LA LEGA ANNUNCIA UN EMENDAMENTO PER SOSPENDERE PER DUE ANNI IL CODICE DEGLI APPALTI

Apprendo da Il Sole 24 ore che la lega vorrebbe presentare un emendamento al decreto sblocca cantieri per prevedere la sospensione del due anni delle norme contenute nel Codice dei contratti.

Tutti i mattoncini a fatica messi in questi anni saranno rasi a zero.

Se tale notizia corrispondesse a verità e, data la fonte devo purtroppo ritenere di sì, sarebbe un vero e proprio smantellamento del lavoro fatto dal presidente Cantone per prevenire la corruzione nel campo degli appalti.

Ogni Sindaco aveva ed ha l’autonomia per adottare un regolamento comunale per dare applicazione al Codice ma pochi lo hanno fatto.

Ora arriva questa novità che rischia di far saltare tutto il sistema degli appalti anche perché poi non si capisce quali norme saranno in vigore.

Sarà la vittoria di tutti quelli che in questi anni hanno fatto di tutto per non applicare il Codice dei contratti : politici e dirigenti irresponsabili.

CONTRIBUTI DEL MISE AI COMUNI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA E LA SOSTENIBILITA’

Il ministro per lo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, tramite Anci  ha scritto ai Sindaci in data 15 maggio  per comunicare l’avvio, nell’ambito del decreto Crescita, dell’iter per l’erogazione ai Comuni dei contributi pari a 500 milioni di euro per interventi di efficienza energetica e sostenibilità. Il contributo è regolato da un decreto ministeriale del 14 maggio scorso.

Le risorse, assegnate dal Ministero dello Sviluppo economico nell’anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e coesione, verranno erogate in proporzione alla popolazione residente. Sono previste soglie contributive che vanno dai 50mila euro per i comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti ai 250 mila euro erogati in favore dei comuni oltre i 250mila abitanti.

Potrà così scegliere di finanziare una o più opere pubbliche a condizione che esse non abbiano già ottenuto finanziamenti e siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate. Il contributo sarà corrisposto in due quote di pari importo. La prima sarà corrisposta a titolo di anticipazione, sulla base dell’attestazione dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori, mentre la seconda sarà erogata a saldo, su autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, anche sulla base dei dati relativi al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori. Per beneficiare del contributo, le opere dovranno essere avviate dai comuni entro il 15 ottobre 2019.

Il Fondo per l’Innovazione Sociale Scenari e opportunità per un nuovo partenariato pubblico‐privato

Con la pubblicazione dell’Avviso per la selezione dei progetti di innovazione sociale, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha avviato la sperimentazione delle attività riferite al Fondo per l’innovazione sociale, disciplinato dal dPCM 21 dicembre 2018, per la promozione di modelli innovativi che mirano alla soddisfazione di bisogni sociali, con il coinvolgimento di attori e finanziamenti anche del settore privato, secondo lo schema della cd. finanza di impatto.

L’avvio del programma costituisce una grande opportunità per le amministrazioni locali destinatarie, ma anche una sfida per conciliare i nuovi modelli e strumenti del social impact con le logiche organizzative e gestionali delle amministrazioni pubbliche.

Per questo motivo il 15 maggio, a Roma, Dipartimento e ANCI hanno organizzato un’iniziativa congiunta di presentazione dell’Avviso pubblico per i Comuni e le Città metropolitane.

Fai clic per accedere a Avviso_FIS_Intervento1.pdf

L’ECCESSO DELLA DECRETAZIONE D’URGENZA. NON BASTA LA CONVERSIONE IN LEGGE PER SANARE I PROVVEDIMENTI PRIVI DELL’URGENZA

Il TAR del Lazio, Sezione III, con ordinanza del 16 aprile scorso n. 4930, visti gli artt. 134 Cost., 1 della legge Cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 19 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni in legge 4 dicembre 2017, n. 172, per contrasto con l’art. 77, comma 2, Cost., in relazione alla carenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza legittimanti il ricorso allo strumento della decretazione d’urgenza (ove non ritenuta sanata dalla legge di conversione); Dispone la sospensione del presente giudizio e ordina alla segreteria l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Si tratta di un fatto molto importante che punta i riflettori sull’eccesso della decretazione d’urgenza più volte oggetto anche dei messaggi di alcuni Presidenti della Repubblica che hanno richiamato più volte l’esecutivo su questo argomento.

Ora, finalmente sarà la Corte a pronunciarsi.

Qui trovate l’Oridnanza, ampiamente motivata del TAR del Lazio.

UN ATTO DI SEGNALAZIONE DELL’ANAC CIRCA POSSIBILI CRITICITA’ RELATIVE AL RUOLO DEL RUP

Il presidente dell’ANAC in data 26 marzo ha inviato una segnalazione concernente possibili criticità relative alla funzione di RUP quale progettista, verificatore, validatore e direttore dei lavori o dell’esecuzione.

L’art. 31 del Codice disciplina il ruolo e le funzioni del RUP. In particolare, il comma 3, stabilisce
che: «Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure
di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che
non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.».
Il successivo comma 5, nell’elencare il contenuto delle Linee guida ANAC (vincolanti), stabilisce
a sua volta che: «L’ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dall’entrata
in vigore del presente codice, definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle modalità di nomina, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità
rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessità dei lavori. Con le
medesime linee guida sono determinati, altresì, l’importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi
e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il
direttore dell’esecuzione».
Dal combinato disposto di queste due norme, emerge chiaramente come il RUP, se in possesso dei
necessari requisiti, per affidamenti di importo ridotto possa svolgere la funzione di progettista,
oltre che di direttore dei lavori o dell’esecuzione.
L’art. 26 del Codice è, invece, dedicato all’attività di verifica preventiva (e validazione) dei progetti.
Si tratta di un corpo normativo molto più snello e sintetico rispetto a quello previsto dal previgente
quadro regolamentare1. In particolare:
a) il comma 3 prevede che la verifica sia effettuata in contraddittorio con il progettista;
b) il comma 4 indica che nell’oggetto della verifica vi debba essere anche l’accertamento della
completezza della progettazione;
c) il comma 6 prevede che «per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è
effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura» di
supporto;

d) il comma 7 indica che «lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile con lo
svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento
della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo»;
e) il comma 8 prevede: «La validazione del progetto posto a base di gara è l’atto formale che
riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento
e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle
eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l’affidamento
dei lavori

Come già evidenziato, l’attuale comma 8 dell’art. 26 del Codice, con la soppressione della
previsione contenuta nell’art. 55, comma 2, del D.P.R. 207/2010, sembra aver voluto
ridimensionare la funzione di validazione del progetto. Tuttavia, nel Codice non è chiarito come
debbano essere risolti eventuali conflitti tra verificatore e progettista. Considerato che il RUP è un
soggetto dotato di adeguate competenze professionali sembrerebbe opportuno valutare
l’opportunità di reintrodurre la previsione normativa contenuta nell’art. 55, comma 2, del D.P.R.
207/2010 o previsioni analoghe.
Sotto un diverso profilo, attesa l’importanza dell’attività di validazione, l’Autorità nelle Linee
guida n. 3, relative al ruolo e alle funzioni del RUP, ha indicato l’incompatibilità della funzione di
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validatore con quella di progettista. Tuttavia, sul punto sembrerebbe opportuna una esplicita
indicazione normativa, soprattutto nel senso di definire se l’incompatibilità riguarda l’attività di
verifica e di validazione che, sotto al milione di euro, sono affidate entrambe al RUP, oppure
l’attività di validazione e quella di progettazione.
Nel primo caso (incompatibilità tra verifica e validazione), si potrebbe ritenere che, considerati i
ridotti importi delle attività inerenti alla progettazione, le attività di verifica e di validazione
potrebbero coincidere, mentre sopra al milione di euro il problema non si pone essendo le due
attività affidate a soggetti diversi. Più complesso è il secondo caso (incompatibilità dell’attività di
validazione con quella di progettazione), nel quale verrebbe meno l’alterità soggettiva necessaria a
garantire la neutralità e l’imparzialità di giudizio nell’attività di controllo.
Pertanto l’ANAC segnala quindi l’opportunità di una modifica normativa finalizzata a chiarire i rapporti tra le varie figure, evidenziando come sia necessario prevedere una specifica preclusione a svolgere il ruolo di validatore per il RUP che abbia svolto l’attività di progettazione.

IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO SUGLI AFFIDAMENTI DEI CONTRATTI PUBBLICI DI VALORE INFERIORE A QUELLO DELLE SOGLIE COMUNITARIE

La sezione Consultiva del Consiglio di Stato in data 30 aprile ha reso il parere n,. 1312 sullo schema di Linee guida dell’ANAC in merito all’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

Si tratta di un parere molto articolato ed interessante che potete leggere al link riportato qui di seguito.


Tutte queste modifiche al codice dei contratti ivi compresa la previsione di abbandonare il sistema della soft law per tornare al vecchio sistema del regolamento comporterà ulteriori ritardi o blocchi che rischiano di fermare ulteriormente tutte le opere rischiando anche di creare confusione normativa ed un notevole contenzioso.

NEL DL. 34/2019 SONO CONTENUTE NORME PER AGEVOLARE LE ENTRATE NON RISCOSSE DAI COMUNI

Con l'art. 15 del D.l. 34/2019 è stata stabilita  l'estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali.
in particolare con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i predetti enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.
Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:
a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021;
b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
Si applicano i commi 16 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.