spunti di valutazione dal livello di funzionalità stimato dalla Corte in rapporto al proprio sistema di controlli interni ed a quello di enti simili, per introdurre gli opportuni correttivi e promuoverne il miglior funzionamento.

Qui appresso trovate il link con la delibera.

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CONTROLLI SEMPRE PIU’ STRINGENTI DELLA SEZIONE DELLE AUTONOMIE DELLA CORTE DEI CONTI GRAZIE ALLE NUOVE LINEE GUIDA

Sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 196 del 22 agosto scorso sono state pubblicate quattro deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti:

-DELIBERA 18 del 22 luglio 2019

Linee guida per la relazione dei revisori sul bilancio consolidato degli enti territoriali per l’esercizio 2018

-DELIBERA 19 del 22 luglio 2019.

Linee guida per la relazione dei revisori dei conti dei comuni, delle città metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2019-2021 per l’attuazione dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

-DELIBERA 20 del 22 luglio 2019.

Metodologie per l’attuazione dell’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213.

DELIBERA 21 del 22 luglio 2019.

Linee guida per le relazioni annuali del sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del sindaco delle città metropolitane e del presidente delle province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell’esercizio 2018, ai sensi dell’articolo 148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).

Si tratta di provvedimenti molto importanti che aggiornano le metodologie dei controlli alla più recente normativa statale entrata in vigore nel corso dell’anno 2019 a partire dalla legge finanziaria.

Viene reso sempre più stretto il rapporto tra i collegi dei revisori e la Corte rendendo obbligatoria la compilazione di una lunga serie di modelli necessari per il controllo esterno.

In particolare l’obiettivo della corte si è rivolto sia ai bilanci consolidati del 2018 che ai bilanci di previsione 2019-2021.

Sempre grande attenzione è rivolta alle fasi della riscossione, a quella dei pagamenti e a quella degli investimenti.

Il Presidente Conte ha rassegnato le dimissioni del Governo da lui presieduto. Molti provvedimenti in corso che interessano i Comuni subiranno un arresto.

Con un secco comunicato datato 20 agosto la Presidenza della Repubblica informa che:

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa sera al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri Prof. Avv. Giuseppe Conte, il quale ha rassegnato le dimissioni del Governo da lui presieduto.

Il Presidente della Repubblica ha preso atto delle dimissioni e ha invitato il Governo a curare il disbrigo degli affari correnti.

Le consultazioni avranno inizio domani, mercoledì 21 agosto, alle ore 16.00.

Il calendario delle consultazioni sarà reso noto attraverso l’Ufficio Stampa.

L’ESECUTIVITA’ DEGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

L’esecutività degli atti dei Comuni è diversa a seconda del loro tipo:

Deliberazioni

Ai sensi dell’art. 134 del TUEL divengono esecutive dopo dieci giorni dalla loro pubblicazione all’Albo pretorio online.

Un caso particolare è rappresentato dal 4° comma della norma citata secondo cui «nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti». Solo in quest’ultimo caso gli atti deliberativi possono essere eseguiti immediatamente, anche prima della loro pubblicazione.

Si tratta, com’è evidente di una procedura da adottare solo in casi di effettiva necessità che per la sua importanza richiede una votazione particolare tale essendo la maggioranza dei componenti il Consiglio.

La materia è stata oggetto di numerose sentenze (TAR Piemonte, Sentenza 460/2014, TAR Liguria, Sez. II Sentenza n. 2/2007, Consiglio di stato, Sez. V, sentenza 1370/2006, Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza n. 1070/2009) e di alcuni pareri del Ministero dell’Interno (17 febbraio 2017) secondo cui «…la pubblicazione dell’atto amministrativo quando è prescritta, non costituisce requisito di validità ma solo di efficacia del provvedimento, la quale attiene al diverso fenomeno della produzione degli effetti che si realizza quando si è perfezionato l’iter procedimentale (estrinseco) previsto per la formazione dell’atto».

Pertanto nel caso in cui sia stata dichiarata l’immediata esecutività dell’atto gli uffici competenti devono provvedere immediatamente a dare attuazione a quanto stabilito nel dispositivo, mentre i termini per ricorrere decorreranno solamente dalla sua pubblicazione.

Determinazioni

Diverso è il caso delle determinazioni dirigenziali in quanto l’esecutività delle stesse nel caso in cui siano prive di impegno di spesa decorre dal momento in cui il dirigente le ha sottoscritte (fatto salvo quanto disposto dall’art. 21-bis della legge 241/1990), mentre nel caso in cui sia previsto un impegno di spesa la loro esecutività avviene con l’apposizione del visto da parte dell’ufficio di ragioneria ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL

La loro pubblicazione all’albo pretorio è prescritta dall’art. 124 del TUEL (Consiglio di stato Sez. V, sentenza 515/2015)  

Al fine comunque di assicurare la trasparenza degli atti sia per gli atti deliberativi che per le determinazioni l’art.8 del D.lgs 33/2013 ha disposto che la loro pubblicazione debba essere “tempestiva”.

Purtroppo in alcuni casi le determinazioni vengono pubblicate anche mesi dopo la loro adozione rendendo impossibile ogni azione giudiziaria da parte dei controinteressati.

CORTE DEI CONTI: NUOVE LINEE GUIDA PER RELAZIONI SUI CONTROLLI INTERNI

L’ufficio stampa della Corte dei conti informa che la Sezione delle Autonomie ha approvato con delibera n. 22/SEZAUT/2019/INPR le linee guida e lo schema di relazione-questionario sul funzionamento del sistema dei controlli interni che i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti, i Sindaci delle Città metropolitane e i Presidenti delle Province trasmettono, ai sensi dell’art. 148 del Tuel, alle Sezioni regionali della Corte dei conti e alla Sezione delle Autonomie. 

Lo schema di relazione per l’esercizio 2018 conserva le principali caratteristiche di forma e contenuto delle linee guida approvate lo scorso anno, volte a cogliere la forte integrazione esistente tra le varie tipologie dei controlli interni, a far emergere il profilo caratteristico del sistema attuato dal singolo ente, la sua conformità al disposto normativo e la capacità di incidere efficacemente sui processi in atto sviluppando nuove sinergie. 

In quest’ottica, le linee guida costituiscono uno strumento per incoraggiare gli enti a individuare le criticità e le lacune del sistema, valutarne il complessivo rischio di controllo e proporre le soluzioni correttive più adeguate. 

La relazione-questionario riguardante i controlli svolti nell’anno 2018 dovrà essere trasmessa alla Corte dei conti, secondo le modalità indicate nella delibera, entro il 30 ottobre 2019, salvo termine più breve eventualmente stabilito dalle Sezioni regionali per gli Enti territoriali di rispettiva competenza. 

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LA LETTERA DEL PRESIDENTE MATTARELLA DOPO AVER PROMULGATO LA LEGGE SULLE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge di conversione del decreto legge 14 giugno 2019, n. 53 recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”, ed ha contestualmente inviato in data 8 agosto una lettera ai Presidenti del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, della Camera dei Deputati, Roberto Fico, e al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte.

Qui di seguito il testo:

«Signor Presidente,
ho promulgato in data odierna la legge di conversione del decreto legge 14 giugno 2019, n. 53 recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”, approvata in via definitiva lo scorso 5 agosto e che interviene, a breve distanza di tempo, su ambiti normativi già oggetto di modifiche da parte del Decreto legge n. 113 dell’ottobre 2018.
I contenuti del provvedimento appena promulgato sono stati, in sede di conversione, ampiamente modificati dal Parlamento e non sempre in modo del tutto omogeneo rispetto a quelli originari del decreto legge presentato dal Governo.
Al di là delle valutazioni nel merito delle norme, che non competono al Presidente della Repubblica, non posso fare a meno di segnalare due profili che suscitano rilevanti perplessità. 
Per effetto di un emendamento, nel caso di violazione del divieto di ingresso nelle acque territoriali – per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per violazione alle norme sull’immigrazione – la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile è stata aumentata di 15 volte nel minimo e di 20 volte nel massimo, determinato in un milione di euro, mentre la sanzione amministrativa della confisca obbligatoria della nave non risulta più subordinata alla reiterazione della condotta.
Osservo che, con riferimento alla violazione delle norme sulla immigrazione non è stato introdotto alcun criterio che distingua quanto alla tipologia delle navi, alla condotta concretamente posta in essere, alle ragioni della presenza di persone accolte a bordo e trasportate. Non appare ragionevole – ai fini della sicurezza dei nostri cittadini e della certezza del diritto – fare a meno di queste indicazioni e affidare alla discrezionalità di un atto amministrativo la valutazione di un comportamento che conduce a sanzioni di tale gravità. 
Devo inoltre sottolineare che la Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 112 del 2019, ha ribadito la necessaria proporzionalità tra sanzioni e comportamenti.
Va anche ricordato che, come correttamente indicato all’articolo 1 del decreto convertito, la limitazione o il divieto di ingresso può essere disposto “nel rispetto degli obblighi internazionali dell’Italia”, così come ai sensi dell’art. 2 “il comandante della nave è tenuto ad osservare la normativa internazionale”. Nell’ambito di questa la Convenzione di Montego Bay, richiamata dallo stesso articolo 1 del decreto, prescrive che “ogni Stato deve esigere che il comandante di una nave che batta la sua bandiera, nella misura in cui gli sia possibile adempiere senza mettere a repentaglio la nave, l’equipaggio e i passeggeri, presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in condizioni di pericolo”.
Il secondo profilo riguarda la previsione contenuta nell’articolo 16 lettera b), che modifica l’art. 131 bis del codice penale, rendendo inapplicabile la causa di non punibilità per la“particolare tenuità del fatto” alle ipotesi di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale “quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni”.
Non posso omettere di rilevare che questa norma – assente nel decreto legge predisposto dal Governo – non riguarda soltanto gli appartenenti alle Forze dell’ordine ma include un ampio numero di funzionari pubblici, statali, regionali, provinciali e comunali nonché soggetti privati che svolgono pubbliche funzioni, rientranti in varie e articolate categorie, tutti qualificati – secondo la giurisprudenza – pubblici ufficiali, sempre o in determinate circostanze. Tra questi i vigili urbani e gli addetti alla viabilità, i dipendenti dell’Agenzia delle entrate, gli impiegati degli uffici provinciali del lavoro addetti alle graduatorie del collocamento obbligatorio, gli ufficiali giudiziari, i controllori dei biglietti di Trenitalia, i controllori dei mezzi pubblici comunali, i titolari di delegazione dell’ACI allo sportello telematico, i direttori di ufficio postale, gli insegnanti delle scuole, le guardie ecologiche regionali, i dirigenti di uffici tecnici comunali, i parlamentari.
Questa scelta legislativa impedisce al giudice di valutare la concreta offensività delle condotte poste in essere, il che, specialmente per l’ipotesi di oltraggio a pubblico ufficiale, solleva dubbi sulla sua conformità al nostro ordinamento e sulla sua ragionevolezza nel perseguire in termini così rigorosi condotte di scarsa rilevanza e che, come ricordato, possono riguardare una casistica assai ampia e tale da non generare “allarme sociale”. 
In ogni caso, una volta stabilito, da parte del Parlamento, di introdurre singole limitazioni alla portata generale della tenuità della condotta, non sembra ragionevole che questo non avvenga anche per l’oltraggio a magistrato in udienza (di cui all’articolo 343 del codice penale): anche questo è un reato “commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni” ma la formulazione della norma approvata dal Parlamento lo esclude dalla innovazione introdotta, mantenendo in questo caso l’esimente della tenuità del fatto.
Tanto Le rappresento, rimettendo alla valutazione del Parlamento e del Governo l’individuazione dei modi e dei tempi di un intervento normativo sulla disciplina in questione».

 Roma, 08/08/2019