MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DEI DIRITTI DEI LAVORATORI NEL CASO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA AD UNA DITTA DIVERSA DA QUELLA PRECEDENTE.

Lussemburgo: Corte di Giustizia Europea

Il 26 novembre scorso l’avvocato generale della Corte di Giustizia Europea Maciej Szpunar ha presentato le proprie conclusioni nel corso della Causa C-344/18 tra la ISS Facility Service e Sonia Govaerts in merito al mantenimento dei diritti dei lavoratori nel caso in cui , a seguito di una gara per l’affidamento dei servizi di pulizia ci sia un trasferimento da un’impresa ad un’altra dei lavoratori

Al riguardo l’avvocato generale della Curia ha ritenuto di proporre alla Corte quanto segue:

 L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, dev’essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale in virtù della quale, in caso di simultaneo trasferimento di diverse parti di un’impresa, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva a cessionari diversi, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro in essere al momento del trasferimento, per ciascuno dei settori dell’impresa trasferita, si trasferiscono a ciascuno dei cessionari in proporzione alle funzioni svolte dal lavoratore.

Tuttavia, nell’ipotesi in cui la scissione del contratto di lavoro in questione si riveli impossibile tra i due cessionari o pregiudichi il mantenimento dei diritti dei lavoratori garantiti dalla direttiva 2001/23, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, o qualora il lavoratore si opponga, dopo il trasferimento dell’impresa, alla scissione del suo contratto, il contratto di lavoro o il rapporto di lavoro di cui trattasi può essere risolto e tale risoluzione deve essere considerata come dovuta alla responsabilità del o dei cessionari ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva.