Il 16 ottobre scorso il Consiglio dei Ministri ha licenziato la proposta di bilancio per l’esercizio 2018.
Dalle bozze che sono iniziate a circolare ho provato ad estrarre alcuni articoli che interessano i Comuni:
Proroga del blocco aumenti aliquote 2018
- All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 26, le parole: «e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, 2017 e 2018»;
- b) al comma 28, in fine è aggiunto il seguente periodo: «Per l’anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017»
Disposizioni in materia di sport
Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 485 dopo le parole «edilizia scolastica» è aggiunto il seguente periodo «e, per gli anni 2018 e 2019, 100 milioni di euro destinati a interventi di impiantistica sportiva»;
dopo il comma 487 è inserito il seguente: «487-bis. Gli Enti locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano, entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport secondo le modalità individuate e pubblicate nel sito internet http://www.sportgoverno.it/. Le richieste di spazi finanziari sono complete delle informazioni relative: a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell’anno precedente; b) all’avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell’anno precedente»;
dopo il comma 488-bis sono inseriti i seguenti:
«488-ter. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport individua per ciascun Ente locale gli spazi finanziari, tenendo conto del seguente ordine prioritario: a) interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa a norma e in sicurezza compreso l’adeguamento antisismico, di abbattimento delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico e di ripristino della funzionalità per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del codice unico di progetto (CUP) e del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2018; b) altri interventi relativi a impianti sportivi per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del CUP e del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2018; c) interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa a norma e in sicurezza compreso l’adeguamento antisismico, di abbattimento delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico e di ripristino della funzionalità per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP; d) altri interventi relativi a impianti sportivi per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP».
Incremento spazi finanziari enti locali per investimenti
- All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo periodo del comma 485, sostituire le parole “per gli anni 2017, 2018 e 2019” con le seguenti: “per l’anno 2017” e, dopo le parole “700 milioni di euro”, sopprimere “annui”;
- b) alla fine del comma 485 aggiungere il seguente periodo: “Per gli anni 2018 e 2019, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell’ambito dei medesimi patti nazionali, nel limite complessivo di
Contributo agli investimenti per gli enti locali
- Al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2018-2020, sono assegnati ai comuni che non risultano beneficiari dei contributi di cui all’articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l’anno 2018, 400 milioni di euro per l’anno 2019 e 300 milioni di euro per l’anno 2020.
- I comuni di cui al comma 1 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell’interno entro il termine perentorio del 20 febbraio 2018 per l’anno 2018, del 20 settembre 2018 per l’anno 2019 e del 20 settembre 2019 per l’anno 2020. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell’opera e al codice unico di progetto (CUP). Ciascun comune non può chiedere contributi di importo superiore a 5.225.000 euro complessivi.
- L’ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato, entro il 31 marzo per l’anno 2018, il 31 ottobre 2018 per l’anno 2019 e il 31 ottobre 2019 per l’anno 2020, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora l’entità delle richieste pervenute superi l’ammontare delle risorse disponibili, l’attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano la minore incidenza dell’avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento.
- Le informazioni di cui al comma 3 sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dai comuni che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata banca dati l’ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell’articolo 44, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall’ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell’interno.
- Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro sei mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 1, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro il 30 giugno dell’esercizio successivo.
- I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 3 sono erogati dal Ministero dell’interno ai comuni beneficiari per il 20 per cento entro il 15 aprile 2018 per l’anno 2018, entro il 31 gennaio 2019 per l’anno 2019 ed entro il 31 gennaio 2020 per l’anno 2020, il 60 per cento entro il 31 ottobre 2018 per l’anno 2018, entro il 30 aprile 2019 per l’anno 2019 ed entro il 30 aprile 2020 per l’anno 2020, previa verifica dell’avvenuto affidamento dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 8 ed il restante 20 per cento previa trasmissione, al Ministero dell’interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
- Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previste dai commi 5 e 6, il contributo è recuperato dal Ministero dell’interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
- Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui al presente articolo è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal richiamato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce “Contributo investimenti Legge di bilancio 2018”.
- Il Ministero dell’interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui al comma 1.
- Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante ….
Semplificazione limiti ricorso al debito enti locali
- I commi 10 e 11 dell’articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati.
Incentivi per fusioni comuni
1.All’articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) le parole: «elevato al 50 per cento a decorrere dall’anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «elevato al 50 per cento per l’anno 2017 e al 60 per cento a decorrere dall’anno 2018,»;
- b) dopo le parole: “in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario”, sono inserite le seguenti: “fino all’anno 2017 e in misura non superiore a 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018” .
- All’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al primo periodo le parole “per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa” sono soppresse;
- b) è aggiunto infine il seguente periodo: “il contributo straordinario di cui al periodo precedente non spetta ai comuni che si sono fusi prima del 31 dicembre 2007.”.
2 3. La dotazione finanziaria dei contributi straordinari di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è incrementata per gli anni 2018 e successivi di 20 10 milioni annui. All’onere derivante dalla disposizione di cui al primo periodo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del contributo di cui al comma 24 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Rimborso minor gettito comuni
- Per l’anno 2018, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell’introduzione della TASI di cui al comma 639 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 300 milioni di euro nella misura indicata per ciascun ente nella tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2017, recante “Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 1, comma 439, della legge 11 dicembre 2016, n. 232”.
- Ciascun comune consegue un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 in misura pari al contributo di cui al comma 1.
Formazione istituzionale a favore degli enti locali
“1. Per l’anno 2017 2018, lo stanziamento di bilancio destinato alla Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) è incrementato di 1 milione per il finanziamento di una convenzione con il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato concernente la realizzazione di una iniziativa formativa in materia di riforma contabile degli enti territoriali di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, destinata al personale amministrativo contabile delle città metropolitane, province, comuni e altri enti locali. Alla convenzione possono partecipare anche l’ANCI e l’UPI.
2. All’onere di cui al comma 1, pari ad 1 milione di euro per l’anno 2017 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento