OGGI IN SENATO E’ INIZIATA LA DISCUSSIONE SULLA PROPOSTA DI LEGGE DI BILANCIO 2018

Palazzo_Madama_facciata.jpgDal sito del Senato apprendiamo che con le comunicazioni rese oggi  31 ottobre, in Aula, dal Presidente, ai sensi dell’art. 126, commi 3 e 4 del Regolamento, sul contenuto del disegno di legge di bilancio, è iniziata la sessione di bilancio.

L’A.S. 2960 è stato deferito alla Commissione Bilancio in sede referente; le altre Commissioni permanenti dovranno trasmettere i propri rapporti alla 5a Commissione entro l’8 novembre.

La Commissione Bilancio riferirà all’Assemblea nel pomeriggio di martedì 21 novembre.

Per l’esame del provvedimento, sono previste sedute uniche senza orario di chiusura fino a sabato 25, se necessario.

PUBBLICATO IL REGOLAMENTO PER GLI APPALTI RELATIVI A LAVORI RIGUARDANTI BENI CULTURALI TUTELATI

MINISTERO beni-culturaliCon il  Decreto del 22 agosto scorso, n. 154, pubblicato sulla G.U.  del 27 ottobre il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha approvato il Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Il regolamento disciplina gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito indicato come «Codice dei beni culturali e del paesaggio».
I lavori di cui al  regolamento si articolano nelle seguenti tipologie:
a) scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee;
b) monitoraggio, manutenzione e restauro di beni culturali immobili;
c) monitoraggio, manutenzione e restauro dei beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico.
Per quanto non diversamente disposto nel presente regolamento, trovano applicazione le pertinenti disposizioni dei provvedimenti di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici».

 

L’ANCI CHIEDE UNA PROROGA PER LA PREDISPOSIZIONE DEI BILANCI DI PREVISIONE DEI COMUNI PER L’ESERCIZIO 2018

ANCI LOGO XXIl presidente dell’ANCI,  Antonio Decaro, con una lettera in data 27 ottobre e indirizzata al ministro dell’Interno, Marco Minniti, ha chiesto una proroga del termine per approvare i bilanci di previsione dei Comuni al 31 marzo 2018 a motivo della incertezza sulle disposizioni che saranno inserite nella legge di bilancio dello Stato per l’esercizio 2018.

A supporto della sua richiesta, Decaro ha richiama la complessità della procedura e i relativi tempi – “non inferiore ai cinquanta giorni” – previsti dalle norme.
“Tale richiesta – conclude il presidente dell’Anci – ha come unico obiettivo di assicurare il rispetto dei principi contabili che sovrintendono alla redazione dei bilanci e quindi di porre i Comuni in condizione di ottemperare a tale obbligo in una scadenza congrua e già nota”.
Personalmente ritengo che sia sempre meglio approvare il bilancio di previsione prima dell’inizio dell’anno per avere una gestione più corretta, più tempo per adottare il PEG e comunque un governo migliore della spesa.

Lettera del presidente Decaro

DA MARTED’ 31 OTTOBRE INIZIA LA SESSIONE DI BILANCIO 2018

senatoDomani Martedì  31 ottobre alle 17, sono all’ordine del giorno dell’Assemblea del Senato le comunicazioni del Presidente, ai sensi dell’art. 126, commi 3 e 4 del Regolamento, sul contenuto del disegno di legge di bilancio.

Da quel momento inizia la sessione di bilancio. Le Commissioni dovranno trasmettere i propri rapporti sul ddl di bilancio alla 5a Commissione entro l’8 novembre.

La Commissione Bilancio riferirà all’Assemblea nel pomeriggio di martedì 21 novembre. Per l’esame del provvedimento, sono previste sedute uniche senza orario di chiusura fino a sabato 25, se necessario.

Molte le novità per il contrasto alla povertà, per le politiche per la famiglia, per la stabilizzazione del personale della sanità ed in particolare per gli Istituti Zooprofilattici sperimentali, , per il verde delle città, per l’incremento degli spazi finanziari per investimenti degli enti pubblici, ecc.

Il testo approvato dal Governo e in discussione da domani in senato non è ancora disponibile sul sito.

 

 

 

IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI SPETTA AI DIPENDENTI COMUNALI ANCHE SE NON SIA STATA PREVENTIVAMENTE CONCORDATA LA SCELTA DEL LEGALE

img_trib2Un costo importante per tutti i Comuni è rappresentato dal rimborso delle spese legali sostenute dai dirigenti e dagli amministratori che in quanto tali siano stati coinvolti in procedimenti giudiziari e che siano stati assolti.

La questione è trattata ampiamente nel mio “Utopia di un Comune…e come realizzarla”.

Mentre l’art. 28 del CCNL Comparto Regioni Autonomie locali 14.09.2000 prevede il rimborso delle spese sostenute dai dirigenti,  non esistono disposizioni specifiche che obblighino espressamente il Comune al rimborso delle spese processuali sostenute dagli amministratori.

Vi sono in materia orientamenti giurisprudenziali in parte contrastanti, che hanno consentito di costruire la figura degli amministratori locali quali funzionari onorari, ai quali il rimborso delle spese sostenute è dovuto a causa del loro incarico, in quanto l’eventuale commissione di un reato non può certamente rientrare nei limiti di un mandato loro conferito.

È necessario il coinvolgimento iniziale dell’ente nella scelta del difensore, che deve essere individuato preventivamente e concordemente tra le parti, mentre molto spesso ciò non avviene

La Corte dei Conti ha sostenuto che la rimborsabilità delle spese legali costituisca una espressione del principio secondo cui chi agisce per conto di altri in quanto legittimamente investito del compito di realizzare interessi estranei alla sfera personale (la fattispecie del mandatario ex art. 1720 c.c.) deve essere ritenuto indenne dalle conseguenze economiche subite per la “fedele” esecuzione dell’incarico, decidendo anche che se il processo penale per fatti connessi all’espletamento del proprio mandato si è concluso con l’assoluzione, debba comunque essere accertata anche la presenza di una sentenza di assoluzione nella formula più ampia possibile.

Resta esclusa pertanto ogni ipotesi di rimborso nel caso in cui sia stata applicata la prescrizione.

Ora una nuova sentenza del Tribunale di Bergamo del 19 ottobre scorso, n. 757, interviene a seguito del ricorso del Segretario generale di un Comune (quindi la competenza è del giudice ordinario trattandosi di un rapporto di lavoro), in merito alla mancata scelta concordata del difensore chiarendo che in questo caso  la spesa deveessere comunque rispondente a parametri di obiettiva congruità” ed inoltre “lo stesso principio di civiltà giuridica di cui all’art. 51 della Costituzione, che fonda il diritto al rimborso delle spese legali, porta a sostenerne l’ammissibilità anche del rimborso ex post delle spese eventualmente sostenute in maniera autonoma dal dipendente prosciolto. Tuttavia, in questo caso, l’amministrazione di appartenenza dovrà verificare, all’esito del procedimento (in questo senso “ex post”), che non sussista un conflitto di interessi tra l’attività istituzionale dell’ente e la condotta del lavoratore” in quanto il principio del diritto alla difesa non può subire alcuna limitazione, sempre a condizione che il giudizio si sia concluso con una sentenza favorevole,  per cui  il diritto al rimborso delle spese sostenute in un giudizio penale … non può essere escluso dalla circostanza che il Comune non abbia previamente espresso il proprio assenso nella scelta del difensore da parte dell’interessato (T.A.R. Veneto n. 1505 del 5 ottobre 1999 e T.A.R. Veneto n. 1505 del 5 ottobre 1999).

La sentenza del Tribunale di Bergamo è comunque destinata a fare giurisprudenza anche per gli amministratori locali.

Consiglio di Stato: Adunanza della Commissione speciale del 14 settembre 2017 NUMERO AFFARE 01499/2017: ANAC Linee guida relative a criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni aggiudicatrici

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PALAZZO SPADA : CORTILE

Il Consiglio di Stato – Commissione Speciale in data 19 ottobre ha espresso il parere n. 2136/2017 sullo schema di Linee guida  relative a criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni aggiudicatrici predisposto dall’ANAC.

Al riguardo la Commissione in particolare ha fatto presente quanto segue:

Continua a leggere “Consiglio di Stato: Adunanza della Commissione speciale del 14 settembre 2017 NUMERO AFFARE 01499/2017: ANAC Linee guida relative a criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni aggiudicatrici”

PUBBLICATA LA NOTA METODOLOGICA PER LA DETERMINAZIONE DI ALCUNI FABBISOGNI STANDARD DELLE PROVINCE E DELLE CITTA’ METROPOLITANE ADOTTATA DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

PALAZZO CHIGI LA BIBLIOECA Chigiana
PALAZZO CHIGI – BIBLIOTECA

Sulla G.U. n. 247 del 21 ottobre è stato pubblicato il DPCM  21 luglio 2017 con cui è stata adottata  la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed i coefficienti di riparto dei fabbisogni standard, di cui al documento allegato, per ciascuna provincia e citta’ metropolitana, per le funzioni fondamentali di seguito indicate:
a) istruzione: programmazione provinciale della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale e la gestione dell’edilizia scolastica;
b) territorio: costruzione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
c) ambiente: pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonche’ la tutela e la valorizzazione dell’ambiente;
d) trasporti: pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale;
e) funzioni generali parte fondamentale: raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

NOTA METODOLOGICA

 

DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO PER L’ESERCIZIO 2018 DELLO STATO

budget2Il 16 ottobre scorso il Consiglio dei Ministri ha licenziato la proposta di bilancio per l’esercizio 2018.

Dalle bozze che sono iniziate a circolare ho provato ad estrarre alcuni articoli che interessano i Comuni:

Proroga del blocco aumenti aliquote 2018

  1. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 26, le parole: «e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, 2017 e 2018»;
  3. b) al comma 28, in fine è aggiunto il seguente periodo: «Per l’anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017»

 Disposizioni in materia di sport

Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 485 dopo le parole «edilizia scolastica» è aggiunto il seguente periodo «e, per gli anni 2018 e 2019, 100 milioni di euro destinati a interventi di impiantistica sportiva»;

dopo il comma 487 è inserito il seguente: «487-bis. Gli Enti locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano, entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport secondo le modalità individuate e pubblicate nel sito internet http://www.sportgoverno.it/. Le richieste di spazi finanziari sono complete delle informazioni relative: a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell’anno precedente; b) all’avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell’anno precedente»;

dopo il comma 488-bis sono inseriti i seguenti:

«488-ter. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport individua per ciascun Ente locale gli spazi finanziari, tenendo conto del seguente ordine prioritario: a) interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa a norma e in sicurezza compreso l’adeguamento antisismico, di abbattimento delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico e di ripristino della funzionalità per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del codice unico di progetto (CUP) e del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2018; b) altri interventi relativi a impianti sportivi per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del CUP e del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2018; c) interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa a norma e in sicurezza compreso l’adeguamento antisismico, di abbattimento delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico e di ripristino della funzionalità per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP; d) altri interventi relativi a impianti sportivi per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP».

Incremento spazi finanziari enti locali per investimenti

  1. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al primo periodo del comma 485, sostituire le parole “per gli anni 2017, 2018 e 2019” con le seguenti: “per l’anno 2017” e, dopo le parole “700 milioni di euro”, sopprimere “annui”;
  3. b) alla fine del comma 485 aggiungere il seguente periodo: “Per gli anni 2018 e 2019, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell’ambito dei medesimi patti nazionali, nel limite complessivo di

Contributo agli investimenti per gli enti locali

  1. Al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2018-2020, sono assegnati ai comuni che non risultano beneficiari dei contributi di cui all’articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l’anno 2018, 400 milioni di euro per l’anno 2019 e 300 milioni di euro per l’anno 2020.
  2. I comuni di cui al comma 1 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell’interno entro il termine perentorio del 20 febbraio 2018 per l’anno 2018, del 20 settembre 2018 per l’anno 2019 e del 20 settembre 2019 per l’anno 2020. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell’opera e al codice unico di progetto (CUP). Ciascun comune non può chiedere contributi di importo superiore a 5.225.000 euro complessivi.
  3. L’ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato, entro il 31 marzo per l’anno 2018, il 31 ottobre 2018 per l’anno 2019 e il 31 ottobre 2019 per l’anno 2020, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora l’entità delle richieste pervenute superi l’ammontare delle risorse disponibili, l’attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano la minore incidenza dell’avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento.
  4. Le informazioni di cui al comma 3 sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dai comuni che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata banca dati l’ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell’articolo 44, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall’ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell’interno.
  1. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro sei mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 1, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro il 30 giugno dell’esercizio successivo.
  2. I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 3 sono erogati dal Ministero dell’interno ai comuni beneficiari per il 20 per cento entro il 15 aprile 2018 per l’anno 2018, entro il 31 gennaio 2019 per l’anno 2019 ed entro il 31 gennaio 2020 per l’anno 2020, il 60 per cento entro il 31 ottobre 2018 per l’anno 2018, entro il 30 aprile 2019 per l’anno 2019 ed entro il 30 aprile 2020 per l’anno 2020, previa verifica dell’avvenuto affidamento dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 8 ed il restante 20 per cento previa trasmissione, al Ministero dell’interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  3. Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previste dai commi 5 e 6, il contributo è recuperato dal Ministero dell’interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  4. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui al presente articolo è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal richiamato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce “Contributo investimenti Legge di bilancio 2018”.
  5. Il Ministero dell’interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui al comma 1.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante ….

Semplificazione limiti ricorso al debito enti locali

  1. I commi 10 e 11 dell’articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati.

Incentivi per fusioni comuni

1.All’articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. a) le parole: «elevato al 50 per cento a decorrere dall’anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «elevato al 50 per cento per l’anno 2017 e al 60 per cento a decorrere dall’anno 2018,»;
  2. b) dopo le parole: “in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario”, sono inserite le seguenti: “fino all’anno 2017 e in misura non superiore a 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018” .
  3. All’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:
  4. a) al primo periodo le parole “per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa” sono soppresse;
  5. b) è aggiunto infine il seguente periodo: “il contributo straordinario di cui al periodo precedente non spetta ai comuni che si sono fusi prima del 31 dicembre 2007.”.

2 3. La dotazione finanziaria dei contributi straordinari di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è incrementata per gli anni 2018 e successivi di 20 10 milioni annui. All’onere derivante dalla disposizione di cui al primo periodo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del contributo di cui al comma 24 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Rimborso minor gettito comuni

  1. Per l’anno 2018, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell’introduzione della TASI di cui al comma 639 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 300 milioni di euro nella misura indicata per ciascun ente nella tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2017, recante “Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 1, comma 439, della legge 11 dicembre 2016, n. 232”.
  2. Ciascun comune consegue un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 in misura pari al contributo di cui al comma 1.

Formazione istituzionale a favore degli enti locali

“1. Per l’anno 2017 2018, lo stanziamento di bilancio destinato alla Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) è incrementato di 1 milione per il finanziamento di una convenzione con il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato concernente la realizzazione di una iniziativa formativa in materia di riforma contabile degli enti territoriali di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, destinata al personale amministrativo contabile delle città metropolitane, province, comuni e altri enti locali. Alla convenzione possono partecipare anche l’ANCI e l’UPI.

2. All’onere di cui al comma 1, pari ad 1 milione di euro per l’anno 2017 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

ANAC: LINEE GUIDA N. 8 DEL CODICE DEI CONTRATTI: RICORSO A PROCEDURE NEGOZIATE SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO NEL CASO DI FORNITURE E SERVIZI RITENUTI INFUNGIBILI

ANAC XXIl Consiglio dell’ANAC con determina n. 950 ha adottato le Linee Guida n. 8 del Codice dei contratti relative al “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”

Nell’ambito della propria attività istituzionale l’Autorità ha osservato che spesso le stazioni appaltanti ricorrono ad affidamenti mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara giustificando ciò con riferimento all’esistenza di privative, all’infungibilità dei prodotti o servizi da acquistare, ai costi eccessivi che potrebbero derivare dal cambio di fornitore, ecc. Si tratta di situazioni che caratterizzano diversi settori, tra cui, a titolo di esempio, il settore sanitario, il settore informatico, i servizi di manutenzione e gli acquisti di materiali di consumo per determinate forniture/macchinari.
Infatti, secondo i dati rilevati dall’Autorità, nel 2016 le gare aggiudicate mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara rappresentano circa il 18% degli affidamenti.
Il dato del 2016, risulta difficilmente confrontabile con quello relativo agli anni precedenti anche a causa  delle modifiche introdotte dal nuovo Codice, che hanno ridotto il novero delle fattispecie per cui è possibile ricorrere alle procedure previste dal nuovo art. 631
.Il dato sulle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui all’art. 63 del Codice, non si riferisce solo ai casi di affidamento diretto ad un operatore economico i cui lavori, servizi o forniture sono ritenuti infungibili, ma ricomprende, ad esempio, anche l’affidamento di lavori sotto-soglia (ex-art. 122 del d.lgs. 163/2006 e ex-art. 36, comma 2, lett. c) del Codice, per i quali a seguito dell’emanazione del d.lgs. 56/2017 non è più prevista la procedura ex- art. 63), e le ulteriori fattispecie previste dall’art. 63.
Per gli affidamenti per cui è stato fornito un giustificativo per il ricorso a una procedura di gara, risulta che in oltre il 40% dei casi si tratta di motivi attinenti all’infungibilità dell’affidamento. Circa il 63% degli affidamenti relativi a presunti casi di infungibilità riguarda le forniture, oltre il 32% i servizi e il resto i lavori. Quasi la metà degli affidamenti complessivi (il 47,2%) è relativo al settore sanitario, circa il 14% al settore informatico, una quota non trascurabile attiene ai servizi di riparazione e manutenzione (il 7,6%); un ricorso elevato a procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando
di gara, giustificato dalla presunta unicità del fornitore, si riscontra anche nel settore dei rifiuti, in quello dei servizi ricreativi e culturali e nei servizi per le imprese. Non mancano casi di presunta infungibilità anche nel settore finanziario e assicurativo, o in quello delle poste e telecomunicazione, caratterizzato fino ad un recente passato da sistemi di esclusiva legale.

A ciò si aggiunga che, come osservato dalla Relazione dell’Unione sulla lotta alla corruzione, COM (2014) 38 final, in Italia il ricorso a procedure negoziate (soprattutto senza pubblicazione del bando) è più frequente della media: nel 2010 ha rappresentato il 14% del valore dei contratti, contro il 6% della media dell’Unione. In particolare l’analisi di impatto della regolazione che accompagna il d.lgs. 50/2016 ha evidenziato che: «la procedura di affidamento più diffusa (Tab.17) è quella negoziata senza previa pubblicazione del bando (26%), che tuttavia rappresenta solo il 16% in valore; la procedura negoziata senza previa indizione di gara è applicata per il 4% del valore, mentre la procedura ristretta senza previa pubblicazione di un bando detiene il 9,8% in valore; le forme di affidamento in economia detengono il 5,3% in valore; il 50% del valore degli appalti è affidato con procedura aperta. Ne risulta che oltre il 35% del valore degli appalti è affidato al di fuori di vere forme di pubblicità, atte a favorire la concorrenza e il mercato. Il 34% degli appalti in valore è affidato mediante concessione, accordo quadro, finanza di progetto. Si tratta di appalti di dimensioni medie elevate e di modalità di affidamento strutturalmente penalizzanti per le PMI».

Il testo delle Linee guida è qui : LINEE GUIDA N. 8

 

 

LA LEGGE DI BILANCIO 2018

consiglioministri2011Ieri 16 ottobre il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro dell’economia e delle finanze Pier Carlo Padoan, ha approvato il disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e al bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

In considerazione del miglioramento del quadro economico, ottenuto grazie alle riforme avviate dal 2014 e portate a compimento nell’arco della legislatura e all’impegno di famiglie e imprese, e del contesto internazionale favorevole, il Governo ha approvato una manovra indirizzata da un lato al rispetto degli impegni di bilancio presi con la Commissione europea – la correzione del disavanzo strutturale dello 0,3% e il calo del deficit in rapporto al Pil all’1,6% – e dall’altro al rafforzamento di una crescita sostenibile e inclusiva, con la mobilitazione di risorse per il 2018 per circa 20,4 miliardi di euro.

Le coperture, in termini di efficientamento di spesa e maggiori entrate derivanti in gran parte dal contrasto  all’evasione, ammontano a circa 9,5 miliardi, mentre 10,9 miliardi rappresentano l’effetto netto espansivo della manovra, che interesserà in particolare le aree meno avanzate del Paese.

Tra le voci principali della manovra, si conferma la sterilizzazione totale delle clausole di salvaguardia per un totale di 15,7 miliardi. Si eviterà quindi per il 2018 l’aumento delle aliquote Iva e delle accise. Gli altri interventi prevedono per il prossimo anno 300 milioni di investimenti pubblici aggiuntivi, che diventano 1,3 miliardi nel 2019 e 1,9 miliardi nel 2020. Per le politiche a favore dei giovani (essenzialmente la riduzione del cuneo fiscale per le nuove assunzioni con i contratti a tutele crescenti) sono previsti circa 300 milioni che salgono a 800 milioni nel 2019 e 1,2 miliardi nel 2020. Un’attenzione particolare è riservata alle misure di lotta alla povertà, con il reddito di inclusione che viene potenziato di complessivi 300 milioni per il 2018, cifra che si aggiunge agli 1,7 miliardi già previsti a legislazione vigente.

Si potenzia, infine, il contrasto all’evasione fiscale, con l’implementazione di misure già sperimentate, come la fatturazione elettronica e lo split payment (la cui estensione è prevista del decreto fiscale già approvato dal Consiglio dei ministri).

Di seguito alcune tra le misure presenti nella manovra.

  • Stop aumento Iva  e accise – Vengono completamente neutralizzate le clausole di salvaguardia, quindi nel 2018 non ci saranno aumenti delle aliquote dell’Iva e delle accise.
  • Blocco tributi e addizionali locali – Si proroga per il 2018 lo stop all’aumento delle aliquote dei tributi e delle addizionali regionali e degli enti locali.
  • Competitività – Sono confermate molte misure di contenimento della pressione fiscale e sviluppo, già contenute nella precedente legge di bilancio, quali le agevolazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia ed energetica, il superammortamento e l’iperammortamento.
  • Sostegno investimenti Pmi (Nuova Sabatini) – Per assicurare continuità operativa e qualificare maggiormente gli investimenti in chiave “Industria 4.0.” è prorogata la misura di promozione delle piccole e medie imprese nota come “Nuova Sabatini”.
  • Incentivo strutturale per l’occupazione giovanile stabile – A decorrere dal primo gennaio 2018 i datori di lavoro del settore privato che assumono giovani con contratti a tutele crescenti beneficeranno di uno sconto triennale sui contributi previdenziali pari al 50% (esclusi i lavoratori domestici). L’esonero spetta anche per le assunzioni avvenute nei mesi di novembre e dicembre 2017, ferma restando la decorrenza dal primo gennaio 2018.  Lo sconto contributivo si applica anche nei casi di prosecuzione di un contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato, qualunque sia l’età anagrafica al momento della prosecuzione e quando un datore di lavoro assume, entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio, studenti che abbiano svolto percorsi di alternanza scuola-lavoro o di apprendistato per il conseguimento del titolo di studio.
  • Rinnovo contratti pubblico impiego – Sono stanziate le risorse per avviare il rinnovo, dopo molti anni, dei contratti del pubblico impiego.
  • Ape sociale donna – La misura, introdotta in via sperimentale con la legge di bilancio per il 2017, per le donne, in determinate condizioni, con almeno 63 anni di età e che non siano titolari di pensione diretta, permette di accompagnare con una indennità fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Con la nuova norma introdotta dal disegno di legge di bilancio per il 2018 si prevede di ampliare per il prossimo anno la platea dei beneficiari riducendo i requisiti contributivi alle donne con figli. La riduzione è pari a 6 mesi per ogni figlio fino ad un massimo di 2 anni.
  • Ape a tempo determinato – Si amplia per il 2018 la platea dei beneficiari, estendendo l’indennità anche in caso di scadenza di un contratto a tempo determinato, a condizione che il lavoratore, nei 3 anni precedenti la cessazione del rapporto, abbia avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi.
  • Rita – E’ stabilizzata e semplificata la “Rendita integrativa temporanea anticipata”.
  • Bonus cultura per i diciottenni – Viene confermata la misura introdotta nel 2016. I giovani che compiono 18 anni nel 2018, attraverso apposita piattaforma online, hanno a disposizione 500 euro spendibili per l’acquisto di biglietti del teatro o del cinema, l’acquisto di libri e musica registrata, per l’ingresso ai musei.
  • Pacchetto Miur – Per l’università, vi sono misure che consentono di bandire nuovi posti per ricercatori universitari e a favore dei professori in servizio sono sbloccati gli scatti stipendiali che continuano ad essere corrisposti sulla base della previa verifica della produttività scientifica; invece, sul versante della scuola, la legge di bilancio inizia ad affrontare il tema dell’avvicinamento del trattamento retributivo dei dirigenti scolastici a quello degli altri dirigenti statali.
  • Risorse per Province e Città metropolitane – Viene riconosciuto un contributo alle Province e alle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario per l’esercizio delle funzioni fondamentali in materia di scuole e strade.
  • Investimenti enti locali – Per sostenere gli investimenti degli enti locali sono previsti spazi finanziari, per gli anni 2018-2023, che consentono l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione Si riconoscono, inoltre, ai comuni contributi, per il triennio 2018-2020, per rilanciare gli investimenti in opere pubbliche.
  • Rimborsi ai comuni per minor gettito – Sono assegnate risorse per l’anno 2018 in favore dei comuni penalizzati dalla sostituzione dell’IMU sull’abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili.
  • Risorse in favore delle regioni – Sono stanziate per l’anno 2018  risorse in favore delle regioni per la riduzione del debito e per la riduzione della manovra a loro carico. Inoltre, sono previste anticipazioni di liquidità per la copertura del disavanzo sanitario 2016 della Regione Sardegna.
  • Banda larga – Per accelerare la politica di implementazione del 5G, si prevede di mettere a gara lo spettro delle frequenze nelle bande pioniere previste dall’Action Plan della Commissione Europea e si dispone la liberazione della banda 700 MHz.
  • Misure per il Mezzogiorno – Viene rifinanziata per il biennio 2018-2019 la misura che prevede l’ampliamento del credito di imposta per acquisto di bene strumentali nuovi destinati a strutture produttive del Sud. Vengono prorogate le agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno, agevolazioni complementari a quelle già previste dalla normativa nazionale. Tra gli altri interventi figurano l’incremento delle risorse del Fondo sviluppo e coesione rifinanziando la programmazione 2014-2020 e l’istituzione del Fondo imprese Sud volto alla crescita dimensionale delle piccole e medie imprese.
  • Sport – Per la prima volta, si prevede un ‘pacchetto’ di misure dedicate esclusivamente allo sport, tra le quali l’istituzione di un fondo ad hoc destinato a tutelare la maternità delle atlete e misure di incentivazione di natura fiscale.