GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI SONO SERVIZI PUBBLICI E COME TALI NON POSSONO ESSERE SOTTRATTI ALLA FRUIZIONE DELLA COMUNITA’

impianti sportivi montegalda-2Gli impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile dell’ente, ai sensi dell’art. 826, ultimo comma del Codice Civile, essendo destinati al soddisfacimento dell’interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive.

Le attrezzature sportive in essi esistenti sono parte integrante del patrimonio dei rispettivi Comuni e sono destinate ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell’attività sportiva, motoria e ricreativa, nell’ambito di un’organizzazione delle risorse volta a valorizzare le strutture destinate allo sport.

L’uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

Pertanto ogni amministrazione deve preoccuparsi di assicurare la fruibilità degli impianti da parte dei cittadini sia mediante una gestione diretta che attraverso una concessione, ma comunque deve assicurane la fruizione da parte della comunità.

Il CONI con deliberazione n. 149/2008 ha approvato le norme per le caratteristiche dell’impiantistica sportiva.

A sua volta il Ministero dell’Interno con DM  18 marzo 1996 ha approvato le “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”.

Il Consiglio di Stato, Sezione V,  con Sentenza n. 5097/2009  ha ritenuto  ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale, sotto il profilo della rilevanza economica, è necessario verificare in concreto se l’attività da espletare presenti o meno il requisito della redditività, anche solo in via potenziale, a prescindere dalla valutazione svolta dall’Ente.

Sempre il Consiglio di Stato, Sezione V, con Sentenza n. 3380/2016  ha ribadito il regime concessorio degli affidamenti  anche alla  luce delle intervenute disposizioni del d.lgs. 50/2016 dovendo comunque sempre distinguere tra impianti con rilevanza economica ed impianti privi di rilevanza economica.

A tal proposito, gli impianti sportivi con rilevanza economica sono quelli la cui gestione è remunerativa e quindi in grado di produrre reddito dalla gestione, mentre gli impianti sportivi privi di rilevanza economica sono quelli la cui gestione non ha tali  caratteristiche e va quindi assistita dall’ente.

La gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica, qualora qualificabile quale “concessione di servizi” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. vv) del Codice, deve essere aggiudicata con applicazione delle parti I e II del Codice stesso, per quanto compatibili (come previsto dall’articolo 164, comma 2, del d.lgs. 50/2016).

Nel caso in cui gli impianti sportivi siano privi di rilevanza economica, invece, non è applicabile la disciplina delle concessioni, come espressamente stabilito dal comma 3 dell’articolo 164 del d.lgs. 50/2016 ove è specificato che “I servizi non economici di interesse generale non rientrano nell’ambito di applicazione della presente Parte”.

In tal caso, non si tratta di concessione, ma di appalto di servizi, poiché oggetto dell’affidamento è la gestione dell’impianto sportivo, quale servizio reso per conto dell’amministrazione ed in assenza di rischio operativo.

Sorge peraltro la responsabilità dell’Amministrazione comunale proprietaria dell’immobile nel caso in cui l’impianto sportivo pubblico necessiti di manutenzione straordinaria o di attività di recupero e venga tenga chiuso omettendo di avviare le procedure per il ripristino della sua attività.