LA CORTE DEI CONTI SOTTOLINEA L’IMPORTANZA DI RIDURRE LE STAZIONI APPALTANTI PER RAFFORZARNE LA COMPETENZA TECNICA

La Sezione Centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato con deliberazione in data 4 giugno 2020 n. 5 ha affrontato il problema della gestione degli acquisti da parte delle amministrazioni centrali.

Dal comunicato emanato dalla Corte si legge quanto segue:

E’ necessario ridurre le stazioni appaltanti, anche al fine di rafforzarne la competenza tecnica”.

La relazione segue due precedenti indagini sullo stesso tema svolte nei confronti di altre amministrazioni statali per monitorare la qualificazione della spesa, così da garantire che l’uso delle risorse pubbliche sia non solo legittimo ma anche proficuo.

“Per il buon andamento e la trasparenza dell’azione amministrativa i dati dovrebbero essere di immediata disponibilità. Al contrario, la distribuzione degli affidamenti tra le possibili modalità non risulta adeguatamente monitorata dalle amministrazioni, così come il ricorso alle procedure aperte e ristrette è risultato poco rilevante”, scrive la Corte.

Va, peraltro, osservato che la recente normativa ha previsto per gli acquisti sottosoglia il ricorso all’affidamento diretto, preceduto dal confronto tra almeno 5 operatori economici. L’elevato numero di contratti che rientrano nell’ambito di tale valore può produrre il rischio di sottrarre al mercato una percentuale significativa degli affidamenti, a discapito della libera concorrenza.

Per i servizi offerti da Consip, si sono riscontrate criticità riconducibili alla mancanza di continuità tra la scadenza delle convenzioni e il rinnovo delle stesse e a discordanze tra quanto previsto nelle condizioni generali e nella normativa.

Inoltre, i contratti-tipo sul portale Mepa, talvolta, risultano carenti di dettagli e richiedono, pertanto, il completamento con clausole aggiuntive.

LE NUOVE DISPOSIZIONE PER L’ANTICIPAZIONE DEL PREZZO SUL VALORE DEL CONTRATTO DA CORRISPONDERE ALL’APPALTATORE ALL’INIZIO DEL LAVORI

Con l’art. 207 del decreto legge 34/2020 per il rilancio dell’economia è stata introdotta una norma per la liquidità delle imprese appaltatrici che modifica il Codice dei contratti prevedendo un aumento della percentuale dell’ anticipazione e modifica le condizioni.

In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore decreto 34/2020, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL 34/2020 e fino alla data del 30 giugno 2021, l’importo dell’anticipazione prevista dall’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

Fuori dei casi previsti dal comma 1, l’anticipazione di cui al medesimo comma può essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 30 per cento del prezzo e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, anche in favore degli appaltatori che hanno già usufruito di un’anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione. Ai fini del riconoscimento dell’eventuale anticipazione, si applicano le previsioni di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo dell’articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e la determinazione dell’importo massimo attribuibile viene effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme gia’ versate a tale titolo all’appaltatore.

LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI NEI CONTRATTI PUBBLICI

Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

Si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l’obbligo di astensione previste

Il personale che versa nelle ipotesi di cui sopra è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui sopra costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

Il Consiglio dell’ANAC con delibera 494/2019 ha approvato le Linee guida n. 15 che approfondiscono questo delicato argomento affrontando anche la parte relativa alla prevenzione del rischio, ricordando che le stazioni appaltanti devono individuare preventivamente possibili situazioni di rischio che possano far emergere, nelle varie fasi della procedura, conflitti di interesse non dichiarati o non comunicati e che devono farlo nell’ambito del PTPC

L’individuazione del rischio è particolarmente rilevante nei casi in cui maggiore è la discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante.

È importante anche individuare gli uffici e i soggetti deputati al monitoraggio sulla corretta attuazione di queste misure.

Questo articolo è un anticipo della nuova edizione del mio saggio “Utopia di un Comune e come realizzarla” (prima edizione 2016), completamente aggiornata e ampliata