IL PARERE DELLA COMMISSIONE SPECIALE DEL CONSIGLIO DI STATO SULLO SCHEMA DI DECRETO SULLA “BANCA DATI DEGLI OPERATORI ECONOMICI” PREVISTA DAL CODICE DEI CONTRATTI

consiglio-di-stato-sala-ii_tifL’Adunanza della Commissione speciale del Consiglio di Stato nella seduta del 20 aprile 2018  ha espresso il parere n. 1126 in merito  allo Schema di decreto recante “Banca dati degli operatori economici” – art. 81, comma 2, D.lgs. 18.04.2016 n. 50.

Lo schema di decreto si compone di 11 articoli, le cui disposizioni sono di seguito riassunte nei loro aspetti principali:

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IL DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE CON I CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.

tvilight-smart-streetlights-largeSulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 marzo 2018 recante i  “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di illuminazione pubblica”.

Si tratta di un provvedimento molto importante per tutti i comuni essendo adottato nell’ambito del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione.

Tutti i Comuni dovranno fare riferimento a questo decreto per la predisposizione del capitolato di gara per l’affidamento del servizio di illuminazione pubblica e per il contenimento del consumo energetico.

DM 28 MARZO 2018

SCHEMA DI REGOLAMENTO SULL’ESERCIZIO DEI POTERI DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DI CUI ALL’ART. 211, COMMI 1 BIS E 1 TER, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016.

Roma_Palazzo_Spada_08_20140607La Commissione Speciale del Consiglio di Stato, a seguito di richiesta formulata dal Presidente dell’ANAC  in merito allo schema di regolamento sull’esercizio dei poteri attribuiti all’Autorità dall’art. 211, commi 1-bis e 1-ter del D.lgs n. 50/2016,  ha espresso il proprio parere in data  4 aprile 2018 con atto n. 1119.

Com’è noto il comma 1- bis del predetto articolo dispone che “L’ANAC è legittimata ad  agire in giudizio per l’impugnazione dei bandi, degli atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, mentre il comma 1- ter stabilisce che “L’ANAC, se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del presente codice, emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati. Il parere è trasmesso alla stazione appaltante; se la stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato dall’ANAC, comunque non superiore a sessanta giorni dalla trasmissione, l’ANAC può presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo. Si applica l’articolo 120 del codice del processo amministrativo di cui all’allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”.

Il comma 1 – quater sempre dell’art. 211 prevede poi che “L’ANAC, con proprio regolamento, può individuare i casi e le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali esercita i poteri di cui ai commi 1 – bis e 1 –ter.

Pertanto avendo l’ANAC adottato in proposito uno schema di regolamento è su questo che è stato chiamato ad esprimersi il Consiglio di Stato.

Desidero ricordare che al riguardo sono stati sollevate notevoli perplessità specialmente da parte  delle imprese e dei legali che devono curarne gli affari.

La Commissione speciale ha osservato in primo luogo che si tratta di istituto non nuovo, essendo sostanzialmente analogo a quello previsto dall’art. 21 – bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) che consente all’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato di agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato (comma 1), previo parere motivato, nel quale sono indicati gli specifici profili delle violazioni riscontrate, laddove l’amministrazione non si sia conformata (comma 2).

Questo istituto inoltre ha evidenti finalità deflattive del contenzioso.

Peraltro la Commissione speciale ha formulato una serie di minuziose osservazioni sullo schema di regolamento formulando comunque un sostanziale parere favorevole.

Qui trovate il testo completo del parere.

CONSIGLIO DI STATO – COMMISSIONE SPECIALE PARERE N. 1119/2018

PUBBLICATO IL DEF 2018

ministeroeconomia650Com’è noto il 26 aprile il Consiglio dei Ministri ha approvato l’aggiornamento del Documento di Economia e Finanza su proposta del Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e del Ministro Padoan

Il Ministro Padoan ha dichiarato: “L’Italia è nelle condizioni per proseguire lungo il cammino dell’irrobustimento strutturale della crescita, dell’aumento dell’occupazione, della sostenibilità delle finanze pubbliche e della riduzione della pressione fiscale e miglioramento della composizione della spesa pubblica’’.

Il DEF si compone di tre sezioni:

  • Sezione I: Programma di Stabilità dell’Italia
  • Sezione II: Analisi e tendenze di finanza pubblica
  • Sezione III: Programma Nazionale di Riforma (PNR)

Il Documento è completato da sette allegati.
La premessa del ministro Padoan apre la Sezione I del DEF.
Il DEF approvato oggi si limita alla descrizione dell’evoluzione economico-finanziaria internazionale, all’aggiornamento delle previsioni macroeconomiche per l’Italia e del quadro di finanza pubblica tendenziale che ne consegue. Spetterà al nuovo esecutivo la scelta delle politiche che determineranno il nuovo quadro programmatico.

Il DEF consente comunque di apprezzare il percorso di risanamento delle finanze pubbliche effettuato nel corso della passata legislatura, percorso che ha segnato il superamento della profonda crisi economica. Il prodotto interno lordo è passato dallo 0,4% del 2014 all’1,5% nel 2017, il rapporto deficit/pil è costantemente sceso dal 3% del 2014 al 2,3% del 2017 (1,9% al netto degli interventi straordinari a tutela del risparmio e del credito). Il debito pubblico in rapporto al PIL si è stabilizzato a partire dal 2015.

Il tasso di disoccupazione è sceso dal picco del novembre 2013 (13,0%) all’11,2 del 2017, mentre il numero di occupati è aumentato di quasi 1 milione di unità dal punto più basso della crisi nel settembre 2013, di cui oltre la metà con contratti a tempo indeterminato.
Per i prossimi anni il quadro tendenziale (a legislazione vigente) dimostra il rafforzamento del sistema economica del Paese con il PIL che “in via prudenziale” viene stimato in crescita dell’1,5% nel 2018 e all’1,4% nel 2019, il rapporto deficit/pil che prosegue il cammino di discesa collocandosi all’1,6% nel 2018 allo 0,8% nel 2019 per raggiungere il pareggio nel 2020. Anche il rapporto debito/pil è previsto in calo al 130,8% nel 2018, al 128% nel 2019, al 124,7 nel 2020.

Il quadro economico-finanziario prospettato nel DEF, non avendo natura programmatica, contempla l’aumento delle imposte indirette nel 2019 e, in minor misura, nel 2020, previsto dalle clausole di salvaguardia in vigore. Come già avvenuto negli anni scorsi, tale aumento potrà essere sostituito da misure alternative con futuri interventi legislativi che potranno essere valutati dal prossimo Governo.

QUI POTERE SCARICARE IL DEF 2018

 

SOLLECITATA LA RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI CON UNA PETIZIONE AL PRESIDENTE DELLA CAMERA

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Da tempo si avverta la necessità di un aggiornamento della normativa sugli enti locali.

In data 27 aprile ho inviato al Presidente pro tempore della Camera dei deputati una Petizione ex art. 109 del Regolamento della Camera dei Deputati, concernente alcune proposte di modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico per gli enti locali e alle altre norme che regolano l’elezione nei Comuni.

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LA RISTORAZIONE SCOLASTICA E IL REQUISITO DEL CENTRO DI COTTURA

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(SUD FOTO)

Il tema della ristorazione scolastica tiene spesso impegnati gli amministratori locali.

Un aspetto preliminare a tutti è quello della scelta della società cui affidare il servizio, visto che oramai tutti i Comuni hanno scelto di esternalizzarlo (una scelta spesso dovuta a causa del blocco delle assunzioni e dell’obbligo di legge di affidare all’esterno i servizi prevista dalla L.448/2001-Art. 24, Patto di stabilità interno per province e comuni, comma
8, secondo cui  «Gli enti…devono promuovere opportune azioni dirette ad attuare l’esternalizzazione dei servizi al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l’efficienza gestionale»

Sulla richiesta del centro di cottura prima dell’aggiudicazione di una gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica.

Molte amministrazioni inseriscono nel capitolato l’obbligo per la ditta di disporre di un centro cottura nel territorio comunale, ma questo non è legittimo.

Il TAR Campania, napoli, Sezione II, con la sentenza n. 2083/2018 afferma che nell’ambito di una procedura di gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica, la disponibilità del centro di cottura deve qualificarsi come un requisito di esecuzione del contratto e non di partecipazione alla gara, come peraltro affermato dall’Autorità nazionale anticorruzione alla luce dei principi di libera concorrenza, libertà di stabilimento, libera prestazione dei servizi e parità di trattamento, ragion per cui la mancata dimostrazione del possesso di tale requisito non può costituire motivo di esclusione dalla gara. Peraltro il concorrente deve dichiarare, in fase di partecipazione alla gara, esclusivamente l’impegno alla disponibilità di un centro di cottura ma non già l’effettiva disponibilità di esso (da comprovare, invece, in caso di aggiudicazione): diversamente, infatti, si configurerebbe una violazione sia del principio di non discriminazione, sia del principio di parità di trattamento richiamati dall’art. 2 del Codice dei contratti pubblici e, altresì, dei principi cardine del Trattato CE e delle Direttive appalti, producendo un iniquo vantaggio agli operatori economici già operanti sul territorio di riferimento e determinando, a causa della richiesta capacità organizzativa aggiuntiva per l’impresa, un elemento di distorsione dei costi del partecipante alla procedura di gara.

Qui la sentenza:  TAR NAPOLI SEZ II 2083/2018

DIRETTIVA PROGRAMMATICA SULL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA DELL’A.N.AC. NELL’ANNO 2018

anac-xxIl Consiglio dell’ Autorità Nazionale Anti Corruzione ha approvato nella seduta del 14 Marzo la direttiva programmatica sull’attività di Vigilanza per l’anno 2018 della quale come previsto dall’art.3 comma 4 del regolamento di Vigilanza si riporta di seguito l’estratto sintetico.

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LA GIORNATA NAZIONALE DI INCONTRO CON I RESPONSABILI DELLA PREVENZIONE E DELLA TRASPARENZA

CantoneL’ANAC comunica che si svolgerà a Roma il 24 maggio 2018 la quarta giornata nazionale di incontro con i Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – RPCT in servizio presso la pubblica amministrazione e le società in controllo pubblico. L’evento si svolgerà presso il centro congressi della Banca d’Italia, in via Nazionale n. 190, dalle ore 9.00  alle ore 17.00.
Sarà possibile effettuare la richiesta di partecipazione esclusivamente compilando, in ogni sua parte, il modulo predisposto dall’Autorità che deve essere inviato, seguendo le istruzioni in esso contenute entro il 30 aprile 2018, all’indirizzo incontro.RPCT@anticorruzione.it

Il presidente Cantone con una sua Lettera ha indicato  il calendario dei lavori.

Mi auguro che molti responsabili finalmente vengano aiutati a non vedere più il Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza come uno dei tanti adempimenti.

L’Autorità di regolazione dei trasporti ha fissato le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico

AUTORITA DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTICon DELIBERA 16/2018  l’Autorità di regolazione dei Trasporti ha fissato le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avviato con delibera n. 54/2015.

L’ atto di regolazione stabilisce le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche territoriali di domanda e offerta, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo dell’Autorità (di seguito: ART). Le Misure in esso contenute si applicano ai servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, sia regionali e locali (di seguito: “regionali”), sia di interesse nazionale, connotati da oneri di servizio pubblico. Le Misure non differenziano tra i diversi servizi, se non dove esplicitamente indicato.
Sono tenuti all’applicazione delle Misure gli Enti affidanti (EA) e le Imprese ferroviarie (IF), operanti sia su rete ferroviaria nazionale o interconnessa, sia su reti isolate, titolari di contratti di servizio (CdS) affidati secondo tutte le modalità di affidamento ammesse dall’ordinamento, pur con l’introduzione per alcune Misure di elementi di gradualità relativamente ai contratti di servizio riferiti alle IF che effettuano servizi sulle reti di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112. Le disposizioni della Misura 15 producono effetti altresì nei confronti dei Gestori dell’infrastruttura (GI) e dei Gestori di stazione (GS), secondo le modalità definite negli Accordi Quadro (AQ) o negli altri atti negoziali che ne regolano il rapporto con l’EA.
Le Misure si applicano ai bandi di gara pubblicati e, nel caso di procedure ristrette, all’invio delle lettere di invito, nonché ai contratti affidati direttamente o in modalità in house in data successiva a quella di entrata in vigore del presente atto regolatorio coincidente con la data di pubblicazione della delibera di approvazione.
Le Misure si applicano altresì ai contratti di servizio stipulati in data precedente a quella di entrata in vigore dell’ atto regolatorio, per i quali si realizzi, ove prevista, una revisione, anche in esito a quanto disposto dall’articolo 2, comma 461, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, successiva all’entrata in vigore dell’ atto regolatorio.

Le Misure hanno altresì effetto:
a) sulle Carte della qualità dei servizi ferroviari passeggeri che, ai sensi del citato articolo 2, comma 461, lettera a), della medesima legge, recano gli “standard” di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel CdS;
b) sugli atti di programmazione dei servizi di trasporto di cui agli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
c) sugli Accordi Quadro (o eventuali altri atti negoziali) sottoscritti dagli EA con i GI/GS, integrati nei termini previsti dall’Allegato alla delibera ART n.140/2017 del 30 novembre 2017 (punti 2.1 e 2.2.7), per quanto concerne la prestazione, all’interno delle stazioni ferroviarie interessate, dei servizi relativi a:
i. informazioni da garantire nei confronti degli utenti;
ii. pulizia e comfort dei locali aperti al pubblico;
iii. condizioni di accessibilità in autonomia alle stazioni da adottare a beneficio tutti gli utenti, con particolare riferimento alle PMR, nonché servizi di assistenza delle PMR prestati dal GI/GS;

Qui trovate l’ Atto regolatorio

I SINDACI DOVREBBERO PENSARE DI PIU’ AGLI ANZIANI

0286d360f4a4adfb17de55e49700242f.pngDa anni seguo con grande interesse il sistema socio-sanitario della Danimarca che in relativo silenzio ha raggiunto una cura della persona veramente ammirevole che si prende in cura sin dalla nascita dei cittadini e li accompagna lungo tutta la vita con servizi e strutture appropriati con costi contenuti e nel pieno rispetto delle esigenze di ciascuno.

Una attenzione particolare è prevista per le persone anziane con una vasta scelta di strutture residenziali e no adeguate allo stato di salute, alle esigenze e alla disponibilità economica di ognuno.

Al momento i Comuni italiani, tranne rare eccezioni,  non offrono molte possibilità e il rischio per molti anziani è quello di finire in Residenza sanitarie assistenziali o in case di riposo  lontane dal luogo di residenza, perdendo così i contatti con parenti ed amici per non parlare del rischio di finire in strutture lager che proliferano a causa della carenza di controlli da parte dei servizi sociali dei Comuni e dei servizi ispettivi delle ASL.

La novità, raccontata da QUI FINANZA è rappresentata da un modello residenziale realizzato in Danimarca, fondato sulla vicinanza con i propri amici e il vivere in comunità.

Il modello è costituito da villaggi privati (senior villages) dove ogni abitante ha la propria casa, conservando così la propria intimità, ma condivide gli spazi comuni con gli altri membri della comunità. L’obiettivo è quello di unire la comodità dello spazio privato, con la possibilità di socializzare con i propri amici e conoscenti.

Quelli che scelgono questa soluzione, progettano insieme la comunità, scelgono gli abitanti coinvolti, cooperano per la manutenzione e la gestione del villaggio. Le attività interne al villaggio non devono generare reddito, ma servire soltanto agli abitanti; questa soluzione, che si sta rivelando molto valida per gli anziani, è utilizzata anche per madri single e giovani a rischio di esclusione.

Anche il costo di una casa o di un appartamento in questi villaggi è modulare ed adatto a chi percepisce una pensione.

Molto diffuso è anche il co-housing tra anziani.

Purtroppo in Italia non esistono ancora soluzioni del genere e, a mia conoscenza esiste solo vicino a Frascati una struttura realizzata dall’ex ENPAS che è una casa albergo per anziani (dipendenti dello Stato) dove pagando una retta mensile si ha diritto a tutti i servizi generali e si è liberi di entrare ed uscire liberamente. Le stanze possono essere singole o matrimoniali. Sarebbe un esempio da riprendere, magari utilizzando strutture abbandonate nel centro delle città (ex ospedali, ex IPAB, ecc.).