ALCUNE RIFLESSIONI DELL’OSSERVATORIO SUI CONTI PUBBLICI IN MERITO AL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

L’Osservatorio Conti Pubblici italiani dell’Università Cattolica di Milano diretto da carlo Cottarelli ha pubblicato quest’oggi uno studio di fabio Angei e Francesco Tucci intitolato “La valutazione della performance della PA: alcuni spunti di riflessione“.

Gli autori, dopo aver fatto la cronistoria dell’introduzione della performance nella pubblica amministrazione ricordano che il ciclo della performance è basato principalmente su due documenti:

-Il Piano della performance è un documento di programmazione su orizzonte triennale che viene definito dall’organo di indirizzo politico amministrativo(es. nel caso di un Ministero dal Ministro, dal
Viceministro o dai Sottosegretari) in collaborazione con i vertici dell’amministrazione (es. i dirigenti ministeriali) e secondo le linee guida del Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP), entro il 31 gennaio di ogni anno. Il piano individua gli obiettivi che devono essere raggiunti nel triennio.1 A ogni obiettivo che si intende raggiungere, come prescritto dall’articolo 4 del d.lgs. n. 150 del 2009 e specificato dalle linee guida del DFP, vengono assegnati uno o più indicatori utili alla successiva misurazione e valutazione del raggiungimento dell’obiettivo, ed esplicitati i risultati attesi per ogni anno (target numerici per gli indicatori);

-La Relazione sulla Performance è il documento redatto “a consuntivo”: misura e valuta il raggiungimento (o meno) degli obiettivi, tramite il controllo del raggiungimento dei target degli indicatori programmati nel Piano. Viene redatta secondo gli indirizzi impartiti dal DFP e validata, in termini di forma e di contenuto, dall’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) entro il 30 giugno di ogni anno. L’OIV è un organo costituito da ogni amministrazione in forma collegiale o monocratica (il numero massimo di componenti è tre) e nominato dall’organo di indirizzo politico-amministrativo. L’OIV controlla il funzionamento complessivo, la trasparenza e l’integrità del sistema di valutazione, formulando apposite raccomandazioni in una relazione annuale sul funzionamento del sistema di valutazione.

Successivamente gli autori hanno analizzato la gestione di questo istituto a livello di amministrazioni centrali puntando il dito sulla inadeguatezza, sul basso livello degli obiettivi, spesso monitorati tramite indicatori di input anziché con indicatori di risultati, sul ritardo con cui vengono pubblicati i risultati, sulla scarsa trasparenza e sul fatto che detti dati sono di fatto ignorati e non utilizzati.

Senza dubbio uno dei motivi per cui il sistema non funziona come dovrebbe è dato dalla inadeguatezza degli obiettivi e dalla incapacità di predisporli, ma gli autori non hanno affrontato il motivo principale per cui ciò avviene che è costituito dal fatto che i dirigenti sono nominati dal vertice dall’amministrazione come pure l’Organismo Indipendente di Valutazione (che quindi tale non è) , mentre per essere veramente indipendente dovrebbe trovarsi in una posizione di terzietà e non rispondere al Ministro o al capo dell’amministrazione.

Molto dipende naturalmente da come si vogliono gestire le cose. Trovandomi a rivestire l’incarico di direttore generale di un Comune grazie alla disponibilità del Sindaco ho potuto scegliere le persone da nominare nell’organismo di valutazione e ho predisposto personalmente gli obiettivi preoccupandomi di confrontarmi preventivamente con i membri del predetto organismo.

Successivamente è stata avviata una procedura trasparente con cui è stata chiesta una relazione a ciascun dirigente (per il secondo anno è stato predisposto anche una schema per la relazione), quindi in qualità di direttore generale ho fatto una mia relazione che ho inviato all’organismo di valutazione il quale, a sua volta ha convocato ogni dirigente per approfondire e confrontare le varie relazioni. Alla fine ritengo che sia stato un lavoro proficuo che poi ho introdotto anche in una azienda sanitaria dove ho svolto l’incarico di componente dell’organismo di valutazione.

Di questo argomento mi sono occupato più volte sia nei miei libri sugli enti locali che anche nel recente “Salute uguale per tutti. Noi credevamo” ma anche su questo blog a partire dell’emanazione del d.lgs 74 del 2017 che ha modificato il d.lgs 150/2009 stabilendo all’art. 19-bis che i  cittadini, anche in forma associata, partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative, anche comunicando direttamente all’Organismo indipendente di valutazione il proprio grado di soddisfazione per le attività e per i servizi erogati, secondo le modalità stabilite dallo stesso Organismo.
Di fatto, nonostante il tempo trascorso sono ben pochi i cittadini che conoscono questa norma e meno ancora quelli che l’hanno utilizzata.

Successivamente ho illustrato le nuove Linee Guida per il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) approvate dal dipartimento per la funzione Pubblica del dicembre 2017.

Quindi ho spiegato come sia ora possibile l’accesso alla valutazione della performance dei dirigenti grazie al parere dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali n. 574 del 29 dicembre 2017.

Infine ho presentato la Circolare n.2 del dicembre 2019 con cui la Ministra Dadone ha pubblicato  gli indicatori comuni per le funzioni di supporto delle Amministrazioni Pubbliche: ciclo della performance 2020-2022.

IL MINISTRO DADONE HA INDIRIZZATO ALLA CONFERENZA UNIFICATA UN ELENCO DI INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Ingresso di Palazzo Vidoni – Sede del Ministro per la funzione Pubblica

Con la Circolare n. 2 in data 30 dicembre 2019 il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha pubblicato gli indicatori comuni per le funzioni di supporto delle Amministrazioni Pubbliche: ciclo della performance 2020-2022.

L’articolo 8, comma 1, lett. d) ed f) del d.lgs. 150/2009 individua, tra gli ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa, la modernizzazione ed il miglioramento qualitativo dell’organizzazione e delle competenze professionali, nonché l’efficiente impiego delle risorse.
Al fine di dare piena attuazione a tale disposizione normativa e alle indicazioni
contenute, a tal proposito, nelle LG n. 1/2017 e n. 2/2017, nel corso del 2019 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha avviato, con alcune amministrazioni del perimetro di competenza del Dipartimento stesso, una sperimentazione avente ad oggetto l’utilizzo di indicatori comuni (d’ora in poi denominati “indicatori comuni”) utili a monitorare l’andamento delle cd. attività di supporto tipicamente svolte da tutte le amministrazioni.
Nel corso del 2020, il Dipartimento intende allargare la sperimentazione anche alle Regioni e agli enti locali previa stipula dell’accordo in sede di Conferenza Unificata previsto dall’articolo 16 del citato d.lgs. n. 150/2009. L’estensione riguarderà anche i piccoli comuni, e cioè quelli con popolazione fino a 5.000 abitanti, tenendo conto delle relative specificità organizzative con le indicazioni metodologiche che si renderanno eventualmente necessarie per
adeguare l’utilizzo degli indicatori comuni ai diversi contesti.

La sperimentazione degli indicatori comuni avviata a dicembre 2018 ha previsto l’iniziale definizione di un set di 34 indicatori e il coinvolgimento attivo di oltre 20 amministrazioni. Sulla base delle analisi qualitative e quantitative delle risultanze, è stato individuato un elenco di 15 indicatori (Allegato 1) che meglio si prestano, nelle condizioni attuali, ad essere utilizzati dalle amministrazioni.
Terminata la fase sperimentale, nell’ambito delle funzioni di promozione e coordinamento attribuite al Dipartimento dal dPR n. 105/2016, è adottata la circolare n.2/2019 al fine di fornire indicazioni in ordine all’utilizzo degli indicatori comuni, a decorrere dal 2020, nelle seguenti quattro aree:
a) gestione delle risorse umane,
b) gestione degli approvvigionamenti e degli immobili,
c) gestione delle risorse informatiche e digitalizzazione,
d) gestione della comunicazione e della trasparenza.
Il Dipartimento nella circolare sottolinea che le amministrazioni possono utilizzarli, in tutto o in parte, all’interno del Piano della performance già a decorrere dal ciclo 2020-2022; si ritiene, infatti, che gli indicatori proposti possono essere particolarmente utili ai fini della misurazione di alcune dimensioni rilevanti della performance organizzativa complessiva delle amministrazioni pubbliche.
A prescindere dall’utilizzo o meno nel Piano, per le amministrazioni per le quali trova diretta applicazione il d.lgs. n. 150/2009, resta comunque ferma la necessità di assicurarne il monitoraggio all’interno dei sistemi direzionali in uso presso ciascuna amministrazione, coerentemente con quanto indicato nelle succitate linee guida del Dipartimento. Queste ultime, infatti, chiariscono che non inserire alcune aree di attività nel Piano non significa non controllarle, in quanto esse dovrebbero essere presidiate attraverso le informazioni provenienti dai sistemi direzionali o di controllo di gestione. Inoltre sono espressamente individuate fra le dimensioni della performance organizzativa lo stato delle risorse, l’efficienza e l’efficacia, per la misurazione delle quali possono sicuramente essere utilizzati gli indicatori proposti.
Qualunque sia la scelta operata dall’amministrazione in merito alle modalità di
gestione degli indicatori comuni, i dati relativi al monitoraggio del loro andamento dovranno essere rilevati e trasmessi al Dipartimento della funzione pubblica secondo la seguente tempistica: entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno essere comunicati i dati definitivi relativi all’anno precedente (2020 in sede di prima applicazione).
La trasmissione dei dati dovrà avvenire attraverso l’utilizzo di un applicativo online messo a disposizione dal Dipartimento sul Portale della performance.

Qui è possibile scaricare la circolare con l’allegato contenente gli indicatori.

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Circolare_30-12-19-Indicatori_comuni_per_funzioni_di_supporto_delle_PA_Ciclo_performance_2020-2022.pdf

L’ACCESSO CIVICO ALLA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI E DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI – UN PARERE DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

garante-privacyL’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato il parere 574 del dicembre scorso riguardante l’accesso civico alla documentazione relativa alla valutazione della performance di alcuni dirigenti.

Il parere, molto articolato ha affrontato in maniera approfondita le varie problematiche legati alla richiesta formulata dal  Comune di ****.

Secondo l’Autorità la disciplina di settore in materia di accesso civico contenuta nel d. lgs. n. 33/2013 prevede, fra l’altro, che «Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis» (art. 5, comma 2). L’esercizio di tale diritto «non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente […] e non richiede motivazione» (art. 5, comma 3).

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LE NUOVE LINEE GUIDA PER IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

SMVPIl Dipartimento della funzione Pubblica in data 29 dicembre ha pubblicato le proprie Linee guida per il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP).

Benché si tratti di un documento scritto per le amministrazioni centrali i principi possono essere utilizzati anche per le altre amministrazioni che talora sono piuttosto carenti su questi temi.

Queste linee guida forniscono indicazioni in ordine alla progettazione e alla revisione annuale del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (nel seguito SMVP) che ogni amministrazione adotta ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 150/2009.
Nella consapevolezza che le amministrazioni hanno già maturato esperienza in materia, avendo già adottato il proprio SMVP, l’approccio metodologico sotteso a queste linee guida può essere così sintetizzato:

  • affronta alcuni aspetti emersi come particolarmente critici dall’analisi dei SMVP
    attualmente in uso, nonché dall’esperienza maturata all’interno dei laboratori sulla
    performance attivati nel corso del 2017, quali la differenza tra misurazione e valutazione ed il collegamento tra performance organizzativa e performance individuale;
  • consente alle amministrazioni, nell’ambito della propria autonomia, di declinare i SMVP nella maniera più funzionale alle proprie esigenze organizzative;
  • non fornisce indicazioni dettagliate e vincolanti sui singoli contenuti dei SMVP; l’esperienza ha insegnato che un approccio eccessivamente prescrittivo rischia di limitare la capacità di personalizzazione di strumenti, quali quelli legati alla misurazione e valutazione della performance, che, per essere efficaci, richiedono una forte coerenza con il contesto organizzativo in cui sono chiamati ad operare.

I CITTADINI PARTECIPERANNO ALLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEGLI UFFICI COMUNALI MA OGNI ENTE DOVRA’ APPROVARE UN SISTEMA DI RILEVAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE

perfordddIl testo del D.lgs 150/2009 così come modificato e integrato dal D.lgs 74/2017 apre finalmente al coinvolgimento dei cittadini e degli altri utenti finali al processo di misurazione della performance del Comune.

In particolare l’art. 19 bis stabilisce che i  cittadini, anche in forma associata, partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative, anche comunicando direttamente all’Organismo indipendente di valutazione il proprio grado di soddisfazione per le attività e per i servizi erogati, secondo le modalità stabilite dallo stesso Organismo.

Ciascuna amministrazione dovrà adottare sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini in relazione alle attività e ai servizi erogati, favorendo ogni più ampia forma di partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi, secondo quanto stabilito dall’articolo 8, comma 1, lettere c) ed e).

Gli utenti interni alle amministrazioni partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative in relazione ai servizi strumentali e di supporto secondo le modalità individuate dall’Organismo indipendente di valutazione.

I risultati della rilevazione del grado di soddisfazione dei soggetti di cui ai commi da 1 a 3 sono pubblicati, con cadenza annuale, sul sito dell’amministrazione.

L’organismo indipendente di valutazione dovrà verificare  l’effettiva adozione dei predetti sistemi di rilevazione, assicurare   la pubblicazione dei risultati in forma chiara e comprensibile e tenerne conto ai fini della valutazione della performance organizzativa dell’amministrazione e in particolare, ai fini della validazione della Relazione sulla performance di cui all’articolo 14, comma 4, lettera c).))