IL CONSIGLIO DI STATO RIBADISCE LA LEGITTIMITA’ DEI REGOLAMENTI COMUNALI PER PIANIFICARE SUL TERRITORIO LE SALE DA GIOCO

Il Consiglio di Stato, Sezione III, con decisione n. 4464 in data 25 giugno 2020 ha affrontato, ancora una volta il problema della pianificazione sul territorio delle sale da gioco.
In particolare il Collegio ha ritenuto che:

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LA CIRCOLARE APPLICATIVA DEL DPCM 22/3/2020 SUGLI SPOSTAMENTI AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

Il Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno con la circolare 15350 del 23 marzo ha inteso chiarire alcuni punti del nuovo DPCM del 22 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

In particolare per quanto riguarda gli spostamenti la Circolare sottolinea come di particolare rilievo, quale ulteriore misura funzionale al contenimento del contagio introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. b) del provvedimento in parola, è il divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano.

Tali spostamenti rimangono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
La disposizione, anche tenendo conto delle esigenze recentemente emerse e che hanno condotto alcuni Presidenti di Regioni ad adottare apposite ordinanze, persegue la finalità di scongiurare spostamenti in ambito nazionale, eventualmente correlati alla sospensione delle attività produttive, che possano favorire la diffusione dell’epidemia.

Si colloca in tal senso la soppressione, prevista dalla stessa norma, dell’art. 1, comma 1, lett. a) del d.P.C.M. 8 marzo 2020 che consentiva il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Per effetto di tale soppressione, la citata disposizione – inizialmente prevista per alcuni specifici ambiti territoriali ed estesa all’intero territorio nazionale dall’art. 1, comma 1 del d.P.C.M. 9 marzo 2020 – resta peraltro in vigore nella parte in cui raccomanda
l’effettuazione di spostamenti all’interno del medesimo comune solo se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Tale norma da ultimo citata va pertanto letta in combinato disposto con l’art. 1, comma 1 lett. b) del nuovo d.P.C.M., che si riferisce agli spostamenti fra comuni diversi.

Si ritiene peraltro opportuno evidenziare che, proprio in ragione della ratio ad essa sottesa, la previsione introdotta dal nuovo d.P.C.M. appare destinata ad impedire gli spostamenti in comune diverso da quello in cui la persona si trova, laddove non caratterizzati dalle esigenze previste dalla norma stessa. Rimangono consentiti, ai sensi del citato art. 1, lett. a) del d.P.C.M. 8 marzo 2020, i movimenti effettuati per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, che rivestano carattere di quotidianità o comunque siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere.

Rientrano, ad esempio, in tale casistica gli spostamenti per esigenze lavorative in mancanza, nel luogo di lavoro, di una dimora alternativa a quella abituale, o gli spostamenti per l’approvvigionamento di generi alimentari nel caso in cui il punto vendita più vicino e/o accessibile alla propria abitazione sia ubicato nel territorio di altro comune.

STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

wcms_486800Nella seduta del 16 marzo il Consiglio dei Ministri ha approvato una Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri recante indirizzi per l’attuazione dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile.

Su proposta del Presidente Paolo Gentiloni il Consiglio dei Ministri ha condiviso la direttiva che affida alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il coordinamento delle politiche economiche, sociali e ambientali idonee al raggiungimento, entro il 2030, degli obiettivi indicati nella Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, istituendo e disciplinando a tal fine una apposita “Commissione nazionale per lo sviluppo sostenibile”, presieduta dal Presidente del Consiglio o da un suo delegato.

L’Agenda Horizon 2030 rappresenta la sfida per gli enti locali per i prossimi dodici anni.

Si tratta di un documento molto complesso che tocca tutte le competenze dei comuno.

APPROVATO IN VIA DEFINITIVA IL DISEGNO DI LEGGE 2853 CON CUI E’ STATO CONVERTITO IN LEGGE IL D.L. 50/2017.

senato-per-traversoIl Senato nella seduta odierna (15 giugno), con 144 voti favorevoli, 104 contrari e un astenuto, ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando definitivamente il Ddl n. 2853 di conversione in legge del decreto-legge in materia finanziaria.
Il provvedimento corregge il deficit italiano per 3,4 miliardi (lo 0,2% del Pil) come chiesto da Bruxelles.

Un decreto inizialmente definito “manovrina”, diventato poi una manovrona con 67 articoli che vanno dall’allargamento dello split payment ai tagli ai ministeri, dall’anticipo della sterilizzazione delle clausole Iva e accise alla cosiddetta tassa Airbnb, dalle norme sugli stadi alla Ryder Cup.

Numerose le novità che hanno arricchito il testo nel passaggio alla Camera con la web tax transitoria in attesa di un accordo internazionale.

Molto discussa l’introduzione, sotto diverse forme rispetto al passato di nuovi voucher per disciplinare il lavoro accessorio dopo la loro abolizione.

Importante anche la norma che ripristina i poteri dell’Anac dopo che con un tratto di penna erano stati cancellati dal nuovo Codice Appalti.

Le slot machine saranno ridotte del 34% entro il 2018 e il taglio avverrà in due step: entro la fine del 2017 le macchinette saranno ridotte di circa il 15% (345mila) e il restante 19% (265mila) al 30 aprile 2018. Maxisanzione da 10mila euro ad apparecchio.

Entra in vigore oggi la legge 48/2017 recante le disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.

poliziaSulla Gazzetta ufficiale n 93 del 21 aprile è stata pubblicata la legge 18 aprile 2017, n. 48: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante  disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla G.U.

Finalmente viene inserito il concetto di sicurezza integrata, termine con cui  si intende l’insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fi ne di concorrere, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all’attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali. 2 -bis . Concorrono alla promozione della sicurezza integrata gli interventi per la riqualificazione urbana e per la sicurezza nelle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia finanziati con il fondo di cui all’art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Ferme restando le competenze esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata sono adottate, su proposta del Ministro dell’interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata e sono rivolte, prioritariamente, a coordinare, per lo svolgimento di attività di interesse comune, l’esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti, anche con riferimento alla collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale , nei seguenti settori d’intervento:

a) scambio informativo, per gli aspetti di interesse nell’ambito delle rispettive attribuzioni istituzionali, tra la polizia locale e le forze di polizia presenti sul territorio;
b) interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con le sale operative delle forze di polizia e regolamentazione dell’utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività soggette a rischio;
c) aggiornamento professionale integrato per gli operatori della polizia locale e delle forze di polizia. 1 -bis . Le linee generali della legge tengono conto della necessità di migliorare la qualità della vita e del territorio e di favorire l’inclusione sociale e la riqualificazione socio-culturale delle aree interessate.

In attuazione delle linee generali lo Stato e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano possono concludere specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, anche diretti a disciplinare gli interventi a sostegno della formazione e dell’aggiornamento professionale del personale della polizia locale. 2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche sulla base degli accordi di cui al comma 1, possono sostenere, nell’ambito delle proprie competenze e funzioni, iniziative e progetti volti ad attuare interventi di promozione della sicurezza integrata nel territorio di riferimento, ivi inclusa l’adozione di misure di sostegno finanziario a favore dei comuni maggiormente interessati da fenomeni di criminalità diffusa. 3. Lo Stato, nelle attività di programmazione e predisposizione degli interventi di rimodulazione dei presìdi di sicurezza territoriale, anche finalizzati al loro rafforzamento nelle zone di disagio e di maggiore criticità, tiene conto di quanto emerso in sede di applicazione degli accordi.

Ora i Sindaci hanno lo strumento normativo, ma saranno in grado di utilizzarlo?

PUBBLICATO IL D.L.PER LA SICUREZZA DELLE CITTA’

sicurezza_urbanaSulla gazzetta ufficiale n. 42 del 20 febbraio è stato pubblicato il D.L. n. 14/2017 riguardante la sicurezza delle città. Un provvedimento molto atteso e sollecitato da tempo da parte dell’ANCI che introduce finalmente il concetto di sicurezza integrata. In particolare l’art 2 stabilisce che Ferme restando le competenze esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata sono adottate, su proposta del Ministro dell’interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata e sono rivolte, prioritariamente, a coordinare, per lo svolgimento di attività di interesse comune, l’esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti, anche con riferimento alla collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale.

In coerenza con le linee generali di cui all’articolo 2, con appositi patti sottoscritti tra il prefetto ed il sindaco, nel rispetto di linee guida adottate, su proposta del Ministro dell’interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, possono essere individuati, in relazione alla specificità dei contesti, interventi per la sicurezza urbana, tenuto conto anche delle esigenze delle aree rurali confinanti con il territorio urbano.
I patti per la sicurezza urbana di cui al comma 1 perseguono, prioritariamente, i seguenti obiettivi:
a) prevenzione dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate
da fenomeni di degrado;
b) promozione del rispetto della legalità, anche mediante mirate iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita, comprese l’occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati, nonché la prevenzione di altri fenomeni che comunque comportino turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici;
c) promozione del rispetto del decoro urbano, anche valorizzando forme di collaborazione inter-istituzionale tra le amministrazioni competenti, finalizzate a coadiuvare l’ente locale nell’individuazione di aree urbane su cui insistono musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, da sottoporre a particolare tutela.

Il decreto legge prevede anche alcune modifiche al  testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
a) all’articolo 50:
1. al comma 5, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.»;
2. al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di
vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.».
b) all’articolo 54:
1. il comma 4 -bis è sostituito dal seguente:
«4 -bis . I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4  sono diretti a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità,
quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l’illecita
occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all’abuso di alcool o all’uso di sostanze stupefacenti.».
2. Nelle materie di cui al comma 1, lettera a) , numero 1, del presente articolo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

UN D.L. CON LE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA DELLE CITTA’

palazzo-chigiIl Consiglio dei ministri nella seduta di ieri 10 febbraio,  su proposta dei Ministri dell’interno Marco Minniti e della giustizia Andrea Orlando, ha approvato un decreto legge che introduce disposizioni urgenti a tutela della sicurezza delle città.

Si tratta di un provvedimento molto atteso e sollecitato più volte proprio dai Sindaci.

Dal comunicato stampa si apprende che il decreto, che definisce la sicurezza urbana quale bene pubblico, è diretto a realizzare un modello trasversale e integrato tra i diversi livelli di governo mediante la sottoscrizione di appositi accordi tra Stato e Regioni e l’introduzione di patti con gli enti locali.

Si prevedono, in particolare, forme di cooperazione rafforzata tra i prefetti e i Comuni dirette a incrementare i servizi di controllo del territorio e a promuovere la sua valorizzazione e sono definite, anche mediante il rafforzamento del ruolo dei sindaci, nuove modalità di prevenzione e di contrasto all’insorgere di fenomeni di illegalità quali, ad esempio, lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, il commercio abusivo e l’illecita occupazione di aree pubbliche.

Il provvedimento interviene altresì rafforzando l’apparato sanzionatorio ammnistrativo, al fine di prevenire fenomeni di criticità sociale suscettibili di determinare un’influenza negativa sulla sicurezza urbana, anche in relazione all’esigenza di garantire la libera accessibilità e fruizione degli spazi e delle infrastrutture delle città, prevedendo, tra l’altro, la possibilità di imporre il divieto di frequentazione di determinati pubblici esercizi e aree urbane ai soggetti condannati per reati di particolare allarme sociale

IN DISCUSSIONE OGGI AL SENATO IN VIA DEFINITIVA LA PROPOSTA CONTRO IL BULLISMO NELLE SCUOLE

bullism_555Oggi 31 gennaio i Senatori proseguono la discussione sul disegno di legge n. 1261-B riguardante “Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo”,  presentato dalla Senatrice Elena Ferrara  (già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) – Il Relatore è il Senatore Francesco PALERMO.

La proposta di legge in discussione oggi è volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo rivolte anche agli infraventunenni che frequentano le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado.

Il disegno di legge in primo luogo definisce  il termine «bullismo»,  intendendo con questo termine l’aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime, idonee a provocare in esse sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all’autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni per ragioni di lingua, etnia, religione, orientamento sessuale, aspetto fisico, disabilità o altre condizioni personali e sociali della vittima.

La proposta di legge  è rivolta anche a contrastare il «cyberbullismo», termine con il quale  si intende qualunque comportamento o atto rientrante fra quelli indicati in precedenza e perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti telematici o informatici.

Il testo integrale dell’ultima versione del DDL 1261-B lo trovate qui:

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLCOMM/1000955/index.html