OGGI E’ PREVISTA ALLA CAMERA L’APPROVAZIONE DELLA MANOVRINA 2017

palazzo-chigiNella parte pomeridiana della seduta di ieri 30 maggio si è conclusa la discussione sulle linee generali del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (C. 4444-A).

Successivamente, la Ministra per i rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro, ha posto, a nome del Governo, la questione di fiducia sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del provvedimento, nel testo della Commissione. (La fiducia sarà votata nella seduta di oggi 31 maggio).

QUESTO E’ IL DOCUMENTO  SUL QUALE SI VOTERA’ TESTO A.C.4444

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LA GIURISDIZIONE IN MATERIA DI REVISIONE DEI PREZZI NEGLI APPALTI PUBBLICI

Roma_Palazzo_Spada_08_20140607Il Consiglio di Stato,  Sezione VI, con la recente sentenza n. 2437 del 23 maggio 2017, si è pronunciato sulla giurisdizione applicabile in materia di revisione prezzi negli appalti pubblici.

Il Collegio punto per punto ha smontato il ricorso rammentando in primo luogo che  “L’art. 133 comma 1 lett. e.) n. 2 c.p.a. devolve le controversie in tema di revisione prezzi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo senza operare alcuna dicotomia sull’oggetto in contestazione: sia se si faccia questione sulla spettanza della revisione che si disputi invece sull’esatta quantificazione operata nel provvedimento applicativo”.

Inoltre è stata sottolineata l’assoluta corrispondenza tra la norma di cui sopra e  l’art. 244 del D. Lgs. 163/2006 (codice appalti previgente), che conferisce al codice del processo amministrativo l’individuazione delle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ambito da cui non esula, evidentemente, la revisione prezzi negli appalti.

Pertanto  il Collegio ha ritenuto che “in materia di revisione prezzi negli appalti pubblici l’assetto della giurisdizione si vada orientando, in conformità al principio del giusto processo ex se ostativo alla moltiplicazione dei processi e declinato al perseguimento della celerità di tutela (cfr. artt. 111, comma 2, cost. e 2 c.p.a), alla concentrazione dinanzi ad un’unica autorità giurisdizionale lo si deduce dall’indirizzo assunto in tema di revisione prezzi c.d. negoziale”.

In conclusione l’organo decidente ha ribadito che “non derivando da alcun meccanismo revisionale previsto dalla legge, la revisione prezzi ha, secondo la giurisprudenza delle Sezioni unite della Cassazione, natura di diritto soggettivo, conoscibile sia nell’an che nel quantum dal giudice ordinario (sentenza 19 marzo 2009, n. 6595; ordinanza 13 luglio 2015, n. 14559)”.

Qui trovate la sentenza Sentenza 2437/2017

LA CORTE COSTITUZIONALE DICHIARA NON FONDATE LE QUESTIONI DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE SULLE NORME CHE HANNO INTRODOTTO IL REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO

Corte costituzionale xxxLa Corte Costituzionale ha pubblicato ieri la sentenza n. 125 del 5 aprile scorso, relativa ad alcuni ricorsi con i quali la Regione Puglia e la Provincia autonoma di Trento,  hanno promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose norme del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. 1.1.

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IL PRESIDENTE DELL’UPI SCRIVE AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER I BILANCI DELLE PROVINCE

upiIl presidente dell’Unione Province Italiane Achille Variati, dopo aver atteso pazientemente che il Governo attuale rimediasse agli errori di quello precedente che ha privato le province delle risorse per svolgere le funzioni loro attribuite dalla Costituzione, con particolare riguardo alla sussidiarietà nei confronti dei Comuni; visto che in sede di conversione in legge del D.l. 50/2017, invece di pensare a risolvere questo problema le poche risorse disponibili vengono disperse in un rivolo di mance a destra e a manca, ha pensato di scrivere direttamente al Presidente della Repubblica con una nota del 22 maggio scorso:

“Caro Presidente, in merito all’emergenza causata dai tagli irragionevoli ai bilanci delle Province, le scrivo per informarla che dal nostro ultimo incontro la situazione è diventata sempre più critica”. Così comincia la lettera inviata oggi al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella quale si informa il Capo dello Stato del grave stato di emergenza dei bilanci delle Province, alcune delle quali  “iniziano a non avere più soldi in cassa per pagare gli stipendi del personale, e addirittura in alcuni casi si sta rischiando di arrivare alla chiusura delle scuole, per la mancanza totale delle risorse necessarie a tenere aperte le strutture”.
“Ad oggi ancora non è stata trovata la soluzione adeguata per consentire a queste istituzioni della Repubblica di assolvere ai compiti che la Costituzione assegna loro e garantire l’erogazione di servizi che hanno conseguenze dirette sulla sicurezza stessa dei cittadini. Da una nostra rilevazione abbiamo dovuto constatare che circa 5.000 chilometri di strade provinciali sono ad oggi chiusi per smottamenti o frane e che ormai sul oltre il 50% della rete viaria si stanno apponendo limitazioni della velocità a 30/50 chilometri orari poiché il tratto stradale risulta insicuro”.
 “La Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, cui è all’analisi la legge di conversione del Decreto Legge 50/17, sta verificando le possibili soluzioni ma dai colloqui avuti con i Capigruppo della Camera, se il Governo non prenderà atto dell’emergenza e non deciderà di dare indicazioni chiare rispetto alle risposte, le misure che saranno adottate saranno del tutto insufficienti”.

ANNULLATE DAL TAR CINQUE NOMINE DI ALTRETTANTI DIRETTORI DI MUSEI…

MIBACT LOGOHa destato grande scalpore il fatto che il TAR di Roma abbia annullato, a seguito di alcuni ricorsi,  le nomina di alcuni direttori di importanti siti museali fatte dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Come sempre la politica quando sbaglia cerca di attaccare i giudici che cercano di far rispettare in maniera imparziale le leggi dello Stato. Anche se lentamente, vengono alla luce tutti i buchi delle tanto vantate “riforme” del renzismo….

In primo luogo la separazione dei poteri deve essere rispettata…le parole dell’attuale segretario del PD non sono accettabili.

Inoltre se il Governo avesse voluto difendere i propri atti avrebbe potuto aiutare l’Avvocatura a costruire meglio la propria difesa.

Senza riportare qui tutte le premesse della sentenza in questione (TAR LAZIO, SEZIONE SECONDA QUATER, N. 617172017), dalle quali si apprende che non sono state rispettate le procedure prevista dal D.lgs 165/2001 e che alcuni colloqui con i candidati sarebbero stati addirittura svolti utilizzando Skype e quindi senza assicurare la dovuta pubblicità agli stessi,  penso che sia sufficiente riportare le argomentazioni seguite dal TAR  in merito alla  censura sulla base della quale la ricorrente ha contestato l’ammissione, sia al colloquio nella “decina” che all’ultima fase di valutazione nella “terna”, di candidati che non siano cittadini italiani.

La censura, a differenza di quanto sostiene la difesa erariale è ammissibile, in quanto taluni dei candidati non cittadini italiani hanno conteso alla ricorrente, partecipando al colloquio, la possibilità di ingresso alla “terna” di concorrenti ammessi alla valutazione finale.

In argomento si è già detto al punto 5 della presente decisione, rammentando come le disposizioni speciali introdotte dall’art. 14, comma 2-bis, del d.l. 84/2014, convertito in l. 106/2014, non si sono spinte fino a modificare o derogare l’art. 38 d.lgs. 165/2001. Infatti, solo tale operazione avrebbe potuto consentire, in disparte ogni valutazione di compatibilità costituzionale, l’ammissibilità di cittadini non italiani di partecipare alle selezioni per l’assegnazione di un incarico di funzioni dirigenziali in una struttura amministrativa nel nostro Paese (posto che l’incarico in questione è caratterizzato – per quanto si è più sopra approfondito e verificato con riferimento al contenuto della lex specialis di concorso – proprio dall’esercizio di tali funzioni dirigenziali, peraltro puntualmente ed inequivocabilmente esemplificate nell’art. 1, comma 2, del bando).

Deve quindi affermarsi che il bando della selezione qui oggetto di contenzioso non poteva ammettere la partecipazione al concorso di cittadini non italiani in quanto nessuna norma derogatoria consentiva al MIBACT di reclutare dirigenti pubblici al di fuori delle indicazioni, tassative, espresse dall’art. 38 d.lgs. 165/2001.

D’altra parte, il chiaro tenore letterale della stessa disposizione speciale di cui all’art. 14, comma 2-bis, qui più volte citata, come appare evidente dal semplice confronto tra il primo ed il secondo periodo, non consente diverse interpretazioni.

Il carattere “internazionale” è previsto dal primo periodo solo in relazione agli “standard” che devono essere perseguiti dal MIBACT in materia di musei (nell’esercizio della relativa potestà regolamentare a tal fine espressamente attribuitagli dalla norma stessa), ma non anche in relazione alle “procedure di selezione pubblica”, previste dal secondo periodo per il conferimento degli incarichi di direzione dei poli museali e degli istituti di cultura statali di rilevante interesse nazionale.

Il perseguimento di tali obiettivi deve dunque essere realizzato con procedure di selezione pubblica che non sono “internazionali”. Se infatti il legislatore avesse voluto estendere la platea degli aspiranti alla posizione dirigenziale in esame ricomprendendo anche cittadini non italiani lo avrebbe detto chiaramente, per come è dimostrato dal chiaro tenore di cui al primo periodo della citata previsione.

Il perseguimento degli “standard internazionali”, secondo le chiare intenzioni del legislatore (che non possono essere derogate dalla normativa sottordinata), si ottiene evidentemente migliorando gli aspetti sostanziali e contenutistici dell’offerta museale italiana, appunto rapportandola e adeguandola agli analoghi servizi offerti dai migliori istituti di altri Paesi (in termini, ad esempio, di ampia fruibilità anche nei giorni festivi o nelle ore serali, di efficienza e rapidità di accesso da parte della platea dei visitatori, di miglioramento del rapporto costi/ricavi, di adeguamento delle strutture e delle risorse umane, ecc.), non certamente con interventi formali e di immagine.

Ciò che invece è coerente con le finalità delineate dal legislatore è il carattere “internazionale” dell’esperienza maturata dal cittadino all’estero e che giustamente è stata valorizzata nell’odierna procedura concorsuale (si veda sul punto il contenuto dell’art. 2 del bando).

Da quanto si è sopra osservato non può che concludersi per la dichiarazione di fondatezza dei due ultimi motivi di censura in sequenza scrutinati dal Collegio e per l’accoglimento del ricorso proposto, con annullamento:

A) sia del bando, in parte qua, con riferimento alle procedure di selezione per l’assegnazione del posto di direttore del Palazzo Ducale di Mantova e della Galleria Estense di Modena (rispetto alle quali la ricorrente ha manifestato un interesse diretto alla proposizione del gravame, avendo presentato specifiche domande di partecipazione a dette singole procedure concorsuali – in tante e tali risultando frazionato l’unico bando pubblicato dal MIBACT – dirette all’assegnazione di quelle posizioni dirigenziali), laddove interpretato nel senso che non escluda la partecipazione di cittadini non italiani dalla relativa selezione;

B) sia degli atti di ciascuna delle due selezioni in questione, a partire dall’atto con il quale sono stati individuati i criteri per l’assegnazione dei 20 punti per il colloquio e quindi dell’intera prova orale alla quale ha partecipato la candidata, con inevitabile travolgimento “di riflesso” degli atti con i quali sono stati dichiarati i vincitori della selezione per il conferimento dell’incarico di direttore del Palazzo Ducale di Mantova e di direttore della Galleria Estense di Modena, in quanto conseguenti (e di rimando anch’essi illegittimi, per illegittimità derivata dalle conclamate patologie che hanno corroso le frazionate procedure selettive) rispetto agli atti adottati con riferimento alle due procedure, che per effetto della presente decisione vengono annullati con efficacia ex tunc.

QUI TROVATE LA SENTENZA INTEGRALE:  TAR LAZIO SENTENZA 6171/2017

L’EMENDAMENTO PER LA RIDUZIONE DELLE SLOT MACHINES PRESENTATO DAL GOVERNO.

camera-sindaciNel corso della discussione in Commissione dell’atto Camera 4444 per la conversione in legge del D.L. 50/2017 il Governo ha presentato un emendamento per ridurre le slot machines con l’aggiunta dell’art. 6-bis:

La riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, attivi alla data del 31 luglio 2015, prevista dall’articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attuata, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31 luglio 2017, nei seguenti termini:
   a) alla data del 31 dicembre 2017 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 345.000;
   b) alla data del 30 aprile 2018 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 265.000.
  2. A tal fine, i concessionari della rete telematica procedono, entro la data indicata alla lettera a) del comma 1, alla riduzione di almeno il 15 per cento del numero di nulla osta attivi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2016 e alla riduzione sino al numero di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, entro la data ivi indicata, in proporzione al numero dei nulla osta a ciascuno di essi riferibili alla predetta data del 31 dicembre 2016.
  3. Qualora alle date di cui alle lettere a) e b) del comma 1 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio risulti superiore a quello indicato, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli procede d’ufficio alla revoca dei nulla osta eccedenti, riferibili a ciascun concessionario, secondo criteri di proporzionalità in relazione alla distribuzione territoriale regionale, sulla base della redditività degli apparecchi registrata in ciascuna regione nei dodici mesi precedenti.

L’INDAGINE SUL PERSONALE DELLA PA PRESENTATA NEL CORSO DEL FORUM PA 2017

nuvola-fuksas-forumpa-170410162032_mediumIeri 23 maggio si è aperto il FORUM PA 2017; nel corso del  convegno di apertura è stata presentata una indagine di FPA sul pubblico impiego da cui risulta che i dipendenti della Pubblica Amministrazione italiana sono anziani, sottodimensionati e, in molti casi, non adeguatamente qualificati rispetto alla mansione da svolgere.

Nel 2020 l’età media dei lavoratori pubblici sarà di 53,6 anni, un terzo dei dipendenti avrà più di 60 anni e sarà in uscita dal mercato del lavoro, mentre già adesso il 49% delle mansioni che richiedono una laurea è svolta da personale che non è laureato.

Il problema riguarda anche gli enti locali, anzi forse qui è più sentito a causa del blocco delle assunzioni degli ultimi anni.

Ma oltre all’invecchiamento esiste un altro problema che riguarda la formazione e l’adeguatezza delle competenze. In Italia i dipendenti laureati o in possesso di titoli superiori sono circa il 40% del totale, il 41,1% ha un diploma di scuola media superiore, mentre il restante 18,3% si è fermato alla licenza media (dati del conto annuale 2015 della Ragioneria di Stato).

Una carenza formativa che per il 33% delle posizioni professionali del pubblico impiego si traduce in un disallineamento fra domanda e offerta di competenze: nel 19% dei casi il personale non è adeguatamente qualificato per la mansione che svolge, mentre nel 14% il titolo di studio del dipendente è superiore a quello richiesto dalla posizione ricoperta.

La situazione più critica è senz’altro rappresentata dal gruppo degli occupati che svolgono lavori per i quali è richiesta la laurea: solo la metà (51%) ha effettivamente la laurea, mentre l’altra metà (49%) è costituita da persone con titolo di studio inferiore.

A fronte di quest’insufficienza di competenze, il ricorso all’aggiornamento professionale appare piuttosto ridotto.

IL FOIA ALL’ITALIANA

FOIAXCon una serie di recenti pareri su altrettante richieste di accesso civico il Garante per la protezione dei dati personali ha alzato un muro nei confronti dell’accesso generalizzato.

Nei fatti  le amministrazioni centrali e locali non hanno ancora assicurato il rispetto del D.lgs 97/2016 il tanto sbandierato Freedom of information act all’italiana.

Il malcapitato cittadino che si fosse avventurato a chiedere al proprio comune un documento non ancora pubblicato sul sito web..forse, dopo tre mesi sarebbe ancora in attesa. Il bello è che non viene neanche data una risposta, neppure in senso negativo (come peraltro previsto obbligatoriamente dalla legge)…semplicemente si seguita con il sistema all’antica di non rispondere…come nell’800.

Ma il Governo e per esso la Ministra Madia non avevano promesso una svolta?

Di chi è la colpa ?

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEI DIPENDENTI PUBBLICI

consiglioministri2011Nella giornata di ieri il  Consiglio dei Ministri ha approvato tra l’altro le Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge n. 124 del 2015

Il provvedimento persegue l’obiettivo generale di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di garantire l’efficienza e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Con il decreto, ispirato ai principi di semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e della premialità, di razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, di riduzione degli adempimenti in materia di programmazione e di coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni, si introducono, tra le altre, le seguenti novità:

  • viene chiarito che il rispetto delle disposizioni in materia di valutazione costituisce non solo condizione necessaria per l’erogazione di premi, ma rileva anche ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell’attribuzione di incarichi di responsabilità al personale e del conferimento degli incarichi dirigenziali; è stato chiarito che la valutazione negativa delle performance, come specificamente disciplinata nell’ambito del sistema di misurazione, rileva ai fini dell’accertamento della responsabilità dirigenziale e, in casi specifici e determinati, a fini disciplinari;
  • ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e a valutare la performance con riferimento all’amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti o gruppi di dipendenti;
  • oltre agli obiettivi specifici di ogni amministrazione, è stata introdotta la categoria degli obiettivi generali, che identificano le priorità in termini di attività delle pubbliche amministrazioni coerentemente con le politiche nazionali, definiti tenendo conto del comparto di contrattazione collettiva di appartenenza;
  • gli Organismi indipendenti di valutazione (OIV), tenendo conto delle risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione presenti nell’amministrazione, dovranno verificare l’andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento e segnalare eventuali necessità di interventi correttivi. A tal proposito, sono previsti strumenti e poteri incisivi per garantire il ruolo degli OIV, specie con riferimento al potere ispettivo, al diritto di accesso al sistema informatico e agli atti e documenti degli uffici;
  • viene riconosciuto, per la prima volta, un ruolo attivo dei cittadini ai fini della valutazione della performance organizzativa, mediante la definizione di sistemi di rilevamento della soddisfazione degli utenti in merito alla qualità dei servizi resi;
  • nella misurazione delle performance individuale del personale dirigente, è attribuito un peso prevalente ai risultati della misurazione e valutazione della performance dell’ambito organizzativo di cui hanno essi diretta responsabilità;
  • è definito un coordinamento temporale tra l’adozione del Piano della performance e della Relazione e il ciclo di programmazione economico-finanziaria, introducendo sanzioni più incisive in caso di mancata adozione del Piano;
  • sono introdotti nuovi meccanismi di distribuzione delle risorse destinate a remunerare la performance, affidati al contratto collettivo nazionale, che stabilirà la quota delle risorse destinate a remunerare, rispettivamente, la performance organizzativa e quella individuale e i criteri idonei a garantire che alla significativa differenziazione dei giudizi corrisponda un’effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati.

Il testo del decreto recepisce e fa proprie gran parte delle osservazioni e delle indicazioni poste, nei rispettivi pareri, dalle Commissioni parlamentari, dal Consiglio di Stato e dalla Conferenza unificata.

APPROVATE IN VIA DEFINITIVA DAL GOVERNO LE MODIFICHE AL T.U. DEL PUBBLICO IMPIEGO

palazzo_chigi_385x292Ieri 19 maggio il Consiglio dei Ministri ha approvato le Modifiche e integrazioni al “Testo unico del pubblico impiego”, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z) della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

Il decreto introduce disposizioni mirate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

  • il progressivo superamento della “dotazione organica” come limite alle assunzioni, fermi restando i limiti di spesa, attraverso il nuovo strumento del “Piano triennale dei fabbisogni”, con la definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni differenziati in base agli effettivi fabbisogni, la rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici e la previsione di un sistema informativo nazionale volto ad orientare la programmazione delle assunzioni;
  • l’introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, finalizzate ad accelerare e rendere concreta e certa nei tempi l’azione disciplinare;
  • l’aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa;
  • la previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di meccanismi di valutazione finalizzati a valorizzare l’esperienza professionale acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni pubbliche, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici e ferma restando, comunque, la garanzia di un adeguato accesso dall’esterno;
  • la possibilità di svolgimento dei concorsi in forma centralizzata o aggregata e la previsione dell’accertamento della conoscenza della lingua inglese e di altre lingue, quale requisito di partecipazione al concorso o titolo di merito valutabile dalle commissioni giudicatrici, e la valorizzazione del titolo di dottore di ricerca;
  • la disciplina delle forme di lavoro flessibile, anche al fine di prevenire il precariato, unitamente ad una soluzione transitoria per superare il pregresso: viene stabilito a regime il divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione e vengono introdotte specifiche procedure per l’assunzione a tempo indeterminato di personale in possesso dei requisiti;
  • l’integrazione nell’ambiente di lavoro delle persone con disabilità attraverso l’istituzione di una Consulta nazionale composta da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche centrali e territoriali, e la nomina, da parte delle amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti, di un responsabile dei processi di inserimento;
  • la definizione delle materie escluse dalla contrattazione integrativa, anche al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito e la parità di trattamento tra categorie omogenee, nonché di accelerare le procedure negoziali;
  • la riorganizzazione delle funzioni di accertamento medico legale in caso di assenze per malattia, con l’attribuzione all’I.N.P.S. delle relative competenze;
  • la razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, lo sviluppo di sistemi di misurazione dei risultati raggiunti dall’organizzazione e dai singoli dipendenti e forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica amministrazione.